Legge 21 settembre 2018, n. 108

Legge 21 settembre 2018, n. 108

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (18G00134)

(GU Serie Generale n.220 del 21-09-2018)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

  1. Il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di
    termini previsti da disposizioni legislative, e’ convertito in legge
    con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
    della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
    italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
    osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 21 settembre 2018

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

NOTE

Avvertenza:

Il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, e’ stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n.
171 del 25 luglio 2018.
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e’ pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 27.


AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge 21 settembre 2018, n. 108, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative». (Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 220 del 21 settembre 2018). (18A06726)

(GU Serie Generale n.240 del 15-10-2018)

Nella legge citata in epigrafe, pubblicata nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, alla pagina 7, alla novella dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dove e’ scritto: «b) i commi da 479 a 500 sono abrogati.», leggasi: «b) i commi da 497 a 500 sono abrogati.».


TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 luglio 2018, n. 91

Testo del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 171 del 25 luglio 2018), coordinato con la legge di conversione 21 settembre 2018, n. 108 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale – alla pag. 1), recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative». (18A06166)

(GU Serie Generale n.220 del 21-09-2018)

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche’ dell’art.10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( … )).
A norma dell’art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

Art. 1

Proroga di termini in materia di enti territoriali

  1. All’articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015,
    n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016,
    n. 21, al primo e al terzo periodo, le parole «Per gli anni 2016 e
    2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2016, 2017 e
    2018».
  2. Il mandato dei presidenti di provincia e dei consigli
    provinciali in scadenza tra la data di entrata in vigore del presente
    decreto-legge e il 31 ottobre 2018 e’ prorogato fino a tale data,
    anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, commi 65 e 69,
    della legge 7 aprile 2014, n. 56, e le elezioni per il rinnovo delle
    cariche predette si tengono il 31 ottobre 2018, contestualmente alle
    elezioni del rispettivo consiglio provinciale o presidente di
    provincia, qualora sia in scadenza per fine mandato entro il 31
    dicembre 2018. (( In occasione delle elezioni del 31 ottobre 2018, di
    cui al primo periodo del presente comma, in deroga a quanto previsto
    dall’articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono
    eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il
    cui mandato scada non prima di dodici mesi dalla data di svolgimento
    delle elezioni. ))
    (( 2-bis. All’articolo 1, comma 1120, lettera a), della legge 27
    dicembre 2017, n. 205, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono
    sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2019 ».
    2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
    legge di conversione del presente decreto e’ istituito, presso la
    Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, un tavolo
    tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate
    all’avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in
    materia di ordinamento delle province e delle citta’ metropolitane,
    al superamento dell’obbligo di gestione associata delle funzioni e
    alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico
    dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni.
    2-quater. Nelle more della complessiva riforma delle procedure di
    risanamento contemplate dal titolo VIII della parte seconda del testo
    unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
    decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora sia stato
    presentato o approvato, alla data del 30 novembre 2018, un piano di
    riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 243-bis del
    medesimo testo unico, rimodulato o riformulato ai sensi dei commi 5 e
    5-bis del medesimo articolo 243-bis e dell’articolo 1, comma 714,
    della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la verifica di cui al comma 7
    dell’articolo 243-quater del predetto testo unico di cui al decreto
    legislativo n. 267 del 2000 sul raggiungi-mento degli obiettivi
    intermedi e’ effettuata all’esito dell’approvazione del rendiconto
    dell’esercizio 2018 e comunque non oltre il termine di cui
    all’articolo 227, comma 2, del citato testo unico. Ai soli fini
    istruttori, rimane fermo l’obbligo dell’organo di revisione di
    provvedere alla trasmissione della relazione di cui al comma 6 del
    citato articolo 243-quater nei termini e con le modalita’ ivi
    previsti. Il mancato adeguamento dei tempi di pagamento dei debiti
    commerciali di cui alla normativa vigente non costituisce motivo per
    il diniego delle riformulazioni o rimodulazioni di cui al citato
    articolo 243-bis, fermo restando il rispetto dei termini di pagamento
    oggetto di accordo con i creditori di cui al piano riformulato o
    rimodulato.
    2-quinquies. Non si applicano le norme vigenti in contrasto con
    quanto disposto al comma 2-quater.
    2-sexies. Le sanzioni di cui all’articolo 1, comma 475, della legge
    11 dicembre 2016, n. 232, relative al mancato rispetto per l’anno
    2017 del saldo non negativo di cui al comma 466 del medesimo articolo
    1, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle
    citta’ metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione
    siciliana e della Sardegna. ))

(( Art. 1 bis

Proroga di termini in materia di spazi finanziari degli enti locali

  1. Nell’anno 2018, le regioni e le pro-vince autonome di Trento e
    di Bolzano possono rendere disponibili ulteriori spazi finanziari per
    gli enti locali del proprio territorio ai sensi dell’articolo 2,
    comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente del
    Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, nell’ambito delle
    intese regionali di cui all’articolo 10 della legge 24 dicembre 2012,
    n. 243. A tal fine, per il corrente anno, le regioni e le province
    autonome di Trento e di Bolzano comunicano, entro il 30 settembre
    2018, agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e
    al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
    Ragioneria generale dello Stato, attraverso il sistema web dedicato
    al pareggio di bilancio, con riferimento a ciascun ente locale e alla
    stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi
    occorrenti per la verifica del mantenimento del rispetto del saldo di
    cui all’articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. ))

Art. 2

Proroga di termini in materia di giustizia

  1. All’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre
    2017, n. 216, le parole «dopo il centottantesimo giorno successivo
    alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite
    dalle seguenti: «dopo il 31 marzo 2019».
  2. L’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 77,
    78, 79 e 80, della legge 23 giugno 2017, n. 103, fatta salva
    l’eccezione di cui al comma 81 dello stesso articolo 1 per le persone
    che si trovano in stato di detenzione per i delitti ivi indicati, e’
    sospesa dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al
    15 febbraio 2019.
    (( 3. All’articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n.
    14, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite
    dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »; conseguentemente, il termine di
    cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n.
    14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, e’
    prorogato al 1º gennaio 2022;
    b) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite
    dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »; conseguentemente, il termine di
    cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n.
    14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Lipari, e’
    prorogato al 1° gennaio 2022;
    c) al comma 3, le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite
    dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »; conseguentemente, il termine di
    cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n.
    14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Portoferraio,
    e’ prorogato al 1º gennaio 2022. ))
    (( 3-bis. Dall’attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o
    maggiori oneri per la finanza pubblica.
    3-ter. All’articolo 19, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n.
    89, le parole: « entro il 28 febbraio di ciascun anno » sono
    sostituite dalle seguenti: « entro il 26 febbraio di ciascun anno ».
    3-quater. All’articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012,
    n. 247, la parola: « cinque » e’ sostituita dalla seguente: « sette
    ». ))

Art. 3

Proroga di termini in materia di ambiente (( , di vendita di energia
elettrica e gas naturale e di energia ))

  1. Il termine per la denuncia del possesso di esemplari di specie
    esotiche invasive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto
    legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, iscritte nell’elenco
    dell’Unione alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, e’
    prorogato al 31 agosto 2019.
    (( 1-bis. All’articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono
    apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 59, le parole: « a decorrere dal 1ºluglio 2019 » sono
    sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1º luglio 2020 »;
    b) al comma 60, le parole: « a decorrere dal 1º luglio 2019 » sono
    sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1º luglio 2020 ».
    1-ter. Per gli impianti geotermoelettrici che rispettano i
    requisiti di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo
    11 febbraio 2010, n. 22, ivi inclusi gli impianti autorizzati dalle
    regioni o dalle province delegate che rispettano i medesimi
    requisiti, e per gli impianti solari termodinamici, inseriti in
    posizione utile nelle graduatorie pubblicate dal Gestore dei servizi
    energetici GSE Spa, a seguito delle procedure di registro di cui al
    decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016,
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, il
    termine per l’entrata in esercizio di cui all’articolo 11, comma 1,
    del medesimo decreto ministeriale 23 giugno 2016, e’ prorogato di
    ventiquattro mesi. Dall’attuazione del presente comma non devono
    derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))

Art. 4

Proroghe di termini in materia di infrastrutture

  1. All’articolo 1, comma 165, quarto periodo, della legge 13 luglio
    2015, n. 107, le parole: «entro il 30 settembre 2018» sono sostituite
    dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2019».
    (( 1-bis. All’articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017,
    n. 205, le parole: « 31 marzo » sono sostituite dalle seguenti: « 30
    giugno ». ))
  2. All’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.
    244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.
    19, la parola «2018», ovunque presente, e’ sostituita dalla seguente:
    «2019».
  3. Le disposizioni di cui all’articolo 39, comma 1, lettera b), del
    decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, relative
    all’obbligatorieta’ della patente nautica per la conduzione di unita’
    aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due
    tempi, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2019.
    (( 3-bis. All’articolo 27, comma 2, lettera d), secondo periodo,
    del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: « alla
    medesima data » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 2 dicembre
    2018 dell’avviso ».
    3-ter. All’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017,
    n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.
    96, le parole: « per il quadriennio 2017-2020 » sono sostituite dalle
    seguenti: « per l’anno 2017 » e le parole: « di ciascun anno » sono
    soppresse.
    3-quater. Nelle more dell’interlocuzione con la Commissione europea
    in ordine al modulo organizzativo per l’affidamento della concessione
    dell’infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, all’articolo
    13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le
    seguenti modificazioni:
    a) al comma 3, le parole: « entro il 15 novembre di ciascun anno »
    sono sostituite dalle seguenti: « entro il 15 dicembre di ciascun
    anno »;
    b) al comma 4, le parole: « entro il 30 settembre 2018 » sono
    sostituite dalle seguenti: « entro il 30 novembre 2018 ». ))

(( Art. 4 bis

Proroga di termini in materia di emittenti radiotelevisive locali

  1. All’articolo 4, comma 2, ultimo periodo, del decreto del
    Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, recante il
    regolamento, da intendersi qui integralmente riportato, concernente i
    criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di
    erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione
    dell’informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche
    locali, in attuazione degli obiettivi di pubblico interesse di cui
    all’articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per
    l’assegnazione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma
    160, lettera b), della citata legge n. 208 del 2015, e successive
    modificazioni, destinate alle emittenti radiofoniche e televisive
    locali, al fine di estendere il regime transitorio anche all’anno
    2019, dopo le parole: « alla data di presentazione della domanda »
    sono aggiunte le seguenti: « , mentre per le domande inerenti
    all’anno 2019 si prende in considerazione il numero medio di
    dipendenti occupati nell’esercizio precedente, fermo restando che il
    presente requisito dovra’ essere posseduto anche all’atto della
    presentazione della domanda ». ))

Art. 5

Proroga di termini (( in materia di lavoro e di politiche sociali ))

  1. All’articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.
    147, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole «A decorrere dal 2018» sono sostituite
    dalle seguenti: «A decorrere dal 2019»;
    b) al comma 3, primo periodo, le parole «e’ stabilita la data a
    partire dalla quale e’ possibile, in via sperimentale per un periodo
    di almeno sei mesi, accedere alla modalita’ di presentazione della
    DSU,» sono sostituite dalle seguenti: «e’ stabilita la data a partire
    dalla quale e’ possibile accedere alla modalita’ precompilata di
    presentazione della DSU, nonche’ la data a partire dalla quale e’
    avviata una sperimentazione in materia,»;
    c) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
    «4. A decorrere dal 1º gennaio 2019, la DSU ha validita’ dal
    momento della presentazione fino al successivo 31 agosto. In ciascun
    anno, a decorrere dal 2019, all’avvio del periodo di validita’
    fissato al 1º settembre, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in
    DSU sono aggiornati prendendo a riferimento l’anno precedente.».
    (( 1-bis. All’articolo 1, comma 155, quinto periodo, della legge 27
    dicembre 2017, n. 205, le parole: «entro il 30 settembre 2018 » sono
    sostituite dalle seguenti: « entro il 15 novembre 2018 ». ))

Art. 6

Proroga di termini in materia di istruzione e universita’

  1. Il termine previsto dall’articolo 8, comma 3, del decreto del
    Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, come modificato
    dall’articolo 4, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2016,
    n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,
    n. 19, e’ prorogato (( , per le procedure pendenti alla data di
    entrata in vigore del presente decreto, )) al 31 ottobre 2018.
  2. All’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013,
    n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
    n. 128, le parole «e 2017-2018» sono sostituite dalle seguenti: «,
    2017-2018 e 2018-2019».
  3. All’articolo 37, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile
    2017, n. 64, le parole «dall’anno scolastico 2018/19» sono sostituite
    dalle seguenti: «dall’anno scolastico 2019/2020. La validita’ delle
    graduatorie vigenti per l’anno scolastico 2017/18 e’ prorogata per
    l’anno scolastico 2018/2019 per le assegnazioni temporanee di cui
    all’articolo 24 e per le destinazioni all’estero sui posti che si
    rendono disponibili nell’ambito dei contingenti di cui agli articoli
    18, comma 1, e 35, comma 2».
    (( 3-bis. All’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre
    2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
    2017, n. 19, le parole: « al 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle
    seguenti: « al 31 dicembre 2018 ».
    3-ter. All’articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre
    2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
    2017, n. 19, le parole: « al dicembre 2017 » sono sostituite dalle
    seguenti: « al 31 dicembre 2018 ».
    3-quater. L’applicazione della disposizione di cui all’articolo 5,
    comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, e’
    prorogata all’anno scolastico 2018/2019 e al calendario dei servizi
    educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di forma-zione
    professionale regionale 2018/2019; in caso di presentazione della
    dichiara-zione sostitutiva resa ai sensi del testo unico di cui al
    decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la
    documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni
    obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2019.
    3-quinquies. All’articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9
    febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
    aprile 2017, n. 45, le parole: « Entro il 31 agosto 2018 » sono
    sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 dicembre 2018 ».
    3-sexies. Le risorse stanziate per la Carta elettronica per
    l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle
    istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, istituita
    dall’articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
    relative all’anno scolastico 2016/2017, possono essere utilizzate
    entro il 31 dicembre 2018.
    3-septies. Il termine di entrata in vigore dell’articolo 13, comma
    2, lettera b), e dell’articolo 14, comma 3, sesto periodo,
    limitatamente al sostenimento della prova a carattere nazionale
    predisposta dall’INVALSI, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
    62, e’ differito dal 1° settembre 2018 al 1° settembre 2019.
    3-octies. Nelle more della revisione della disciplina dei percorsi
    di alternanza scuola-lavoro, il termine di entrata in vigore
    dell’articolo 13, comma 2, lettera c), nonche’ dell’articolo 14,
    comma 3, sesto periodo, limitatamente alle attivita’ assimilabili
    all’alternanza scuola-lavoro, del decreto legislativo 13 aprile 2017,
    n. 62, e’ differito dal 1° settembre 2018 al 1° settembre 2019. ))

Art. 7

Proroga di termini in materia di cultura

1.All’articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
al primo periodo, dopo le parole «nell’anno 2017» sono inserite le
seguenti: «e nell’anno 2018».

Art. 8

Proroga di termini in materia di salute

  1. All’articolo 118, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto
    legislativo 6 aprile 2006, n. 193, le parole «A decorrere dal 1°
    settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal ((
    1° gennaio 2019». ))
  2. All’articolo 8, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto
    legislativo 3 marzo 1993, n. 90, le parole «A decorrere dal 1°
    settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal ((
    1° gennaio 2019». ))
  3. All’articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n.
    191, al quinto periodo, le parole «e per l’anno 2017», sono
    sostituite dalle seguenti: «, per l’anno 2017 e per l’anno 2018».
  4. All’articolo 16 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
    sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, primo periodo, le parole «nel periodo 2015-2017»,
    sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo 2018-2020»;
    b) al comma 2-bis, le parole «Nel periodo 2015-2017» sono
    sostituite dalle seguenti: «Nel periodo 2018-2020».».
    (( 4-bis. I termini per il pagamento delle somme dovute ai sensi
    dei commi 1 e 1-bis dell’articolo 62-quater del testo unico di cui al
    decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono sospesi fino al 18
    dicembre 2018.
    4-ter. All’articolo 1, comma 590, ultimo periodo, della legge 23
    dicembre 2014, , le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite
    dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 ». ))

(( Art. 8 bis

Modifica al decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29

  1. All’articolo 6 del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29,
    dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:
    « 3-bis. Per i produttori artigianali che gia’ operano e’ prevista
    la riapertura dei termini di cui al comma 3 per un periodo di
    centoventi giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della
    presente disposizione ». ))

Art. 9

Proroga di termini in materia di eventi sismici

  1. All’articolo 1-septies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le
    parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle parole: «trecento
    giorni».
    (( 1-bis. La proroga di cui al comma 1 si applica anche ai
    contribuenti per i quali i termini di comunicazione dei dati siano
    scaduti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente
    decreto. ))
    (( 2. All’articolo 1, comma 436-bis, della legge 23 dicembre 2014,
    n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) alla lettera c), le parole: « 75 per cento » sono sostituite
    dalle seguenti: « 50 per cento »;
    b) alla lettera d), le parole: « 100 per cento » sono sostituite
    dalle seguenti: « 75 per cento »;
    c) dopo la lettera d) e’ aggiunta la seguente:
    « d-bis) a decorrere dall’anno 2021, in misura pari al 100 per
    cento dell’importo della riduzione non applicata ». ))
    (( 2-bis. All’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre
    2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
    2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono
    sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2019 »;
    b) al secondo periodo, le parole: « 31 luglio 2019 » sono
    sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 ».
    2-ter. All’articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
    189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
    229, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, alinea, le parole: « e 2017/2018 » sono sostituite
    dalle seguenti: « , 2017/2018 e 2018/2019 »;
    b) al comma 1, lettera a), le parole: « e 2017/2018 » sono
    sostituite dalle seguenti: « , 2017/2018 e 2018/2019 »;
    c) al comma 2, le parole: « ed euro 5 milioni nell’anno 2018 » sono
    sostituite dalle seguenti: « , euro 8 milioni nell’anno 2018 ed euro
    4,5 milioni nell’anno 2019 »;
    d) al comma 5, alinea, le parole: « ed euro 5 milioni nell’anno
    2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , euro 8 milioni nell’anno
    2018 ed euro 4,5 milioni nell’anno 2019 »;
    e) al comma 5, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
    « b-bis) quanto a euro 3 milioni nel 2018 ed euro 3,6 milioni nel
    2019, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa
    di cui all’articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
    b-ter) quanto a euro 900.000 nell’anno 2019, mediante
    corrispondente riduzione del Fondo di funzionamento di cui
    all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 »; ))
    f) dopo il comma 5 e’ inserito il seguente:
    (( « 5-bis. Il Fondo di funzionamento di cui all’articolo 1, comma
    601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’ incrementato di euro
    600.000 nell’anno 2018. A tale incremento si da’ copertura mediante
    corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
    all’articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107 »; ))
    g) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: (( « Misure urgenti per
    lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019
    ». ))
    (( 2-quater. Le disposizioni di cui all’articolo 18-bis del
    decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificate dal comma
    2-ter, si applicano anche ai comuni di Casamicciola Terme, Forio e
    Lacco Ameno, colpiti dall’evento sismico del 21 agosto 2017.
    2-quinquies. All’articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge 16
    ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
    dicembre 2017, n. 172, le parole: « 1° gennaio 2019 » sono sostituite
    dalle seguenti: « 1° gennaio 2020 ».
    2-sexies. Le proroghe dei termini di scadenza previsti dalle
    disposizioni di cui all’articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge
    16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
    dicembre 2017, n. 172, si applicano anche ai comuni di Casamicciola
    Terme, Lacco Ameno e Forio in ragione degli eventi sismici
    verificatisi il 21 agosto 2017.
    2-septies. All’articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 17
    ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
    dicembre 2016, n. 229, le parole: « e di 13 milioni di euro per
    l’anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 13 milioni di
    euro per l’anno 2018 e di 5 milioni di euro per l’anno 2019 ».
    2-octies. All’onere di cui al comma 2-septies, pari a 5 milioni di
    euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione
    del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
    all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
    ))

(( Art. 9 bis

Proroghe di termini in materia di strutture turistico-ricettive

  1. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all’articolo
    38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e’ prorogato al 31
    dicembre 2019. ))

(( Art. 9 ter

Modifiche all’articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, in materia di interventi edilizi eseguiti per immediate
esigenze abitative a seguito di eventi sismici

  1. All’articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
    sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, secondo
    periodo, le parole: « in sostituzione, temporanea o parziale » sono
    sostituite dalle seguenti: « in sostituzione temporanea, anche se
    parziale »;
    b) al comma 2:
    1) dopo le parole: « dell’edificio distrutto o danneggiato » sono
    inserite le seguenti: « ovvero dall’assegnazione di altra soluzione
    abitativa da parte dell’autorita’ competente »;
    2) dopo le parole: « decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 »
    sono aggiunte le seguenti: « , le sanzioni di cui all’articolo 44 del
    testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
    giugno 2001, n. 380, nonche’ le sanzioni previste per violazione di
    ogni altra disposizione in materia edilizia o paesaggistica »;
    c) al comma 3:
    1) le parole: « e le misure di sequestro preventivo » sono
    soppresse;
    2) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i lavori e le
    opere che rispettino le condizioni di cui al comma 1, sono revocati,
    a norma delle pertinenti disposizioni del codice di procedura penale,
    i provvedimenti di sequestro, probatorio o preventivo, adottati sino
    alla data del 25 luglio 2018 per violazione della disciplina edilizia
    o paesaggistica ». ))

(( Art. 9 quater

Estensione delle misure di sostegno al reddito dei lavoratori

  1. Per l’anno 2018, le risorse finanziarie di cui all’articolo 44,
    comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come
    ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e
    delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e
    delle finanze, 12 dicembre 2016, n. 1, e 5 aprile 2017, n. 12,
    possono essere destinate dalle regioni interessate, per le medesime
    finalita’, nei limiti della parte non utilizzata, anche a favore
    delle imprese e dei lavoratori che operino nelle aree interessate
    dagli accordi di programma per la reindustrializzazione delle aree di
    crisi, stipulati ai sensi dell’articolo 2 della legge 23 luglio 2009,
    n. 99. ))

Art. 10

Proroga di termini in materia di sport

  1. Al fine di consentire l’ultimazione delle opere previste per
    l’Universiade Napoli 2019, il termine previsto dall’articolo 1, comma
    378, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e’ prorogato al 31 maggio
    2019, e al comma 375, del medesimo articolo, le parole da: «con
    decreto del Presidente» sino a: «il quale opera» sono sostituite
    dalle seguenti: «il Direttore dell’Agenzia regionale Universiade 2019
    (ARU) e’ nominato commissario straordinario». Conseguentemente,
    all’articolo 1, comma 379, della legge n. 205 del 2017, il terzo e
    quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il commissario, previa
    intesa con il sindaco in caso di interventi da realizzare nell’ambito
    territoriale del comune di Napoli, assicura la realizzazione degli
    interventi di cui al comma 375. A tale scopo e’ costituita una cabina
    di coordinamento, della quale fanno parte il commissario
    straordinario, il Presidente della Regione Campania o un suo delegato
    e i sindaci delle citta’ capoluogo di provincia della Campania o loro
    delegati nonche’ dei comuni ove vengano localizzati gli interventi,
    il presidente della FISU, il presidente del CUSI, il presidente del
    CONI o un suo delegato e il presidente dell’ANAC o un suo delegato.».
    (( 1-bis. Al fine di assicurare il pieno perseguimento delle
    proprie finalita’ istituzionali, anche in relazione
    all’organizzazione del Gran Premio d’Italia di Formula 1 presso
    l’autodromo di Monza, sono fissati al 31 dicembre 2018 i termini
    entro cui l’Automobile Club d’Italia (ACI) e gli Automobile Club ad
    esso federati, in quanto enti pubblici a base associativa non
    gravanti sulla finanza pubblica ai sensi dell’articolo 2, comma
    2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si adeguano con
    propri regolamenti ai principi generali desumibili dal testo unico di
    cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di
    societa’ a partecipazione pubblica, sulla base delle rispettive
    specificita’ e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento
    della spesa. ))

Art. 11

Proroga di termini in materia di banche popolari e gruppi bancari
cooperativi

  1. All’articolo 2, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, al
    comma 1, secondo periodo, e al comma 2, primo periodo, le parole «90
    giorni» sono sostituite dalle seguenti: «180 giorni»; all’articolo 1,
    comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole «18 mesi
    dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione
    emanate dalla Banca d’Italia ai sensi del medesimo articolo 29» sono
    sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2018».
    (( 1-bis. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono
    apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1106, dopo le parole: « con sentenza del giudice » sono
    inserite le seguenti: « , con pronuncia dell’Arbitro per le
    controversie finanziarie (ACF) »;
    b) al comma 1107:
    1) le parole: « entro novanta giorni dalla data di entrata in
    vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « entro
    il 31 gennaio 2019 »;
    2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nelle more
    dell’adozione del decreto di cui al presente comma, i risparmiatori
    di cui al comma 1106 gia’ destinatari di pronuncia favorevole
    adottata dall’ACF nonche’ i risparmiatori di cui al medesimo comma
    1106, i cui ricorsi, gia’ presentati, saranno decisi con pronuncia
    favorevole entro il 30 novembre 2018 dall’ACF, possono avanzare
    istanza alla CONSOB, secondo modalita’ dalla stessa stabilite entro
    quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente
    disposi-zione e pubblicate nel sito internet istituzionale della
    medesima Autorita’, al fine di ottenere tempestivamente l’erogazione,
    nella misura del 30 per cento e con il limite massimo di 100.000
    euro, dell’importo liquidato. A tale fine il fondo di cui
    all’articolo 32-ter.1 del testo unico di cui al decreto legislativo
    24 febbraio 1998, n. 58, la cui finalita’, nel limite di 25 milioni
    di euro, e’ estesa anche alle esigenze di cui al presente comma, e’
    integrato dell’importo di 25 milioni di euro per l’anno 2018. Al
    relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
    dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 1106 del presente
    articolo ». ))
  2. All’articolo 37-bis, del decreto legislativo 1º settembre 1993,
    n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, lettera a), la parola «maggioritaria» e’
    sostituita dalle seguenti: «pari ad almeno il sessanta per cento»;
    b) dopo il comma 2, e’ inserito il seguente:
    «2-bis. Lo statuto della capogruppo stabilisce che i componenti
    dell’organo di amministrazione espressione delle banche di credito
    cooperativo aderenti al gruppo siano pari alla meta’ piu’ due del
    numero complessivo dei consiglieri di amministrazione.»;
    c) al comma 3, lettera b), alinea, dopo le parole «finalita’
    mutualistiche» sono inserite le seguenti: «e del carattere
    localistico delle banche di credito cooperativo»;
    d) al comma 3, lettera b), n. 1, dopo le parole «obiettivi
    operativi del gruppo» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto di
    quanto previsto dal comma 3-bis,»;
    e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
    «3-bis. Con atto della capogruppo e’ disciplinato il processo
    di consultazione delle banche di credito cooperativo aderenti al
    gruppo in materia di strategie, politiche commerciali, raccolta del
    risparmio ed erogazione del credito nonche’ riguardo al perseguimento
    delle finalita’ mutualistiche. Al fine di tener conto delle
    specificita’ delle aree interessate, la consultazione avviene
    mediante assemblee territoriali delle banche di credito cooperativo,
    i cui pareri non sono vincolanti per la capogruppo.
    3-ter. Le banche del gruppo che, sulla base del sistema di
    classificazione del rischio adottato dalla capogruppo, si collocano
    nelle classi di rischio migliori: a) definiscono in autonomia i
    propri piani strategici e operativi, nel quadro degli indirizzi
    impartiti dalla capogruppo e sulla base delle metodologie da
    quest’ultima definite; b) comunicano tali piani alla capogruppo che
    ne verifica la coerenza con i citati indirizzi; c) nominano i
    componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e, in
    caso di mancato gradimento della capogruppo, sottopongono alla
    stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito,
    una lista di tre candidati diversi da quelli gia’ indicati nella
    medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti di cui al
    decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi
    dell’articolo 26. Ogni atto della capogruppo di specificazione del
    sistema di classificazione del rischio previsto nel contratto di
    coesione e’ sottoposto all’approvazione preventiva della Banca
    d’Italia.»;
    f) al comma 7, alinea, prima delle parole «Il Ministro
    dell’economia e delle finanze» e’ inserito il seguente periodo: «Con
    decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
    Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia,
    puo’ essere stabilita una soglia di partecipazione delle banche di
    credito cooperativo al capitale della societa’ capogruppo diversa da
    quella indicata al comma 1, lettera a), tenuto conto delle esigenze
    di stabilita’ del gruppo.»;
    g) al comma 7, la lettera b) e’ soppressa.».

(( Art. 11 bis

Proroga di termini in materia di sospensione della quota capitale dei
mutui e dei finanziamenti

  1. All’articolo 1, comma 246, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
    sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole: « dalla data di entrata in vigore della presente
    legge » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° ottobre
    2018 »;
    b) le parole: « dal 2015 al 2017 » sono sostituite dalle seguenti:
    « dal 2018 al 2020 ». ))

(( Art. 11 ter

Proroga di termini in materia di iscrizione nel registro delle
imprese e nel REA dei soggetti esercitanti le attivita’ di agente e
rappresentante di commercio

  1. I termini per l’iscrizione e l’aggiornamento della propria
    posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie
    economiche ed amministrative (REA), di cui al decreto del Ministro
    dello sviluppo economico 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta
    Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, sono riaperti a decorrere dalla
    data di entrata in vigore del presente articolo e sino alla data del
    31 dicembre 2018. ))

(( Art. 11 quater

Proroga della partecipazione italiana a banche e fondi multilaterali

  1. Nell’ambito del rifinanziamento delle partecipazioni agli
    aumenti di capitale nelle Banche Multilaterali di Sviluppo di cui
    all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
    e’ prorogata per tutto il 2018 la partecipazione italiana all’aumento
    di capitale della Banca Africana di Sviluppo al fine di consentire la
    conclusione del sesto aumento generale di capitale. All’onere
    derivante dal presente articolo, pari a euro 9.181.453, si provvede a
    valere sulle risorse di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 22
    giugno 2016, n. 110. ))

Art. 12

Proroga Fondo di cui all’articolo 37, secondo comma, del
decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034

  1. Al fine di consentire il proseguimento per l’anno 2018 delle
    attivita’ di sostegno alle esportazioni italiane gia’ finanziate con
    l’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al
    Fondo di cui all’articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26
    ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
    dicembre 1970, n. 1034, e’ attribuito l’importo di 160 milioni di
    euro per l’anno 2018, di 125 milioni di euro per l’anno 2019, e di 15
    milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 160 milioni di euro per
    l’anno 2018, a 125 milioni di euro per l’anno 2019 e a 15 milioni di
    euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, che aumentano a 27,6
    milioni di euro per l’anno 2020, 27,4 milioni di euro per l’anno
    2021, a 6,4 milioni di euro per l’anno 2022, a 17,2 milioni di euro
    per l’anno 2023, a 33,4 milioni di euro per l’anno 2024, a 54,9
    milioni di euro per l’anno 2025, a 55,5 milioni di euro per l’anno
    2026, a 55,1 milioni di euro per l’anno 2027, a 53,3 milioni di euro
    per l’anno 2028, a 47,1 milioni di euro per l’anno 2029, a 39,7
    milioni di euro per l’anno 2030, a 31,4 milioni di euro per l’anno
    2031, a 25,8 milioni di euro per l’anno 2032, ai fini della
    compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento
    netto, si provvede:
    a) quanto a 150 milioni di euro per l’anno 2018 e a 110 milioni
    di euro per l’anno 2019, mediante corrispondente riduzione della
    dotazione del Fondo di cui all’articolo 37, comma 6, del
    decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
    b) quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2018 e a 15 milioni di
    euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2032, mediante
    corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
    conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020,
    nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
    missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
    dell’economia e delle finanze per l’anno 2018, allo scopo
    parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
    Ministero;
    c) quanto a 12,6 milioni di euro per l’anno 2020, 10,4 milioni di
    euro per l’anno 2021, a 2,2 milioni di euro per l’anno 2023, a 18,4
    milioni di euro per l’anno 2024, a 39,9 milioni di euro per l’anno
    2025, a 40,5 milioni di euro per l’anno 2026, a 40,1 milioni di euro
    per l’anno 2027, a 38,3 milioni di euro per l’anno 2028, a 32,1
    milioni di euro per l’anno 2029, a 24,7 milioni di euro per l’anno
    2030, a 16,4 milioni di euro per l’anno 2031, a 10,8 milioni di euro
    per l’anno 2032, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la
    compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
    vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di
    cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
    154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
  3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
    apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13

Proroga di termini in materia di finanziamento degli investimenti e
di sviluppo infrastrutturale del Paese

(( 01. All’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, dopo l’ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: « Fermo restando
che i decreti di cui al periodo precedente, nella parte in cui
individuano interventi rientranti nelle mate-rie di competenza
regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi,
sono adottati previa intesa con gli enti territoriali interessati,
ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per gli
interventi rientranti nelle suddette materie individuati con i
decreti adottati anteriormente alla data del 18 aprile 2018 l’intesa
puo’ essere raggiunta anche successivamente all’adozione degli stessi
decreti. Restano in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso
alla data di entrata in vigore legge di conversione del presente
decreto nei termini indicati dalla sentenza della Corte
costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018 ».
02. L’efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto
disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148
del 27 giugno 2017, nonche’ delle delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo
2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell’articolo 1,
comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e’ differita
all’anno 2020. Conseguentemente, le amministrazioni competenti
provvedono, ferma rimanendo la dotazione complessiva loro assegnata,
a rimodulare i relativi impegni di spesa e i connessi paga-menti a
valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione.
03. Gli effetti positivi sul fabbisogno e sull’indebitamento netto
derivanti dal comma 02, quantificati in 140 milioni di euro per
l’anno 2018, 320 milioni di euro per l’anno 2019, 350 milioni di euro
per l’anno 2020 e 220 milioni di euro per l’anno 2021, sono destinati
al fondo di cui al comma 04.
04. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze e’ istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa,
pari a 140 milioni di euro per l’anno 2018, a 320 milioni di euro per
l’anno 2019, a 350 milioni di euro per l’anno 2020 e a 220 milioni di
euro per l’anno 2021, un apposito fondo da utilizzare per favorire
gli investimenti delle citta’ metropolitane, delle province e dei
comuni da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di
amministrazione degli esercizi precedenti. ))
(( 1. All’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al penultimo periodo, le parole: « secondo, terzo e quarto
periodo del » sono soppresse;
b) all’ultimo periodo, le parole da: « sono da adottare » fino alla
fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « sono adottati
entro il 31 ottobre 2018 ».
1-bis. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 495-bis e’ inserito il seguente:
« 495-ter. Per gli anni 2018 e 2019, gli spazi finanziari di cui
al comma 495 sono ripartiti tra le regioni a statuto ordinario sulla
base, rispettivamente, delle tabelle 1 e 2 di seguito riportate. Gli
spazi finanziari di cui alla tabella 1 sono utilizzati dalle regioni
per effettuare nuovi investimenti in ciascuno degli anni dal 2018 al
2022, e gli spazi finanziari di cui alla tabella 2 sono utilizzati
dalle regioni per effettuare nuovi investimenti per ciascuno degli
anni dal 2019 al 2023. A tal fine, entro il 31 ottobre 2018 e il 31
luglio 2019, le medesime regioni adottano gli atti finalizzati
all’impiego delle risorse, assicurando almeno l’esigibilita’ degli
impegni nel medesimo anno di riferimento per la quota di competenza
di ciascuna regione, come indicata per ciascun anno nelle tabelle 1 e
2 di seguito riportate. L’utilizzo degli spazi finanziari di cui alla
tabella 2 e’ disposto dal bilancio di previsione 2019-2021 attraverso
l’iscrizione di stanziamenti di spesa riguardanti gli investimenti
finanziati dal risultato di amministrazione presunto o dal ricorso al
debito, in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella
tabella 2. Gli stanziamenti riguardanti le spese di in-vestimento
iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021 relativamente
all’esercizio 2019 risultano incrementati rispetto alle previsioni
definitive del bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti il
medesimo esercizio in misura almeno corrispondente agli importi
indicati nella tabella 2. Fatto salvo quanto previsto al precedente
periodo, gli investimenti che le singole regioni sono chiamate a
realizzare, secondo quanto stabilito nei periodi precedenti, sono
considerati nuovi se effettuati a seguito di una variazione del
bilancio di previsione che incrementa stanziamenti riguardanti gli
investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva
competenza, come indicata nelle tabelle di seguito riportate, e se
verificati attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche
della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP MOP) ai sensi
del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229. A tal fine le
regioni provvedono alla trasmissione delle informazioni riguardanti i
propri investimenti diretti effettuati a valere sugli spazi assegnati
e assumono le iniziative necessarie affinche’ le pubbliche
amministrazioni beneficiarie dei propri contributi erogati a valere
sugli spazi finanziari effettuino la trasmissione delle informazioni
riguardanti gli investimenti realizzati con tali risorse. Le regioni
certificano l’avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alle
tabelle 1 e 2 di seguito riportate entro il 31 marzo dell’anno
successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione
al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale
realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui al
comma 475. ))

Tabella 1

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella 2

Parte di provvedimento in formato grafico

b) i commi da 479 a 500 sono abrogati.
1-ter. All’articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno
2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2017, n. 123, le parole: «per gli anni 2017/2019» sono sostituite
dalle seguenti: (( «per gli anni 2017/2020». ))

(( Art. 13 bis

Proroga di termini in materia di controlli tecnici periodici dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi

  1. Le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1, primo periodo,
    del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19
    maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno
    2017, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle
    disposizioni attuative del Ministero delle infrastrutture e dei
    trasporti previste dal medesimo articolo 13, comma 1. ))

(( Art. 13 ter

Modifica al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179

  1. Il comma 9 dell’articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto
    2016, n. 179, e’ abrogato.
  2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 60.000
    euro per l’anno 2018 e a 160.000 euro per l’anno 2019, si provvede,
    nell’anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
    di spesa di cui all’articolo 1, comma 585, della legge 11 dicembre
    2016, n. 232, e, nell’anno 2019, nell’ambito delle dotazioni a tal
    fine destinate nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio
    dei ministri. Alla compensazione degli effetti in termini di
    fabbisogno e indebitamento netto per l’anno 2019 si provvede mediante
    corrispondente utilizzo del Fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del
    decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. ))

Art. 14

Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
    quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
    Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
    in legge.