Chi non firma il contratto fuori anche dall’informativa

da ItaliaOggi

Chi non firma il contratto fuori anche dall’informativa

Lo ha disposto il ministero su parere dell’aran

Marco Nobilio

Il sindacato che non firma il contratto collettivo nazionale non può partecipare alla contrattazione integrativa e neppure agli incontri di informazione sindacale che si tengono presso il ministero dell’istruzione e le direzioni regionali. Lo ha fatto sapere il capo di gabinetto del ministro dell’istruzione, Giuseppe Chinè, con una nota inviata ai capi dipartimento e ai direttori regionali (21252 del 26 luglio scorso). Il provvedimento è stato emesso sulla base di un parere emesso dall’Aran il 19 luglio scorso (13927) su richiesta dello stesso gabinetto. Parere con il quale l’agenzia ha spiegato che «tenendo conto dei precedenti orientamenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti in tutti gli altri comparti» si legge nella nota «per tutti i modelli relazioni previsti ai vari livelli» vi è « coincidenza dei soggetti titolati ad essere ammessi alla contrattazione integrativa e agli istituti di partecipazione con le sole organizzazioni firmatarie, fatte salve le prerogative delle Rsu nei luoghi di lavoro». Dunque, secondo l’Aran e il ministero dell’istruzione, lo Snals-Confsal, non avendo firmato il contratto nazionale, non solo non ha titolo a partecipare alla contrattazione integrativa, come peraltro stabilito anche dal giudice del lavoro di Roma con il decreto 70407 del 17 luglio (si veda Italia Oggi di martedì scorso) ma non avrebbe titolo nemmeno a partecipare agli incontri di informazione.Sull’esclusione anche dall’informazione potrebbe nascere però un ulteriore contenzioso. Perché mentre per la preclusione dai tavoli della contrattazione integrativa vi è copertura legale, per l’informazione non vi è alcuna preclusione a livello legislativo. La cessazione del diritto a partecipare ai tavoli dove vengono pattuite le disposizioni di attuazione del contratto nazionale deriva, infatti, da due norme contenute nel decreto legislativo 165/2001. La prima è l’articolo 43, comma 5, che prevede che i soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali. E la seconda è l’articolo 40, comma 3, il quale dispone: «La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono». Norme che nulla dicono in materia di accesso all’informazione. Di qui la probabile contestazione dell’esclusione del sindacato anche dagli incontri di informazione sindacale.