Vaccini, ecco perché resta l’autocertificazione. Indicazioni per l’a.s. 2018/19

da Orizzontescuola

Vaccini, ecco perché resta l’autocertificazione. Indicazioni per l’a.s. 2018/19

di redazione

Nella giornata di ieri, come prontamente riferito, si è svolto l’incontro Miur-sindacati dedicato alla questione dei vaccini.

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Autocertificazione

Nel corso dell’incontro, è stato ribadito che, per per l’a.s. 2018/19, sarà sufficiente, per le famiglie, presentare soltanto l’autocertificazione, senza dover presentare la documentazione attestante la’assolvimento dell’obbligo vaccinale, l’omissione o il differimento.

Perché l’autocertificazione

Il Ministro, come riferisce la Flc Cgil, ha illustrato i motivi che hanno spinto alla pubblicazione della nota Miur-Ministero della Salute, in cui si prevede la presentazione della sola autocertificazione:

  • semplificare e snellire compiti di scuole e famiglie;
  • perché non è stata ancora creata Anagrafe Nazionale delle Vaccinazioni.

Responsabilità dirigenti scolastici

Bussetti ha chiarito, inoltre, che le responsabilità, in merito ad eventuali false dichiarazioni, ricadranno soltanto sui genitori dichiaranti.

Indicazioni per scuole e famiglie

Ricordiamo, sinteticamente, cosa devono fare le scuole e le famiglie alla luce delle indicazioni fornite dalla summenzionata circolare, distinguendo tra regioni con anagrafe vaccinale e regioni che non l’hanno ancora istituita:

  • Nelle regioni senza Anagrafe vaccinale o che non si sono avvalse della procedura semplificata, non è più necessario presentare (entro il 10 luglio 2018; data questa prevista dalla legge n. 119/17) la documentazione attestante l’avventura vaccinazione, ma è sufficiente la dichiarazione presentata entro il termine ultimo di iscrizione; in caso di iscrizioni dopo il 10 luglio, le famiglie possono presentare la dichiarazione sostitutiva; le famiglie (sia quelle che hanno presentato la documentazione che quelle che hanno prodotto una dichiarazione sostitutiva all’atto dell’iscrizione) non devono fare nulla, eccetto quelle i cui figli iscritti d’ufficio devono fare un nuovo vaccino o un richiamo, che possono presentare una dichiarazione sostitutiva della documentazione;
  • Nelle regioni con Anagrafe vaccinale e che si sono avvalse della procedura semplificata, i bambini, che negli elenchi delle ASL riportano le diciture “non in regola con gli obblighi vaccinali”, “non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento”, “non ha presentato formale richiesta di vaccinazione”, possono essere ammessi a scuola previa presentazione da parte dei genitori, entro il 10 luglio 2018, di una dichiarazione sostitutiva attestante la somministrazione delle vaccinazioni non risultanti dall’Anagrafe o la richiesta di prenotazione delle vaccinazioni non ancora eseguite, effettuata posteriormente al 10 giugno 2018.

Controlli

Le dichiarazioni dei genitori saranno sottoposte, da parte delle scuole, alle verifiche secondo quanto previsto dal DPR n. 445/2000.

Divieto accesso scuola dell’infanzia

In caso di mancata vaccinazione, permane il divieto di ingresso per i bambini della scuola dell’infanzia e dei nidi (attendiamo comunque la sorte dell’emendamento al milleproroghe che rinvia il predetto divieto al 2019/2020 e che, approvato al Senato, è calendarizzato alla Camera per il prossimo 11 settembre).

La presentazione dell’autocertificazione, come suddetto, è sufficiente per ammettere a scuola i bambini suddetti e per non avviare la procedura che porta alla sanzione da 100 a 500 euro (prevista quest’ultima anche per le famiglie degli alunni della primaria e secondaria sino a 16 anni. Per tali alunni non è previsto invece il divieto d’accesso a scuola).

circolare Miur-Ministero della Salute