Privacy: scuole, occhio alla pubblicazione di curricula studenti e documento 15 maggio

da Orizzontescuola

Privacy: scuole, occhio alla pubblicazione di curricula studenti e documento 15 maggio

di Avv. Marco Barone

E’ stata pubblicata la relazione per il 2017 inerente l’attività svolta dal Garante chiamato a tutelare la protezione dei dati personali. Diversi i provvedimenti che hanno interessato anche l’ambito scolastico.

Il documento del 15 maggio

Il Garante è intervenuto per l’ennesima volta per quelle che sono state definite come criticità nella modalità di redazione, da parte degli istituti scolastici, del cd. documento del 15 maggio, di cui

all’art. 5, comma 2, d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, che hanno dato luogo ad ingiustificate diffusioni di dati personali riferiti a studenti, anche in internet.

Quali le criticità?

“Il menzionato documento viene elaborato dai consigli di classe, entro il 15 maggio di ogni anno scolastico, al fine di consentire alla commissione esaminatrice di predisporre il testo della terza prova degli esami di Stato e descrive il percorso formativo e didattico e gli obiettivi raggiunti dalla classe. Tale documento, in base alla disciplina di settore, deve essere affisso all’albo dell’istituto e consegnato in copia a ciascun candidato. A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 69/2009 − secondo cui gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione da parte delle amministrazioni nei siti internet istituzionali − taluni istituti scolastici hanno erroneamente ritenuto di dover pubblicare i predetti documenti, contenenti numerose informazioni riferite agli studenti, sul sito internet istituzionale con conseguente indicizzazione in rete del documento. Tale prassi non risulta tuttavia conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali e, al fine di evitare ulteriori indebite diffusione di dati personali degli studenti, sono state fornite al Miur indicazioni operative al fine di conformare le modalità di redazione del documento del 15 maggio ai principi in materia di protezione dei dati personali (nota 21 marzo 2017).”

I dati online pubblicati sugli studenti

Il Garante è dovuto intervenire anche, con riferimento alla pubblicazione online di dati degli studenti, in merito ad una segnalazione nella quale si lamentava che “ nel pubblicare gli esiti degli esami di Stato sull’albo e sul sito internet istituzionale, un istituto scolastico, avrebbe indicato anche l’indirizzo d’abitazione, la e-mail e/o il numero di telefono degli studenti interessati. Tale pubblicazione sarebbe stata effettuata nell’ambito dell’attività di intermediazione effettuata dagli istituti di scuola secondaria di secondo grado in attuazione dell’art. 6, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.”

I curricula degli studenti e la privacy

“A seguito dell’istruttoria preliminare, il Garante ha rilevato alcune specifiche criticità nelle modalità attuative della richiamata attività di intermediazione, avuto riguardo, in particolare, alla possibilità di pubblicare i curricula degli studenti prescindendo dal consenso degli stessi. È stato evidenziato che la pubblicazione dei curricula degli studenti ad opera dei soggetti legittimati, avvenendo nell’ambito di un’attività di intermediazione − intesa come attività volta a favorire l’incontro tra la domanda di lavoro, orientamento professionale o attività formative di uno specifico

committente e l’offerta disponibile sul mercato − non possa essere disposta d’ufficio dal titolare del trattamento ma necessita di una esplicita richiesta dello studente. È stato altresì chiarito che, in maniera similare, anche la disposizione di cui all’art. 96, comma 1, del Codice, individua nell’esplicita richiesta da parte degli interessati, o degli esercenti la potestà genitoriale, il presupposto giuridico idoneo a legittimare la comunicazione o diffusione di dati personali degli studenti per finalità di orientamento, formazione e inserimento professionale. Con riferimento inoltre ai tempi di diffusione del curriculum dello studente in relazione all’attività di intermediazione, il Garante, richiamando il principio di proporzionalità, ha chiarito che la pubblicazione di dati personali degli studenti possa essere effettuata soltanto per il tempo necessario e appropriato rispetto all’obiettivo perseguito. Tale lasso temporale è espressamente individuato dalla legge in almeno 12 mesi. Gli intermediari, pertanto, possono diffondere i richiamati dati personali riferiti agli alunni per un periodo di tempo superiore solo su esplicita richiesta del soggetto interessato (nota 16 marzo 2017).”