Commissari interni esami di Stato, li sceglie il Consiglio di Classe

da Orizzontescuola

di redazione

In questi giorni le scuole stanno pubblicando i calendari relativi agli scrutini di fine quadrimestre. All’ordine del giorno, tra gli altri punti, anche la designazione dei commissari interni per le classi V.

Si tratta di un adempimento che le scuole stanno svolgendo di default perché, alla luce delle modifiche introdotte nel nuovo Esame di Stato, il Ministero non ha ancora comunicato nulla in merito.

Ripercorriamo la normativa finora esistente.

I commissari interni devono essere in numero pari agli esterni (laddove quindi ci sono già due commissari per la seconda prova, la scelta è limitata ad un altro docente).

Vanno scelti solo docenti  appartenenti al consiglio di classe, titolari
dell’insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, individuato tra le materie non affidate ai commissari esterni .

Le materie affidate ai commissari interni devono essere scelte in modo da assicurare una equilibrata presenza delle materie stesse. E’ assolutamente necessario, per espressa previsione normativa, garantire una equa e ponderata ripartizione delle materie oggetto di studio dell’ultimo anno tra la componente interna e quella esterna, tenendo presente l’esigenza di favorire, per quanto possibile, l’accertamento della conoscenza delle lingue straniere secondo il disposto dell’articolo 2, comma 3 del D.M. n. 6/2007.

La scelta deve essere, altresì, coerente con i contenuti della programmazione organizzativa e didattica del consiglio di classe, come definita poi nel documento del consiglio di classe del 15 maggio in modo da poter offrire in sede di esame alla componente esterna tutti gli elementi utili per una valutazione completa della preparazione del candidato sul maggior numero possibile di discipline previste nel curricolo.

I docenti designati commissari interni, che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come da ultimo modificato, hanno facoltà di non accettare la designazione.

Nel caso in cui il docente titolare di una disciplina affidata a commissario interno sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile, la nomina di commissario interno sarà affidata al supplente che ha impartito l’insegnamento nel corso dell’anno scolastico.