Ordinanza TAR Lazio 12 settembre 2018, n. 5388

N. 05388/2018 REG.PROV.CAU.
N. 05354/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5354 del 2018, proposto da
XXX, rappresentati e difesi dall’avvocato Maurizio Danza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Devich n 72;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
1) del decreto del direttore generale per il personale scolastico 1 febbraio 2018, n. 85 di indizione del concorso per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente nelle scuola secondaria di primo e secondo grado, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16/02/2018, n. 14, nella parte in cui all’art. 3 requisiti di ammissione, stabilisce rispettivamente che:
co. 1 “Ai sensi dell’art. 17, comma 3, del decreto legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento in una o più classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado, o, per i soli posti di sostegno, che aggiungano al titolo abilitante la specializzazione per il
sostegno per i medesimi gradi di istruzione. I suddetti titoli devono essere stati conseguiti entro il 31 maggio 2017. …….. ;.
co.3 “Sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale per posti di sostegno i docenti abilitati che conseguano il relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018, nell’ambito di percorsi avviati entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal decreto del Ministro 10 marzo 2017, n. 141”.
co.4 “Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all’estero entro il 31 maggio 2017, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla presente procedura concorsuale”.
nella parte in cui stabilisce all’ art. 4, co. 3, “I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso esclusivamente attraverso istanza POLIS, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione”;
2) del decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017 “Modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all’art. 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento o di specializzazione all’insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione (pubblicato su GU n.33 del 9-2-2018),
nella parte in cui stabilisce all’ art. 6 requisiti di ammissione rispettivamente :
co.1 “Ai sensi dell’art. 17, comma 3, del decreto legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento in una o più classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado, o, per i soli posti di sostegno, che aggiungano al titolo abilitante la specializzazione per il sostegno per i medesimi gradi di istruzione, conseguito entro il 31 maggio 2017”.
co.3 “Sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale per posti di sostegno i docenti abilitati che conseguano il relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018, nell’ambito di percorsi avviati entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal decreto del Ministro 10 marzo 2017, n. 141”.
co.4 “Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all’estero entro il 31 maggio 2017 abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale”.
nella parte in cui stabilisce espressamente all’art.7 co. 2 “I candidati presentano l’istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione”.
3) di ogni altro atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso ai precedenti, ancorché sconosciuti,
nella parte in cui escludono illegittimamente i ricorrenti, sia in possesso di titolo di abilitazione conseguita successivamente al 31 maggio 2017 o che matureranno entro il 30 giugno 2018 anche su sostegno, in relazione, i quali hanno tutti presentato domanda di partecipazione al concorso di cui al bando indetto con D.D.G. n.85 del 1 febbraio 2018.
E per l’accertamento e condanna
dell’Amministrazione scolastica ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. b) e c) c.p.a., all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio in forma specifica, consistente nella ammissione dei ricorrenti a partecipare alle procedure concorsuali per le classi di concorso e per le Regioni indicate nelle rispettive domande, anche in via di urgenza e con riserva alla prova orale di cui all’art.6 del bando indetto con D.D.G. n.85/2018, nonché alla condanna per risarcimento del danno da perdita di chances .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2018 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
– con ordinanza n. 5134/2018 la sesta sezione del Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale in tema alle modalità di svolgimento del concorso di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59;
– la questione di legittimità costituzionale della norma, applicabile in tale diverso procedimento, rileva anche nel presente giudizio divenendo dunque applicabili i principi espressi dall’ordinanza dell’Adunanza plenaria 15 ottobre 2014 numero 28 in ordine alla cosiddetta “sospensione impropria”;
– che nelle more appare necessario tutelare la posizione delle parti ricorrenti mediante la concessione di una misura cautelare interinale, fino alla camera di consiglio successiva alla pronuncia della Corte costituzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)
a) sospende il giudizio sino alla pronuncia della Corte costituzionale;
b) accoglie l’istanza cautelare ai fini dell’ammissione con riserva dei ricorrenti alla procedura concorsuale di cui trattasi;
c) rinvia la cognizione cautelare ad una camera di consiglio successiva all’eventuale riassunzione del giudizio.
Spese della presente fase compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO