Nota 8 agosto 2018, AOODGOSV 14176

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Alla Conferenza delle Regioni e Province Autonome
All’A.N.C.I.
Alla C.R.U.I.
Al C.U.N.

Oggetto: Attuazione articolo 14, decreto legislativo n. 65/2017. Titoli di accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia.

Come è noto, l’art. 4, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 65/2017 prevede che ai fini dell’accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia sia necessario il conseguimento della laurea nella classe L-19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85bis), integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 CFU, da svolgersi presso le università.
Al fine di gestire il passaggio tra il precedente regime – titoli riconosciuti validi dalla normativa regionale – e quello previsto dal decreto legislativo n. 65 del 2017 – qualificazione universitaria specifica – il medesimo decreto legislativo stabilisce, all’articolo 14 comma 3:
– che la nuova disciplina si applichi per gli accessi alla professione dall’anno scolastico 2019/2020, con ciò facendo salvi gli accessi avvenuti in precedenza;
– che continuino ad avere validità i titoli, riconosciuti in precedenza validi dalla normativa regionale, conseguiti entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo.
Le modalita  di svolgimento del corso di specializzazione sono state definite con il decreto ministeriale 9 maggio 2018, n. 378, registrato dagli Organi di controllo, allegato alla presente nota.
Il citato decreto ministeriale definisce, altresì, i requisiti minimi, in termini di 55 CFU, che qualificano la laurea nella classe L-19 come indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia (cfr. Tabella B)
Al riguardo, sono pervenuti numerosi quesiti alle scriventi Direzioni generali in merito alla posizione dei laureati e laureandi dei corsi di laurea della classe L-19 nel periodo compreso tra il 1° giugno 2017 e l’avvio dell’anno scolastico 2019/2020, che non possiedono, o potrebbero possedere solo in parte, i requisiti, in termini di attività formative in determinati Settori Scientifico Disciplinari, richiesti dal D.M. 378/2018 – Tabella B.
Analogamente, sono pervenuti quesiti sulla situazione dei laureati e laureandi in Scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra il 1° giugno 2017 e l’avvio dell’anno scolastico 2019/2020, in merito alla necessità di frequentare il corso di specializzazione di 60 CFU definito con il DM 378/2018 – Tabella A, non ancora attivato dalle Universita  nei corsi di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione.
Considerato che la disciplina transitoria indicata dall’articolo 14 del citato decreto legislativo n. 65/2017 presenta un “vuoto temporale”, è stato richiesto un parere all’Ufficio legislativo del MIUR, che si è espresso in data 1° agosto 2018 nei termini che seguono.
Poiché la disciplina transitoria delineata dall’articolo 14 del decreto legislativo 65/2017 creerebbe una soluzione di continuità nel passaggio dal sistema previgente al nuovo modello della laurea a indirizzo specifico, non appare sostenibile il vuoto ordinamentale nella parte in cui si prevede la validità del titolo di laurea L-19 o di altri titoli riconosciuti validi dalle normative regionali, entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo (31 maggio 2017).
L’unica interpretazione possibile appare quella che assicuri, fino all’attivazione degli indirizzi specifici della Laurea L-19 e dei corsi di specializzazione per i laureati in Scienze della formazione primaria, il principio di affidamento di coloro che hanno conseguito o stanno conseguendo la laurea L19 in relazione agli sbocchi professionali previsti al momento dell’immatricolazione, anche in ragione del principio di irretroattività delle leggi.
Parimenti tale interpretazione assicura il pari diritto dei titolari degli ulteriori titoli riconosciuti dalle normative regionali e il diritto all’educazione rispetto al rischio di compromessa effettività dei servizi educativi per mancanza di personale qualificato.
Pertanto, si fa presente che, fino all’attivazione dei percorsi di laurea L-19 ad indirizzo specifico, di cui alla Tabella B del decreto ministeriale n. 378/2018 e dei corsi di specializzazione per laureati in scienze della formazione primaria, di cui al medesimo decreto, continuano ad avere validità ai fini dell’accesso alla professione di educatore per i servizi educativi i titoli riconosciuti in precedenza validi dalle normative regionali.
In particolare, sino al recepimento da parte degli Atenei di quanto previsto dal D.M. n. 378/2018, oltre ai titoli riconosciuti validi dalla normativa regionale, continueranno ad avere validità, ai fini dell’accesso alla professione, i titoli conseguiti all’interno della classe L-19, pur in assenza dell’indirizzo specifico di cui al D.M. n. 378/2018, e i titoli di laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85bis), pur in assenza dell’integrazione del corso di specializzazione per complessivi 60 CFU.
Gli Atenei provvederanno, in tempo utile per l’anno accademico 2019-2020, a recepire, all’interno dei propri regolamenti didattici, i percorsi previsti dal D.M. n. 378/2018, con particolare riferimento all’indirizzo specifico della Classe di laurea L-19 e al corso di specializzazione integrativo della Laurea in Scienze della formazione primaria.
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Letizia Melina

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Palermo


Decreto Ministeriale 9 maggio 2018,  AOOUFGAB 378