Circolare ARAN 11 giugno 2012, n. 1

Prot.n.18183

A tutte le Amministrazioni dei comparti
Agenzie fiscali
Enti pubblici non economici
Istituzioni e Enti di ricerca e sperimentazione
Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale
Ministeri
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Regioni e Autonomie locali
Servizio sanitario nazionale
Scuola
Università

All’ASI
AI CNEL
A DigitPA
All’ENAC
Loro Sedi

Oggetto: Chiusura rilevazione dei verbali RSU – modalità di correzione dei dati

Si informano tutte le amministrazioni e gli enti che il Comitato Paritetico, nella seduta del 7 giugno 2012, ha individuato nel 5 luglio 2012 la data di chiusura della rilevazione dei dati relativi ai Verbali RSU.

Nella medesima riunione, il citato Comitato ha deliberato i Criteri per la certificazione dei voti espressi nelle elezioni delle RSU del 5-7 marzo 2012.

In merito si fa presente che tra i criteri è stato previsto che nel caso in cui non vi sia esatta corrispondenza tra la denominazione dell’organizzazione sindacale riportata nel verbale elettorale finale e quella indicata nella scheda elettorale, la denominazione da prendere a riferimento è quella indicata nella scheda elettorale in quanto votata dai lavoratori quale espressione della loro volontà. A tal fine i dati pervenuti possono essere corretti – da parte dell’amministrazione – a richiesta del sindacato, entro la scadenza della rilevazione.

Si ricorda che la correzione dell’errore materiale deve essere effettuata esclusivamente all’interno dell’applicativo web VERBALI RSU, mediante richiesta formale di riapertura del Verbale a firma del responsabile legale dell’ente (RLE) o del responsabile del procedimento RSU (RP RSU). Tale richiesta deve pervenire all’indirizzo email help@pec.aranagenzia.it o via fax al numero 0632483394 in tempo utile per effettuare la correzione entro il termine sopra riportato.

L’amministrazione può procedere alla correzione solo qualora in possesso di un nuovo verbale elettorale o di una comunicazione che devono essere sottoscritti dalla Commissione elettorale. Ove quest’ultima non sia più funzionante e la correzione riguardi la denominazione dell’organizzazione sindacale, l’amministrazione può provvedervi autonomamente qualora dai documenti in suo possesso possa certificare che la lista indicata nella scheda elettorale è diversa da quella indicata nel verbale elettorale. Deli’eventuale modifica deve essere data adeguata pubblicità nei luoghi di lavoro.

Non è mai ammessa la correzione dei dati qualora la comunicazione dell’errore materiale venga effettuata dal solo presidente della Commissione elettorale.

Nell’ottica di concludere al meglio il lavoro già compiuto grazie alla fattiva partecipazione di tutte le amministrazioni coinvolte, si invitano i soggetti interessati a fornire la massima collaborazione possibile.

IL PRESIDENTE
Dott. Sergio Gasparrini

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