Licenziamento, i nuovi termini del procedimento disciplinare. Un sistema peggiorativo per i lavoratori

da Orizzontescuola

Licenziamento, i nuovi termini del procedimento disciplinare. Un sistema peggiorativo per i lavoratori

di Avv. Marco Barone

Con il Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 , entrato in vigore il 22 giugno 2017, è stata innovata profondamente la materia dei procedimenti disciplinari nel Pubblico Impiego, ivi incluso il settore della scuola. Un decreto passato inosservato e che modifica diverse disposizioni del DLGS 165 del 2001.

Disposizioni che,come ha disposto (con l’art. 22, comma 13) il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, si applicheranno agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero a partire dal 22 giugno 2017. Vediamo come cambia l’articolo 55 bis del Dlgs 165 del 2001 in alcuni suoi aspetti fondamentali.
Infrazioni di minori gravità:
Per le infrazioni di minore gravita’, per le quali e’ prevista l’irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare e’ di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali e’ previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.
Individuazione ufficio competente:
Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell’ambito della propria organizzazione, individua l’ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarita’ e responsabilita’.
Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica
 
Avvio procedimento disciplinare per sanzioni superiori al richiamo verbale:
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali e’ prevista l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell’addebito e convoca l’interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l’audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente puo’ farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilita’ di depositare memorie scritte, il dipendente puo’ richiedere che l’audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall’articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l’atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell’addebito. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonche’ l’eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall’ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all’Ispettorato per la funzione pubblica, entro venti giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso e’ sostituito da un codice identificativo.
Comunicazione procedimento disciplinare:
La comunicazione di contestazione dell’addebito al dipendente, nell’ambito del procedimento disciplinare, e’ effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. In alternativa all’uso della posta elettronica certificata o della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell’addebito, e’ consentita la comunicazione tra l’amministrazione ed i propri dipendenti tramite posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione, ai sensi dell’articolo 47, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero anche al numero di fax o altro indirizzo di posta elettronica, previamente comunicati dal dipendente o dal suo procuratore.
 
Istruttoria ed acquisizione informazioni:
Nel corso dell’istruttoria, ((l’Ufficio per i procedimenti disciplinari puo’ acquisire da altre amministrazioni pubbliche)) informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attivita’ istruttoria non determina la sospensione del procedimento, ne’ il differimento dei relativi termini.((…)) Il dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa ((o a una diversa)) amministrazione pubblica dell’incolpato ((…)), che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta ((dall’Ufficio disciplinare)) procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, e’ soggetto all’applicazione, da parte dell’amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravita’ dell’illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.
 
Trasferimento del dipendente e procedimento disciplinare avviato:
In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un’altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare e’ avviato o ((concluso e)) la sanzione e’ applicata presso quest’ultima. ((In caso di trasferimento del dipendente in pendenza di procedimento disciplinare, l’ufficio per i procedimenti disciplinari che abbia in carico gli atti provvede alla loro tempestiva trasmissione al competente ufficio disciplinare dell’amministrazione presso cui il dipendente e’ trasferito. In tali casi il procedimento disciplinare e’ interrotto e dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio disciplinare dell’amministrazione presso cui il dipendente e’ trasferito decorrono nuovi termini per la contestazione dell’addebito o per la conclusione del procedimento. Nel caso in cui l’amministrazione di provenienza venga a conoscenza dell’illecito disciplinare successivamente al trasferimento del dipendente, la stessa Amministrazione provvede a segnalare immediatamente e comunque entro venti giorni i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare all’Ufficio per i procedimenti disciplinari dell’amministrazione presso cui il dipendente e’ stato trasferito e dalla data di ricezione della predetta segnalazione decorrono i termini per la contestazione dell’addebito e per la conclusione del procedimento. Gli esiti del procedimento disciplinare vengono in ogni caso comunicati anche all’amministrazione di provenienza del dipendente.))
 
Cessazione del rapporto di lavoro e procedimento disciplinare:
((La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che per l’infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio. In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.))
 
Rapporti con altre fonti:
Sono nulle le disposizioni di regolamento, le clausole contrattuali o le disposizioni interne, comunque qualificate, che prevedano per l’irrogazione di sanzioni disciplinari requisiti formali o procedurali ulteriori rispetto a quelli indicati nel presente articolo o che comunque aggravino il procedimento disciplinare.))
 
Violazione dei termini nel procedimento disciplinare:
La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l’eventuale responsabilita’ del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall’azione disciplinare ne’ l’invalidita’ degli atti e della sanzione irrogata, purche’ non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalita’ di esercizio dell’azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestivita’. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell’addebito e il termine per la conclusione del procedimento.))
 
Il DS può sospendere fino a 10 giorni:
Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali e’ prevista l’irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni e’ di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni piu’ gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.))

Come si può vedere diverse sono le novità, peggiorative, per i lavoratori poiché viene meno la decadenza dell’azione disciplinare nel caso di violazione della procedura, cosa che veniva spesso eccepita nelle dovute sedi, vengono incrementati i termini entro i quali il Dirigente può formulare la contestazione, con una flessibilità estrema, il procedimento disciplinare si dovrà chiudere entro 120 giorni, e soprattutto, stante i diversi contenziosi emersi in materia che hanno visto quasi sempre l’Amministrazione soccombente, si riscrive la norma con la quale si riconosce il potere di sospensione nei confronti dei docenti ed ATA fino a 10 giorni a favore dei DS.
Un decreto che non corre certamente nella direzione di garantire un buon diritto di difesa a favore dei lavoratori, inasprisce la procedura ed incrementa i poteri sanzionatori dei Dirigenti.