Dalla manovra nuove risorse per il decollo dell’Anagrafe nazionale vaccini

da Il Sole 24 Ore

di Amedeo Di Filippo

Il comma 585 la legge di Bilancio 145/2018 stanzia ulteriori risorse per portare a completa realizzazione l’Anagrafe nazionale vaccini, istituita presso il ministero della Salute ad opera del Dl 73/2017.

Il decreto Lorenzin
Le vaccinazioni obbligatorie sono state introdotte dall’articolo 3 del Dl 73/2017, che vincola i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi per l’infanzia a richiedere, all’atto dell’iscrizione, la presentazione della documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse o ancora la presentazione della richiesta all’Asl, che esegue le vaccinazioni entro la fine dell’anno scolastico. La documentazione può essere sostituita dalla autodichiarazione. La presentazione costituisce requisito di accesso per i servizi educativi per la prima infanzia (0-6 anni).
L’articolo 18-ter del Dl 148/2017 ha semplificato l’iter per le Regioni e Province autonome presso le quali sono istituite anagrafi vaccinali, anticipando al 2018/2019 le regole che l’articolo 3-bis del Dl 73 ha previsto a decorrere dal 2019/2020. In questo caso, dunque, dirigenti e responsabili hanno trasmesso alle Asl l’elenco degli iscritti che le medesime Asl hanno restituito completandoli con l’indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione.
Nei dieci giorni successivi all’acquisizione degli elenchi, dirigenti e responsabili hanno invitato i genitori dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare la documentazione o la presentazione della richiesta e hanno trasmesso il tutto all’Asl. Per i servizi educativi per la prima l’infanzia, la mancata presentazione della documentazione «comporta la decadenza dall’iscrizione».
Ulteriori indicazioni sono state fornite con la circolare congiunta del 5 luglio 2018, che parimenti distingue tra regioni e province con o senza anagrafe vaccinale, con la possibilità per i minori di essere ammessi alla frequenza dietro presentazione di una dichiarazione sostitutiva.

L’Anagrafe
Col Dm 17 settembre 2018 il ministero della Salute, dando attuazione all’articolo 4-bis del Dl 73/2007, ha istituito l’Anagrafe nazionale vaccini, finalizzata a monitorare l’attuazione dei programmi vaccinali sul territorio nazionale e la verifica delle coperture vaccinali in relazione al calendario vaccinale nazionale e che raccoglie i dati delle anagrafi regionali esistenti, i dati relativi alle notifiche effettuate dai medici curanti e quelli concernenti gli eventuali effetti indesiderati delle vaccinazioni che confluiscono nella rete nazionale di farmacovigilanza.
Nell’Anagrafe sono registrati i soggetti vaccinati, quelli da sottoporre a vaccinazione, gli immunizzati, i soggetti per i quali le vaccinazioni possono essere omesse o differite in caso di accertato pericolo per la salute, le dosi e i tempi di somministrazione delle vaccinazioni effettuate, gli eventuali effetti indesiderati.

L a legge di bilancio
Il comma 585 la legge 145/2018 assume gli obiettivi della completa realizzazione e della “gestione evolutiva” dell’Anagrafe nazionale vaccini, incrementando di 50.000 euro annui, a decorrere dal 2019, lo stanziamento di cui all’articolo 4-bis, comma 3, del Dl Lorenzin, che ne aveva previsti 300.000 per il 2018 e 10.000 a decorrere dal 2019.

Stanzia inoltre 2 milioni di euro per l’anno 2019 e 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2019 finalizzati a raccogliere in modo uniforme sull’intero territorio nazionale mediante le anagrafi vaccinali regionali i dati da inserire nell’Anagrafe nazionale, anche attraverso il riuso di sistemi informatici o di parte di essi già realizzati da amministrazioni regionali. Queste risorse sono ripartite tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del ministro della Salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge sentita la Conferenza Stato-regioni.

Il Dm 17 settembre 2018 infatti prevede che l’Anagrafe nazionale raccoglie i dati delle anagrafi regionali, a loro volta collegate con l’anagrafe regionale degli assistiti, e che Regioni e Province autonome trasmettono con cadenza trimestrale le informazioni contenute nella scheda dello stato vaccinale. L’Anagrafe inoltre raccoglie i dati relativi alle notifiche effettuate dal medico curante relativi ai soggetti immunizzati, mentre spetta all’Agenzia italiana del farmaco trasmettere con cadenza annuale, in forma aggregata e anonima, gli eventuali effetti indesiderati.