Chiamata diretta, tocca al senato

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da ItaliaOggi

Chiamata diretta, tocca al senato

In arrivo in commissione l’AS 753: i presidi non sceglieranno più i prof di nuova nomina

Marco Nobilio

I docenti che hanno la titolarità su ambito diventeranno titolari nell’istituzione scolastica dove stanno prestando servizio. Se attualmente stanno prestando servizio in una scuola di ambito diverso da quello dove sono titolari, assumeranno la titolarità presso l’ultima scuola dell’ambito di titolarità dove hanno prestato servizio oppure dove sono titolari di incarico triennale. Lo prevede il disegno di legge AS 753 presentato dal leghista Mario Pittoni, presidente della commissione cultura del senato (si vedano le anticipazioni di ItaliaOggi del 28 agosto scorso). La proposta di provvedimento, che dovrebbe essere assegnato a breve alla commissione competente per la discussione, dispone l’abrogazione espressa delle norme della legge 107/2015 che hanno introdotto la chiamata diretta. Il dispositivo prevede anche che, dall’anno 2019/2020, le immissioni in ruolo comporteranno l’assegnazione della titolarità sella sede all’atto dell’accettazione della proposta di assunzione. E quindi saranno esenti dalla chiamata diretta.

Il disegno di legge, dunque, risolve il problema della chiamata diretta, ma non prevede alcuna soluzione per il problema dei trasferimenti d’ufficio dei docenti da un comune all’altro, che vengono disposti dai dirigenti scolastici quando nella stessa istituzione scolastica vi sono sedi su diversi comuni. Una situazione particolarmente delicata che, per certi versi, è un effetto collaterale dell’istituzione degli organici dell’autonomia introdotti dalla legge 107 insieme alla chiamata diretta.

A causa del calo del numero degli alunni il dimensionamento scolastico ha portato all’accorpamento di molte scuole in un unico istituto. L’accorpamento ha determinato a sua volta la costituzione di istituzioni scolastiche con molti plessi, spesso ubicati in comuni diversi. E ciò ha indotto molti dirigenti scolastici ad assegnare ai docenti cattedre anche ubicate in altri comuni. Senza tenere in alcun conto il fatto che, in questi, casi, si tratta di veri e propri trasferimenti d’ufficio. Che prima di essere disposti necessiterebbero dell’applicazione di procedure più complesse di quelle ordinariamente previste per l’assegnazione dei docenti alle classi. Non sono rari i casi, quindi, di docenti in vetta alle graduatorie di istituto che, nonostante nel decorso anno scolastico abbiano insegnato in un comune, dal 1° settembre, si siano visti assegnare sedi scolastiche collocati in altro comune.

Il fenomeno sta assumendo dimensioni preoccupanti soprattutto negli istituti di istruzione secondaria di II grado. Che a causa dell’istituzione dell’organico dell’autonomia, hanno subito l’unificazione dei codici dei plessi in quello dell’istituzione scolastica di cui fanno parte. Per esempio, in un istituto superiore formato da 4 scuole, prima tali scuole avevano 4 distinti organici identificati con 4 distinti codici. E ogni docente risultava titolare nell’organico della singola scuola componente, che veniva indentificata con il suo singolo codice.

Ciò determinava la titolarità sul plesso e, in caso di contrazione del numero delle classi, l’applicazione delle tutele contrattuali ai fini dell’individuazione del perdente posto da trasferire d’ufficio. Che veniva identificato nel docente collocato nell’ultima posizione delle graduatoria di istituto. Il dirigente, quindi, non poteva assegnare, al docente titolare in un plesso, una cattedra ubicata in un plesso diverso. E tutto veniva gestito sulla base di un sistema di regole tassative previste dal contratto sulla mobilità. Con l’avvento della legge 107/2015, invece, gli organici dei singoli plessi sono confluiti in un unico organico corrispondente a quello dell’istituzione scolastica. Che a sua volta ha un suo codice meccanografico. E siccome si tratta ormai di un unico istituto, anche se con sedi in più comuni, ciò sta inducendo molti dirigenti scolastici ad assegnare le classi ai docenti senza tenere conto che, in alcuni casi, ciò determina una modificazione definitiva della sede geografica della prestazione.

Per cancellare definitivamente gli effetti della legge 107/2015 in materia di mobilità, quindi, sarebbe opportuno inserire nel disegno di legge una disposizione per vincolare il potere del dirigente di assegnare i docenti alle classi alle sole classi ubicate nel comune di attuale servizio. In alternativa si potrebbe prevedere l’assunzione della titolarità sul comune.

Il disegno di legge Pittoni prevede, invece, che l’assunzione della titolarità della sede avrà effetti in riferimento alla istituzione scolastica occupata dal docente interessato in organico di diritto a prescindere dal comune di servizio. Fermo restando che il docente assumerà la titolarità della sede di provenienza e non sulla sede dove presta servizio in utilizzazione o assegnazione provvisoria. Le nuove disposizioni non assumeranno rilievo sulla situazione dei docenti soprannumerari senza sede. Il disegno di legge prevede, inoltre, che gli ambiti rimarranno in piedi. E la relativa estensione territoriale potrà essere modificata con cadenza triennale dagli uffici scolastici. Circa l’abolizione della chiamata diretta si registrano le prime reazioni sindacali favorevoli, di Uil scuola e Cisl scuola.