Legge bilancio 2019: nuove regole per le lezioni private

da La Tecnica della Scuola

Di Reginaldo Palermo

Con la legge di bilancio entra in vigore anche una disposizione importante che riguarda molti docenti: i commi 13 e seguenti dell’articolo 1 prevedono infatti un nuovo regime fiscale per le lezioni private impartite dagli insegnanti.

Le regole fino al 2018

Fino ad oggi l’attività svolta dai docenti  è stata soggetta ad una tassazione pari a quella gravante sullo stipendio e variabile a seconda del reddito (27% per gli stipendi fino a 28mila euro lordi e 38% per i redditi maggiori).
Ovviamente questo accadeva in tutti quei casi in cui il docente dichiarava il ricavato delle lezioni.

Le nuove regole

Con le nuove regole il docente avrà invece la possibilità di ottenere l’applicazione di un’imposta sostitutiva pari al 15% e comprensiva di ogni altra imposta sul reddito ovvero Irpef, addizionali regionali e comunali.
In pratica i compensi per queste attività non si cumulano con gli con altri redditi percepiti ovvero con la retribuzione da lavoro dipendente.
Resta ferma la norma che prevede l’attività venga comunicata al dirigente scolastico (l’articolo 508 del TU 297/94 stabilisce anzi che il docente debba fornire anche l’elenco nominativo degli alunni a cui vengono impartite le lezioni).  La norma stessa prevede anche che sia possibile impartire lezioni agli alunni della propria scuola.

Il commento della Flc-Cgil

“Con l’introduzione di questo sistema di tassazione agevolata – commenta la Flc-Cgil –  si punta evidentemente a far emergere un reddito che si presume consistente al fine di incrementare il gettito fiscale”.
Secondo il sindacato di Francesco Sinopoli “si tratta di una misura di dubbia efficacia dal punto di vista fiscale anche rispetto alle successive misure che dovranno completarla”.
“Dal punto di vista mediatico – conclude la Flc – produce invece subito l’effetto di generalizzare e associare alla figura degli insegnanti della scuola quella dei produttori di reddito in ‘nero’ con l’aggravante di possibili responsabilità anche disciplinari”.