Bocciatura studente confermata anche se docenti non hanno comunicato andamento scolastico. Sentenza

da Orizzontescuola

Bocciatura studente confermata anche se docenti non hanno comunicato andamento scolastico. Sentenza
di Avv. Marco Barone

Dei genitori agendo, nel presunto interesse del proprio figlio, chiedevano l’annullamento del verbale -OMISSIS- del Consiglio di classe-OMISSIS-relativo allo scrutinio finale dell’anno scolastico 2017/2018

Nel testo dello scrutinio si legge che “non viene ammessa alla classe successiva, all’unanimità, la studentessa (omissis) ……. “>; l’atto/provvedimento “silenzio” circa l’istanza con la quale l’odierna ricorrente aveva chiesto “la documentazione scolastica relativa alla classe-OMISSIS-del Liceo Statale -OMISSIS-e in particolare di prendere visione ed estrarre copia del registro della predetta classe nella sua versione integrale e di tutti i “compiti in classe” con riferimento a tutti gli alunni della medesima classe ed in relazione al periodo dall’inizio anno scolastico in corso fino ad oggi; di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto e, in guisa particolare: – i voti dei compiti in classe della minore ..(omissis); – il nulla osta al trasferimento ad altro istituto scolastico nella parte in cui contiene il riferimento implicito alla non ammissione di (omissis) alla -OMISSIS-;

Il ricorso viene respinto dal T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, con Sent., (ud. 05-09-2018) 08-10-2018, n. 9815.

Sul diniego della scuola all’accesso ai compiti

La non ammissione della studentessa risulta motivata con la seguente dizione: “non viene ammessa alla classe successiva, all’unanimità, la studentessa -OMISSIS-con la seguente motivazione. L’alunna presenta un profitto gravemente insufficiente in quasi tutte le discipline e non ha raggiunto gli obiettivi minimi di acquisizione dei contenuti, nonostante gli interventi integrativi e le numerose opportunità di recupero che le sono state offerte dalla scuola. Non supportata da solide conoscenze e competenze di base, ha evidenziato nel corso dell’intero anno scolastico pochissima autonomia nel gestire il lavoro didattico. Le numerosissime assenze,i ritardi e la scarsa partecipazioni al dialogo educativo, hanno contribuito ad impedire un miglioramento anche minimo dei livelli di partenza. Inoltre la condotta non è stata sempre responsabile ed adeguata al contesto alla luce di queste considerazioni il CdC, all’unanimità, ritiene che la discente non sia in grado di frequentare con profitto la classe successiva”. Subito dopo la motivazione sono indicati i voti conseguiti dalla studentessa all’esito dell’anno scolastico rappresentati da: discreto in religione o attività alternativa; 5 in lingua e letteratura italiana; 3 in lingua e cultura latina; 3 in lingua e cultura greca; 4 in storia e geografia; 3 in matematica; 3 in scienze naturali; 6 in lingua e cultura straniera inglese; 7 in scienze motorie e sportive.

La motivazione formulata dall’istituto non appare illogica né irragionevole. Sussiste una piena corrispondenza tra i dati numerici rappresentati dai voti espressi nelle varie materie e il giudizio complessivo espresso dalla commissione. Le assenze e i ritardi della studentessa, a prescindere dalla giustificazione e dalle cause, non sono richiamati al fine di motivare di per sé la non ammissione ma al fine di evidenziare che tale dato ha contribuito a impedire un miglioramento dei livelli di partenza.

La mancata informazione sull’andamento scolastico non vizia il giudizio di bocciatura

Per quanto concerne gli elementi emulativi evidenziati da parte ricorrente, pur gravi e idonei a incidere anche profondamente sul percorso di crescita della studentessa, occorre sottolineare che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., da ultimo, Tar Puglia, Lecce, n.252/2015; Tar Torino, n.155/2015; Tar Lazio, sez. III bis, n.13155/2014; T.A.R. Lazio, sez. III bis, n. 3468 del 2014; T.A.R. Abruzzo – Pescara, sez. I, 15 aprile 2013, n.232) l’eventuale mancata attivazione delle attività di recupero o degli oneri di informazione circa l’andamento scolastico non vizia il giudizio di non ammissione alla classe successiva, tenuto conto che esso si basa esclusivamente – senza che ad esso possa riconnettersi alcun intento “punitivo” – sulla constatazione oggettiva dell’insufficiente preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale dello stesso (Tar Napoli 4799/2009; Tar Pescara 455/2008), a fronte dei quali l’ammissione dello studente al successivo ciclo di istruzione Superiore potrebbe costituire, anziché un vantaggio, uno svantaggio per l’allievo (in termini: Tar Lombardia, Milano n.78 del 15 gennaio 2015). Alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche con riferimento al comportamento emulativo descritto da parte ricorrente, al mancato funzionamento dei consigli di classe, al ritardo con cui è stato consentito l’accesso ai compiti, fatti che, di per sé, non costituiscono vizi idonei a inficiare la valutazione espressa, ma potrebbero, in astratto e salva analisi dei vari elementi della fattispecie, giustificare la tutela risarcitoria, ma non consentire l’ammissione della ricorrente all’anno successivo.

Al tempo stesso, le condotte descritte da parte ricorrente non risultano idonee, neanche in astratto, a inficiare la valutazione espressa dalla commissione valutatrice e dai singoli insegnanti anche in considerazione del numero e delle entità delle insufficienze. Parte ricorrente non ha contestato analiticamente le valutazioni ottenute dalla ricorrente, scritte od orali, evidenziando l’illogicità della valutazione, la sua manifesta erroneità o irragionevolezza sia in senso assoluto che relativo, ma ha concentrato la sua difesa sulla condotta emulativa della scuola che non appare al giudicante idonea a inficiare la valutazione tecnica espressa dalla stessa amministrazione e su una perizia di parte basata su una valutazione svolta in un’unica giornata.