Una sentenza… poco comprensibile!

Una sentenza… poco comprensibile!
A proposito della Sentenza  della Consulta n.147/2012 del 19 giugno e delle possibili soluzioni!

di Pasquale D’Avolio

Una prima premessa

Che i tempi della giustizia in Italia siano per lo meno “incongrui” (per usare un eufemismo) lo sapevamo; anche la Corte Costituzionale non sfugge a questo vizio italiano. Mi chiedo: occorreva aspettare il 12 giugno per pronunciarsi sul ricorso delle Regioni sulla L. 111/2011, ricorso presentato se non sbaglio già durante l’estate? Visti i tempi previsti nella legge, che imponeva alle Regioni di deliberare il nuovo piano di dimensionamento entro dicembre, non avrebbe potuto la Corte pronunciare subito un giudizio di “non manifesta infondatezza”  dei ricorsi, sospendendo l’applicazione della legge  fino alla pronuncia di merito? E’ come se in un giudizio sulla pena capitale (anche qui si tratta di “soppressione” o “morte” metaforica di Istituti scolastici) la Corte intervenisse a sentenza eseguita. Certo il paragone è un po’ forzato, ma rivela la manifesta “incongruità temporale” della Sentenza della Corte.

Seconda premessa.

Il Ministro della P.I., o il suo staff, non conoscevano le Sentenze del 2004 e soprattutto quella del 2009 (la n. 200) che escludeva qualsiasi possibilità per lo Stato di stabilire parametri numerici sul dimensionamento dell’Istituti, essendo questa materia già  assegnata alle Regioni con il D. Lgsl. 112/98 e ribadita nella Bozza di Accordo del Titolo V (rimasta purtroppo “in bagnasciuga”)? Ricordo, avendo partecipato al Tavolo tecnico Stato-Regioni-EELL, che la prima formulazione del Titolo I della  bozza predisposta dal Ministero nell’autunno 2008 circa il nuovo dimensionamento ai sensi dell’art. 64 della L. 113/2008  (bozza contenente i famosi parametri sugli istituti e i plessi), era stata cassata e il nuovo Titolo I ,art. 1, (poi diventato DPR 81/2009),  prevedeva una Intesa con la Conferenza Stato-Regioni sui parametri numerici, che poi non è stata mai sottoscritta. Nel frattempo infatti era intervenuta appunto la Corte con la Sentenza 200  del 2 luglio 2009 (stessa data del DPR 81/2009) a chiarire la questione. Ma il Ministro Gelmini all’epoca era intervenuta dichiarando che la Sentenza non cambiava niente, vista appunto la modifica dell’art.- 1 del DPR  89/2009

Lo stesso Ministro, o meglio il titolare dell’Economia, ignara (?) di tutto ciò, interveniva con la L. 111/2011, imponendo non solo la soppressione delle Direzioni Didattiche e delle Scuole Medie a favore degli Istituti comprensivi, ma fissando un parametro numerico dall’alto. Protervia o ignoranza?

E qui arriviamo alla Sentenza 147, che, come sappiamo, dichiara incostituzionale l’intero comma 4, lasciando in vigore il comma 5 (di cui si dirà dopo). Il fatto è che la Corte non si limita a invalidare il parametro numerico, ma cassa nei fatti l’obbligo di costituire gli Istituti comprensivi. Su quale base? Sul fatto che, a parere della Corte, l’obbligo di costituire i nuovi comprensivi ha come unica motivazione quella del risparmio. In effetti una riforma di tale portata “ordinamentale” inserita in una legge finanziaria ha fatto pensare a tanti  al fatto che non di una scelta “ordinamentale” si trattasse, bensì di una scelta finanziaria. Opinione legittima e molto verosimile, ma non tale da diventare motivo di incostituzionalità. Qui la Corte si è spinta, a parere del sottoscritto, oltre le sue competenze. Le Regioni ricorrenti, a quanto è dato sapere, non contestavano l’aggregazione in Istituti comprensivi, bensì il fatto che le norme “conterrebbero una normativa di dettaglio in una materia (l’istruzione) oggetto di competenza concorrente” Il dettaglio stava proprio nel parametro numerico e non nella modifica ordinamentale. Il dispositivo della norma almeno ufficialmente dichiara “Per garantire un processo di continuità didattica nell’ambito dello stesso ciclo di istruzione, …”  La Corte non ci crede? E quali argomenti porta per “sconfessare” le intenzioni del legislatore (ammesso che i giudici possano interpretare le “intenzioni”)? Insomma una sentenza “incomprensibile”.

Cosa succederà adesso? In alcune Regioni (tra cui il Friuli) da settembre non esisteranno più D.D o S.M., ma la totalità degli istituti del I ciclo saranno I.C. In altre (Toscana, Trentino) il processo si era già concluso prima della L. 111/2012. Avremo un’Italia “a due velocità”? O il Governo ripresenterà un nuovo Decreto sull’accorpamento degli istituti del I ciclo, ben motivato sul piano pedagogico-didattico, espungendo ogni riferimento parametrico? Sarebbe senz’altro auspicabile, ma finora non  mi risulta ci siano commenti dal centro.

L’aspetto più interessante è comunque il diverso giudizio sui due commi, come ha messo bene in luce l’Ispettore Cerini nei suoi interventi su vari siti (Una Corte Costituzionale Poco…comprensiva (!?);  aspetto di cui si è occupato a più riprese il sottoscritto negli articoli comparsi sulla “Rivista dell’istruzione” . In sostanza, in assenza di un Accordo quadro sull’applicazione del Titolo V nella Scuola, permane l’ambiguità tra il potere dello Stato di assegnare gli organici, sia delle Dirigenze che del personale (pur con criteri stabiliti d’intesa con le Regioni) e la potestà delle Regioni di definire il piano di dimensionamento. Sempre nel DPR 81/2009 (Titolo II) i criteri per la formazione delle classi e quindi per l’assegnazione degli organici vengono definiti dal centro, per cui, ad esempio, si può tenere aperto un plesso, teoricamente con 5 alunni, e non vedersi assegnato alcun docente  (il numero minimo per la pluriclasse è infatti di 8, Così, anche in base a quanto stabilito dalla Corte, si può avere un Istituto “autonomo” (i cui parametri spettano alle Regioni), ma quelle scuola non avrà un Dirigente “di ruolo”.

La soluzione sta nel superamento degli USR e nel trasferimento alle Regioni  delle risorse e delle competenze attualmente in capo agli USR e conseguentemente nella “regionalizzazione” degli organici,. Sul primo punto l’Accordo quadro (in bozza) sull’applicazione del Titolo V, è molto chiaro (ma sembra che le Regioni nicchino), mentre tutti o quasi tutti sono fermi sulla “dipendenza organica” dallo Stato del personale, lasciando alle Regioni la “dipendenza funzionale” (e  che vor dì?). Resistenze statali e soprattutto resistenze sindacali.

Ma così non se ne esce! Mantenendo questa distinzione si crea solo confusione e contrasti, con spinte più o meno palesi da parte delle Regioni ad accaparrarsi una quota più ampia di organici.

A dire il vero le Regioni avevano avanzato una proposta di ripartizione degli organici a livello regionale sulla base di criteri  più o meno condivisibili; era comunque un passo avanti che andava nella direzione di definire i famosi LEP. Una volta definiti questi criteri, lo Stato dovrebbe assegnare le risorse finanziarie sulle quali le Regioni attuerebbero il proprio dimensionamento, valutando le situazioni specifiche da salvaguardare e intervenendo, qualora fosse necessario, con una integrazione a carico delle Regioni stesse degli organici necessari. In questo modo gli organici e le Dirigenze sarebbero in capo alle Regioni. E’ una proposta  temeraria? Ma allora perché nella Sanità tutto ciò è già attuato?