Settimana corta, Tar: sì anche con meno di 200 giorni di lezione annui

da Orizzontescuola

Settimana corta, Tar: sì anche con meno di 200 giorni di lezione annui
di Avv. Marco Barone

Una famiglia faceva ricorso al TAR del Veneto per chiedere l’annullamento della delibera n. 9 del 10 novembre 2017 del Consiglio d’Istituto dell’-OMISSIS- che ha determinato l’articolazione dell’orario settimanale delle lezioni adottando la “settimana corta” in luogo delle sei ore scelte dai genitori all’atto dell’iscrizione dei propri figli all’inizio del triennio presso la -OMISSIS- “ -OMISSIS-”.

Il fatto

Il ricorrente, dopo aver ricostruito i dati normativi pertinenti (art. 21, comma 7-8 e 9 L. 15 marzo 1997 n. 59; art. 1 d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112; art. 74 d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297; art. 5 d.P.R. n. 275/1999) ha evidenziato che la determinazione del calendario scolastico è di competenza regionale, ai sensi dell’art. 138 d.lgs. n. 112/1998 che non può operare in contrasto con i limiti stabiliti dall’art. 74 d.lgs. n. 297/1994 che stabilisce in 200 giorni il numero minimo dei giorni di lezione; proprio tale ultima norma, ad avviso del ricorrente, è risolutiva nella soluzione della questione in esame.

Il numero minimo di giorni di lezione legislativamente previsto comporta, anche tenuto conto della norma che stabilisce il monte ore di lezione per ciascuna scuola, la strutturazione del calendario e conseguentemente dell’orario su sei giorni settimanali, mentre qualora il numero minimo di giorni di lezione fosse riferito ad una calendarizzazione su cinque giorni settimanali il monte ore di ciascuna scuola sarebbe ampiamente superato. Ciò sta a significare che il calendario scolastico, e prima di esso la norma di riferimento, è stabilito con riferimento ad un articolazione su sei giorni settimanali anziché cinque.

Il ricorso verrà respinto con delle argomentazioni puntuali che toccano più sfere che meritano di essere riportate. Come da sentenza del 02/08/2018 N. 00842/2018 del TAR per il Veneto.

Autonomia organizzativa della scuola e calendario scolastico

“Quanto all’infondatezza, giova evidenziare che dal chiaro tenore dell’art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (<<3. L’orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie>>) si ricava che rientra nell’autonomia organizzativa della scuola la scelta tra l’orario su cinque o sei giorni settimanali, fermo restando che quella in cinque giorni è considerata l’articolazione minima.

In altri termini, alle Istituzioni scolastiche è riconosciuta la facoltà di adottare tutte le forme di flessibilità ritenute opportune e funzionali alle esigenze didattiche, attraverso la pianificazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina ed attività, ferma restando l’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali ed il rispetto del monte ore annuale o pluriennale del ciclo previsto per le singole discipline ed attività obbligatorie (cfr. T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 22 maggio 2018, n. 166).”

La normativa vigente non impone alle scuole una particolare articolazione settimanale delle lezioni

“Con il secondo motivo di gravame il ricorrente censura la violazione dell’art. 74 D.Lgs. N. 297/1994 capo V PUNTO 3 e art. 7 punto 3 e 5. Secondo il ricorrente, atteso che “allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni”, se dalle giornate del calendario scolastico stabilito dalla Regione (mediamente 270 giorni annuali) togliamo le domeniche, le festività obbligatorie, i giorni di sospensione obbligatoria delle lezioni determinate dal Ministero dell’Istruzione, i giorni effettivi di lezione sono di poco superiori ai 200 giorni; se con la settimana corta togliessimo tutti i sabati il risultato sarebbe di circa 170 giorni effettivi di lezione (se non addirittura meno) all’anno e di conseguenza nettamente inferiore rispetto al minimo consentito.

L’inammissibilità discende dal fatto che in presenza di gravame interposto avverso atti di natura programmatoria, come nella specie, la giurisprudenza amministrativa richiede che parte ricorrente dimostri in concreto in qual modo l’attività amministrativa censurata rechi un pregiudizio immediato, attuale e concreto nella sfera giuridica di chi propone l’azione (cfr. cit. T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 22 maggio 2018, n. 166). La censura, comunque, si rivela infondata, atteso che – come condivisibilmente chiarito dalla citata sentenza T.A.R. Liguria, sez. II, 21 gennaio 2016, n. 59 – il numero minimo di giorni di lezione legislativamente previsto comporta, anche tenuto conto della norma che stabilisce il monte ore di lezione per ciascuna scuola, la strutturazione del calendario e conseguentemente dell’orario su sei giorni settimanali.

Risulta, infatti, agevolmente intuibile che ove il numero minimo di giorni di lezione fosse riferito ad una calendarizzazione su cinque giorni settimanali il monte ore di ciascuna scuola sarebbe ampiamente superato; in definitiva, il calendario scolastico, e prima di esso la norma di riferimento, è stabilito con riferimento ad una articolazione su sei giorni settimanali anziché cinque. Tuttavia, la stessa sentenza pacificamente conclude nel senso che è concesso alle singole Istituzioni scolastiche la facoltà, pienamente rientrante nell’autonomia scolastica, di strutturare un orario settimanale su cinque giorni; ritiene il Collegio che tale scelta non implica alcuna violazione del predetto parametro – numero di giorni – (proprio nel presupposto che detto parametro è fondato su una articolazione su sei giorni settimanali, anziché cinque).

In altri termini, la normativa vigente non impone alle scuole una particolare articolazione settimanale delle lezioni, limitandosi a prevedere la “distribuzione minima” in cinque giorni alla settimana e lasciando loro la possibilità di scegliere discrezionalmente tra “settimana corta” (che non incide, violandolo, sul termine minimo di 200 giorni di lezioni) e “settimana lunga”.

Non è concepibile una “paralisi” del potere di “aggiornamento della programmazione”

“Infondata è pure la doglianza concernente il fatto che il Piano dell’offerta formativa consegnato alle famiglie non prevedeva l’adozione della c.d. settimana corta; ed invero, come risulta dal combinato disposto degli artt. 3 (come sostituito dall’art. 1, comma 14, della legge 13 luglio 2015, n.107) e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, l’articolazione settimanale degli orari delle lezioni non rientra nel “contenuto proprio” del Piano dell’offerta formativa. Inoltre, in disparte l’assorbente ragione di infondatezza sopra evidenziata, la censura in esame muove da una premessa erronea: ed invero, atteso che il piano triennale dell’offerta formativa è rivedibile annualmente (cfr. cit. art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 come sostituito dall’art. 1, comma 14, della legge 13 luglio 2015, n. 107: <<1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente […]>>) nessuna aspettativa potrebbe formarsi in ordine alla “stabilità” (tale da sostanziare uno stato di immodificabilità) nel tempo del Piano medesimo. In altri termini, non è concepibile una “paralisi” del potere di “aggiornamento della programmazione” che consente alla scuola di assicurare la costante adeguatezza tra gli strumenti organizzatori e le esigenze del servizio e dei suoi utenti.”

Validità delibera e firma

“Con il quinto motivo il ricorrente censura la nullità della delibera n. 9 del 10 novembre 2017, in quanto priva di firme autentiche e della relata di pubblicazione. Per il ricorrente è, infatti, nullo il provvedimento amministrativo che manchi degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi previsti dalla legge.

Il motivo è infondato. Nel documento depositato dalle parti resistenti sono presenti – in calce al verbale del Consiglio d’Istituto del 10 novembre 2017 – le sottoscrizioni del segretario e del presidente. In ordine al documento depositato da parte ricorrente in data 12 luglio 2018 (delibera n. 9 del Consiglio d’Istituto del 10 novembre 2017), è ben vero che difettano le sottoscrizioni del segretario e del presidente; tuttavia, in adesione ad un costante orientamento giurisprudenziale, il Collegio ritiene che non solo la non leggibilità della firma, ma anche la stessa autografia della sottoscrizione non possono costituire requisiti di validità dell’atto amministrativo, ove concorrano elementi testuali, emergenti anche dal complesso dei documenti che lo accompagnano, che permettono di individuare la sua sicura provenienza (come risulta nel caso in esame); in conclusione l’atto amministrativo esiste come tale allorché i dati emergenti dal procedimento amministrativo consentano comunque di ritenerne la sicura provenienza dall’Amministrazione e la sua attribuibilità a chi deve esserne l’autore secondo le norme positive, salva la facoltà dell’interessato di chiedere al giudice l’accertamento dell’effettiva provenienza dell’atto stesso dal soggetto autorizzato a firmarlo (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 3 maggio 2018, n. 2960; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 8 novembre 2017, n. 5245); pertanto la censura in esame deve essere, anche per questa via, disattesa. (…)”

Sul difetto di cronologia delle pagine, omissis e firme degli atti consegnati ai sensi della 241/90

Il ricorrente, in particolare, contesta che nella documentazione consegnatagli e relativa all’accesso agli atti manca la cronologia delle pagine, mancano le firme e sono presenti cancellature ed omissis

Le ipotesi di nullità dei provvedimenti amministrativi hanno carattere tassativo e, come stabilito dall’art. 21-septies, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ed ii., si verificano nei casi di mancanza degli elementi essenziali, di difetto assoluto di attribuzione, di violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 gennaio 2017, n. 45; Cons. Stato, sez. V, 4 maggio 2015, n. 2237; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I quater, 5 maggio 2017, n. 5440).

In particolare, la c.d. nullità strutturale (per difetto, dunque, degli elementi essenziali) si verifica tutte le volte in cui l’atto amministrativo sia privo dei requisiti necessari per poter essere giuridicamente qualificato come tale, sulla scorta di un raffronto meramente estrinseco rispetto al paradigma legale (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 3 aprile 2018, n. 876). Orbene, fermo quanto sopra già detto in ordine alla mancanza di sottoscrizione (e che deve pertanto qui intendersi ribadito), il difetto di cronologia delle pagine può al più assumere valore di mera irregolarità, perché non idonea ad incidere sul contenuto concreto dell’atto, al pari delle cancellature ed omissis (che possono essere state utilizzate come tecnica di tutela della riservatezza) che non incidono in alcuna misura sui profili “strutturali” dell’atto.”