Sentenza TAR Calabria 20 aprile 2012, n. 631

N. 00631/2012 REG.PROV.COLL.

01022/2009  REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1022 del 2009, proposto da:
……………………………, rappresentati e difesi dall’avv. Domenico Lo Polito, con domicilio eletto presso Demetrio Battaglia in Catanzaro, via G. Da Fiore;

contro

Ministero Pubblica Istruzione Direzione, rappresentato e difeso dall’Avvocatura, domiciliata per legge in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34; Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, Ufficio Scolastico Provinciale Cosenza;

e con l’intervento di

ad adiuvandum:
……………………………………………………………., rappresentati e difesi dall’avv. Domenico Lo Polito, con domicilio eletto presso Demetrio Battaglia in Catanzaro, via G. Da Fiore;

per l’annullamento

del decreto dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza prot. N. 16008 in data 8 luglio 2009, nella parte in cui, per l’insegnamento della disciplina “Strumento Musicale”, non ha disposto l’istituzione di nuovi posti in misura corrispondente al numero di alunni richiedenti la disciplina per ciascun indirizzo;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero Pubblica Istruzione Direzione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 aprile 2012 il dott. …………….. e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame i ricorrenti chiedono l’annullamento del decreto dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza prot. N. 16008 in data 8 luglio 2009, pubblicato il 9.7.2009, nella parte in cui, per l’insegnamento della disciplina “Strumento Musicale”, non ha disposto l’istituzione di nuovi posti in misura corrispondente al numero di alunni richiedenti la disciplina per ciascun indirizzo.

Nel ricorso si espone che: a) con legge n. 124/1999 l’insegnamento “Strumento Musicale”, nei corsi funzionanti a seguito dei decreti ministeriali in data 3 agosto 1979 e 13 febbraio 1996, è stato ricondotto ad ordinamento; b) con decreto ministeriale n. 201/1000 è stata prevista la dotazione organica di quattro cattedre per ciascun corso; c) l’art. 2 del decreto ministeriale n. 37/2009, nel definire il quadro orario per la composizione delle cattedre di scuola secondaria di primo grado, inserisce fra le materie anche lo “Strumento Musicale”; d) per l’istituzione della cattedra vengono individuate sei ore settimanali per classe o gruppo di alunni per ognuno dei quattro strumenti, con l’istituzione di un posto per 18 ore settimanali; e) per la definizione dell’organico provinciale risulta applicabile il decreto ministeriale n. 201/1999 e la circolare n. 38/2009, secondo cui sono mantenuti in organico di diritto i corsi attivati ed eventuali corsi debbono essere istituiti sempre in organico di diritto; f) con l’approvazione dell’organico di diritto di cui al decreto impugnato non si è proceduto ad alcuna nuova costituzione di posti nell’organico di diritto.

Con unico e articolato motivo di gravame, i ricorrenti lamentano “violazione del decreto ministeriale n. 201/1999, della legge n. 124/1999, del d.lgs. n. 266/2005, contraddittorietà di provvedimenti normativi (decreto ministeriale n. 201/1999 e decreto interministeriale comunicato con Circolare n. 38/2009), illegittimità della mancata istituzione dei posti di strumento musicale per contrasto con la normativa in materia di obbligo scolastico e violazione del principio costituzionale del diritto allo studio”.

In particolare, i ricorrenti osservano che: a) il decreto ministeriale n. 201/1999 prevede un sistema di costituzione dei posti per la disciplina “Strumento Musicale” legata alla presenza di classi o gruppi di alunni tali sin dalla formazione dell’organico di diritto: b) con il provvedimento impugnato, pur in presenza di documentate richieste dei genitori, non sono stati istituiti nell’organico di diritto i posti corrispondenti; c) il decreto interministeriale, anche in violazione del diritto costituzionale allo studio, limita apoditticamente il numero dei posti per ogni Provincia.

L’Amministrazione statale, costituitasi in giudizio, chiede il rigetto del ricorso senza argomentare in ordine alle proprie conclusioni.

Con ordinanza n. 970/2011 in data 9 giugno 2011, sono stati richiesti all’Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza documentati chiarimenti, forniti di adeguati richiami alla disciplina cui si è dato applicazione, in merito alla decisione di non disporre, per l’insegnamento della disciplina “Strumento Musicale”, l’istituzione di nuovi posti in misura corrispondente al numero di alunni richiedenti la disciplina per ciascun indirizzo.

L’Ufficio Scolastico Provinciale non ha adempiuto all’ordine istruttorio del Tribunale che, pertanto, ha ritenuto necessario reiterare l’incombente istruttorio, ordinando all’Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza di fornire i documentati chiarimenti di cui si è detto, con l’avvertenza che, in difetto, il Collegio potrà valutare il contegno processuale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c.

Considerato che L’Ufficio Scolastico Provinciale non ha adempiuto neppure al secondo ordine istruttorio del Tribunale, e che il Collegio, ai sensi dell’art. 64, c. 4, c.p.a., può desumere argomenti di prova anche dal comportamento processuale delle parti, deve ritenersi sufficientemente provata la deduzione di parte ricorrente secondo cui l’amministrazione statale ha ingiustificatamente determinato l’organico controverso senza tener conto delle richieste degli alunni per la costituzione di corsi di insegnamento dello strumento musicale.

Ne deriva l’illegittimità, per eccesso di potere, dell’atto determinativo dell’organico, non essendo comprensibili le ragioni per cui l’Amministrazione scolastica ha disatteso le istanze degli studenti e non ha istituito un numero di cattedre di insegnamento di strumento musicale corrispondente alle richieste effettivamente presentate.

Di conseguenza, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento impugnato nella parte in cui, per l’insegnamento della disciplina di strumento musicale, non è stata disposta l’istituzione di nuovi posti in misura corrispondente al numero di alunni richiedenti l’insegnamento della disciplina.

Le spese di giudizio, secondo il criterio della soccombenza, devono essere poste a carico dell’Amministrazione resistente, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il ministero resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti, della complessiva somma di euro 2000,00 (duemila) a titolo di rimborso delle spese processuali, oltre rimborso del contributo unificato ed altri accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:

…………………., Presidente FF

………………… , Referendario, Estensore

…………………., Referendario

 

 

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/06/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)