Quante ore l’insegnante di sostegno deve svolgere per alunno. Sentenza

da Orizzontescuola

Quante ore l’insegnante di sostegno deve svolgere per alunno. Sentenza
di Avv. Marco Barone

Il TAR Lazio Roma Sez. III bis, con sentenza del 08/08/2018, n. 8918 ha affermato senza mezze misure che le posizioni degli alunni disabili devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria.

Rapporto 1:1

Pertanto, in presenza di un handicap grave ai sensi della L. n. 104 del 1992 oltre ad ulteriore certificazione medica che richiede un monte-ore di sostegno con rapporto 1:1 vista la gravità del ritardo, in applicazione dell’art. 34, comma 1, cod. proc. amm., (D.Lgs. 104/2010) deve essere riconosciuto al minore portatore di handicap il diritto all’insegnante di sostegno secondo il rapporto 1:1, con ogni conseguente obbligo in capo all’amministrazione intimata fino a quando non risulti documentalmente modificata una delle due condizioni su cui tale diritto si fonda (disabilità grave; necessità dell’indicato rapporto al fine dell’effettività della frequenza scolastica).

Diritto all’istruzione del disabile è fondamentale

ll diritto all’istruzione del disabile, ed in particolare del disabile grave, costituisce un diritto fondamentale rispetto al quale il legislatore (in prima battuta) e l’amministrazione (in attuazione della legge) non possono esimersi dall’apprestare un nucleo indefettibile di garanzie fino anche a giungere alla determinazione di un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore di frequenza, in caso di accertata situazione di gravità del disabile.

E’ compito del gruppo di lavoro operativo proporre numero ore di sostegno

Sempre il TAR Lazio Roma Sez. III bis, 01/03/2018, n. 2283 ha affermato, in materia, che in sede di formulazione del piano educativo individualizzato il Gruppo di lavoro operativo handicap, che ha il compito si proporre il numero delle ore di sostegno necessarie, tenendo conto della fascia di gravità dell’handicap e degli orari della scuola frequentata, nella prassi propone che l’insegnante di sostegno copra per la disabilità gravissima o grave, la totalità dell’orario scolastico di un insegnante di sostegno, per la disabilità media, circa la metà dell’orario scolastico di un insegnante di sostegno, per la disabilità lieve, poco meno della metà dell’orario scolastico di un insegnante di sostegno.