Supplenze brevi, quando si può nominare e quando no su posto di potenziamento

da Orizzontescuola

Supplenze brevi, quando si può nominare e quando no su posto di potenziamento

di Nino Sabella

Il Miur, con circolare n. 37856 del 28 agosto 2018, ha impartito istruzioni e fornito indicazioni in materia di attribuzione delle supplenze per l’anno scolastico 2018/19.

circolare n. 37856 del 28 agosto 2018

La circolare fornisce, tra le altre, indicazioni anche in materia di supplenze brevi su posti di potenziamento, chiarendo quando è possibile o meno assegnarle, in caso di assenza breve e saltuaria.

Ricordiamo che per le supplenze brevi e saltuarie le graduatorie da cui attingere sono quelle di istituto.

Divieto nomina

Il divieto di nomina sui posti di potenziamento vige nei casi di supplenza breve e saltuaria, per cui non è possibile sostituire con un supplente (inserito nelle graduatorie di istituto) il docente impiegato su posto di potenziamento (per l’intero orario di servizio, previsto dall’articolo 28 del CCNL 2007, confermato dal CCNL 2016/18 nelle parti non disciplinate dal medesimo).

Così leggiamo nella circolare:

I posti del potenziamento introdotti dall’art. 1 comma 95 della Legge 13 luglio 2015 n. 107 non possono essere coperti con personale titolare di supplenze brevi e saltuarie, ad eccezione delle ore di insegnamento curriculare eventualmente assegnate al docente nell’ambito dell’orario di servizio contrattualmente previsto nel rispetto dell’art.28 comma 1 del CCNL 2016/18 e purché si tratti di assenze superiori a 10 giorni.

Possibilità di nomina

Come si legge nel sopra riportato paragrafo della circolare Miur, il divieto di nomina su posti di potenziamento per supplenza breve e saltuaria prevede uneccezione: “… ad eccezione delle ore di insegnamento curriculare eventualmente assegnate al docente nell’ambito dell’orario di servizio contrattualmente previsto“.

Nel caso, dunque, il docente impiegato sul posto di potenziamento svolga anche ore curricolari, occupando quindi un posto/cattedra “mista/o”, è possibile nominare il supplente per le sole ore di insegnamento curricolare. Esempio: un docente di scuola media svolge 9 ore di potenziamento e 9 ore curricolari; la supplenza sarà attribuita soltanto per le 9 ore curricolari.

Un’altra condizione per poter nominare, secondo quanto detto sopra, è che la supplenza sia superiore a 10 giorni (ciò vale anche per le altre tipologie di supplenze).