Ferie solidali: sì per i presidi, no per i docenti. Le info utili

da La Tecnica della Scuola

Di Andrea Carlino

Per offrire una tutela ulteriore ai lavoratori che, in particolari periodi della propria vita si ritrovino ad affrontare problemi legati alle condizioni di salute dei propri figli, il legislatore ha provveduto ad introdurre nell’ordinamento italiano il meccanismo delle ferie solidali.

Così come previsto dalla Costituzione italiana, all’articolo 36, si prevede esplicitamente il diritto dei dipendenti “al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite”.

Tuttavia vi è la possibilità di rinuncia, su base volontaria ed esclusivamente per la componente eccedente, quanto il numero dei giorni di ferire sia superiore al minimo legale (art.10 Dlgs 8 aprile 2003 n.63, cioè un mese).

All’interno di questo quadro legislativo si inserisce il sistema delle cosiddette ferie solidali, stabilito, con il Jobs Act, promulgato dal governo Renzi nel 2015.

In Italia funziona così

All’articolo 24 del Dlgs n.151/2015, si nota che al lavoratore sia concesso di “cedere” – a titolo gratuito – “i riposi e le ferie” dallo stesso maturati “ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro”, affinché questi possano “assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti”.

La misura è valida sia per i lavoratori del settore privato che per quelli del pubblico impiego.

La misura è valida anche per il settore dell’università ed enti di ricerca, così come stabilito dal contratto collettivo nazionale 2016-2018, sottoscritto all’Aran lo scorso 19 aprile, all’articolo 46 (università) e 71 (enti di ricerca).

Potranno donarsi ferie soltanto i lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro e che svolgano mansioni di pari livello e categoria.

La cessione dovrà avvenire soltanto allo scopo di fornire cura e assistenza a figli minori che hanno bisogno della presenza dei genitori per le particolari condizioni di salute, quindi le giornate di ferie potranno essere donate a colleghi che hanno figli affetti da grave patologia o handicap.

Occorrerà presentare apposita richiesta all’amministrazione di riferimento, che provvederà a renderla nota – ancora una volta in maniera anonima – al resto del personale.

I dipendenti possono presentare specifica richiesta all’amministrazione, reiterabile, di utilizzo di ferie e giornate di riposo per un una misura massima di 30 giorni per ciascuna domanda.

Le ferie solidali non riguardano i docenti

Per quanto riguarda i docenti e Ata, è bene precisare, che, ad oggi, non è applicabile.

Lo ha confermato l’Aran con l’orientamento applicativo dello scorso 8 novembre: “Il nuovo CCNL del 19 aprile 2018, come precisato all’art. 1, è articolato in una parte comune, che contiene le disposizioni applicabili a tutti i lavoratori del comparto e quattro specifiche sezioni (Scuola, Università, Ricerca e AFAM) ciascuna delle quali disciplina gli istituti giuridici ed economici destinati esclusivamente al personale in servizio presso le amministrazioni ricomprese nella Sezione stessa. Pertanto, poiché nella Sezione dedicata alle Istituzioni scolastiche, non viene disciplinato l’istituto delle ferie e dei riposi solidali, tale disposizione non potrà essere applicata al personale della Scuola”.

Tra le novità contenute nell’ipotesi di contratto del personale dirigente sottoscritta all’ARAN il 13 dicembre scorso segnaliamo alcune novità in materia di ferie, congedi e permessi.

Sì per i presidi

Nell’ipotesi di contratto del personale dirigente, l’art 14 introduce, anche per i presidi, le ferie e i riposi solidali (al momento non riguardano invece il restante personale della scuola).

Su base volontaria ed a titolo gratuito, i dirigenti possono cedere, in tutto o in parte, ad un altro dirigente che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute:

a) le giornate di ferie, nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire; tali giornate eccedenti sono quantificate in 8 giorni sia nel caso di articolazione dell’orario di lavoro su 5 giorni sia nel caso di articolazione su 6 giorni;

b) le quattro giornate di riposo per le festività soppresse.

Il dirigente che si trovi nelle suddette condizioni di necessità può presentare specifica richiesta all’amministrazione, reiterabile, di utilizzo di ferie e giornate di riposo per un una misura massima di 30 giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.

Ricevuta la richiesta, l’amministrazione rende tempestivamente nota a tutti i dirigenti l’esigenza, garantendo l’anonimato del richiedente.

Coloro che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere.