Più difficile l’addio al sostegno

da ItaliaOggi

Più difficile l’addio al sostegno

La misura nel contratto mobilità per evitare carenza di docenti nell’aiuto ai disabili

Carlo Forte

Limitare i trasferimenti da sostegno a posto comune al 50% dei posti disponibili in luogo dell’attuale 100%. Lo ha proposto l’amministrazione scolastica durante l’ultimo incontro di trattativa sulla mobilità a domanda (trasferimenti e passaggi) che si è tenuto giovedì scorso a viale Trastevere. La proposta è stata formalizzata nella bozza di contratto integrativo che è stata consegnata alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda-Unams, nel corso della riunione. Secondo quanto risulta a Italia Oggi, l’amministrazione avrebbe motivato la proposta con l’esigenza di impedire il più possibile ai docenti titolari sul sostegno di spostarsi sul posto comune allo scadere del quinquennio di permanenza obbligatoria sul posto di sostegno. Esigenza necessitata dal fatto che i docenti di sostegno sono pochi e, all’esito dei passaggi da posto di sostegno a posto comune, l’amministrazione ha difficoltà a reperire le professionalità necessarie per coprire tutti i posti lasciati liberi dai docenti titolari che ottengono il passaggio. Tant’è che non sono rari i casi in cui i dirigenti scolastici sono costretti ad assumere supplenti anche senza titolo. Se non addirittura tramite mere messe a disposizione.

La formazione iniziale dei docenti di sostegno, peraltro, comporta anche maggiori spese dovute alla necessità di finanziare i relativi percorsi universitari. Spese che risulterebbero sempre in crescita proprio perché i docenti di sostegno, una volta di ruolo, dopo l’assolvimento dell’obbligo di permanenza quinquennale tenderebbero ad optare per il posto comune. La proposta non avrebbe incontrato il favore dei sindacati. Ma è molto probabile che l’amministrazione non rinuncerà facilmente.

L’orientamento del governo, infatti va nel senso di limitare il più possibile la mobilità dei docenti. Non solo per i docenti di sostegno. Per i docenti di prima nomina, peraltro, la legge di bilancio prevede l’obbligo per tutti i docenti neoimmessi in ruolo di rimanere nella stessa scuola di prima destinazione per 5 anni. Fermo restando che la legge nulla dice per quanto riguarda i docenti di sostegno in senso stretto. Dunque, la proposta del ministero di dimezzare le disponibilità ai fini dei trasferimenti dei docenti di sostegno (all’interno della stessa provincia) sembrerebbe priva di copertura legale. Il decreto legislativo 165/2001, infatti, non prevede tra le abrogazioni e le disapplicazioni le norme contenute nel testo unico dell’istruzione riguardanti la mobilità del personale docente. E le modifiche introdotte dal decreto Madia non consentono alla contrattazione collettiva di invalidare le norme di legge. Le deroghe, infatti, sono consentite solo all’interno del perimetro delimitato dalla disciplina legale.

La contrattazione collettiva, dunque, non può invalidarle norme esistenti, ma solo definirne i contorni e la relativa applicazione. La proposta dell’amministrazione, dunque, se tradotta in una clausola contrattuale potrebbe risultare in contrasto con la disciplina legale di riferimento. Che non prevede a possibilità di precludere la possibilità di utilizzare il 50% delle disponibilità utili per i trasferimenti da posto di sostegno a posto comune. Peraltro, la sanzione prevista dal decreto legislativo 165/2001 per le clausole negoziali che contrastano con le norme di legge è la nullità della clausola in contrasto e l’automatica sostituzione di tale clausola con la norma di legge con cui contrasta.