Assunzioni, la prima volta del Fit

da ItaliaOggi

Assunzioni, la prima volta del Fit

Un anno da supplenti per i prof del concorso riservato

Marco Nobilio

Il ministero dell’istruzione ha chiesto al dicastero dell’economia di autorizzare 57.322 immissioni in ruolo di docenti e 9.838 di Ata (si vedano le anticipazioni di ItaliaOggi di martedì scorso). È nel frattempo ha predisposto una prima bozza di circolare con le disposizioni a cui dovranno attenersi gli uffici per disporre materialmente le assunzioni. A breve saranno anche definiti i contingenti suddivisi per regioni, province, posti e classi di concorso.

La novità di quest’anno è l’avvio del nuovo sistema di reclutamento dei docenti previsto dalla legge 107/2015: non più l’assunzione diretta a tempo indeterminato, ma l’ammissione al cosiddetto Fit (Formazione iniziale e tirocinio). Va detto subito, però, che quest’anno l’applicazione delle nuove regole sarà limitata ai docenti che saranno assunti per effetto dello scorrimento del concorso riservato indetto con il decreto 85 del 1° febbraio 2018.

Vale a dire, gli insegnanti che avranno superato il concorso riservato agli abilitati. Che però non dovranno frequentare tutti e 3 gli anni del Fit, ma soltanto l’ultimo. Resta fermo il criterio duale secondo il quale il 50% delle assunzioni sarà riservato ai vincitori di concorso e il restante 50% agli aventi titolo tratti dalle graduatorie a esaurimento.

Le prossime immissioni in ruolo saranno effettuate dando la priorità, come di consueto, allo scorrimento delle graduatorie di merito dei concorsi ordinari tuttora vigenti. A tale procedura sarà destinato il 50% dei posti da destinare alle assunzioni a tempo indeterminato. Dopo l’assunzione degli aspiranti collocati in posizione utile ai fini della copertura dei posti messi a concorso, in caso di ulteriori disponibilità, si procederà con lo scorrimento della graduatoria assumendo anche gli idonei.

Una volta esaurite le graduatorie di merito del concorso del 2016, sui posti residui si procederà a scorrere le graduatorie dei concorsi banditi nel 2018. Sempre che tali procedure risultino concluse entro il 31 agosto 2018. In caso contrario, le relative assunzioni avverranno il prossimo anno. In ogni caso, i docenti da immettere in ruolo per effetto dello scorrimento dei concorsi banditi nel 2018 non saranno immediatamente assunti a tempo indeterminato. Per questi ultimi, infatti si applicheranno le nuove regole contenute nella legge 107/2015, che prevede l’ammissione al cosiddetto Fit. Nel caso dei concorsi del 2018, peraltro, trattandosi di concorsi riservati agli abilitati, la normativa prevede che saranno ammessi direttamente al terzo anno del percorso di formazione.

Pertanto, saranno assunti con un contratto a tempo determinato della durata di un anno al termine del quale, se supereranno l’esame finale davanti al comitato di valutazione, saranno immessi in ruolo definitivamente e riceveranno un incarico triennale.

Trattandosi di immissioni in ruolo da concorso, sebbene riservato, l’assegnazione della sede dove svolgeranno il terzo anno del Fit avverrà con priorità rispetto alle assegnazioni che saranno disposte in favore degli immessi in ruolo tramite scorrimento delle graduatorie a esaurimento.

In ogni caso, le assunzioni in ruolo e le ammissioni al percorso di formazione (terzo anno del Fit) non potranno essere in numero superiore al totale dei posti vacanti e disponibili assegnati.

Una volta terminata la fase delle immissioni in ruolo dei vincitori di concorso, utilmente collocati nelle graduatorie di merito, gli uffici procederanno alle assunzioni a tempo indeterminato degli aventi titolo tratti dalle graduatorie a esaurimento ai quali andrà il restante 50% dei posti. Il governo conta di svuotare quasi completamente le graduatorie a esaurimento già nella prossima tornata di assunzioni.

Se nel decorso anno scolastico gli uffici non avessero effettuato le immissioni in ruolo dei vincitori del concorso del 2016, perché non erano ancora state pubblicate le graduatorie di merito definitive, i posti non assegnati dovranno essere recuperati. E dovranno essere aggiunti a quelli spettanti nella tornata di assunzioni di quest’anno sottraendoli a quelli spettanti agli aspiranti della graduatoria a esaurimento.

La normativa prevede, infatti, che qualora in una delle due graduatorie (quello del concorso e quella delle Gae) non vi siano candidati a sufficienza, i posti riservati alla graduatoria incapiente debbano essere assegnati alla graduatoria dove vi siano aspiranti a sufficienza. Salvo poi restituire i posti non assegnati nella successiva tornata alla graduatoria incapiente.

Per esempio, se l’anno scorso spettavano 2 assunzioni ai vincitori del concorso, ma le immissioni non vennero effettuate perché la graduatoria ancora non era in vigore, l’amministrazione avrebbe comunque disposto le 2 assunzioni assegnandole a 2 aspiranti collocati nella graduatoria a esaurimento.

Quest’anno, dunque, bisognerebbe procedere al contrario sottraendo due assunzioni da quelle spettanti alla graduatoria esaurimento e disponendo due assunzioni in più in favore degli aspiranti collocati nella graduatoria del concorso.