Sentenza TAR Lazio 6 novembre 2018, n. 10867

print

N. 10948/2018 REG.RIC.
N. 10867/2018 REG.PROV.COLL.
N. 10948/2018 REG.RIC.

pubblicata il 12 novembre 2018

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10948 del 2018, proposto da
XXXX, rappresentati e difesi dall’avvocato Maurizio Danza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Uff Scolastico Reg Calabria – Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Reggio Calabria, Uff Scolastico Reg Calabria – Uff II Ambito Terr per la Provincia di Catanzaro, Uff Scolastico Reg Lazio – Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Roma, Uff Scolastico Reg Lombardia – Ambito Terr per la Provincia di Milano, Uff Scolastico Reg Lombardia – Ambito Terr per la Provincia di Bergamo, Uff Scolastico Reg Lombardia – Ambito Terr per la Provincia di Varese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
XXX non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione, in tutto o in parte ai sensi dell’art.34 co.1 lett.a del c.p.a.
– del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 506 del 19.06.2018 divulgato con nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del 20.06.2018 prot. n. 28670, nella parte in cui non prevede alcuna possibilità di reinserimento né alcuna modalità applicativa di presentazione della relativa domanda per chi, come i ricorrenti, voglia chiedere il reinserimento nella rispettiva graduatoria e fascia di appartenenza;
– della graduatoria ad esaurimento definitiva relativa all’insegnamento nelle classi di concorso Infanzia AAAA e Primaria EEEE, adottata dall’USR per la Regione Calabria per l’ambito territoriale di Reggio Calabria, il 3 agosto 2018 nella parte in cui non comprende i nominativi dei seguenti ricorrenti : XXX;
– della graduatoria ad esaurimento definitiva relativa all’insegnamento nelle classi di concorso Infanzia AAAA e Primaria EEEE, adottata dall’USR per la Regione Calabria per l’ambito territoriale di Catanzaro il 2 agosto 2018 nella parte non comprende il nominativo della ricorrente XXX, benché inclusa fino all. a.s. 2011/2014;
– della graduatoria ad esaurimento definitiva relativa all’insegnamento nelle classi di concorso Infanzia AAAA e Primaria EEEE, adottata dall’USR per la Regione Lombardia per l’ambito territoriale di Varese il 27 luglio 2018, nella parte in cui la ricorrente XXX, non risulta inserita, benché inclusa fino all’a.s.2019/2010 e 2010/2011;
– della graduatoria ad esaurimento definitiva relativa all’insegnamento nelle classi di concorso Infanzia AAAA e Primaria EEEE, adottata dall’USR per la Regione Lombardia per l’ambito territoriale di Bergamo il 30 luglio 2018, nella parte in cui la ricorrente XXX non risulta inserita, benché inclusa fino all’a.s. 2009/2011 e depennata dall’a.s. 2014/2015;
– della graduatoria ad esaurimento definitiva relativa all’insegnamento nelle classi di concorso Infanzia AAAA e Primaria EEEE, adottata dall’USR per la Regione Lombardia per l’ambito territoriale di Milano il 30 luglio 2018, nella parte in cui la ricorrente XXX, non risulta inserita benché inclusa in GAE fino all’a.s.2014/2015;
– della graduatoria ad esaurimento definitiva relativa all’insegnamento nelle classi di concorso Infanzia AAAA e Primaria EEEE, adottata dall’USR per la Regione Lazio per l’ambito territoriale di Roma il 3 agosto 2018, nella parte in cui la ricorrente XXX, non risulta inserita benché inclusa in GAE fino all’a.s.2011;
– di ogni altro atto e provvedimento, presupposto, consequenziale o connesso al provvedimento sopra impugnato, comunque pregiudizievole per i ricorrenti, nonché dell’illegittimo silenzio- rigetto, ivi compresa la menzionata nota del MIUR di trasmissione del DDG n.506/2018, nonché, ove occorra, del D.M. n. 235 del 09.04.2014 (richiamato dall’impugnato D.M. n. 506/2018);

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di Uff Scolastico Reg Calabria – Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Reggio Calabria e di Uff Scolastico Reg Calabria – Uff II Ambito Terr per la Provincia di Catanzaro e di Uff Scolastico Reg Lazio – Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Roma e di Uff Scolastico Reg Lombardia – Ambito Terr per la Provincia di Milano e di Uff Scolastico Reg Lombardia – Ambito Terr per la Provincia di Bergamo e di Uff Scolastico Reg Lombardia – Ambito Terr per la Provincia di Varese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2018 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorrente ha impugnato il d.m. del 19 giugno 2018 avente ad oggetto le operazioni di aggiornamento delle graduatorie permanenti ad esaurimento 2014- 2017, nella parte in cui non ha previsto la possibilità di reinserimento nella graduatoria.
Alla camera di consiglio del 25 settembre 2018, avvertite le parti ex art. 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato (da ultimo sentenza 4835/2018) ha ritenuto “il principio per cui dalla trasformazione delle antiche graduatorie permanenti in GA.E non discende alcuna preclusione del reinserimento nelle stesse dei soggetti che vi erano già iscritti pleno jure in passato ma, per l’omessa domanda di permanenza per il precedente aggiornamento, ne sono stati cancellati;
– più in particolare, quantunque la mancata presentazione della domanda comporti la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi, ma è sempre consentito al docente interessato, su sua domanda, il reinserimento nella graduatoria;
– il mutamento delle graduatorie permanenti in GAE, in base all’art. 1, co. 605 della l. 27 dicembre 2006 n. 296, non ha cambiato tutto ciò, poiché le GAE non consentono nuovi inserimenti, ma non precludono, nella sede dei relativi aggiornamenti ed a seguito di nuova domanda tempestivamente presentata, il reinserimento nelle GAE successive, con la conservazione del punteggio già ottenuto (cfr. così Cons. St., VI, 15 novembre 2017 n. 5281; id., 13 dicembre 2017 n. 5868);
– se quindi è giusto depurare le GAE dalla presenza di docenti che
effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, non è corretto determinarne l’esclusione, anch’essa permanente e, ad avviso dei decreti impugnati in prime cure, immodificabile sol perché desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia, anche incolpevole, tenuta dagli interessati, cosa, questa, che tuttavia confligge col citato art. 1, co. 1-bis, II per. del DL 97/2004; – la norma, infatti, sanziona l’omessa domanda con l’esclusione dalle graduatorie, ma solo rebus sic stantibus, onde questa non è comunque assoluta, potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle GAE, dichiarare di volervi nuovamente figurare”.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto con compensazione delle spese di giudizio stante la particolarità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati disponendo l’inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie a esaurimento
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore
Raffaele Tuccillo, Primo Referendario

L’ESTENSORE
Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO