Continuità didattica dei docenti per il sostegno

Continuità didattica dei docenti per il sostegno

L’Osservatorio Scolastico AIPD ricorda che la legge n° 107/15 della “buona scuola”, al comma 181 lett. c) punto 2, ha espresso il principio di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l’intero ordine o grado di istruzione.

In verità l’art. 14 del D.Lgs. n° 66/17, applicativo di tale legge, non ha soddisfatto in pieno questo principio, in quanto non può ancora garantirsi in concreto la continuità di un docente da un anno al successivo, mancando un decreto ministeriale che regolamenti questa possibilità.

Però, il comma 4 dell’art. 14 garantisce da subito almeno la continuità di un solo docente nel corso dello stesso anno scolastico, richiamando espressamente l’articolo 461 del Testo Unico (D.Lgs. n° 297/94) che recita testualmente:

“1. Non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico (1 settembre, n.d.r.), anche se riguardano movimenti limitati all’anno scolastico medesimo e anche se concernenti personale delle dotazioni organiche aggiuntive.
2. I provvedimenti che comportino movimenti di personale già in attività di insegnamento, adottati dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico, salvi gli effetti giuridici, sono eseguiti, per quanto riguarda il raggiungimento della nuova sede, dopo l’inizio dell’anno scolastico successivo.”

Ciò significa che i docenti di sostegno che hanno iniziato ad insegnare in una scuola non possono essere spostati in altra sede dopo il 20 settembre.
Questa norma evita l’avvicendarsi di più di un docente di sostegno nel corso dello stesso anno scolastico, cosa che invece avviene in maniera frequente, specie nei primi mesi di ogni anno scolastico.

Si raccomanda alle associazioni di ricordare e diffondere questa norma tra le famiglie, le scuole e gli Uffici Scolastici Regionali, in modo da far valere il diritto alla continuità almeno durante lo stesso anno scolastico.