Le maestre prima in pensione

da Italiaoggi

Nicola Mondelli
Tito Boeri

Anche gli insegnanti in servizio nelle scuole per l’infanzia da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento e in possesso di una anzianità contributiva di almeno trenta anni hanno titolo ad accedere dal 1° settembre 2019 al trattamento pensionistico di vecchiaia o a quello anticipato. A condizione che possano fare valere, alla data del 31 dicembre 2019, rispettivamente 66 anni e 7 mesi di età anagrafica o 41 anni e 10 mesi di contribuzione se donne, 42 anni e 3 mesi se uomini.

Nei loro confronti, infatti, non trova applicazione ai fini del requisito contributivo per l’accesso alla pensione di vecchiaia o a quella anticipata, l’adeguamento alla speranza di vita stabilito, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, adeguamento che, per l’anno 2019, richiede invece sessantasette anni di età anagrafica o, indipendentemente dall’età anagrafica, 42 anni e 3 mesi di contribuzione se donne e 43 anni e 3 mesi se uomo.

Lo ha ribadito l’Inps con il messaggio n. 4804 del 21 dicembre 2018 con il quale l’Ente di previdenza ha fornito le istruzioni per la presentazione della domanda di pensione da parte dei lavoratori inclusi nell’allegato B di cui all’articolo 1, comma 148, del decreto ministeriale 18 aprile 2018, domanda che può essere presentata , esclusivamente per via telematica.

Le istruzioni contenute nella nota dell’Inps, applicabili anche agli insegnanti indicati in premessa, riguardano solo le modalità di presentazione della domanda di pensione e non anche quelle richieste specificatamente nella circostanza al personale della scuola. Per tale personale infatti, propedeutica alla presentazione della domanda di pensione è, come dispone l’annuale decreto del ministro dell’istruzione, la domanda di cessazione dal servizio da presentare nei termini indicati nel decreto.

Per la cessazione dal servizio dal 1° settembre 2019, il termine era fissato per il 12 dicembre 2018, un termine che gli insegnanti in premessa non hanno potuto rispettare in quanto, tanto nel decreto ministeriale n. 727 dell’15 novembre 2018 che nella circolare applicativa prot. 50647 del 16 novembre 2018, la possibilità di accedere alla pensione, possedendo «solo» i requisiti richiesti antecedentemente all’adeguamento alla speranza di vita, non era citata nel modello di domanda.

Per superare la scadenza del termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio con effetto dal 1° settembre 2019 (l’unica finestra di uscita possibile per il personale della scuola, come dispone l’art. 59, comma 9, della legge n. 449/1997 e successive modificazioni), sarà pertanto necessario uno specifico intervento ministeriale che fissi al 28 febbraio 2019, così come è previsto dall’art. 72, comma 11, del decreto legge n. 112/2008, il termine ultimo per inoltrare la domanda di cessazione dal servizio. La sola nota dell’istituto presieduto da Tito Boeri a tal fine non è sufficiente.