Privacy, il datore di lavoro non può rivelare l’adesione sindacale dei propri dipendenti

da La Tecnica della Scuola

Le informazioni relative all’adesione sindacale costituiscono dati sensibili. In particolare, nell´ambito della gestione del rapporto con il lavoratore, tali dati sono conosciuti da parte del datore di lavoro, il quale può lecitamente trattarli, in adempimento degli obblighi correlati alla gestione del rapporto di lavoro, al fine di effettuare il versamento delle quote di iscrizione ad associazioni od organizzazioni sindacali su delega e per conto del lavoratore. Tuttavia il datore di lavoro non può comunicare ad una organizzazione sindacale la nuova sigla alla quale ha aderito un suo ex iscritto.

Questo è quanto è accaduto ad alcuni lavoratori pubblici che si sono rivolti al Garante per la protezione dei dati personali: l’Amministrazione in questione non si è limitata a comunicare alla Rappresentanza sindacale interessata la revoca dell’affiliazione da parte di alcuni lavoratori ma ha inviato, a tutti i componenti della sigla sindacale, una e-mail recante in allegato documenti nei quali era espressamente indicata la contestuale iscrizione dei predetti ad altro sindacato.

Ciò ha determinato un’illecita comunicazione di dati personali sensibili dei reclamanti.

L’Autorità, pur ritenendo la condotta della P.A. difforme rispetto alla disciplina applicabile, ha comunque ritenuto non sussistenti i presupposti per promuovere l’adozione di un provvedimento prescrittivo o inibitorio da parte del Garante. Ha però concluso: “Impregiudicata la facoltà degli interessati di far valere, qualora ne ricorrano i presupposti, eventuali pretese risarcitorie avanti all’Autorità giudiziaria ordinaria (art. 15 del Codice) derivanti dal comportamento dell’Azienda, si informa che l’Autorità si riserva di avviare un autonomo procedimento in relazione all’eventuale sussistenza dei presupposti per la contestazione della violazione amministrativa derivante dall’illecita comunicazione di dati personali (art. 11, comma 1, lett. a) e 20 del Codice)”.