Programma annuale 2019

Programma annuale 2019: nuovo regolamento e competenze del Consiglio di Istituto

di Cinzia Olivieri

La nota n. 3410 del 22.11.2018 ha fornito disposizioni per risolvere ogni dubbio riguardo a termini e procedure per l’approvazione del Programma Annuale 2019 in questa fase transitoria. Infatti il DI n. 129/2018 è entrato in vigore il 17 novembre, tuttavia, ai sensi dell’art. 55, comma 2, fino all’esercizio finanziario successivo, ovvero a partire dal 1° gennaio 2019 si applicano le disposizioni del DI 44/2001, con la sola eccezione dei casi previsti dal comma 3 per i quali già opera il nuovo regolamento di contabilità e cioè:

  • procedure e contratti i cui bandi o gli avvisi siano stati pubblicati successivamente al 17 novembre 2018;
  • contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, procedure e contratti per i quali gli inviti a presentare le offerte siano inoltrati successivamente al 17 novembre 2018.

La questione relativa alle scadenze previste per l’approvazione del programma annuale ed all’applicazione della relativa normativa non costituisce certo un cavilloso ed inutile sofisma giuridico, ma argomento che dovrebbe interessare tutte le componenti impegnate nel procedimento.

Si rammentano a tal proposito l’art. 1 L. 20/1994 e l’art. 24 Dpr 3/1957 che disciplinano la responsabilità amministrativa degli organi collegiali.

Con riferimento ai bandi ed avvisi, ai sensi dell’art. 46 del nuovo regolamento, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, come  disposto dal Dlgs 50/2016,  ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A. Fermo l’obbligo di acquisizione in forma centralizzata le istituzioni scolastiche possono, altresì, espletare procedure di affidamento in forma associata attraverso reti di scuole o in via autonoma.

L’art. 40 del Dlgs 50/2016 ha stabilito a decorrere dal 18 ottobre 2018 l’obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici da parte delle stazioni appaltanti nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione, in applicazione dell’art. 22 della direttiva comunitaria 2014/24/EU. Tale articolo va coordinato con il successivo art. 52 Dlgs 50/2016 per il quale “le stazioni appaltanti  non sono obbligate a richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione dell’offerta” nelle ipotesi elencate e motivando la deroga.

Lo svolgimento dell’attività contrattuale è di oggettivo interesse per i consiglieri dal momento che (Art. 48) i contratti e le convenzioni conclusi sono messi a  disposizione del Consiglio d’istituto, sono pubblicati nel Portale unico dei  dati della scuola, nonché inseriti  nel  sito  internet  dell’istituzione medesima, sezione amministrazione trasparente. Inoltre il dirigente aggiorna semestralmente il Consiglio d’istituto in merito ai contratti affidati dall’istituzione scolastica nel periodo di riferimento e agli altri profili di rilievo inerenti all’attività negoziale. Il diritto di accesso è assicurato e “il rilascio delle  copie  della  documentazione  in  favore  dei membri del Consiglio d’istituto e degli altri organi dell’istituto è gratuito ed è subordinato ad una richiesta nominativa e motivata”.

 

Tornando alla nota del 22 novembre, che segue quella del 31 ottobre 2018, prot. n. 21617, essa tranquillizza sulla  tempistica per la  predisposizione ed approvazione del Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2019, derogando i termini stabiliti dal DI 44/2001, che si applica  per tutto l’esercizio 2018, al fine di consentire l’utilizzo dei nuovi schemi di bilancio disponibili da gennaio 2019. Infatti, superando le scadenze perentorie, entro il 28 febbraio 2019 la Giunta esecutiva (che conserva tale competenza) dovrà sottoporre il Programma Annuale 2019 (che per il nuovo regolamento è predisposto dal dirigente con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria) e la relazione illustrativa al Consiglio d’Istituto per l’approvazione ed all’esame dei revisori dei conti, i quali entro il 15 marzo 2019, dovranno rendere il parere di regolarità amministrativo-contabile che potrà essere acquisito anche con modalità telematiche. Anche in caso di mancata acquisizione di tale parere entro il 15 marzo 2019, il Consiglio d’Istituto dovrà provvedere all’approvazione del Programma Annuale.

Se nonostante il parere non favorevole dei revisori per rilevata mancanza di regolarità contabile il Consiglio di istituto lo approvi senza recepirne le osservazioni, dovrà fornire adeguata motivazione.

In caso di mancata approvazione nel termine del 15 marzo il Dirigente Scolastico, il successivo primo giorno lavorativo, ne darà comunicazione all’USR che entro dieci giorni nominerà un commissario ad acta per l’approvazione del programma entro quindici giorni dalla sua nomina.

Nelle more, i dirigenti  provvederanno alla gestione provvisoria, dal 1° gennaio 2019 fino all’approvazione, nel limite di un dodicesimo, per ciascun mese, degli stanziamenti di spesa definitivi del Programma Annuale, regolarmente approvato, relativo all’esercizio finanziario 2018.

Tanto vale anche per chi avesse già provveduto a predisporre ed approvare il Programma Annuale 2019, al fine di  garantire l’allineamento tra Programma annuale 2019 e relativo Consuntivo.

Peraltro praticamente la redazione di quest’ultimo, salvo cambiamenti, dovrebbe essere praticamente quasi contestuale all’approvazione del primo.

Infatti a norma dell’art. 23 il consuntivo è predisposto dal D.S.G.A. entro il 15 marzo dell’esercizio finanziario successivo a quello cui si riferisce (precisazione utile per le componenti del consiglio), corredato di relazione sull’andamento della gestione e sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, che deve altresì specificare le finalità e le voci di spesa cui sono stati destinati i fondi eventualmente acquisiti con il contributo volontario delle famiglie, nonché quelli derivanti da erogazioni liberali. È  sottoposto dal dirigente entro la stessa data all’esame dei revisori dei conti che esprimono il proprio parere entro il successivo 15 aprile e quindi trasmesso al Consiglio d’istituto, che lo approva entro il 30 aprile dell’esercizio successivo a quello cui si riferisce. Se il conto consuntivo è approvato in difformità dal parere dei revisori è trasmesso entro il 10 giugno, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti di competenza, dal dirigente all’USR, unitamente ad una dettagliata relazione che motivi l’approvazione in difformità. In caso di mancata approvazione nei termini, il dirigente scolastico ne dà comunicazione immediata ai revisori dei conti e all’USR, che nomina, entro i dieci giorni successivi alla comunicazione, un commissario ad acta che vi provvede entro quindici giorni dalla nomina. Il consuntivo è pubblicato  nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito dell’istituzione medesima, sezione amministrazione trasparente, entro quindici giorni dall’approvazione.

Tra i nuovi compiti del Consiglio di istituto con riferimento all’approvazione del programma annuale, l’art. 7 dispone che nel programma annuale è  iscritto  l’avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto  al  31  dicembre dell’esercizio precedente cui il bilancio si riferisce ed il Consiglio d’istituto, nella sua deliberazione, deve illustrare i criteri  adottati  per  pervenire  all’assorbimento di detto disavanzo di amministrazione.

Inoltre (Art. 8) nel programma annuale deve essere iscritto,  tra  le  spese,  un fondo di riserva da utilizzare per aumentare gli stanziamenti insufficienti per spese impreviste ed eventuali maggiori spese, i prelievi dal quale sono disposti dal dirigente scolastico e comunicati al Consiglio d’istituto  nella prima riunione  utile  per  la  conseguente  modifica  del  programma annuale.

Per questi ed ulteriori motivi il nuovo regolamento non dovrebbe essere conosciuto solo dal DS e dal DSGA ma da tutti i rappresentanti eletti nel consiglio di istituto.