Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119

Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119

Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. (18G00151)

(GU Serie Generale n.247 del 23-10-2018)

Titolo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE
Capo I
Disposizioni in materia di pacificazione fiscale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di prevedere misure
per esigenze fiscali e finanziarie indifferibili;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle
riunioni del 15 e del 20 ottobre 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e
delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione

  1. Il contribuente puo’ definire il contenuto integrale dei
    processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell’articolo 24
    della legge 7 gennaio 1929, n. 4, consegnati entro la data di entrata
    in vigore del presente decreto, presentando la relativa dichiarazione
    per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di
    imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali
    e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attivita’
    produttive, imposta sul valore degli immobili all’estero, imposta sul
    valore delle attivita’ finanziarie all’estero e imposta sul valore
    aggiunto. E’ possibile definire solo i verbali per i quali, alla
    predetta data, non e’ stato ancora notificato un avviso di
    accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio di cui
    all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
  2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 devono essere presentate
    entro il 31 maggio 2019 con le modalita’ stabilite da un
    provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, per i periodi
    di imposta per i quali non sono scaduti i termini di cui all’articolo
    43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
    600 e all’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26
    ottobre 1972, n. 633, anche tenuto conto del raddoppio dei termini di
    cui all’articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1° luglio
    2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
    2009, n. 102.
  3. Ai fini della presente definizione agevolata nella dichiarazione
    di cui al comma 1 non possono essere utilizzate, a scomputo dei
    maggiori imponibili dichiarati, le perdite di cui agli articoli 8 e
    84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
  4. In caso di processo verbale di constatazione consegnato a
    soggetti in regime di trasparenza di cui agli articoli 5, 115 e 116
    del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
    la dichiarazione di cui al comma 1 puo’ essere presentata anche dai
    soggetti partecipanti, ai quali si applicano le disposizioni del
    presente articolo per regolarizzare le imposte dovute sui maggiori
    redditi di partecipazione ad essi imputabili.
  5. Le imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate,
    relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo
    d’imposta, devono essere versate, senza applicazione delle sanzioni
    irrogabili ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto
    legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e degli interessi, entro il 31
    maggio 2019.
  6. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie
    tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della
    decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il
    debitore e’ tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui al
    comma 5, a decorrere dal 1° maggio 2016, gli interessi di mora
    previsti dall’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.
    952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013,
    fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo
  7. La definizione di cui al comma 1 si perfeziona con la
    presentazione della dichiarazione ed il versamento in unica soluzione
    o della prima rata entro i termini di cui ai commi 2 e 5. Si
    applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, commi 2, 3, 4,
    del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di
    venti rate trimestrali di pari importo. E’ esclusa la compensazione
    prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
  8. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti
    del presente articolo e il competente ufficio procede alla notifica
    degli atti relativi alle violazioni constatate.
  9. In deroga all’articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000,
    n. 212, con riferimento ai periodi di imposta fino al 31 dicembre
    2015, oggetto dei processi verbali di constatazione di cui al comma
    1, i termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della
    Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all’articolo 57 del decreto del
    Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all’articolo
    20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono
    prorogati di due anni.
  10. Con uno o piu’ provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle
    entrate, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei
    monopoli, sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per
    l’attuazione del presente articolo.

Art. 2

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

  1. Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di
    liquidazione, gli atti di recupero notificati entro la data di
    entrata in vigore del presente decreto, non impugnati e ancora
    impugnabili alla stessa data, possono essere definiti con il
    pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte,
    senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro
    trenta giorni dalla predetta data o, se piu’ ampio, entro il termine
    di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno
    1997, n. 218, che residua dopo la data di entrata in vigore del
    presente decreto.
  2. Le somme contenute negli inviti al contraddittorio di cui agli
    articoli 5, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera b-bis), del
    decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro la data
    di entrata in vigore del presente decreto, possono essere definiti
    con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole
    imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori,
    entro trenta giorni dalla predetta data.
  3. Gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del
    decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sottoscritti entro la
    data di entrata in vigore del presente decreto possono essere
    perfezionati ai sensi dell’articolo 9 del medesimo decreto, con il
    pagamento, entro il termine di cui all’articolo 8, comma 1, del
    citato decreto, decorrente dalla predetta data, delle sole imposte,
    senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.
  4. La definizione di cui a commi 1, 2, 3 si perfeziona con il
    versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro i
    termini di cui ai citati commi. Si applicano le disposizioni previste
    dall’articolo 8, commi 2, 3, 4 del decreto legislativo 19 giugno
    1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari
    importo. E’ esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del
    decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di mancato
    perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e
    il competente ufficio prosegue le ordinarie attivita’ relative a
    ciascuno dei procedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3.
  5. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie
    tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della
    decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il
    debitore e’ tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui ai
    commi 1, 2 e 3, a decorrere dal 1° maggio 2016 gli interessi di mora
    previsti dall’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.
    952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013,
    fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo
  6. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell’ambito della
    procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater
    del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
  7. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore
    degli altri.
  8. Con uno o piu’ provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle
    entrate, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei
    monopoli, sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per
    l’attuazione del presente articolo.

Art. 3

Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della
riscossione

  1. I debiti, diversi da quelli di cui all’articolo 5 risultanti dai
    singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
    2000 al 31 dicembre 2017, possono essere estinti, senza corrispondere
    le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui
    all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
    29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive
    di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio
    1999, n. 46, versando integralmente, in unica soluzione entro il 31
    luglio 2019, o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari
    importo, le somme:
    a) affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e
    interessi;
    b) maturate a favore dell’agente della riscossione, ai sensi
    dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a
    titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso
    delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella
    di pagamento.
  2. Le rate previste dal comma 1 scadono il 31 luglio e il 30
    novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019.
  3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti,
    a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per
    cento annuo e non si applicano le disposizioni dell’articolo 19 del
    decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  4. L’agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari
    a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in
    apposita area del proprio sito internet.
  5. Il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua
    volonta’ di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo,
    entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalita’ e
    in conformita’ alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul
    proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data
    di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il
    debitore sceglie altresi’ il numero di rate nel quale intende
    effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma
  6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica
    l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa
    ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che,
    dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del
    pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione
    del giudizio e’ subordinata all’effettivo perfezionamento della
    definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della
    documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario,
    il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
  7. Entro il 30 aprile 2019 il debitore puo’ integrare, con le
    modalita’ previste dal comma 5, la dichiarazione presentata
    anteriormente a tale data.
  8. Ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da
    versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto
    esclusivamente degli importi gia’ versati a titolo di capitale e
    interessi compresi nei carichi affidati, nonche’, ai sensi
    dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di
    aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di
    notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di
    precedenti pagamenti parziali, ha gia’ integralmente corrisposto
    quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti
    della definizione deve comunque manifestare la sua volonta’ di
    aderirvi con le modalita’ previste dal comma 5.
  9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi
    titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente
    acquisite e non sono rimborsabili.
  10. A seguito della presentazione della dichiarazione,
    relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
    a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
    b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle
    somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento
    derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di
    presentazione;
    c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e
    ipoteche, fatti salvi quelli gia’ iscritti alla data di
    presentazione;
    d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
    e) non possono essere proseguite le procedure esecutive
    precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto
    con esito positivo;
    f) il debitore non e’ considerato inadempiente ai fini di cui agli
    articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica
    29 settembre 1973, n. 602.
  11. Entro il 30 giugno 2019, l’agente della riscossione comunica ai
    debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5
    l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione,
    nonche’ quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza
    di ciascuna di esse.
  12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione puo’ essere
    effettuato:
    a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente
    indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;
    b) mediante bollettini precompilati, che l’agente della riscossione
    e’ tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il
    debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalita’
    previste dalla lettera a) del presente comma;
    c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione. In tal caso,
    si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 7-bis, del
    decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalita’
    previste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24
    settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10
    ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.
  13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali e’ stata
    presentata la dichiarazione di cui al comma 5:
    a) alla data del 31 luglio 2019 le dilazioni sospese ai sensi del
    comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono
    essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’articolo 19 del
    decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
    b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a
    titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure
    esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il
    primo incanto con esito positivo.
  14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento
    dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui e’ stato dilazionato
    il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la
    definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di
    prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di
    dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la
    definizione non ha prodotto effetti:
    a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto
    dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del
    carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui
    l’agente della riscossione prosegue l’attivita’ di recupero;
    b) il pagamento non puo’ essere rateizzato ai sensi dell’articolo
    19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
  15. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al
    comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti
    della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito
    di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione
    prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilita’ di
    effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le
    modalita’ e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di
    omologazione dell’accordo o del piano del consumatore.
  16. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti
    risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione
    recanti:
    a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi
    dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13
    luglio 2015;
    b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei
    conti;
    c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito
    di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
    d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie
    o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi
    dovuti agli enti previdenziali.
  17. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della
    strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le
    disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli
    interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della
    legge 24 novembre 1981, n. 689.
  18. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al
    comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonche’ in tutte
    le procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa previste
    dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei
    crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio
    decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  19. A seguito del pagamento delle somme di cui ai commi 1, 21, 22 e
    24, l’agente della riscossione e’ automaticamente discaricato
    dell’importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di
    eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti
    corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della
    riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente
    interessato, entro il 31 dicembre 2024, l’elenco dei debitori che si
    sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei
    codici tributo per i quali e’ stato effettuato il versamento.
    All’articolo 6, comma 12, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,
    le parole «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31
    dicembre 2024».
  20. All’articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n.
    190, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «Le comunicazioni
    di inesigibilita’ relative alle quote affidate agli agenti della
    riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da
    soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle
    societa’ del Gruppo Equitalia ovvero dell’Agenzia delle
    entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli
    anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2026 e, per quelli consegnati
    fino al 31 dicembre 2015, per singole annualita’ di consegna partendo
    dalla piu’ recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo
    al 2026.».
  21. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, l’integrale
    pagamento, entro il termine differito al 7 dicembre 2018, delle
    residue somme dovute ai sensi dell’articolo 1, commi 6 e 8, lettera
    b), numero 2), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito,
    con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in scadenza
    nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, determina, per i
    debitori che vi provvedono, il differimento automatico del versamento
    delle restanti somme, che e’ effettuato in dieci rate consecutive di
    pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun
    anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto
    2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A tal fine,
    entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei
    debitori interessati, l’agente della riscossione invia a questi
    ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati
    per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze, anche
    tenendo conto di quelle stralciate ai sensi dell’articolo 4. Si
    applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera c); si
    applicano altresi’, a seguito del pagamento della prima delle
    predette rate differite, le disposizioni di cui al comma 13, lettera
    b).
  22. Resta salva la facolta’, per il debitore, di effettuare, entro
    il 31 luglio 2019, in unica soluzione, il pagamento delle rate
    differite ai sensi del comma 21.
  23. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, i debiti relativi
    ai carichi per i quali non e’ stato effettuato l’integrale pagamento,
    entro il 7 dicembre 2018, delle somme da versare nello stesso termine
    in conformita’ alle previsioni del comma 21 non possono essere
    definiti secondo le disposizioni del presente articolo e la
    dichiarazione eventualmente presentata per tali debiti ai sensi del
    comma 5 e’ improcedibile.
  24. Relativamente ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati
    agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre
    2017, i soggetti di cui all’articolo 6, comma 13-ter, del
    decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, effettuano il pagamento delle
    residue somme dovute ai fini delle definizioni agevolate previste
    dallo stesso articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 e
    dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172,
    in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio
    e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali
    sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per
    cento annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun
    adempimento a carico dei debitori interessati, l’agente della
    riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente
    ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle
    nuove scadenze. Si applicano le disposizioni di cui al comma 12,
    lettera c); si applicano altresi’, a seguito del pagamento della
    prima delle predette rate, le disposizioni di cui al comma 13,
    lettera b). Resta salva la facolta’, per il debitore, di effettuare
    il pagamento di tali rate in unica soluzione entro il 31 luglio 2019.
  25. Possono essere definiti, secondo le disposizioni del presente
    articolo, anche i debiti relativi ai carichi gia’ oggetto di
    precedenti dichiarazioni rese ai sensi:
    a) dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.
    193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.
    225, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con
    l’integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine;
    b) dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.
    148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.
    172, per le quali il debitore non ha provveduto all’integrale,
    tempestivo pagamento delle somme dovute in conformita’ al comma 8,
    lettera b), numero 1), dello stesso articolo 1 del decreto-legge n.
    148 del 2017.

Art. 4

Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della
riscossione dal 2000 al 2010

  1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del
    presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale,
    interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai
    singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
    2000 al 31 dicembre 2010, ancorche’ riferiti alle cartelle per le
    quali e’ gia’ intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono
    automaticamente annullati. L’annullamento e’ effettuato alla data del
    31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari
    adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico,
    senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e
    dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente
    della riscossione trasmette agli enti interessati l’elenco delle
    quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in
    conformita’ alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1 del
    decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze del
    15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22
    giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1,
    comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  2. Con riferimento ai debiti di cui al comma 1:
    a) le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore
    del presente decreto restano definitivamente acquisite;
    b) le somme versate dalla data di entrata in vigore del presente
    decreto sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti
    eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al
    versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in
    assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi
    dell’articolo 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto
    legislativo 13 aprile 1999, n. 112. A tal fine, l’agente della
    riscossione presenta all’ente creditore richiesta di restituzione
    delle somme eventualmente riscosse dalla data di entrata in vigore
    del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, riversate ai sensi
    dello stesso articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 1999. In
    caso di mancata erogazione nel termine di novanta giorni dalla
    richiesta, l’agente della riscossione e’ autorizzato a compensare il
    relativo importo con le somme da riversare.
  3. Per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in
    essere in relazione alle quote annullate ai sensi del comma 1,
    concernenti i carichi erariali e, limitatamente alle spese maturate
    negli anni 2000-2013, quelli dei comuni, l’agente della riscossione
    presenta, entro il 31 dicembre 2019, sulla base dei crediti
    risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e fatte salve le
    anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero
    dell’economia e delle finanze. Il rimborso e’ effettuato, a decorrere
    dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali, con onere a carico del
    bilancio dello Stato. Per i restanti carichi tale richiesta e’
    presentata al singolo ente creditore, che provvede direttamente al
    rimborso, fatte salve anche in questo caso le anticipazioni
    eventualmente ottenute, con oneri a proprio carico e con le modalita’
    e nei termini previsti dal secondo periodo.
  4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai debiti
    relativi ai carichi di cui all’articolo 3, comma 16, lettere a), b) e
    c), nonche’ alle risorse proprie tradizionali previste dall’articolo
    2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del
    Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio,
    del 26 maggio 2014, e all’imposta sul valore aggiunto riscossa
    all’importazione.

Art. 5

Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della
riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione europea

  1. I debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della
    riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di
    risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1,
    lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7
    giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio
    2014, e di imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione
    possono essere estinti con le modalita’, alle condizioni e nei
    termini di cui all’articolo 3, con le seguenti deroghe:
    a) limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie
    tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della
    decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il
    debitore e’ tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui
    all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b):
    1) a decorrere dal 1° maggio 2016 e fino al 31 luglio 2019, gli
    interessi di mora previsti dall’articolo 114, paragrafo 1, del
    regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
    del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4
    dello stesso articolo 114;
    2) dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento
    annuo;
    b) entro il 31 maggio 2019 l’agente della riscossione trasmette,
    anche in via telematica, l’elenco dei singoli carichi compresi nelle
    dichiarazioni di adesione alla definizione all’Agenzia delle dogane e
    dei monopoli, che, determinato l’importo degli interessi di mora di
    cui alla lettera a), numero 1), lo comunica al medesimo agente, entro
    il 15 giugno 2019, con le stesse modalita’;
    c) entro il 31 luglio 2019 l’agente della riscossione comunica ai
    debitori che hanno presentato la dichiarazione l’ammontare
    complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonche’
    quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di
    ciascuna di esse;
    d) il pagamento dell’unica o della prima rata delle somme dovute a
    titolo di definizione scade il 30 settembre 2019; la seconda rata
    scade il 30 novembre 2019 e le restanti rate il 31 luglio e il 30
    novembre di ciascun anno successivo;
    e) limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie
    tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della
    decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, non
    si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 12, lettera
    c), relative al pagamento mediante compensazione;
    f) l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di poter
    correttamente valutare lo stato dei crediti inerenti alle somme di
    competenza del bilancio della UE, trasmette, anche in via telematica,
    alle scadenze determinate in base all’articolo 13 del regolamento
    (UE) n. 609/14, specifica richiesta all’agente della riscossione,
    che, entro sessanta giorni, provvede a comunicare, con le stesse
    modalita’, se i debitori che hanno aderito alla definizione hanno
    effettuato il pagamento delle rate previste e, in caso positivo, a
    fornire l’elenco dei codici tributo per i quali e’ stato effettuato
    il versamento.

Art. 6

Definizione agevolata delle controversie tributarie

  1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui
    e’ parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi,
    pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in
    Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a
    domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio
    o di chi vi e’ subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento
    di un importo pari al valore della controversia. Il valore della
    controversia e’ stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del
    decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
  2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza
    dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia
    giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in
    vigore del presente decreto, le controversie possono essere definite
    con il pagamento:
    a) della meta’ del valore della controversia in caso di soccombenza
    nella pronuncia di primo grado;
    b) di un quinto del valore della controversia in caso di
    soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
  3. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non
    collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del
    quindici per cento del valore della controversia in caso di
    soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia
    giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilita’
    dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata
    in vigore del presente decreto, e con il pagamento del quaranta per
    cento negli altri casi. In caso di controversia relativa
    esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono,
    per la definizione non e’ dovuto alcun importo relativo alle sanzioni
    qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con
    modalita’ diverse dalla presente definizione.
  4. Il presente articolo si applica alle controversie in cui il
    ricorso in primo grado e’ stato notificato alla controparte entro la
    data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali alla
    data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo
    non si sia concluso con pronuncia definitiva.
  5. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche
    solo in parte:
    a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2,
    paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del
    Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio,
    del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa
    all’importazione;
    b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi
    dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13
    luglio 2015.
  6. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda
    di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi
    del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019; nel
    caso in cui gli importi dovuti superano mille euro e’ ammesso il
    pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell’articolo
    8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di
    venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive
    alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio
    di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima,
    si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla
    data del versamento. E’ esclusa la compensazione prevista
    dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
    Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona
    con la sola presentazione della domanda.
  7. Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie
    definibili a norma del presente articolo sono oggetto di definizione
    agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione ai sensi
    dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172,
    il perfezionamento della definizione della controversia e’ in ogni
    caso subordinato al versamento entro il 7 dicembre 2018 delle somme
    di cui al comma 21 dell’articolo 3.
  8. Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma e’
    presentata una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di
    bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma
    si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
  9. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si
    scomputano quelli gia’ versati a qualsiasi titolo in pendenza di
    giudizio. La definizione non da’ comunque luogo alla restituzione
    delle somme gia’ versate ancorche’ eccedenti rispetto a quanto dovuto
    per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata
    prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non
    passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del
    presente decreto.
  10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il
    contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di
    volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal
    caso il processo e’ sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale
    data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi
    al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e
    del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo
    resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.
  11. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i
    termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce
    giurisdizionali e di riassunzione, nonche’ per la proposizione del
    controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in
    vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019.
  12. L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31
    luglio 2020 con le modalita’ previste per la notificazione degli atti
    processuali. Il diniego e’ impugnabile entro sessanta giorni dinanzi
    all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel
    caso in cui la definizione della controversia e’ richiesta in
    pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale puo’
    essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della
    definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo
    ovvero dalla controparte nel medesimo termine.
  13. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31
    dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo e’ dichiarato
    estinto, con decreto del Presidente. L’impugnazione della pronuncia
    giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non
    definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del
    processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
  14. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore
    degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia piu’
    pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma
  15. Con uno o piu’ provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle
    entrate sono stabilite le modalita’ di attuazione del presente
    articolo.
  16. Ciascun ente territoriale puo’ stabilire, entro il 31 marzo
    2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione
    dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui al presente
    articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria
    in cui e’ parte il medesimo ente.

Art. 7

Regolarizzazione con versamento volontario di periodi d’imposta
precedenti

  1. Le societa’ e le associazioni sportive dilettantistiche,
    iscritte nel Registro CONI, possono avvalersi della dichiarazione
    integrativa speciale, di cui all’articolo 9, per tutte le imposte
    dovute e per ciascun anno di imposta, nel limite complessivo di
    30.000 euro di imponibile annuo.
  2. I soggetti di cui al comma 1 possono altresi’ avvalersi:
    a) della definizione agevolata degli atti del procedimento di
    accertamento prevista dall’articolo 2, versando un importo pari al 50
    per cento delle maggiori imposte accertate, fatta eccezione per
    l’imposta sul valore aggiunto, dovuta per intero, ed al 5 per cento
    delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti;
    b) della definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle
    commissioni tributarie di cui all’articolo 6 con il versamento del:
    1) 40 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle
    sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui, alla data di
    entrata in vigore del presente decreto, questa penda ancora nel primo
    grado di giudizio;
    2) 10 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle
    sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in
    giudizio dell’amministrazione finanziaria nell’ultima o unica
    pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di
    entrata in vigore del presente decreto;
    3) 50 per cento del valore della lite e del 10 per cento delle
    sanzioni e interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio
    della societa’ o associazione sportiva nell’ultima o unica pronuncia
    giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in
    vigore del presente decreto.
  3. La definizione agevolata di cui al presente articolo e’ preclusa
    se l’ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione,
    relativamente a ciascun periodo d’imposta, per il quale e’ stato
    emesso avviso d’accertamento o e’ pendente reclamo o ricorso, e’
    superiore ad euro 30 mila per ciascuna imposta, IRES o IRAP,
    accertata o contestata. In tal caso resta ferma la possibilita’ di
    avvalersi delle definizioni agevolate degli atti di accertamento e
    delle liti pendenti di cui agli articoli 2 e 6 con le regole ivi
    previste.

Art. 8

Definizione agevolata delle imposte di consumo dovute ai sensi
dell’articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504

  1. E’ ammessa la definizione agevolata dei debiti tributari, per i
    quali non sia ancora intervenuta sentenza passata in giudicato,
    maturati fino al 31 dicembre 2018 a titolo di imposta di consumo, ai
    sensi dell’articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto
    legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con il versamento, da parte del
    soggetto obbligato, di un importo pari al 5 per cento degli importi
    dovuti, con le modalita’ stabilite nel presente articolo. Non sono
    dovuti gli interessi e le sanzioni.
  2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il soggetto
    obbligato manifesta all’Agenzia delle dogane e dei monopoli la
    volonta’ di avvalersene, facendo pervenire all’Agenzia stessa, entro
    il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione con le modalita’ e in
    conformita’ alla modulistica che l’Agenzia medesima pubblica sul
    proprio sito internet istituzionale entro il 28 febbraio 2019. Ove la
    data di pubblicazione delle modalita’ e della modulistica da parte
    dell’Agenzia stessa sia successiva al 28 febbraio 2019, la
    dichiarazione deve pervenire all’Agenzia entro sessanta giorni dalla
    suddetta data di pubblicazione. I termini indicati per la
    presentazione della dichiarazione sono perentori.
  3. Nella dichiarazione deve essere indicato l’ammontare
    dell’imposta dovuta ai sensi dell’articolo 62-quater, commi 1 e
    1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Qualora il
    soggetto obbligato non abbia ottemperato, in tutto o in parte, agli
    adempimenti di cui all’articolo 6, comma 7, del decreto del Ministro
    dell’economia e delle finanze 29 dicembre 2014, la dichiarazione
    stessa deve essere corredata dei prospetti riepilogativi previsti dal
    medesimo articolo 6. Il soggetto obbligato deve altresi’ dichiarare
    che i dati indicati nei prospetti riepilogativi sono conformi a
    quelli risultanti dalla documentazione contabile tenuta dal soggetto
    obbligato stesso.
  4. La presentazione della dichiarazione sospende per novanta giorni
    i termini per l’impugnazione dei provvedimenti impositivi e degli
    atti di riscossione delle imposte di consumo di cui al comma 1
    nonche’ delle sentenze pronunciate su tali atti. Nel caso in cui i
    provvedimenti impositivi e gli atti di riscossione siano stati
    oggetto di impugnazione innanzi alla giurisdizione tributaria il
    processo e’ sospeso a domanda della parte diversa
    dall’Amministrazione finanziaria, fino al perfezionamento della
    definizione di cui al comma 1.
  5. La definizione di cui al comma 1 si perfeziona con il pagamento,
    entro sessanta giorni dalla comunicazione, dell’intero importo
    comunicato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi del
    comma 6, ovvero della prima rata, in caso di pagamento rateale.
  6. Entro centoventi giorni dalla ricezione della dichiarazione di
    cui al comma 2, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica al
    soggetto obbligato l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini
    della definizione agevolata di cui al comma 1.
  7. L’ammontare complessivo delle somme dovute comunicato
    dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ovvero della prima rata in
    caso di pagamento rateale, e’ versato dal soggetto obbligato entro
    sessanta giorni dalla data della comunicazione dell’Agenzia stessa.
  8. Nella dichiarazione, il soggetto obbligato puo’ esprimere la
    volonta’ di effettuare il pagamento, in forma rateale mensile, delle
    somme dovute, per un massimo di centoventi rate mensili, previa
    prestazione di una garanzia, ai sensi dell’articolo 1 della legge 10
    giugno 1982, n. 348, a copertura di sei mensilita’. Il mancato
    pagamento di sei rate, anche non consecutive, determina la decadenza
    dal beneficio del pagamento rateale con obbligo di versamento delle
    somme residue entro sessanta giorni dalla scadenza dell’ultima rata
    non pagata.
  9. La definizione agevolata perde di efficacia, qualora l’Agenzia
    delle dogane e dei monopoli, entro il termine di prescrizione delle
    imposte di cui al comma 1, accerti la non veridicita’ dei dati
    comunicati con la dichiarazione di cui al comma 2.

Art. 9

Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale

  1. Fino al 31 maggio 2019 i contribuenti possono correggere errori
    od omissioni ed integrare, con le modalita’ previste dal presente
    articolo, le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre
    2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle
    imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei
    contributi previdenziali, dell’imposta regionale sulle attivita’
    produttive e dell’imposta sul valore aggiunto. L’integrazione degli
    imponibili e’ ammessa, nel limite di 100.000 euro di imponibile
    annuo, ai fini delle imposte di cui al precedente periodo e comunque
    di non oltre il 30 per cento di quanto gia’ dichiarato. Resta fermo
    il limite complessivo di 100.000 euro di imponibile annuo per cui e’
    possibile l’integrazione ai sensi del presente comma. In caso di
    dichiarazione di un imponibile minore di 100.000 euro, nonche’ in
    caso di dichiarazione senza debito di imposta per perdite di cui agli
    articoli 8 e 84 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)
    approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
    1986, n. 917, l’integrazione degli imponibili e’ comunque ammessa
    sino a 30.000 euro.
  2. Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno di imposta,
    si applica, senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori:
    a) un’imposta sostitutiva determinata applicando sul maggior
    imponibile IRPEF o IRES un’aliquota pari al 20 per cento ai fini
    delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte
    sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali e
    dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive;
    b) un’imposta sostitutiva determinata applicando sulle maggiori
    ritenute un’aliquota pari al 20 per cento;
    c) l’aliquota media per l’imposta sul valore aggiunto, risultante
    dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili,
    diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e
    il volume d’affari dichiarato, tenendo conto dell’esistenza di
    operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali.
    Nei casi in cui non e’ possibile determinare l’aliquota media, si
    applica l’aliquota ordinaria prevista dall’articolo 16 del decreto
    del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i contribuenti devono:
    a) inviare una dichiarazione integrativa speciale all’Agenzia delle
    entrate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della
    Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per uno o piu’ periodi d’imposta
    per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non
    sono scaduti i termini per l’accertamento di cui all’articolo 43 del
    decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
    all’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26
    ottobre 1972, n. 633, all’articolo 20, comma 1, del decreto
    legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
    b) provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di
    quanto dovuto, entro il 31 luglio 2019, senza avvalersi della
    compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9
    luglio 1997, n. 241; il versamento puo’ essere ripartito in dieci
    rate semestrali di pari importo ed in tal caso il pagamento della
    prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2019. Il
    perfezionamento della procedura decorre dal momento del versamento di
    quanto dovuto in unica soluzione o della prima rata.
  4. Se i dichiaranti non eseguono in tutto o in parte, alle
    prescritte scadenze, il versamento delle somme di cui al comma 3,
    lettera b), la dichiarazione integrativa speciale e’ titolo per la
    riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in essa
    indicati e, per il recupero delle somme non corrisposte, si applicano
    le disposizioni dell’articolo 14 del decreto del Presidente della
    Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e sono altresi’ dovuti gli
    interessi legali e una sanzione amministrativa pari al 30 per cento
    delle somme non versate, ridotta alla meta’ in caso di versamento
    eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima.
  5. Nella dichiarazione integrativa speciale di cui al presente
    articolo non possono essere utilizzate, a scomputo dei maggiori
    imponibili dichiarati, le perdite di cui agli articoli 8 e 84 del
    Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con decreto
    del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La
    dichiarazione integrativa speciale non costituisce titolo per il
    rimborso di ritenute, acconti e crediti d’imposta precedentemente non
    dichiarati, ne’ per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non
    richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d’imposta diverse da
    quelle originariamente dichiarate; la differenza tra l’importo
    dell’eventuale maggior credito risultante dalla dichiarazione
    originaria e quello del minor credito spettante in base alla
    dichiarazione integrativa e’ versata secondo le modalita’ previste
    dal presente articolo.
  6. Ai soli elementi oggetto dell’integrazione si applica l’articolo
    1, comma 640, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  7. La dichiarazione integrativa speciale e’ irrevocabile e deve
    essere sottoscritta personalmente. La procedura di cui al presente
    articolo non e’ esperibile:
    a) se il contribuente, essendone obbligato, non ha presentato le
    dichiarazioni fiscali anche solo per uno degli anni di imposta dal
    2013 al 2016;
    b) se la richiesta e’ presentata dopo che il contribuente ha avuto
    formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o
    questionari o dell’inizio di qualunque attivita’ di accertamento
    amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme
    tributarie, relativi all’ambito di applicazione della procedura di
    cui al presente articolo.
  8. La procedura non puo’, altresi’, essere esperita dai
    contribuenti per l’emersione di attivita’ finanziarie e patrimoniali
    costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, per i redditi
    prodotti in forma associata di cui all’articolo 5 del testo unico
    approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
    1986, n. 917 e dai contribuenti che hanno esercitato l’opzione
    prevista dagli articoli 115 o 116 del predetto testo unico con
    riferimento alle imposte dovute sui maggiori redditi di
    partecipazione ad essi imputabili per i rilievi formulati a seguito
    di accessi, ispezioni, verifiche o di qualsiasi atto impositivo a
    carico delle societa’ da essi partecipate.
  9. Chiunque fraudolentemente si avvale della procedura di cui al
    presente articolo al fine di far emergere attivita’ finanziarie e
    patrimoniali o denaro contante o valori al portatore provenienti da
    reati diversi dai delitti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto
    legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e’ punito con la medesima sanzione
    prevista per il reato di cui all’articolo 5-septies del decreto-legge
    28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
    agosto 1990, n. 227. Resta ferma l’applicabilita’ degli articoli
    648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del codice penale e dell’articolo
    12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.
  10. L’Agenzia delle entrate e gli altri organi dell’Amministrazione
    finanziaria concordano condizioni e modalita’ per lo scambio dei dati
    relativi alle procedure avviate e concluse.
  11. Con uno o piu’ provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle
    entrate sono disciplinate le modalita’ di presentazione della
    dichiarazione integrativa speciale e di pagamento dei relativi debiti
    tributari, nonche’ sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie
    per l’attuazione dei precedenti commi.
  12. Le somme versate dai contribuenti a seguito della presentazione
    della dichiarazione integrativa speciale di cui al comma 3, lettera
    a), affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello
    Stato per essere destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo
    per la riduzione della pressione fiscale, di cui all’articolo 1,
    comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Nel predetto Fondo
    e’ altresi’ eventualmente iscritta una dotazione corrispondente al
    maggior gettito prevedibile, per ciascun esercizio finanziario,
    derivante dall’emersione di base imponibile indotta dalla
    presentazione della dichiarazione integrativa speciale, sulla base di
    valutazione effettuata dal Ministero dell’economia e delle finanze –
    Dipartimento delle finanze. Nella nota di aggiornamento al Documento
    di economia e finanza viene data adeguata evidenza del maggior
    gettito valutato ai sensi del precedente periodo.

Capo II
Disposizioni in materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario

Art. 10

Disposizioni di semplificazione per l’avvio della fatturazione
elettronica

  1. All’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015,
    n. 127, dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: «Per il
    primo semestre del periodo d’imposta 2019 le sanzioni di cui ai
    periodi precedenti:
    a) non si applicano se la fattura e’ emessa con le modalita’ di cui
    al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione
    periodica dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1,
    comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998,
    n. 100;
    b) si applicano con riduzione dell’80 per cento a condizione che la
    fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione
    della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo
    successivo.».

Art. 11

Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture

  1. All’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26
    ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, dopo la lettera g) e’ inserita la seguente: «g-bis)
    data in cui e’ effettuata la cessione di beni o la prestazione di
    servizi ovvero data in cui e’ corrisposto in tutto o in parte il
    corrispettivo, sempreche’ tale data sia diversa dalla data di
    emissione della fattura;»;
    b) al comma 4, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «La
    fattura e’ emessa entro dieci giorni dall’effettuazione
    dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6.».
  2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1°
    luglio 2019.

Art. 12

Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle fatture
emesse

  1. All’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26
    ottobre 1972, n. 633, il primo comma e’ sostituito dal seguente: «Il
    contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse,
    nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese
    successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con
    riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le
    fatture di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b),
    sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di
    emissione e con riferimento al medesimo mese.».

Art. 13

Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione degli
acquisti

  1. All’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26
    ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo comma, le parole «Il contribuente deve numerare in
    ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni
    e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte
    o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma
    dell’articolo 17 e deve annotarle in apposito registro» sono
    sostituite dalle seguenti: «Il contribuente deve annotare in un
    apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni
    e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte
    o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma
    dell’articolo 17,»;
    b) al secondo comma, le parole «il numero progressivo ad essa
    attribuito,» sono soppresse.

Art. 14

Semplificazioni in tema di detrazione dell’IVA

  1. Nell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della
    Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, dopo il primo periodo e’ aggiunto
    il seguente: «Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente
    puo’ essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta
    relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del
    mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta
    eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni
    effettuate nell’anno precedente.».

Art. 15

Disposizione di coordinamento in tema di fatturazione elettronica

  1. All’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015,
    n. 127, le parole «, stabiliti o identificati» sono sostituite dalle
    seguenti: «o stabiliti».

Art. 16

Giustizia tributaria digitale

  1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate
    le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 16-bis:
    1) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Comunicazioni,
    notificazioni e depositi telematici»;
    2) nel comma 1, il quarto periodo e’ sostituito dal seguente: «La
    comunicazione si intende perfezionata con la ricezione avvenuta nei
    confronti di almeno uno dei difensori della parte.»;
    3) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Nelle ipotesi di
    mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata
    del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da
    pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del
    messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al
    destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante
    deposito in segreteria della Commissione tributaria. Nei casi di cui
    al periodo precedente le notificazioni sono eseguite ai sensi
    dell’articolo 16.»;
    4) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Le parti, i
    consulenti e gli organi tecnici indicati nell’articolo 7, comma 2,
    notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i
    provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalita’
    telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del
    Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e
    nei successivi decreti di attuazione. In casi eccezionali, il
    Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione,
    se il ricorso e’ gia’ iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la
    questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono
    autorizzare il deposito con modalita’ diverse da quelle
    telematiche.»;
    5) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente: «3-bis. I soggetti che
    stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell’articolo
    12, comma 2, hanno facolta’ di utilizzare, per le notifiche e i
    depositi, le modalita’ telematiche indicate nel comma 3, previa
    indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell’indirizzo di
    posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le
    notificazioni.»;
    b) dopo l’articolo 25, e’ aggiunto il seguente:
    «Art. 25-bis (Potere di certificazione di conformita’). – 1. Al
    fine del deposito e della notifica con modalita’ telematiche della
    copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di
    parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su
    supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il
    difensore e il dipendente di cui si avvalgono l’ente impositore,
    l’agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell’albo di cui
    all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
    attestano la conformita’ della copia al predetto atto secondo le
    modalita’ di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  2. Analogo potere di attestazione di conformita’ e’ esteso, anche
    per l’estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti
    presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della
    Commissione tributaria ai sensi dell’articolo 14 del decreto del
    Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, o
    trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell’ufficio di
    segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo
    informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche
    dell’ufficio di segreteria, equivalgono all’originale anche se privi
    dell’attestazione di conformita’ all’originale da parte dell’ufficio
    di segreteria.
  3. La copia informatica o cartacea munita dell’attestazione di
    conformita’ ai sensi dei commi precedenti equivale all’originale o
    alla copia conforme dell’atto o del provvedimento detenuto ovvero
    presente nel fascicolo informatico.
  4. L’estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo,
    esonera dal pagamento dei diritti di copia.
  5. Nel compimento dell’attestazione di conformita’ i soggetti di
    cui al presente articolo assumono ad ogni effetto la veste di
    pubblici ufficiali.».
  6. L’articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre
    1992, n. 546, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata
    in vigore del presente decreto, si interpreta nel senso che le parti
    possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalita’ prevista
    dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre
    2013, n. 163, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente
    dalla modalita’ prescelta da controparte nonche’ dall’avvenuto
    svolgimento del giudizio di primo grado con modalita’ analogiche.
  7. In tutti i casi in cui debba essere fornita la prova della
    notificazione o della comunicazione eseguite a mezzo di posta
    elettronica certificata e non sia possibile fornirla con modalita’
    telematiche, il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l’ente
    impositore, l’agente della riscossione ed i soggetti iscritti
    nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre
    1997, n. 446, provvedono ai sensi dell’articolo 9, commi 1-bis e
    1-ter, della legge 21 gennaio 1994, n. 53. I soggetti di cui al
    periodo precedente nel compimento di tali attivita’ assumono ad ogni
    effetto la veste di pubblico ufficiale.
  8. La partecipazione delle parti all’udienza pubblica di cui
    all’articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
    puo’ avvenire a distanza, su apposita richiesta formulata da almeno
    una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo, mediante un
    collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il luogo del
    domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall’ufficio
    impositore o dai soggetti della riscossione con modalita’ tali da
    assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilita’ delle
    persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilita’ di udire
    quanto viene detto. Il luogo dove la parte processuale si collega in
    audiovisione e’ equiparato all’aula di udienza. Con uno o piu’
    provvedimenti del direttore generale delle finanze, sentito il
    Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e l’Agenzia per
    l’Italia Digitale, sono individuate le regole tecnico-operative per
    consentire la partecipazione all’udienza a distanza, la conservazione
    della visione delle relative immagini, e le Commissioni tributarie
    presso le quali attivare l’udienza pubblica a distanza. Almeno
    un’udienza per ogni mese e per ogni sezione e’ riservata alla
    trattazione di controversie per le quali e’ stato richiesto il
    collegamento audiovisivo a distanza.
  9. Le disposizioni di cui alla lettera a), numeri 4) e 5), del
    comma 1 si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo
    grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019.
  10. Agli oneri derivanti dal comma 1, capoverso art. 25-bis, comma
    4, valutati in 165.000 euro annui a decorrere dal 2019 si provvede ai
    sensi dell’articolo 26.

Capo III
Altre disposizioni fiscali

Art. 17

Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

  1. All’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
    sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. A decorrere dal 1°
    gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui
    all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26
    ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono
    telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai
    corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la
    connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli
    obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, primo comma, del
    suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi
    precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti
    con un volume d’affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo
    d’imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione
    elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
    esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro
    dell’economia e delle finanze, possono essere previsti specifici
    esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della
    tipologia di attivita’ esercitata.»;
    b) al comma 6 le parole «optano per» sono sostituite dalla
    seguente: «effettuano»;
    c) dopo il comma 6-bis sono aggiunti i seguenti:
    «6-ter. Le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del
    Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 effettuate nelle
    zone individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle
    finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
    possono essere documentate, in deroga al comma 1, mediante il
    rilascio della ricevuta fiscale di cui all’articolo 8 della legge 10
    maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge
    26 gennaio 1983, n. 18, nonche’ con l’osservanza delle relative
    discipline.
    6-quater. I soggetti che effettuano cessioni di farmaci, tenuti
    all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini
    dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai
    sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21
    novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro
    dell’economia e delle finanze, possono adempiere all’obbligo di cui
    al comma 1 mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione
    telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri al Sistema
    tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi possono essere utilizzati
    dall’Agenzia delle entrate anche per finalita’ diverse
    dall’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
    6-quinquies. Negli anni 2019 e 2020 per l’acquisto o l’adattamento
    degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la
    trasmissione di cui al comma 1, al soggetto e’ concesso un contributo
    complessivamente pari al 50 per cento della spesa sostenuta, per un
    massimo di euro 250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di
    adattamento, per ogni strumento. Il contributo e’ anticipato dal
    fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato ed e’ a questo
    rimborsato sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da
    utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
    legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d’imposta di cui al
    presente comma non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma
    53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34
    della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con provvedimento del direttore
    dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data
    di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalita’
    attuative, comprese le modalita’ per usufruire del credito d’imposta,
    il regime dei controlli nonche’ ogni altra disposizione necessaria
    per il monitoraggio dell’agevolazione e per il rispetto del limite di
    spesa previsto. Il limite di spesa previsto e’ pari a euro 36,3
    milioni per l’anno 2019 e pari ad euro 195,5 milioni per l’anno
    2020.».
  2. A decorre dal 1° gennaio 2020:
    a) l’articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 5
    agosto 2015, n. 127 e’ abrogato;
    b) all’articolo 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
    sono apportate le seguenti modificazioni:
  3. al comma 1, le parole «compresi coloro che hanno esercitato
    l’opzione di cui all’articolo 2, comma 1,» sono soppresse;
  4. al comma 2, dopo le parole «n. 633» sono aggiunte le seguenti:
    «, fatta salva la tenuta del registro di cui all’articolo 18, comma
    2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
  5. L’obbligo di tenuta dei registri ai fini dell’imposta sul valore
    aggiunto permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri
    secondo le modalita’ di cui all’articolo 18, comma 5 del decreto del
    Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi
    dell’articolo 26.

Art. 18

Rinvio lotteria dei corrispettivi

  1. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono
    apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 540, e’ sostituito dal seguente: «540. A decorrere dal
    1° gennaio 2020 i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti
    nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o
    servizi, fuori dall’esercizio di attivita’ di impresa, arte o
    professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i
    corrispettivi, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto
    legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all’estrazione
    a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per
    partecipare all’estrazione e’ necessario che i contribuenti, al
    momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice fiscale
    all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate
    i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalita’ di
    cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto
    2015, n. 127.»;
    b) il comma 543 e’ abrogato;
    c) il comma 544 e’ sostituito dal seguente: «544. Con provvedimento
    del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con
    l’Agenzia delle entrate, sono disciplinante le modalita’ tecniche
    relative alle operazioni di estrazione, l’entita’ e il numero dei
    premi messi a disposizione, nonche’ ogni altra disposizione
    necessaria per l’attuazione della lotteria. Il divieto di pubblicita’
    per giochi e scommesse, previsto dall’articolo 9, comma 1, del
    decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, non si applica alla lotteria di cui
    al comma 540.».
  2. Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per
    l’attribuzione dei premi e le spese amministrative connesse alla
    gestione della lotteria, e’ istituito un Fondo iscritto nello stato
    di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con una
    dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2020 e di 6 milioni di euro
    annui a decorrere dall’anno 2021. Al relativo onere si provvede ai
    sensi dell’articolo 25.

Art. 19

Disposizioni in materia di accisa

  1. A decorrere dal 1°dicembre 2018, al testo unico delle
    disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
    sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato
    con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella Tabella A,
    al punto 11, nella colonna «Impieghi», il periodo da «In caso di
    produzione combinata» fino a «quinquennio di riferimento» e’
    sostituito dal seguente: «In caso di generazione combinata di energia
    elettrica e calore utile, i quantitativi di combustibili impiegati
    nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando i
    seguenti consumi specifici convenzionali:

+————————-+————————-+
|a) oli vegetali non | |
|modificati chimicamente |0,194 kg per kWh |
+————————-+————————-+
|b) gas naturale | 0,220 mc per kWh |
+————————-+————————-+
|c) gas di petrolio | |
|liquefatti | 0,173 kg per kWh |
+————————-+————————-+
|d) gasolio | 0,186 kg per kWh |
+————————-+————————-+
|e) olio combustibile e | |
|oli minerali greggi, | |
|naturali | 0,194 kg per kWh |
+————————-+————————-+
|f) carbone, lignite e | |
|coke (codici NC 2701, | |
|2702 e 2704) | 0,312 kg per kWh |
+————————-+————————-+

  1. All’articolo 3-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
    sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) a decorrere dal 1°dicembre 2018, il comma 1 e’ abrogato;
    b) nel comma 2, le parole «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle
    seguenti: «30 novembre 2018».
  2. All’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
    91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
    116, nella lettera b), le parole «da adottare entro il 30 novembre
    2018» sono soppresse.

Art. 20

Estensione dell’istituto del gruppo IVA ai Gruppi Bancari Cooperativi

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
    633, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 70-ter, dopo il comma 1, e’ inserito il seguente:
    «1-bis. Il vincolo finanziario si considera altresi’ sussistente tra
    i soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato,
    partecipanti ad un Gruppo Bancario di cui all’articolo 37-bis del
    testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
    385.»;
    b) all’articolo 70-septies, comma 2, e’ aggiunto, in fine, il
    seguente periodo: «Per i Gruppi IVA costituiti tra i soggetti di cui
    al comma 1-bis dell’articolo 70-ter, il rappresentante di gruppo e’
    la societa’ capogruppo di cui alla lettera a), del comma 1
    dell’articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
    settembre 1993, n. 385.».
  2. Per l’anno 2019, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo
    IVA da parte dei partecipanti ad un Gruppo Bancario di cui
    all’articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
    settembre 1993, n. 385, ha effetto se presentata entro il 31 dicembre
    2018 e se a tale data sussistono i vincoli finanziario, economico e
    organizzativo di cui all’articolo 70-ter del decreto del Presidente
    della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Il vincolo finanziario si
    considera sussistere se a tale data e’ stato sottoscritto il
    contratto di coesione di cui al comma 3 dell’articolo 37-bis del
    testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
    385.».

Titolo II
DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI

Art. 21

Ferrovie dello Stato

  1. E’ autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2018
    per il finanziamento del contratto di programma – parte servizi
    2016-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la
    societa’ Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.
  2. E’ autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l’anno 2018
    per il finanziamento del contratto di programma – parte investimenti
    2017 – 2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
    la societa’ Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi
    dell’articolo 26.

Art. 22

Fondo garanzia e FSC

  1. Al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui
    all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
    n. 662, sono assegnati 735 milioni di euro per l’anno 2018. Al
    relativo onere si provvede quanto a 300 milioni per l’anno 2018, a
    valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione –
    programmazione 2014-2020 gia’ destinate al predetto Fondo ai sensi
    dell’articolo 1, comma 53, secondo periodo, della legge 27 dicembre
    2013, n. 147 e per la rimanente quota ai sensi dell’articolo 26.

Art. 23

Autotrasporto

  1. Al fine di favorire gli interventi per la ristrutturazione
    dell’autotrasporto e’ incrementata di 26,4 milioni per l’anno 2018 la
    dotazione finanziaria relativa alle agevolazioni di cui all’articolo
    1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Agli oneri
    derivanti dal presente articolo si provvede:
    a) quanto a 10,4 milioni di euro per l’anno 2018 mediante riduzione
    dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1230 della
    legge 27 dicembre 2006, n. 296;
    b) quanto a 16 milioni di euro a mediante utilizzo delle somme
    versate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo
    11, comma 1, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, che alla
    data di entrata in vigore del presente decreto non sono state
    riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel
    predetto limite di 16 milioni, definitivamente al bilancio dello
    Stato.
  2. In relazione all’articolo 9 del decreto-legge 28 settembre 2018,
    n. 109, il Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento
    dei porti di cui all’articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio
    1994, n. 84, e’ incrementato di 15 milioni di euro per l’anno 2018 da
    assegnare all’autorita’ di sistema portuale del mar ligure
    occidentale.
  3. All’onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 2, si
    provvede per 15 milioni di euro mediante corrispondente versamento
    all’entrata del bilancio dello Stato, entro il 15 novembre 2018,
    delle somme destinate agli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4
    e 5 della legge 23 dicembre 1997, n. 454 non utilizzate al termine
    del periodo di operativita’ delle misure agevolative e giacenti sui
    conti correnti sui c/c n. 211390 e n. 211389 accesi presso BNL Spa.

Art. 24

Missioni internazionali di pace

  1. Al fine di garantire la prosecuzione delle missioni
    internazionali per l’anno 2018, il fondo di cui all’articolo 4, comma
    1, della legge 21 luglio 2016, n. 145 e’ incrementato di euro 130
    milioni per il medesimo anno 2018.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi
    dell’articolo 26.

Art. 25

Disposizioni in materia di CIGS per riorganizzazione o crisi
aziendale

  1. All’articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo 14
    settembre 2015, n. 148, le parole «organico superiore a 100 unita’
    lavorative e» sono soppresse ed e’ aggiunto, in fine, il seguente
    periodo: «Alle medesime condizioni e nel limite delle risorse
    finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti temporali di cui agli
    articoli 4 e 22, commi 3 e 5, puo’ essere concessa la proroga
    dell’intervento di integrazione salariale straordinaria per la
    causale contratto di solidarieta’ sino al limite massimo di 12 mesi,
    qualora permanga, in tutto o in parte, l’esubero di personale gia’
    dichiarato nell’accordo di cui all’articolo 21, comma 5, e si
    realizzino le condizioni di cui al comma 2.».

Art. 26

Disposizioni finanziarie

  1. Il fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui
    all’articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e’
    incrementato di 390,335 milioni di euro per l’anno 2019, 1.639,135
    milioni di euro per l’anno 2020, 2.471,935 milioni di euro per l’anno
    2021, 2.303,135 milioni di euro per l’anno 2022, 2.354,735 milioni di
    euro per l’anno 2023, 1.292.735 milioni di euro per l’anno 2024,
    1.437,735 milioni di euro per l’anno 2025, 1.579,735 milioni di euro
    per l’anno 2026, 1.630,735 milioni di euro per l’anno 2027 e
    1.648,735 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028. Le
    predette risorse sono destinate al raggiungimento degli obiettivi
    programmatici della manovra di finanza pubblica.
  2. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
    previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di
    contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del
    decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e’ incrementato di 700 milioni
    di euro per l’anno 2020, di 900 milioni di euro per l’anno 2021, di
    1.050 milioni di euro per l’anno 2022, di 1.150 milioni di euro per
    l’anno 2023. Le predette risorse sono destinate al raggiungimento
    degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica.
  3. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 9, 16, comma
    4, 17, 18, 20, 21, 22, 24, e dai commi 1 e 2 del presente articolo e
    dagli effetti derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera a) del
    presente comma, pari a 1.323.000.000 euro per l’anno 2018, a
    462.500.000 euro per l’anno 2019, a 1.872.500.000 euro per l’anno
    2020, a 2.512.800.000 euro per l’anno 2021, a 2.385.700.000 euro per
    l’anno 2022, a 2.395.600.000 euro per l’anno 2023, a 1.458.600.000
    euro per l’anno 2024, a 1.544.600.000 euro per l’anno 2025, a
    1.642,600 milioni di euro per l’anno 2026, 1.677,600 milioni di euro
    per l’anno 2027 e 1.689,600 milioni di euro annui a decorrere
    dall’anno 2028 e, che aumentano, ai fini della compensazione degli
    effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a
    1.743.544.737 euro per l’anno 2018, a 481.170.390 euro per l’anno
    2019, a 2.585.752.875 euro per l’anno 2020, a 3.423.888.078 euro per
    l’anno 2021, a 3.444.868.857 euro per l’anno 2022, a 3.551.176.417
    euro per l’anno 2023, a 1.731.600.000 euro per l’anno 2024 e a
    1.689.600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025, al 2027, si
    provvede:
    a) quanto a 589.305.117 euro per l’anno 2018, che aumentano in
    termini di fabbisogno e indebitamento netto a 818.805.117 euro per
    l’anno 2018 e a 20.500.000 euro per l’anno 2019, mediante riduzione
    delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai
    programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come
    indicate nell’elenco 1 allegato al presente decreto. Il Ministro
    dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad accantonare e a
    rendere indisponibili le suddette somme. Entro venti giorni
    dall’entrata in vigore del presente decreto, su proposta dei Ministri
    competenti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
    gli accantonamenti di spesa possono essere rimodulati nell’ambito dei
    pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il
    conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di
    indebitamento netto della pubblica amministrazione. Il Ministro
    dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare le
    occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.
    b) quanto 150 milioni euro per l’anno 2018, mediante utilizzo
    delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi
    dell’articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
    che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono
    state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel
    predetto limite, definitivamente al bilancio dello Stato;
    c) quanto a 70 milioni di euro per l’anno 2018, mediante utilizzo
    di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di
    CO2 di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.
    30, destinati al Ministero dell’ambiente e della tutela del
    territorio e del mare per una quota di 35 milioni e al Ministero
    dello sviluppo economico per una quota di 35 milioni, versate
    all’entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite
    definitivamente all’erario. I decreti di cui al comma 3 dell’articolo
    19 del citato decreto legislativo n. 30 del 2013 dispongono negli
    esercizi successivi gli opportuni conguagli, al fine di assicurare
    complessivamente il rispetto delle proporzioni indicate nel predetto
    articolo 19 e del vincolo di destinazione a investimenti con
    finalita’ ambientali derivante dalla direttiva 2009/29/CE del
    Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
    d) quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2018, mediante
    corrispondente utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui alla
    legge 17 agosto 1957, n. 848. Il Ministero degli affari esteri e
    della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti
    eventualmente necessari, anche sul piano internazionale, per
    rinegoziare i termini dell’accordo internazionale concernente la
    determinazione del contributo all’organismo delle Nazioni Unite, per
    un importo pari a 20 milioni di euro per l’anno 2018
    e) quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2018, mediante le somme
    di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legge 30 dicembre 2009,
    n. 195, iscritte nel conto dei residui nello stato di previsione del
    Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che
    sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite
    all’erario.
    f) quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2018, mediante
    corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
    parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020,
    nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della
    missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del
    Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2018, allo scopo
    parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli
    affari esteri e della cooperazione internazionale;
    g) quanto a 462.500.000 euro per l’anno 2019, a 1.872.500.000
    euro per l’anno 2020, a 2.512.800.000 euro per l’anno 2021, a
    2.385.700.000 euro per l’anno 2022, a 2.395.600.000 euro per l’anno
    2023, a 1.731.600.000 euro per l’anno 2024 e a 1.689.600.000 euro
    annui a decorrere dall’anno 2025, che aumentano in termini di
    fabbisogno e indebitamento netto a 41.225.000 di euro per l’anno
    2018, a 460.670.390 euro per l’anno 2019, a 2.585.752.875 euro per
    l’anno 2020, a 3.423.888.078 euro per l’anno 2021, a 3.444.868.857
    euro per l’anno 2022, a 3.551.176.417 euro per l’anno 2023, mediante
    corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle
    minori spese derivanti dal presente decreto;
    h) quanto a 23.943.052 euro per l’anno 2018, mediante
    corrispondente utilizzo delle somme iscritte nel conto dei residui
    del fondo di conto capitale dello stato di previsione del Ministero
    dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 49, comma 2,
    lettere b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che sono versate,
    nell’anno 2018, all’entrata del bilancio dello Stato e restano
    acquisite all’erario;
    i) quanto a 16,614 milioni di euro per l’anno 2018, mediante
    utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti
    dall’organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di
    prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell’ambito delle
    operazioni internazionali di pace, di cui all’articolo 8, comma 11,
    del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che alla data di
    entrata in vigore, del presente decreto-legge non sono ancora
    riassegnate al fondo di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 21
    luglio 2016, n. 145 e che restano acquisite all’entrata del bilancio
    dello Stato;
    l) quanto a 300 milioni per l’anno 2018 mediante riduzione del
    Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 di cui
    all’articolo 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013 n. 147;
    m) quanto a 300 milioni di euro per l’anno 2018, mediante
    riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma
    200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativa al Fondo per le
    esigenze indifferibili. Conseguentemente, le risorse del fondo per le
    esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge
    n. 190 del 2014, accantonate ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del
    decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 convertito, con modificazioni,
    dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, pari a 300 milioni di euro per
    l’anno 2018, sono rese disponibili a seguito della modifica
    intervenuta del trattamento contabile ai fini dell’indebitamento
    netto dell’operazione relativa alla Banca Popolare di Vicenza S.p.A.
    e di Veneto Banca S.p.A.
  4. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal
    presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze e’
    autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni
    di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell’amministrazione
    competente, il Ministero dell’economia e delle finanze puo’ disporre
    il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione
    avviene tempestivamente con l’emissione di ordini di pagamento sui
    pertinenti capitoli di spesa.

Art. 27

Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
    quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
    Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
    in legge.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
    italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare.
    Dato a Roma, addi’ 23 ottobre 2018

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Tria, Ministro dell’economia e delle
finanze

Di Maio, Ministro dello sviluppo
economico e del lavoro e delle
politiche sociali

Toninelli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Elenco 1

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri