Scuola veneta autofinanziata La partita di Zaia e lo scoglio Cdm

Carlo Forte

Il Veneto tratterrà i soldi delle tasse versate dai cittadini. E finanzierà autonomamente tutte e 23 le materie indicate nell’art. 117 della Costituzione regolandone anche la disciplina di dettaglio. Tra queste materie c’è anche l’istruzione. La regione potrà fissare anche le aliquote per l’Iva e per l’Irpef. Lo prevede la proposta di legge-delega (pdls 43/2018) approvata dal consiglio regionale del Veneto il 15 novembre scorso, con la deliberazione n. 155. Il testo sarà posto al vaglio del Consiglio dei ministri probabilmente il 15 febbraio prossimo, dove sarà trasformato in disegno di legge. E poi sarà trasmesso al senato per iniziare l’iter di approvazione definitiva. Il parlamento potrà votare solo «Sì» o «No» e non avrò titolo a modificare il testo. Per l’approvazione è prevista la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Si tratta del cosiddetto procedimento di attribuzione dell’autonomia differenziata, previsto dall’art. 116 della Costituzione. Sulla proposta è in corso una trattativa con il governo, ministro per gli affari regionali Erika Stefani, a seguito della quale potrebbero esserci delle modifiche sul passaggio da stato a regione: «È un percorso nuovo, va costruita un’intesa».

Il nuovo articolo 116 è stato introdotto con la riforma del titolo V avviata nel 1999 sotto il governo D’Alema, approvata durante il dicastero D’Amato nel 2001, e sottoposta a referendum dal governo Berlusconi 2 sempre nel 2001. Il referendum registrò una bassa affluenza (34% degli aventi diritto), ma votò a favore il 65% dei votanti.

Prendendo spunto da questo, la regione presieduta da Luca Zaia ha ritenuto di far precedere l’avvio delle trattative con il governo da un referendum regionale. Il referendum ha avuto luogo il 22 ottobre. Alla consultazione ha partecipato il 57,2% dei cittadini aventi diritto al voto. Hanno votato «Sì» il 98,1% dei cittadini partecipanti al voto, il 1,9% ha votato «No» e le schede bianche sono state pari allo 0,5%. A seguito dell’esito del referendum, il consiglio regionale del Veneto ha approvato lo scorso 15 novembre il progetto di legge statale (pdls) n. 43. Il progetto di legge, se approvato, determinerà il distacco del Veneto dallo stato in riferimento alle 23 materie di legislazione concorrente previste dall’articolo 117 della Costituzione.

Tra queste c’è anche l’istruzione e, a questo proposito, il progetto di legge prevede che l’organizzazione del servizio, la rete scolastica, la programmazione dell’offerta formativa e la regolazione dello stato giuridico ed economico di docenti e non docenti rientrerà nella stretta competenza della regione e saranno definitivamente sottratte allo stato. In particolare, saranno attribuite alla regione Veneto le competenze legislative e amministrative dirette a consentire l’ottimale governo, la programmazione, inclusa la programmazione dell’offerta formativa e della rete scolastica, compresi l’orientamento scolastico, la disciplina dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, la programmazione dell’offerta formativa presso i centri provinciali istruzione adulti e la valutazione del sistema educativo regionale, in coerenza con gli elementi di unitarietà del sistema scolastico nazionale e nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche.

La regione avrà anche competenza esclusiva nel disciplinare l’assegnazione di contributi alle istituzioni scolastiche paritarie con le correlate funzioni amministrative. In più sarà disposta la regionalizzazione dei fondi statali per il sostegno del diritto allo studio e del diritto allo studio universitario. E infine sarà regionalizzato il personale della scuola, compreso il personale dell’ufficio scolastico regionale e delle sue articolazioni a livello provinciale.

La regionalizzazione della scuola (e non solo) è prevista nel contratto di governo stipulato dal M5S e dalla Lega, che lo prevede nella clausola n. 20. L’effetto concreto dell’attribuzione dell’autonomia differenziata sarà il trattenimento, da parte della regione interessata, del 90% delle entrate fiscali raccolte nel territorio regionale. In pratica, fatte salve le risorse che lo stato ha titolo ad incamerare per fare fronte ai costi necessari a finanziare i servizi relativi alle materie non regionalizzate (10% del gettito), la restante parte (90%) rimarrà nella disponibilità della regione. Compresa la parte che viene distribuita dallo stato alle altre regioni più povere per finanziare il welfare. La regionalizzazione comporta anche la cosiddetta riserva di aliquota: la regione Veneto avrà titolo a fissare aliquote diverse per l’Iva, l’Irpef e gli altri tributi.

L’attribuzione dell’autonomia differenziata (regionalizzazione), così come rpevista dalla proposta Zaia, comporterà la distrazione delle risorse statali derivante dal gettito fiscale della regione, quasi totalmente in favore della regione interessata e adiscapito di quelle più povere. La legge, dunque, potrebbe essere incostituzionale, salvo nel caso in cui, prima di darvi attuazione, lo stato provvedesse ad individuare i costi standard delle prestazioni e costituisse il fondo perequativo previsto dalla legge Carderoli. È uno dei punti che dovrà essere chiarito dall’intesa regione-stato.