Graduatorie di istituto, su ITP nuove sentenze. Depennamenti da II fascia

da Orizzontescuola

Graduatorie di istituto, su ITP nuove sentenze. Depennamenti da II fascia

di redazione

Ieri sul sito della Giustizia amministrativa sono state pubblicate alcune sentenze relative ai ricorsi. Il Tar ha sancito che il diploma ITP non è abilitante per l’insegnamento, come già indicato dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 4503 e n. 4507 del 2018.

Depennamenti da II fascia delle graduatorie di istituto

Come indicato nella circolare sulle supplenze 2018/19, i docenti destinatari delle sentenze negative devono essere depennati dalla II fascia delle graduatorie di istituto e mantenere l’iscrizione in III.

Le indicazioni della circolare

Chi deve essere escluso, chi può continuare a permanere in II fascia. Dovrà in primo luogo essere disposta l’esclusione dalle seconde fasce delle graduatorie d’istituto dei soli insegnanti tecnico pratici destinatari delle sentenze n. 4503 e n. 4507 del 2018 o di altre analoghe, che erano stati inseriti in II fascia con riserva, per il venir meno dei requisiti presupposti.

L’inserimento dovrà avvenire con riserva nel caso di provvedimenti di carattere cautelare o di sentenze non definitive.

Nei casi di decisioni giudiziali non più impugnabili (sentenze passate in giudicato), si dovrà ovviamente confermare l’inserimento in II fascia delle G.I. “pleno iure”

Nelle fattispecie ancora sub judice, si richiede a codesti Uffici di resistere sempre in giudizio, sulla base dell’interpretazione che il Consiglio di Stato dà con le sentenze nn. 4503 e 4507 del 2018, della legislazione vigente in tema di abilitazione all’insegnamento, oggetto peraltro delle memorie difensive trasmesse a supporto di codesti UU.SS.RR. dall’Ufficio Contenzioso di questa Direzione.

Infine, si dovrà procedere all’inserimento nelle seconde fasce di insegnanti tecnico pratici, solo in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali. Potrà quindi accadere che le istituzioni scolastiche interessate debbano conferire incarichi a tempo determinato agli insegnanti tecnico pratici in questione. In tal caso, occorre che il relativo contratto di lavoro a tempo determinato sia corredato da apposita clausola risolutiva espressa , che lo condiziona alla definizione del giudizio.

Resta ferma, per tutti i restanti insegnanti tecnico pratici, l’iscrizione nelle terze fasce delle graduatorie di circolo e d’istitut o in quanto le richiamate sentenze del Consiglio di Stato hanno confermato la piena legittimità della previsione di cui all’art. 2 del D.M. 374/2017, secondo cui l’inserimento in seconda fascia è riservato agli aspiranti in possesso di abilitazione all’insegnamento.

La circolare sulle supplenze 2018/19