Nuovo regolamento di contabilità e regime transitorio

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Nuovo regolamento di contabilità e regime transitorio

di Cinzia Olivieri

È stato appena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.267 del 16.11.2018 il Decreto Interministeriale n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, sottoscritto il 28 agosto 2018 dai Ministri Bussetti (MIUR) e Tria (MEF) e registrato alla Corte dei Conti il 9 novembre 2018, che è entrato in vigore il 17.11.2018.

Qualche novità era già stata anticipata, tuttavia è inevitabile la giustificata apprensione in considerazione della scadenza per l’approvazione del programma annuale 2019.

Peraltro con l’anno scolastico 2018-2019 si è concluso il primo triennio del PTOF e, per effetto dell’art.1, comma 12 della L. 107/2015, entro il mese di ottobre 2018 avrebbe dovuto essere predisposto il nuovo Piano Triennale dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2019-2022.

Il Ministero tuttavia ha chiarito che la data di scadenza del 31 ottobre rappresenta un termine ordinatorio e quindi può essere differita alla data di avvio delle iscrizioni, che quest’anno coincide con il termine delle festività natalizie (7 gennaio).

Il collegamento tra Piano dell’Offerta Formativa e programma annuale era già espressamente sancito all’art. 2 del DI 44/01, per il quale nella relazione con cui il dirigente propone il programma “sono illustrati gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del piano dell’offerta formativa (P.O.F.)”.

Anche per il PTOF, nel decreto 129/2018, al primo comma dell’articolo 4 del Capo II dedicato al programma annuale si legge: “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.”. Dunque si conferma ovviamente la coerenza tra programma e piano.

Con nota ministeriale Prot. n. 21617 del 31.10.2018, in considerazione della imminente pubblicazione del nuovo Regolamento, “le cui disposizioni si applicheranno a partire dall’esercizio finanziario successivo a quello della loro entrata in vigore” sono stati prorogati “i termini previsti dal vigente Regolamento di contabilità di cui all’art. 2 comma 3 del D.I. 44/2001, in merito alla predisposizione ed approvazione del Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2019”.

Precisa altresì la suddetta nota che tale proroga è stabilita eccezionalmente “al fine di consentire alle Istituzioni scolastiche di utilizzare i nuovi schemi di bilancio che saranno messi a disposizione dallo scrivente Ministero, in conformità alle disposizioni previste dal nuovo Regolamento” annunciando ulteriori indicazioni riguardo la tempistica “per la predisposizione ed approvazione del Programma Annuale 2019” nonché riguardo la “modalità di utilizzo dei nuovi schemi”.

Circa la predetta tempistica, il DI 44/01 prevede che il programma sia “predisposto dal dirigente … e proposto dalla Giunta esecutiva con apposita relazione e con il parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori, entro il 31 ottobre, al Consiglio d’istituto …. La relativa delibera è adottata dal Consiglio d’istituto entro il 15 dicembre dell’anno precedente quello di riferimento, anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere del collegio dei revisori dei conti entro i cinque giorni antecedenti la data fissata per la deliberazione stessa”. Trattasi di un termine ordinatorio, dal momento che il successivo art. 8 disciplina l’esercizio provvisorio da parte del dirigente laddove il programma, già predisposto, non sia approvato “prima dell’inizio dell’esercizio cui lo stesso si riferisce”. Ove “il programma non sia stato approvato entro 45 giorni dall’inizio dell’esercizio (termine perentorio), il dirigente ne dà immediata comunicazione all’Ufficio scolastico regionale, cui è demandato il compito di nominare, entro i successivi 15 giorni, un commissario ad acta che provvede al predetto adempimento entro il termine prestabilito nell’atto di nomina”.

È evidente che nell’attesa non dovrebbe essersi provveduto alla predisposizione del programma annuale 2019 nel termine del 31 ottobre.

L’art. 5 del decreto 129/2018 dispone: “8. Il programma annuale è predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria ed è proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento al Consiglio d’istituto per l’approvazione. … 9. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata dal Consiglio d’istituto entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento”. Il 31 dicembre è da considerarsi termine perentorio dal momento che il successivo art. 6 prevede che in caso di mancata approvazione entro tale data, il dirigente provvede alla gestione provvisoria ma “entro il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del 31 dicembre, comunica all’Ufficio scolastico regionale competente l’avvio della gestione provvisoria. L’Ufficio scolastico regionale nomina, entro i dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione, un commissario ad acta che provvede all’approvazione del programma entro 15 giorni dalla nomina”. Dunque il consiglio di istituto, a cui peraltro spetta il nuovo compito in caso di disavanzo di amministrazione (art. 7 ultimo comma) di “illustrare i criteri adottati per pervenire all’assorbimento dello stesso disavanzo di amministrazione”, dovrà provvedere alla tempestiva adozione della delibera se non vuole essere commissariato per l’adempimento.

Le disposizioni transitorie e finali (art. 55 comma 1) prevedono: “1. Il presente regolamento sostituisce il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 1° febbraio 2001, n. 44, le cui disposizioni continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre dell’esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento e sono abrogate successivamente a tale data”.

Il programma dell’esercizio successivo deve essere predisposto e presentato entro la fine dell’anno relativo all’esercizio in corso che lo precede (nel caso di specie il programma 2019 entro fine esercizio 2018).

Il nuovo regolamento è entrato in vigore il 17.11.2018. Pertanto le disposizioni del DI 44/01 si applicano sino al 31 dicembre dell’esercizio finanziario 2018, in corso alla suddetta data.

Per l’effetto il programma dell’esercizio finanziario 2019 è elaborato ed approvato secondo le disposizioni del regolamento del 2001, vigente sino a fine 2018 (salva l’adozione di nuova modulistica come da nota ministeriale).

Prosegue il comma 2 dell’art. 55 “Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a far data dall’esercizio finanziario successivo a quello della loro entrata in vigore”.

Le norme quindi, essendo entrate in vigore il 17 novembre, durante l’esercizio finanziario 2018 entro cui si predispone il programma relativo all’esercizio 2019, si applicheranno a partire da quest’ultimo ed il consuntivo dovrebbe essere predisposto secondo il nuovo regolamento.

Resta la questione relativa all’esercizio provvisorio (ora gestione provvisoria art. 6) di cui all’art. 8 DI 44/01.

Ebbene, se al programma si applicano le norme vigenti sino al 31 dicembre 2018, dovremmo dedurre possano estendersi nella loro totalità anche alla possibilità di approvazione entro il termine perentorio di febbraio 2019 (sebbene a quella data viga il nuovo regolamento), come del resto lascerebbe intendere anche la flessibilità temporale di cui alla nota del 31 ottobre, che parla di proroga dei termini del regolamento del 2001 e non di applicazione di una nuova tempistica.

La preannunciata nota a breve dovrebbe offrire indicazioni alle scuole, dirimendo ogni residuo dubbio.