Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 106

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Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 106

Riforma dell’attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici. (18G00133)

(GU n.211 del 11-9-2018)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la direttiva UE 2016/2102 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all’accessibilita’ dei siti
web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017, e,
in particolare, gli articoli 1 e 14;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in particolare
l’articolo 9;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per
favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice
dell’amministrazione digitale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n.
75, recante regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n.
4, per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici;
Visto il decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 8
luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8 agosto
2005, recante requisiti tecnici e i diversi livelli per
l’accessibilita’ agli strumenti informatici;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 16 maggio 2018;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 21 giugno 2018;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione dell’8 agosto 2018;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri per la
famiglia e le disabilita’, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, della giustizia e dell’economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche alla legge 9 gennaio 2004, n. 4

  1. Il titolo della legge 9 gennaio 2004, n. 4, di seguito
    denominata «legge n. 4 del 2004», e’ sostituito dal seguente:
    «Disposizioni per favorire e semplificare l’accesso degli utenti e,
    in particolare, delle persone con disabilita’ agli strumenti
    informatici».
  2. Alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, sono apportate le seguenti
    modificazioni:
    a) le parole: «persone disabili», ovunque ricorrano, sono
    sostituite dalle seguenti: «persone con disabilita’»;
    b) le parole: «lavoratori disabili», ovunque ricorrano, sono
    sostituite dalle seguenti: «lavoratori con disabilita’»;
    c) le parole: «alunni disabili», ovunque ricorrano, sono sostituite
    dalle seguenti: «alunni con disabilita’»;
    d) la parola: «disabili», ovunque ricorra singolarmente, e’
    sostituita dalle seguenti: «persone con disabilita’»;
    d-bis) le parole: «dipendente disabile», ovunque ricorrano, sono
    sostituite dalle seguenti: «dipendente con disabilita’»;
    e) le parole: «associazioni di disabili», ovunque ricorrano, sono
    sostituite dalle seguenti: «associazioni di persone con disabilita’»;
    f) le parole «siti INTERNET», ovunque ricorrano, sono sostituite
    dalle seguenti: «siti web e applicazioni mobili».
  3. All’articolo 2, comma 1, della legge n. 4 del 2004, sono
    apportate le seguenti modificazioni:
    a) alla lettera a) dopo le parole: «sistemi informatici» sono
    inserite le seguenti: «ivi inclusi i siti web e le applicazioni
    mobili,»;
    b) dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:
    «a-bis) “applicazioni mobili”: il software applicativo progettato e
    sviluppato da parte o per conto dei soggetti erogatori, per essere
    utilizzato dagli utenti su dispositivi mobili, quali smartphone e
    tablet; e’ escluso il software che controlla tali dispositivi
    (sistemi operativi mobili) o lo stesso hardware informatico;
    a-ter) “sito Web”: insieme strutturato di pagine Web utilizzato per
    veicolare informazioni o erogare servizi, comunemente definito anche
    sito internet;
    a-quater) contenuti di extranet o intranet: siti web disponibili
    soltanto per un gruppo chiuso di persone e non per il pubblico;
    a-quinquies) “soggetti erogatori”: i soggetti di cui all’articolo
    3, comma 1;
    a-sexies) “dati misurati”: i risultati quantificati dell’attivita’
    di monitoraggio effettuata per verificare la conformita’ dei siti web
    e delle applicazioni mobili dei soggetti erogatori alle prescrizioni
    in materia di accessibilita’ di cui alla presente legge. I dati
    misurati comprendono informazioni quantitative sul campione di siti
    web e applicazioni mobili sottoposti a verifiche, tra i quali il
    numero di siti web e le applicazioni con il numero potenziale di
    visitatori o utenti, nonche’ informazioni quantitative sul livello di
    accessibilita’;».
  4. All’articolo 3 della legge n. 4 del 2004, sono apportate le
    seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, dopo le parole «di servizi informatici,» sono
    inserite le seguenti: «agli organismi di diritto pubblico ai sensi
    dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE del
    Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014»;
    b) al comma 2, le parole da «ai sistemi informatici» fino alla fine
    del comma sono sostituite dalle seguenti: «ai contenuti che si
    trovano esclusivamente su dispositivi mobili o programmi utente per
    dispositivi mobili sviluppati per gruppi chiusi di utenti o per uso
    specifico in determinati contesti e non disponibili e usati da ampi
    segmenti di utenti. Le medesime disposizioni non si applicano ai
    contenuti di extranet o intranet, di cui all’articolo 2, comma 1,
    lettera a-quater), pubblicati prima del 23 settembre 2019 fino a una
    loro revisione sostanziale.».
    Dopo l’articolo 3 sono inseriti i seguenti:
    «Art. 3-bis (Principi generali per l’accessibilita’). – 1. I siti
    web e le applicazioni mobili dei soggetti erogatori, sono accessibili
    se sono percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi.
  5. Sono accessibili i servizi realizzati tramite sistemi
    informatici, inclusi i siti web e le applicazioni mobili, che
    presentano i seguenti requisiti:
    a) accessibilita’ al contenuto del servizio da parte dell’utente;
    b) fruibilita’ delle informazioni offerte, caratterizzata da:
    1) facilita’ e semplicita’ d’uso, assicurando, fra l’altro, che le
    azioni da compiere per ottenere servizi e informazioni siano sempre
    uniformi tra loro;
    2) efficienza nell’uso, assicurando, fra l’altro, la separazione
    tra contenuto, presentazione e modalita’ di funzionamento delle
    interfacce, nonche’ la possibilita’ di rendere disponibile
    l’informazione attraverso differenti canali sensoriali;
    3) efficacia nell’uso e rispondenza alle esigenze dell’utente,
    assicurando, fra l’altro, che le azioni da compiere per ottenere in
    modo corretto servizi e informazioni siano indipendenti dal
    dispositivo utilizzato per l’accesso;
    4) soddisfazione nell’uso, assicurando, fra l’altro, l’accesso al
    servizio e all’informazione senza ingiustificati disagi o vincoli per
    l’utente.
  6. Con le linee guida adottate ai sensi dell’articolo 11, sono
    individuate le regole tecniche necessarie per garantire il rispetto
    dei principi e dei requisiti di accessibilita’ di cui ai commi 1 e 2.
    Art. 3-ter (Individuazione dell’onere sproporzionato per
    l’accessibilita’ dei siti web e delle applicazioni mobili). – 1. I
    soggetti erogatori applicano le prescrizioni in materia di
    accessibilita’ previste dalla presente legge sulla base delle linee
    guida di cui all’articolo 11, salvo che, nei casi di accessibilita’
    dei siti web e delle applicazioni mobili, cio’ imponga un onere
    sproporzionato.
  7. Per onere sproporzionato si intende un onere organizzativo o
    finanziario eccessivo per i soggetti erogatori ovvero un onere che
    pregiudica la capacita’ degli stessi di adempiere allo scopo
    prefissato o di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti
    per i compiti e servizi, pur tenendo conto del probabile beneficio o
    pregiudizio che ne deriverebbe per i cittadini e, in particolare, per
    le persone con disabilita’. Non possono costituire, di per se’, un
    onere sproporzionato i tempi occorrenti per sviluppare i siti web ed
    applicazioni mobili ovvero la necessita’ di acquisire le informazioni
    occorrenti per garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla
    presente legge e dalle linee guida.
  8. I soggetti erogatori effettuano, sulla base delle Linee guida di
    cui all’articolo 11, la valutazione relativa alla sussistenza delle
    circostanze che determinano l’onere sproporzionato.
  9. Nei casi di cui al comma 2, i soggetti erogatori effettuano la
    dichiarazione di accessibilita’ secondo le modalita’ di cui
    all’articolo 3-quater, comma 2, lettera a).
    Art. 3-quater (Dichiarazione di accessibilita’). – 1. I soggetti
    erogatori, forniscono e aggiornano periodicamente una dichiarazione
    di accessibilita’ particolareggiata, esaustiva e chiara sulla
    conformita’ dei rispettivi siti web e applicazioni mobili alla
    presente legge.
  10. La dichiarazione di accessibilita’ comprende, altresi’, i
    seguenti elementi:
    a) indicazione delle parti di contenuto del sito web o
    dell’applicazione mobile non accessibili per onere sproporzionato ai
    sensi dell’articolo 3-ter, con le motivazioni che ne giustificano
    l’inaccessibilita’ e l’indicazione di eventuali soluzioni di
    accessibilita’ alternative fornite dai soggetti erogatori;
    b) la descrizione del meccanismo di feedback, e relativo link,
    istituito per consentire a chiunque di notificare ai soggetti
    erogatori eventuali difetti dei sistemi informatici, ivi compresi i
    siti web e le applicazioni mobili, in termini di conformita’ ai
    principi di accessibilita’ di cui all’articolo 3-bis e alle
    prescrizioni in materia di accessibilita’ dettate dalle linee guida
    di cui all’articolo 11, nonche’ di richiedere le informazioni non
    accessibili e l’adeguamento dei sistemi;
    c) il link alla procedura di cui all’articolo 3-quinquies cui e’
    possibile fare ricorso in caso di risposta insoddisfacente o di
    mancata risposta, nel termine di trenta giorni, alla notifica o alla
    richiesta di cui alla lettera b).
  11. Il modello di dichiarazione di accessibilita’ e’ definito con le
    linee guida di cui all’articolo 11, nel rispetto di quanto stabilito
    dalla Commissione europea.
  12. La dichiarazione di accessibilita’ e’ fornita in un formato
    accessibile ed e’ pubblicata sul sito web del soggetto erogatore.
  13. Per le applicazioni mobili la dichiarazione di accessibilita’ e’
    fornita in un formato accessibile e e’ resa accessibile nel sito web
    del soggetto erogatore che ha sviluppato l’applicazione mobile,
    unitamente ad altre informazioni disponibili al momento di scaricare
    l’applicazione.
    Art. 3-quinquies (Procedura di attuazione). – 1. La dichiarazione
    di accessibilita’ e’ verificata dall’Agenzia per l’Italia digitale
    con riferimento alla conformita’ al modello di cui all’articolo
    3-quater, comma 3, e ai casi di inaccessibilita’.
  14. In caso di contestazione sulla dichiarazione di accessibilita’
    ovvero in caso di esito insoddisfacente del monitoraggio di cui
    all’articolo 7, comma 1, lettere a) e a-bis), il difensore civico
    digitale di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del
    2005, decide in merito alla corretta attuazione della presente legge
    e dispone eventuali misure correttive.
  15. Il difensore civico digitale decide, altresi’, nei casi di cui
    all’articolo 3-quater, comma 2, lettera c), su segnalazione
    dell’utente, disponendo eventuali misure correttive e informando
    l’Agenzia per l’Italia digitale.».
  16. All’articolo 4 della legge n. 4 del 2004 sono apportate le
    seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: «con il decreto» sono sostituite dalle
    seguenti «con le linee guida», dopo le parole: «all’articolo 11» sono
    inserite le seguenti: «sono necessari», le parole: «costituiscono
    motivo di preferenza a parita’ di ogni altra condizione nella
    valutazione dell’offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del
    bene o del servizio» sono soppresse e dopo le parole: «servizi non
    accessibili» sono inserite le seguenti: «e’ consentita nei casi di
    cui all’articolo 3, comma 2, ovvero in presenza di un onere
    sproporzionato nei casi di cui all’articolo 3-ter ed»;
    b) al comma 2, primo periodo, le parole: «dal decreto di cui
    all’articolo 11» sono sostituite dalle seguenti: «dalle linee guida
    di cui all’articolo 11, fatto salvo quanto previsto dall’articolo
    3-ter»; al secondo periodo, le parole: «alla data di entrata in
    vigore del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di
    pubblicazione delle linee guida» e infine, le parole: «dalla data di
    entrata in vigore del medesimo decreto» sono sostituite dalle
    seguenti: «dalla medesima data di adozione delle predette linee
    guida»;
    c) al comma 3, le parole: «dal decreto» sono sostituite dalle
    seguenti: «dalle linee guida».
  17. All’articolo 5, comma 2, della legge n. 4 del 2004, dopo le
    parole: «, accessibili» e’ inserita la seguente: «anche».
  18. All’articolo 7, comma 1, della legge n. 4 del 2004, sono
    apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo, l’alinea e’ sostituito dal seguente:
    «L’Agenzia per l’Italia digitale:»;
    b) dopo la lettera a), e’ inserita la seguente:
    «a-bis) effettua il monitoraggio periodico sulla conformita’ dei
    siti web e delle applicazioni mobili in materia di accessibilita’,
    avvalendosi anche dell’Istituto superiore delle comunicazioni e delle
    tecnologie dell’informazione (ISCOM)»;
    c) alla lettera c), le parole: «dal decreto» sono sostituite dalle
    seguenti: «dalle linee guida»;
    d) alle lettere d), f), g) e h), le parole: «di concerto» sono
    sostituite dalle seguenti: «d’intesa con il Ministro per la famiglia
    e le disabilita’ e»;
    e) alla lettera e) dopo le parole: «strumenti informatici» sono
    inserite le seguenti: «, ivi inclusi i siti web e le applicazioni
    mobili,»;
    f) alla lettera h) dopo le parole: «dei sistemi informatici,» sono
    inserite le seguenti: «ivi inclusi i siti web e le applicazioni
    mobili,» e le parole: «programmi di formazione del personale.» sono
    sostituite dalle seguenti: «programmi di formazione del personale, in
    conformita’ alla legislazione europea vigente;»;
    g) dopo la lettera h), e’ aggiunta, in fine, la seguente:
    «h-bis) entro il 23 dicembre 2021 e successivamente ogni tre anni,
    presenta alla Commissione europea una relazione sugli esiti del
    monitoraggio sulla conformita’ dei siti web e delle applicazioni
    mobili dei soggetti erogatori inclusi nell’ambito di applicazione
    della direttiva (UE) 2016/2102, includendo i dati misurati. Il
    contenuto delle relazioni e’ reso pubblico in un formato
    accessibile.».
  19. All’articolo 8, comma 3, della legge n. 4 del 2004 sono
    aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi inclusi quelli relativi
    alle modalita’ di creazione, gestione ed aggiornamento di contenuti
    accessibili dei siti web e delle applicazioni mobili».
  20. All’articolo 9 della legge n. 4 del 2004, dopo le parole: «della
    presente legge» sono inserite le seguenti: «e’ rilevante ai fini
    della misurazione e della valutazione della performance individuale
    dei dirigenti responsabili e».
  21. L’articolo 11 della legge n. 4 del 2004 e’ sostituito dal
    seguente:
    «Art. 11 (Requisiti tecnici). – 1. L’Agenzia per l’Italia digitale,
    sentite anche le associazioni maggiormente rappresentative delle
    persone con disabilita’, nonche’ quelle del settore industriale
    coinvolto nella creazione di software per l’accessibilita’ di siti
    web e applicazioni mobili, d’intesa con la Conferenza unificata di
    cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
    emana, in conformita’ alle procedure e alle regole tecniche di cui
    all’articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apposite
    linee guida con cui, nel rispetto degli atti di esecuzione adottati
    dalla Commissione europea ai sensi delle direttive
    sull’accessibilita’, sono stabiliti:
    a) i requisiti tecnici per l’accessibilita’ degli strumenti
    informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili,
    conformemente ai principi di cui all’articolo 3-bis e ai valori di
    cui al punto 1), lettera d), numero 3, dell’allegato B al decreto del
    Ministro per l’innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005, pubblicato
    nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2005;
    b) le metodologie tecniche per la verifica dell’accessibilita’
    degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni
    mobili;
    c) il modello della dichiarazione di accessibilita’ di cui
    all’articolo 3-quater;
    d) la metodologia di monitoraggio e valutazione della conformita’
    degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni
    mobili, alle prescrizioni in materia di accessibilita’;
    e) le circostanze in presenza delle quali, tenuto conto di quanto
    previsto dall’articolo 5 della direttiva (UE) 2016/2102, si determina
    un onere sproporzionato, per cui i soggetti erogatori possono
    ragionevolmente limitare l’accessibilita’ di un sito web o
    applicazione mobile.
  22. Le linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di
    cui al comma 1.».
  23. All’articolo 12 della legge n. 4 del 2004, sono apportate le
    seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole «Il regolamento di cui all’articolo 10 e
    il decreto di cui all’articolo 11 sono emanati» sono sostituite dalle
    seguenti: «Le linee guida di cui all’articolo 11 sono emanate»;
    b) il comma 2, e’ abrogato.

Art. 2

Norme transitorie e abrogazioni

  1. Le disposizioni del presente decreto relative ai siti web e alle
    applicazioni mobili, ad eccezione di quanto disposto dall’articolo
    11, comma 1, lettera a), della legge n. 4 del 2004, come sostituito
    dall’articolo 1, comma 10, del presente decreto, limitatamente ai
    siti web e alle applicazioni mobili, si applicano come segue:
    a) ai siti web non pubblicati prima del 23 settembre 2018: a
    decorrere dal 23 settembre 2019;
    b) ai siti web non contemplati dalla lettera a): a decorrere dal 23
    settembre 2020;
    c) alle applicazioni mobili: a decorrere dal 23 giugno 2021.
  2. Gli articoli 6 e 10 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, sono
    abrogati. Fino alla pubblicazione delle Linee guida di cui
    all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, continuano ad
    applicarsi le disposizioni adottate in attuazione dell’articolo 10
    della medesima legge.
  3. L’articolo 9, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
    179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
    221, e’ abrogato e ogni richiamo a tale disposizione si intende
    riferito all’articolo 3-quinquies della legge n. 4 del 2004, come
    introdotto dal presente decreto.
  4. Il decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 8
    luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8 agosto
    2005, e’ abrogato a decorrere dalla data di pubblicazione delle linee
    guida di cui all’articolo 11 della legge n. 4 del 2004, come
    sostituito dall’articolo 1, comma 10, del presente decreto.

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
    maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni
    interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e
    finanziarie disponibili a legislazione vigente.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
    italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare.
    Dato a Roma, addi’ 10 agosto 2018

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Savona, Ministro per gli affari
europei

Bongiorno, Ministro per la pubblica
amministrazione

Fontana, Ministro per la famiglia e
le disabilita’

Moavero Milanesi, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Bonafede, Ministro della giustizia

Tria, Ministro dell’economia e delle
finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede