Graduatorie di istituto, Consiglio di Stato ha deciso: diploma ITP non è abilitazione

da Orizzontescuola

Graduatorie di istituto, Consiglio di Stato ha deciso: diploma ITP non è abilitazione

di redazione

Il Consiglio di Stato, con decisione assunta il 5 luglio scorsa e sentenza N. 04503/2018 pubblicata ieri 23, ha deciso sull’appello del Miur al ricorso che aveva collocato gli insegnanti ITP nella II fascia delle graduatorie di istituto, riservate ai docenti in possesso di abilitazione all’insegnamento.

ITP: non è consentita l’iscrizione nella II fascia delle Graduatorie di istituto

La questione posta all’esame della Sezione attiene alla valenza abilitante o meno del diploma degli insegnanti tecnico pratici (Itp) ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia.

L’appello – dichiarano i giudici – è fondato.

La decisione

Scrive il Consiglio di Stato “L’accertamento della oggettiva mancanza di percorsi abilitanti ordinari può giustificare la partecipazione degli insegnanti pregiudicati a concorsi pubblici che richiedono l’abilitazione in quanto in questo caso la verifica dell’idoneità all’insegnamento stesso passa attraverso il filtro della procedura concorsuale. Ma la suddetta mancanza non può valere per consentire l’iscrizione nella seconda fascia che autorizza direttamente l’insegnamento. Si tratterebbe di una finzione giuridica priva di fondamento giustificativo. ”

Dunque il fatto che non siano stati istituiti corsi abilitanti ordinari per gli ITP non giustifica l’inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto.

Scrivono ancora i giudici “Applicando la normativa sopra riportata alla fattispecie in esame, non può ritenersi che il diploma Itp abbia valore abilitante.

Come questa Sezione ha più volte avuto modo di affermare in sede cautelare (da ultimo, ordinanze 6 luglio 2018, n. 3087; aprile 2018, n. 1587) non risulta infatti che le parti resistenti abbiamo seguito uno dei percorsi ordinari o speciali sopra riportati.

Né il valore abilitante può desumersi, come ritenuto dal primo giudice, dal decreto ministeriale 30 giugno 1998, n. 39, in quanto tale decreto si è limitato ad ordinare le classi di concorso.

Non sussistono, pertanto, i presupposti giuridici, previsti dalla normativa sopra riportata, perché gli insegnanti in possesso del diploma in esame abbiano diritto all’iscrizione nelle seconde nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia.”