Abilitazioni tardive, riaperte le Gae E ora al via la scelte delle nuove sedi

da Italiaoggi

Abilitazioni tardive, riaperte le Gae E ora al via la scelte delle nuove sedi

C’è tempo fino al 10 settembre. possibile inserire il sostegno

Carlo Forte

Abilitazioni tardive, modifica dell’elenco delle sedi entro il 10 settembre. Il ministero dell’istruzione ha riaperto i termini per consentire ai docenti che erano già nelle graduatorie di istituto, che hanno chiesto di essere inclusi negli elenchi aggiuntivi alla II fascia perché, nel frattempo, hanno conseguito un’altra abilitazione, di chiedere di modificare l’elenco delle sedi. Le domande dovranno essere compilate e presentate via web, utilizzando il sito di istanze on line entro le ore 14,00 del 10 settembre prossimo. Entro lo stesso termine gli interessati potranno anche chiedere l’inserimento del titolo di specializzazione per il sostegno. Lo ha fatto sapere il dicastero di viale Trastevere con una nota emanata ieri. L’amministrazione ha spiegato che le sedi esprimibili sono quelle relative all’anno 2018/2019. E ha chiarito anche che gli aspiranti non precedentemente iscritti nelle graduatorie di istituto dovranno scegliere tra le istituzioni scolastiche della provincia in cui è ubicata la scuola alla quale è stato inoltrato il modello di domanda A3.

Per quanto riguarda la sostituzione sedi da parte di docenti già iscritti in graduatoria, i docenti che già figurano nelle graduatorie di qualsiasi fascia per insegnamenti diversi da quelli per i quali si chiede l’inserimento in II fascia aggiuntiva, potranno inserire o cambiare una o più istituzioni scolastiche della provincia di iscrizione. Ma solo ai fini dell’inserimento nella II fascia aggiuntiva per la finestra temporale del 1° agosto 2018. Pertanto, le sedi già espresse ad inizio triennio o in occasione delle precedenti finestre temporali, potranno essere cambiate, esclusivamente, con sedi nelle quali sono presenti gli insegnamenti per i quali si chiede l’inserimento nella finestra temporale del 1° agosto 2018.

E non possono essere sostituite le sedi laddove risultino già impartiti gli insegnamenti per i quali si richiede l’inserimento in II fascia aggiuntiva.

L’amministrazione ha precisato, inoltre, che in caso di sostituzione di sedi, l’aspirante potrà figurare nella nuova istituzione scolastica prescelta, solo relativamente agli insegnamenti per i quali avrà chiesto l’inserimento in II fascia aggiuntiva relativa alla finestra temporale del 1 agosto 2018 e per i quali abbia presentato il modello A3. E non anche per gli altri eventuali insegnamenti per i quali era precedentemente iscritto nelle sedi sostituite o per i quali risulta iscritto in altra fascia delle graduatorie di istituto di diverse istituzioni scolastiche.

Il ministero ha ricordato, infine, che la scuola capofila precedentemente scelta potrà essere sostituita tra le preferenze, ma rimarrà comunque, per tutta la durata del triennio, referente della trattazione della posizione dell’aspirante. I docenti che intendano confermare tutte le istituzioni scolastiche espresse negli anni scolastici precedenti non sono tenuti a presentare istanza di scelta delle sedi.

Le graduatorie di istituto sono elenchi di aspiranti docenti che concorrono alle supplenze conferite dai dirigenti scolastici. La competenza dei presidi comprende le supplenze sugli spezzoni fino a 6 ore e sulle cattedre che rimangono libere dopo la fase provinciale delle assunzioni. Vale a dire, all’esito della tornata di assunzioni a tempo determinato che viene gestita direttamente dagli uffici provinciali. La competenza dei dirigenti scolastici comprende anche le supplenze brevi e saltuarie, che vengono disposte per la sostituzione dei docenti assenti, e le cattedre che si rendono disponibili dopo il 31 dicembre di ogni anno. Gli elenchi di istituto sono suddivisi in tre fasce.

La I fascia è costituita da un elenco di aspiranti docenti già inclusi nelle graduatorie a esaurimento, che chiedano di accedere anche alle graduatorie di istituto. L’inclusione avviene a domanda e gli aspiranti vengono inseriti con lo stesso punteggio e nella stessa fascia in cui sono inclusi in graduatoria a esaurimento.

Nella II fascia hanno titolo ad essere inclusi gli aspiranti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento. A questo proposito sono ritenute valide le abilitazioni conseguite al seguito dei concorsi a cattedre che si siano tenuti prima del 2012 (dal 2012 in poi il superamento dei concorsi non è dà titolo anche al conseguimento dell’abilitazione). Sono utili all’accesso alle graduatorie di II fascia anche le abilitazioni conseguite a seguito del rilascio dei diplomi delle scuole di specializzazione all’insegnamento secondario, i diplomi Cobaslid, le lauree in scienze della formazione e di diplomi di didattica della musica congiuntamente al possesso di un diploma di scuola media superiore. Sono considerati in possesso di abilitazione all’insegnamento anche i possessori di diplomi magistrali quadriennali conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002 e diplomi rilasciati all’esito dei corsi quinquennali sperimentali iniziati nell’anno scolastico 1997/98.

Nella III fascia possono accedere gli aspiranti sprovvisti di abilitazione, ma in possesso del titolo di studio di accesso all’insegnamento richiesto. Tali titoli sono considerati validi anche ai fini delle nuove classi di concorso anche se conseguiti secondo il vecchio ordinamento e in riferimento alle vecchie classi di concorso di cui al decreto 39/98 e 22/2005.