Legge 7 agosto 2012, n. 135

Legge 7 agosto 2012, n. 135
(in SO n. 173 alla GU 14 agosto 2012, n.189)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. (12G0157)

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Promulga

la seguente legge:

 

Art. 1

 

1. Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, non convertite in legge.

3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell’articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Stromboli, addi’ 7 agosto 2012

 

NAPOLITANO

 

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Grilli, Ministro dell’economia e delle finanze

Giarda, Ministro per i rapporti con il Parlamento

 

Visto, il Guardasigilli: Severino

 

 

LAVORI PREPARATORI

 

Senato della Repubblica (atto n. 3396):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Monti), dal Ministro dell’economia e finanze (Monti) e dal Ministro per i rapporti con il Parlamento (Giarda) il 6 luglio 2012.

Assegnato alla 5ª Commissione (Bilancio), in sede referente, il 9 luglio 2012 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e Questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull’esistenza dei presupposti di costituzionalita’ il 10 luglio 2012.

Esaminato dalla 5ª Commissione, in sede referente, il 12, 19, 23, 24, 25, 26, 27, e 30 luglio 2012.

Esaminato in Aula il 18, 26, 27 e 30 luglio 2012 ed approvato il 31 luglio 2012.

Camera dei deputati (atto n. 5389):

Assegnato alla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), in sede referente, il 1º agosto 2012 con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e Questioni regionali.

Esaminato dalla V Commissione, in sede referente, il 1º agosto 2012.

Esaminato in aula il 2, 3 e 6 agosto 2012 ed approvato il 7 agosto 2012.

 

Avvertenza:

Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e’ stato pubblicato nel S.O. n. 141/L alla Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 156 del 6 luglio 2012.

A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

Testo  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95  (in  supplemento
ordinario n. 141/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  156
del 6 luglio 2012), coordinato con la legge di conversione  7  agosto
2012, n. 135 (in questo stesso supplemento ordinario  alla  pag.  1),
recante: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa  pubblica
con  invarianza  dei  servizi  ai  cittadini  ((  nonche'  misure  di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore  bancario.  ))".
(12A09068)

Titolo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

 
Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, commi 2 e 3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 

                               Art. 1 

            Riduzione della spesa per l'acquisto di beni 
               e servizi e trasparenza delle procedure 

  1. ((Successivamente alla data di entrata in vigore della legge  di
conversione  del  presente  decreto,))  i  contratti   stipulati   in
violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n.
488  ed  i  contratti  stipulati  in  violazione  degli  obblighi  di
approvvigionarsi  attraverso  gli  strumenti  di  acquisto  messi   a
disposizione da Consip  S.p.A.  sono  nulli,  costituiscono  illecito
disciplinare e sono causa di responsabilita' amministrativa. Ai  fini
della determinazione del danno erariale si tiene  anche  conto  della
differenza tra il  prezzo,  ove  indicato,  dei  detti  strumenti  di
acquisto e quello indicato nel contatto. ((Le  centrali  di  acquisto
regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualita'  e  di  prezzo
degli strumenti di acquisto messi a disposizione  da  Consip  S.p.A.,
non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma  3,  della
legge 23 dicembre 1999, n. 488.)) 
  2. ((All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «I criteri  di
partecipazione alle gare devono  essere  tali  da  non  escludere  le
piccole e medie imprese».)) 
  ((2-bis. Al decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  sono
apportate le seguenti modifiche:)) 
  (( a) all'articolo 37, comma 13, sono premesse le seguenti  parole:
«Nel caso di lavori,»;)) 
  (( b) all'articolo 41, comma 2, e' aggiunto  in  fine  il  seguente
periodo: «Sono illegittimi  i  criteri  che  fissano,  senza  congrua
motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale»;)) 
  (( c) all'articolo 75, comma 1, e' aggiunto  in  fine  il  seguente
periodo: «Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata
da centrali di committenza, l'importo della garanzia e'  fissato  nel
bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento  del  prezzo
base»;)) 
  (( d) all'articolo 113, comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito
il seguente: «Fermo rimanendo quanto previsto al  periodo  successivo
nel caso di procedure  di  gara  realizzate  in  forma  aggregata  da
centrali di committenza, l'importo  della  garanzia  e'  fissato  nel
bando  o  nell'invito  nella  misura  massima  del   10   per   cento
dell'importo contrattuale».)) 
  3. Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base  di  specifica
normativa  ad  approvvigionarsi  attraverso  le  convenzioni  di  cui
all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999,  n.  488  stipulate  da
Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai
sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296  possono  procedere,  qualora  la  convenzione  non  sia   ancora
disponibile e in  caso  di  motivata  urgenza,  allo  svolgimento  di
autonome procedure di acquisto  dirette  alla  stipula  di  contratti
aventi  durata  e  misura  strettamente  necessaria  e  sottoposti  a
condizione  risolutiva  nel  caso  di  disponibilita'   della   detta
convenzione. 
  4. Al comma 3((-bis)) dell'articolo 33 del decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163 e'  aggiunto  infine  il  seguente  periodo:  «In
alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i  propri  acquisti
attraverso gli strumenti elettronici di  acquisto  gestiti  da  altre
centrali di committenza di riferimento, ivi comprese  le  convenzioni
di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999,  n.  488,  e  il
mercato   elettronico   della   pubblica   amministrazione   di   cui
all'articolo 328  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
ottobre 2010, n. 207». 
  6.   Nell'ambito   del   Mercato   elettronico    della    Pubblica
Amministrazione  realizzato  dal  Ministero  dell'economia  e   delle
finanze  avvalendosi  di  Consip  S.p.A.  possono  essere   istituite
specifiche sezioni ad uso delle amministrazioni pubbliche che, a  tal
fine, stipulino appositi accordi con  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e con Consip S.p.A. 
  7. ((Fermo restando quanto previsto all'articolo  1,  commi  449  e
450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e  all'articolo  2,  comma
574,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  quale  misura   di
coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche  e
le societa' inserite nel conto economico consolidato  della  pubblica
amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto   nazionale   di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge  31  dicembre
2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta  o  indiretta,
relativamente  alle   seguenti   categorie   merceologiche:   energia
elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili
per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad
approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi
a disposizione da Consip  S.p.A.  e  dalle  centrali  di  committenza
regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo  1,  comma
455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie
autonome procedure nel rispetto della normativa vigente,  utilizzando
i sistemi telematici di negoziazione sul mercato  elettronico  e  sul
sistema dinamico di acquisizione messi a  disposizione  dai  soggetti
sopra  indicati.  La  presente  disposizione  non  si  applica   alle
procedure di gara il cui bando sia stato  pubblicato  precedentemente
alla data di entrata in vigore del presente decreto. E'  fatta  salva
la possibilita' di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie
merceologiche,  anche  al  di  fuori  delle  predette  modalita',   a
condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti  da  altre
centrali di  committenza  o  a  procedure  di  evidenza  pubblica,  e
prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni
e accordi quadro messi  a  disposizione  da  Consip  S.p.A.  e  dalle
centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti  dovranno
comunque essere sottoposti a condizione risolutiva  con  possibilita'
per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi  nel  caso
di intervenuta disponibilita' di convenzioni Consip e delle  centrali
di  committenza  regionali  che  prevedano  condizioni   di   maggior
vantaggio economico. La mancata  osservanza  delle  disposizioni  del
presente comma rileva ai fini della  responsabilita'  disciplinare  e
per danno erariale.)) 
  8. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7  sono
nulli,  costituiscono  illecito  disciplinare   e   sono   causa   di
responsabilita' amministrativa;  ai  fini  della  determinazione  del
danno erariale si tiene anche conto della differenza tra  il  prezzo,
ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente  comma
7 e quello indicato nel contratto. 
  9. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano  sono  individuate,  tenendo
conto del grado di standardizzazione dei  beni  e  dei  servizi,  del
livello di aggregazione della relativa domanda, delle caratteristiche
del  mercato  e  della  rilevanza  del  valore  complessivo   stimato
ulteriori  categorie  merceologiche  per  le  quali  si  applicano  i
precedenti commi 7 e 8. 
  10. Le centrali di committenza danno comunicazione  al  commissario
straordinario di cui all'((articolo 2)) del decreto-legge n.  52  del
2012 ((convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012)) ed
a Consip s.p.a. dell'avvenuta stipula dei contratti  quadro  e  delle
convenzioni. 
  11.  Il  Commissario  straordinario  di  cui  all'articolo  2   del
decreto-legge n. 52 del 2012 ((convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 94 del 2012)) istituisce tramite Consip s.p.a., senza  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  un  elenco  delle
centrali di committenza. Consip pubblica i dati relativi ai contratti
ed alle convenzioni di cui al comma precedente. Con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  sono
stabilite le modalita' di attuazione del presente comma. 
  12. L'aggiudicatario delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e
dalle centrali di committenza regionali ai  sensi  dell'articolo  26,
comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 puo' offrire  a  Consip
S.p.A. e alle centrali di  committenza  regionali,  nel  corso  della
durata  della  rispettiva  convenzione  e  dei   relativi   contratti
attuativi, una riduzione delle condizioni economiche  previste  nella
convenzione  che  trovera'  applicazione   nei   relativi   contratti
attuativi stipulati e stipulandi a far data da apposita comunicazione
che Consip  S.p.A.  e  le  centrali  di  committenza  pubblicano  sui
relativi portali previa verifica dell'effettiva riduzione. 
  13. Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente  stipulato
un contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di  recedere  in
qualsiasi  tempo  dal   contratto,   previa   formale   comunicazione
all'appaltatore con preavviso  non  inferiore  a  quindici  giorni  e
previo pagamento delle prestazioni  gia'  eseguite  oltre  al  decimo
delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto  conto
anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora  eseguite,  i
parametri delle convenzioni  stipulate  da  Consip  S.p.A.  ai  sensi
dell'articolo 26, comma 1, della  legge  23  dicembre  1999,  n.  488
successivamente   alla   stipula   del   predetto   contratto   siano
migliorativi  rispetto   a   quelli   del   contratto   stipulato   e
l'appaltatore non acconsenta ad  una  modifica,  proposta  da  Consip
s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il  limite  di
cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre  1999,  n.  488.
Ogni patto contrario alla presente disposizione e' nullo. Il  diritto
di recesso si inserisce automaticamente nei  contratti  in  corso  ai
sensi  dell'articolo  1339  c.c.,  anche  in  deroga  alle  eventuali
clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato  esercizio
del detto  diritto  di  recesso  l'amministrazione  pubblica  ne  da'
comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni  anno,
ai fini del controllo successivo sulla gestione del  bilancio  e  del
patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4,  della  legge  14  gennaio
1994, n. 20. 
  14. ((Fermo restando quanto  previsto  all'articolo  26,  comma  3,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, Consip S.p.A. e le centrali  di
committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455,
della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  in  caso  di  esercizio  del
diritto di recesso dell'aggiudicatario di cui al successivo comma 15,
possono stipulare una convenzione di cui all'articolo 26 della  legge
23 dicembre 1999, n. 488, avente  durata  fino  al  30  giugno  2013,
interpellando progressivamente gli operatori economici fino al  terzo
miglior offerente nelle originarie procedure, a condizione che  siano
offerte condizioni economiche migliorative  tali  da  determinare  il
raggiungimento  del  punteggio  complessivo  attribuito   all'offerta
presentata dall'aggiudicatario della relativa procedura)). 
  15. ((Con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, alle quali, alla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sia possibile
ricorrere, le quantita' ovvero gli importi  massimi  complessivi  ivi
previsti sono incrementati  in  misura  pari  alla  quantita'  ovvero
all'importo originario, a decorrere dalla data di  esaurimento  della
convenzione stessa, ove questa intervenga prima del 31 dicembre  2012
e  fatta  salva  la  facolta'  di  recesso   dell'aggiudicatario   da
esercitarsi entro 30 giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto)). 
  16. La durata delle convenzioni di cui al precedente  comma  15  e'
prorogata fino al  30  giugno  2013,  ((a  decorrere  dalla  data  di
esaurimento della convenzione originaria e solo se a  tale  data  non
sia gia' intervenuta da parte della medesima centrale di  committenza
la pubblicazione di una procedura di  gara  per  la  stipula  di  una
convenzione  avente  ad  oggetto  prodotti  o   servizi   analoghi)).
L'aggiudicatario ha facolta' di recesso, da  esercitarsi  secondo  le
modalita' di cui al precedente comma 15. 
  ((16-bis. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «In  casi  di
particolare interesse per l'amministrazione, le  convenzioni  possono
essere stipulate con una o piu' imprese alle condizioni  contrattuali
migliorative rispetto a quelle proposte dal miglior offerente».)) 
  17. Il Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite della
Consip S.p.A. cura lo sviluppo e la gestione del sistema  informatico
di   e-procurement   realizzato   a   supporto   del   Programma   di
razionalizzazione degli acquisti, anche al fine di  garantire  quanto
previsto al successivo comma 18. 
  18. Consip S.p.A. puo' disporre, sulla base di apposite Convenzioni
con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   del   sistema
informatico di e-procurement di cui al comma 17  per  l'effettuazione
delle procedure che la medesima svolge in  qualita'  di  centrale  di
committenza a favore delle pubbliche amministrazioni ((nonche' per le
ulteriori attivita' che la medesima svolge in favore delle  pubbliche
amministrazioni, anche ai sensi del successivo comma 19. Il Ministero
dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento  dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi, stipula apposite intese con le
amministrazioni che intendano avvalersi del  sistema  informatico  di
e-procurement di cui al comma 17, per l'effettuazione delle procedure
per le quali  viene  utilizzata  la  Consip  S.p.A.  in  qualita'  di
centrale di committenza)). 
  19.  Al  fine  di  migliorare  l'efficienza,  la  rapidita'  e   la
trasparenza dei processi di dismissione nonche' diminuirne i relativi
costi, il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  avvalendosi  di
Consip S.p.A., realizza  un  Programma  per  l'efficientamento  delle
procedure di dismissione di beni mobili  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189, del decreto del
Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254  e  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e  della  normativa  vigente,  anche
mediante l'impiego di strumenti telematici. 
  20.  Nell'ambito  delle  risorse  derivanti  dalle   procedure   di
alienazione di cui al precedente comma,  con  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare da emanarsi
entro 90 giorni dall'entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
stabilite le modalita' di finanziamento del Programma senza  nuovi  o
maggiori oneri per  la  finanza  pubblica  nonche'  le  modalita'  di
versamento di dette somme all'entrata del bilancio dello Stato per la
riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione  dei
Ministeri interessati di una quota pari ad almeno l'80% dei  proventi
delle  dismissioni,  per  la  destinazione  a   progetti   innovativi
dell'amministrazione che effettua la dismissione. 
  21.  ((Le  amministrazioni  centrali  dello  Stato   assicurano   a
decorrere dall'anno 2012 una riduzione delle spese  per  acquisto  di
beni e servizi. Una quota di tale riduzione  e'  rapportata,  tenendo
conto  delle  analisi  della   spesa   effettuate   dal   commissario
straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  94  del  2012,  agli
eccessi di costo registrati da ciascuna amministrazione  dello  Stato
rispetto al valore mediano dei costi per acquisti di beni  e  servizi
del complesso dei Ministeri calcolato per singola voce del piano  dei
conti, desumibile dai dati  del  sistema  di  contabilita'  economica
analitica delle amministrazioni centrali dello Stato. La  conseguente
riduzione delle spese di ciascun Ministero e' determinata secondo gli
importi indicati nell'allegato 1 del presente decreto)).  I  predetti
importi sono accantonati e resi indisponibili nei  singoli  stati  di
previsione  della  spesa  di  ciascun  Ministero  relativamente  alle
dotazioni di competenza e cassa. Gli accantonamenti  sono  effettuati
in   relazione   alle   disponibilita'   finanziarie   dei   capitoli
interessati. 
  22. Entro il 10 settembre i Ministri  competenti  possono  proporre
una  differente   ripartizione   della   riduzione   loro   assegnata
nell'ambito degli stanziamenti relativi alle spese di  cui  al  comma
21. 
  23. Agli enti del servizio sanitario nazionale non si applicano  le
disposizioni di cui al presente articolo, salvo quanto  previsto  dal
comma 24. 
  24. All'articolo 16, comma 1,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, dopo la  lettera  l-bis)  sono  aggiunte  le  seguenti:
«l-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto  competente
per l'individuazione delle attivita' nell'ambito delle quali e'  piu'
elevato il rischio corruzione e formulano specifiche  proposte  volte
alla  prevenzione  del  rischio  medesimo;  l-quater)  provvedono  al
monitoraggio delle attivita' nell'ambito delle quali e' piu'  elevato
il rischio  corruzione  svolte  nell'ufficio  a  cui  sono  preposti,
disponendo, con provvedimento motivato, la  rotazione  del  personale
nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per  condotte
di natura corruttiva.». 
  25. All'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  le  parole:
«Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato» sono  sostituite
dalle  seguenti:  «Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del
personale e dei servizi». 
  26.  Il  ministero  della  giustizia  adotta  misure   volte   alla
razionalizzazione,  rispettivamente,  dei  costi   dei   servizi   di
intercettazione  telefonica,  in  modo  da  assicurare  risparmi  non
inferiori ((a 25 milioni)) di euro per l'anno  2012  ((e  a  euro  40
milioni))  a  decorrere  dall'anno  2013,  della  distribuzione   sul
territorio degli uffici giudiziari, in termini di  minori  contributi
ai  comuni  per  le  spese  di  funzionamento  dei  suddetti  uffici,
assicurando risparmi non inferiori ad euro ((30 milioni)) per  l'anno
2012 ((e a euro 70 milioni))  a  decorrere  dall'anno  2013,  nonche'
delle procedute di acquisto dei beni e servizi,  ivi  inclusi  quelli
relativi al personale del corpo di polizia penitenziaria, assicurando
risparmi non inferiori per euro 5 milioni per l'anno 2012 ((e a  euro
10  milioni))  a  decorrere  dall'anno  2013.  I  predetti   risparmi
concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 21. 
  ((26-bis.  Al  fine  di  concorrere  alla  riduzione  degli   oneri
complessivi a carico dello Stato, i costi unitari per la manutenzione
di beni e servizi, hardware e software, praticati da fornitori terzi,
sono ridotti almeno del  10  per  cento  per  il  triennio  2013-2015
rispetto alle condizioni di miglior  favore  praticate  dagli  stessi
fornitori a Sogei S.p.A. ovvero a Consip S.p.A. nell'anno 2011, anche
mediante la rinegoziazione di contratti gia' stipulati. Nello  stesso
periodo  i  costi  unitari  per  l'acquisizione  di   componenti   ed
apparecchiature hardware, le cui  caratteristiche  tecniche  dovranno
essere non inferiori a quelle acquisite nell'anno 2011,  nonche'  per
la manutenzione di beni e servizi, da effettuare prioritariamente  da
imprese locali ove possibile, e di prodotti  software,  sono  ridotti
almeno del 5 per cento.)) 
  26-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto  e  fino  al  31  dicembre  2015  e'
sospesa la concessione dei contributi di cui agli articoli  35  e  37
del  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  e  successive
modificazioni.

Titolo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

                               Art. 2 

                 Riduzione delle dotazioni organiche 
                   delle pubbliche amministrazioni 

  1.  Gli  uffici  dirigenziali  e  le  dotazioni   organiche   delle
amministrazioni dello Stato, anche  ad  ordinamento  autonomo,  delle
agenzie, degli enti pubblici non economici, degli  enti  di  ricerca,
nonche' degli enti pubblici di cui  all'articolo  70,  comma  4,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni
ed integrazioni sono ridotti, con le modalita' previste dal comma  5,
nella seguente misura: 
a) gli uffici dirigenziali, di livello  generale  e  di  livello  non
   generale  e  le  relative  dotazioni  organiche,  in  misura   non
   inferiore, per entrambe le tipologie  di  uffici  e  per  ciascuna
   dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti; 
b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale,  apportando
   un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento  della  spesa
   complessiva relativa al numero  dei  posti  di  organico  di  tale
   personale. Per gli enti  di  ricerca  la  riduzione  di  cui  alla
   presente  lettera  si  riferisce  alle  dotazioni  organiche   del
   personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi. 
  2. Le riduzioni di cui  alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  1  si
applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito
dell'applicazione dell'articolo 1,  comma  3,  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148 per le amministrazioni  destinatarie;  per  le
restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli  uffici  e  le
dotazioni  previsti   dalla   normativa   vigente.   ((Al   personale
dell'amministrazione civile dell'interno le  riduzioni  di  cui  alle
lettere a) e b) del comma 1 si applicano all'esito della procedura di
soppressione e razionalizzazione delle province di  cui  all'articolo
17,  e  comunque  entro  il  30  aprile  2013,  nel  rispetto   delle
percentuali  previste  dalle  suddette  lettere.  Si  applica  quanto
previsto dal comma 6 del presente articolo)). 
  3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro della  difesa,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  il  totale  generale  degli  organici
delle forze armate e' ridotto in  misura  non  inferiore  al  10  per
cento. Con il predetto decreto e' rideterminata la  ripartizione  dei
volumi organici di cui all'articolo 799 del decreto legislativo n. 66
del 2010. Al personale in eccedenza si applicano le  disposizioni  di
cui al comma 11 lettere da a) a d) del presente articolo; il predetto
personale, ove non riassorbibile in base alle predette  disposizioni,
e' collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi  e  con  le
modalita' di cui agli articoli 906 e 909, ad eccezione dei commi 4  e
5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. ((In  attuazione  di
quanto previsto dal presente comma, con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Ministro della  difesa,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni  del
codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013,  sono
ridotte le dotazioni organiche  degli  ufficiali  di  ciascuna  Forza
armata, suddivise per ruolo e grado, ed e' ridotto  il  numero  delle
promozioni a scelta, esclusi l'Arma dei carabinieri, il  Corpo  della
Guardia di finanza, il Corpo delle capitanerie di porto  e  il  Corpo
della  polizia  penitenziaria.  Con  il  medesimo  regolamento   sono
previste  disposizioni  transitorie  per   realizzare   la   graduale
riduzione dei volumi organici  entro  il  1°  gennaio  2016,  nonche'
disposizioni   per   l'esplicita   estensione    dell'istituto    del
collocamento in aspettativa per  riduzione  di  quadri  al  personale
militare non dirigente)). 
  4. Per il comparto scuola e AFAM continuano a trovare  applicazione
le specifiche discipline di settore. 
  5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede,  con  uno  o  piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare  entro
il 31  ottobre  2012,  su  proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze considerando che le medesime  riduzioni
possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo  conto  delle
specificita' delle singole amministrazioni, in misura inferiore  alle
percentuali  ivi  previste  a  condizione  che  la   differenza   sia
recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni
organiche di altra amministrazione. ((Per il personale della carriera
diplomatica e per le dotazioni organiche del personale dirigenziale e
non del Ministero degli affari esteri,  limitatamente  ad  una  quota
corrispondente alle  unita'  in  servizio  all'estero  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si
provvede alle riduzioni di cui al  comma  1,  nelle  percentuali  ivi
previste, all'esito  del  processo  di  riorganizzazione  delle  sedi
estere e, comunque, entro e non oltre il 31  dicembre  2012.  Fino  a
tale data trova applicazione il comma 6 del presente articolo)). 
  6. Le amministrazioni per  le  quali  non  siano  stati  emanati  i
provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 ottobre 2012 non possono,
a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale
a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei
provvedimenti  di  cui  al  comma  5  le  dotazioni  organiche   sono
provvisoriamente individuate in misura pari  ai  posti  coperti  alla
data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte  salve  le
procedure concorsuali e  di  mobilita'  nonche'  di  conferimento  di
incarichi  ai  sensi  dell'articolo  19,  commi  5-bis,  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001  ((avviate  alla  predetta  data))  e  le
procedure per il rinnovo degli incarichi. 
  7. Sono escluse dalla riduzione del  comma  1  le  strutture  e  il
personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco,  il  personale  amministrativo  operante  presso  gli   uffici
giudiziari, il personale di magistratura. Sono  altresi'  escluse  le
amministrazioni interessate ((dalla riduzione disposta  dall'articolo
23-quinquies,)) nonche' la Presidenza del Consiglio dei Ministri  che
ha provveduto alla riduzione con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 15 giugno 2012. 
  8. Per il personale degli enti locali si applicano le  disposizioni
di cui all'articolo 16, comma 8. 
  9. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di  limitazione
delle assunzioni. 
  10. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui al  comma
5  le  amministrazioni  interessate   adottano   i   regolamenti   di
organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti,  applicando  misure
volte: 
a) alla concentrazione dell'esercizio delle  funzioni  istituzionali,
   attraverso il riordino delle competenze  degli  uffici  eliminando
   eventuali duplicazioni; 
b) alla riorganizzazione degli uffici con  funzioni  ispettive  e  di
   controllo; 
c) alla rideterminazione della rete periferica su  base  regionale  o
   interregionale; 
d) all'unificazione, anche in sede periferica,  delle  strutture  che
   svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa  la  gestione
   del personale e dei servizi comuni; 
e) alla conclusione  di  appositi  accordi  tra  amministrazioni  per
   l'esercizio unitario  delle  funzioni  di  cui  alla  lettera  d),
   ricorrendo anche  a  strumenti  di  innovazione  amministrativa  e
   tecnologica e all'utilizzo congiunto delle risorse umane; 
f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui  all'articolo
   19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  ((10-bis. Per le amministrazioni e gli enti di cui  al  comma  1  e
all'articolo  23-quinquies,  il  numero  degli  uffici   di   livello
dirigenziale generale e non generale non puo' essere incrementato  se
non con disposizione legislativa di rango primario.)) 
  ((10-ter.  Al  fine  di  semplificare  ed  accelerare  il  riordino
previsto dal comma 10 e dall'articolo 23-quinquies, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto e fino al 31 dicembre 2012, i regolamenti  di  organizzazione
dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del  Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  con
il Ministro dell'economia e delle finanze.  I  decreti  previsti  dal
presente comma sono soggetti al controllo preventivo di  legittimita'
della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente  del
Consiglio dei Ministri  ha  facolta'  di  richiedere  il  parere  del
Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia  di  ciascuno
dei  predetti  decreti  cessa  di  avere  vigore,  per  il  Ministero
interessato, il regolamento di organizzazione vigente.)) 
  ((10-quater. Le disposizioni di  cui  ai  commi  da  10  a  16  del
presente articolo si applicano anche alle amministrazioni interessate
dagli articoli 23-quater e 23))-quinquies. 
  11.  Per  le  unita'  di  personale  eventualmente  risultanti   in
soprannumero all'esito delle  riduzioni  previste  dal  comma  1,  le
amministrazioni, fermo restando per la  durata  del  soprannumero  il
divieto di assunzioni di personale a  qualsiasi  titolo,  compresi  i
trattenimenti in servizio, avviano le procedure di  cui  all'articolo
33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai  fini
di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le  seguenti
procedure e misure in ordine di priorita': 
  a) applicazione,  ai  lavoratori  che  risultino  in  possesso  dei
requisiti anagrafici e contributivi i  quali,  ai  fini  del  diritto
all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico  in  base
alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24
del  decreto-legge  6  dicembre  2011   n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  avrebbero
comportato  la  decorrenza  del  trattamento  medesimo  entro  il  31
dicembre 2014, dei requisiti anagrafici e di anzianita'  contributiva
nonche'  del  regime  delle  decorrenze   previsti   dalla   predetta
disciplina  pensionistica,  con  conseguente  richiesta  all'ente  di
appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica,  senza
necessita' di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133. Ai fini della liquidazione  del  trattamento  di
fine rapporto comunque denominato,  per  il  personale  di  cui  alla
presente lettera: 
  1) che ha maturato i requisiti alla data del 31  dicembre  2011  il
trattamento di fine rapporto medesimo sara'  corrisposto  al  momento
della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso  sulla
base di  quanto  stabilito  dall'articolo  1,  commi  22  e  23,  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
  2) che matura i requisiti indicati successivamente al  31  dicembre
2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto  sara'  corrisposto
al momento in cui  il  soggetto  avrebbe  maturato  il  diritto  alla
corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'articolo  24
del citato decreto-legge n. 201 del  2011  e  sulla  base  di  quanto
stabilito dall'articolo 1, comma  22,  del  decreto-legge  13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148; 
b) predisposizione, entro il 31  dicembre  2012,  di  una  previsione
   delle cessazioni di personale in servizio, tenuto conto di  quanto
   previsto dalla lettera a) del presente  comma,  per  verificare  i
   tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie; 
  c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro due anni
a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto dei collocamenti  a  riposo
di cui alla lettera a); 
  d) in base alla verifica della compatibilita' e  coerenza  con  gli
obiettivi di finanza pubblica  e  del  regime  delle  assunzioni,  in
coerenza con la programmazione del fabbisogno, avvio di  processi  di
mobilita'   guidata,   anche   intercompartimentale,   intesi    alla
ricollocazione, presso uffici delle amministrazioni di cui al comma 1
che presentino vacanze di organico, del personale  non  riassorbibile
secondo i criteri del collocamento a riposo da  disporre  secondo  la
lettera a). I processi di cui alla presente  lettera  sono  disposti,
previo esame  con  le  organizzazioni  sindacali  che  deve  comunque
concludersi entro trenta giorni, mediante  uno  o  piu'  decreti  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  i  Ministeri
competenti e con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  Il
personale trasferito mantiene il trattamento  economico  fondamentale
ed  accessorio,  limitatamente  alle  voci  fisse   e   continuative,
corrisposto al  momento  del  trasferimento  nonche'  l'inquadramento
previdenziale. Nel caso in  cui  il  predetto  trattamento  economico
risulti piu' elevato rispetto a quello previsto e' attribuito per  la
differenza un assegno ad  personam  riassorbibile  con  i  successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo  stesso
decreto e' stabilita un'apposita tabella  di  corrispondenza  tra  le
qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato; 
  e) definizione, previo esame con le  organizzazioni  sindacali  che
deve comunque concludersi entro trenta giorni, di criteri e tempi  di
utilizzo di forme contrattuali a tempo  parziale  del  personale  non
dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione  alla  maggiore
anzianita' contribuiva, e' dichiarato in eccedenza,  al  netto  degli
interventi di cui  alle  lettere  precedenti.  I  contratti  a  tempo
parziale sono definiti in proporzione alle  eccedenze,  con  graduale
riassorbimento all'atto delle cessazioni a  qualunque  titolo  ed  in
ogni caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale  del
restante personale. 
  12. Per il personale non riassorbibile nei tempi e con le modalita'
di cui al comma 11, le amministrazioni dichiarano l'esubero, comunque
non oltre il 30 giugno 2013. Il periodo di 24 mesi di cui al comma  8
dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 puo'  essere
aumentato  fino  a  48  mesi  laddove  il  personale   collocato   in
disponibilita' maturi entro il predetto arco  temporale  i  requisiti
per il trattamento pensionistico. 
  13. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento  della
funzione pubblica avvia un monitoraggio dei posti vacanti  presso  le
amministrazioni pubbliche e  redige  un  elenco,  da  pubblicare  sul
relativo  sito  web.  Il  personale   iscritto   negli   elenchi   di
disponibilita' puo' presentare domanda di ricollocazione nei posti di
cui al medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono tenute  ad
accogliere le suddette domande individuando  criteri  di  scelta  nei
limiti delle disponibilita' in organico,  fermo  restando  il  regime
delle assunzioni previsto mediante reclutamento.  Le  amministrazioni
che non accolgono le domande di ricollocazione non possono  procedere
ad assunzioni di personale. 
  14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano  anche
in caso di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o  finanziarie
dell'amministrazione. 
  15. Fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione  di  cui
al presente articolo e comunque non oltre il 31  dicembre  2015  sono
sospese le modalita' di reclutamento  previste  dall'articolo  28-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  ((15-bis. All'articolo 23, comma  1,  del  decreto  legislativo  30
marzo  2001,  n.  165,  dopo  le   parole:   «per   le   ipotesi   di
responsabilita' dirigenziale»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  nei
limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui  si  verifica
la prima disponibilita' di posto utile, tenuto conto, quale  criterio
di precedenza ai fini del transito, della  data  di  maturazione  del
requisito dei cinque anni e, a parita' di data di maturazione,  della
maggiore anzianita' nella qualifica dirigenziale».)) 
  16. Per favorire  i  processi  di  mobilita'  di  cui  al  presente
articolo le amministrazioni interessate possono avviare  percorsi  di
formazione nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. 
  17. Nell'articolo 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n.  165,  le  parole  «fatta  salva  la  sola  informazione  ai
sindacati, ove prevista nei contratti di  cui  all'articolo  9»  sono
sostituite dalle seguenti: «((fatti salvi  la  sola  informazione  ai
sindacati per le  determinazioni  relative  all'organizzazione  degli
uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti  i  rapporti  di
lavoro, l'esame  congiunto,  ove  previsti))  nei  contratti  di  cui
all'articolo 9». 
  18. Nell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165: 
  a) le parole «previa consultazione delle  organizzazioni  sindacali
rappresentative ((ai sensi dell'articolo 9))» sono  sostituite  dalle
seguenti:  «previa  informazione   delle   organizzazioni   sindacali
rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9»; 
  b) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti:  «Nei  casi  in
cui   processi   di   riorgazzazione    degli    uffici    comportano
l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi  di  mobilita',  al
fine  di  assicurare  obiettivita'  e   trasparenza,   le   pubbliche
amministrazioni  sono  tenute  a   darne   informazione,   ai   sensi
dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali  rappresentative  del
settore interessato e ad avviare con le stesse un esame  sui  criteri
per l'individuazione degli esuberi o sulle modalita' per  i  processi
di mobilita'. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza
dell'individuazione di criteri e  modalita'  condivisi,  la  pubblica
amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in
mobilita'». 
  19. Nelle more della disciplina contrattuale successiva all'entrata
in vigore del presente decreto e' comunque dovuta l'informazione alle
organizzazioni   sindacali   su   tutte   le   materie   oggetto   di
partecipazione sindacale previste dai vigenti contratti collettivi. 
  20. ((Ai fini dell'attuazione della  riduzione  del  20  per  cento
operata sulle dotazioni organiche dirigenziali di I e II  fascia  dei
propri ruoli, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede  alla
immediata riorganizzazione delle  proprie  strutture  sulla  base  di
criteri  di  contenimento  della   spesa   e   di   ridimensionamento
strutturale. All'esito di tale processo, e comunque non oltre  il  1°
novembre 2012, cessano tutti gli incarichi, in corso a  quella  data,
di I e II fascia conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi  5-bis  e
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  Fino  al  suddetto
termine non possono essere conferiti o  rinnovati  incarichi  di  cui
alla citata normativa)). 
  ((20-bis. Al fine di accelerare il riordino previsto dagli articoli
23-quater e 23-quinquies, fino  al  31  dicembre  2012  alle  Agenzie
fiscali non si  applica  l'articolo  19,  comma  1-bis,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  nel  caso  in  cui  conferiscano
incarichi di livello dirigenziale generale ai sensi del comma  6  del
citato articolo 19 a soggetti gia' titolari di altro incarico  presso
le predette Agenzie o presso l'Amministrazione autonoma dei  monopoli
di Stato.)) 
  ((20-ter. I collegi dei revisori dei conti  delle  Agenzie  fiscali
che incorporano altre amministrazioni sono rinnovati  entro  quindici
giorni dalla data dell'incorporazione.)) 
  ((20-quater. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:)) 
  a)(( al comma 4, dopo la parola: «controllante»  sono  inserite  le
seguenti: «e, comunque, quello di cui al comma 5-bis»;)) 
  b)(( dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:)) 
  ((«5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389,  terzo
comma, del codice  civile,  dai  consigli  di  amministrazione  delle
societa' non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' comunque essere superiore
al  trattamento  economico  del  primo  presidente  della  Corte   di
cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative
e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori  a  quello
previsto al periodo precedente.)) 
  ((5-ter.  Il  trattamento  economico  annuo   onnicomprensivo   dei
dipendenti delle societa' non quotate di cui al comma 5-bis non  puo'
comunque  essere  superiore  al  trattamento  economico   del   primo
presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso  fatte  salve
le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono  limiti  ai
compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente»;)) 
  c)(( la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Compensi  per  gli
amministratori e per i dipendenti delle  societa'  controllate  dalle
pubbliche amministrazioni».)) 
  ((20-quinquies. Le  disposizioni  di  cui  al  comma  20-quater  si
applicano rispettivamente a decorrere dal primo rinnovo dei  consigli
di amministrazione successivo alla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto e ai contratti stipulati  e
agli atti emanati successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto.))

Titolo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

                               Art. 3 

              Razionalizzazione del patrimonio pubblico 
             e riduzione dei costi per locazioni passive 

  1. In considerazione dell'eccezionalita' della situazione economica
e tenuto conto delle esigenze  prioritarie  di  raggiungimento  degli
obiettivi di contenimento della spesa  pubblica,  a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore del presente provvedimento,  per  gli  anni
2012, 2013 e 2014, l'aggiornamento  relativo  alla  variazione  degli
indici ISTAT, previsto dalla normativa  vigente  non  si  applica  al
canone dovuto dalle  amministrazioni  inserite  nel  conto  economico
consolidato  della   pubblica   amministrazione,   come   individuate
dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma
3, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  nonche'  dalle  Autorita'
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le  societa'  e
la borsa (Consob) per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per
finalita' istituzionali. 
  2. Al Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n.
296 sono apportate le seguenti modifiche: 
  ((  a)  la  lettera  b)  dell'articolo  10  e'   sostituita   dalla
seguente)): 
  ((«b) le regioni, relativamente agli immobili dello Stato destinati
esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli  studi
universitari, ai sensi dell'articolo 21 della legge 2 dicembre  1991,
n. 390. Alle regioni e agli enti locali di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, puo' essere concesso l'uso gratuito  di  beni
immobili  di  proprieta'  dello  Stato  per  le   proprie   finalita'
istituzionali»;)) 
  b) all'articolo 10, la lett. d) e' abrogata; 
  c) all'articolo 11, la lett. a) e' abrogata. 
  ((2-bis. All'articolo 1,)) comma 439, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311 sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) le parole «di enti locali territoriali e» sono soppresse; 
  b) dopo le parole «immobili di proprieta' degli  stessi  enti.»  e'
aggiunto il seguente periodo: «Le Regioni e gli enti locali di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000,  ((n.  267,  possono  concedere))
alle Amministrazioni dello Stato, per le finalita'  istituzionali  di
queste ultime, l'uso gratuito di immobili di loro proprieta'.» 
  3. Per i contratti in corso alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, le regioni e gli  enti  locali  hanno  facolta'  di
recedere dal contratto, entro il 31 dicembre 2012, anche in deroga ai
termini di preavviso stabiliti dal contratto. 
  4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica,  con  riferimento
ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto  immobili  a  uso
istituzionale  stipulati   dalle   Amministrazioni   centrali,   come
individuate  dall'Istituto   nazionale   di   statistica   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 3, della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
nonche' dalle  Autorita'  indipendenti  ivi  inclusa  la  Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (Consob) i canoni  di  locazione
sono ridotti a decorrere dal ((1° gennaio 2015)) della misura del  15
per cento di quanto attualmente corrisposto. ((A decorrere dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto
la riduzione di cui al periodo  precedente  si  applica  comunque  ai
contratti di locazione scaduti  o  rinnovati  dopo  tale  data)).  La
riduzione del canone di locazione si  inserisce  automaticamente  nei
contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in  deroga
alle eventuali  clausole  difformi  apposte  dalle  parti,  salvo  il
diritto di recesso del locatore. Analoga riduzione si  applica  anche
agli utilizzi in essere in assenza di titolo ((alla data  di  entrata
in  vigore  del  presente  decreto)).  Il  rinnovo  del  rapporto  di
locazione e' consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti
condizioni: 
  a) disponibilita'  delle  risorse  finanziarie  necessarie  per  il
pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per  il  periodo
di durata del contratto di locazione; 
  b) permanenza per le Amministrazioni ((dello Stato)) delle esigenze
allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti  dei  piani
di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, ove gia' definiti, nonche'  ((di  quelli))  di
riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme
vigenti. 
  5. In mancanza delle condizioni di cui al comma 4, lett. a) e b), i
relativi contratti di locazione sono risolti di diritto alla scadenza
dalle  Amministrazioni  nei  tempi  e  nei  modi  ivi  pattuiti;   le
Amministrazioni  individuano  in  tempo  utile  soluzioni  allocative
alternative  economicamente  piu'  vantaggiose  per  l'Erario  e  nel
rispetto delle predette condizioni. Pur  in  presenza  delle  risorse
finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei
costi d'uso, l'eventuale prosecuzione nell'utilizzo dopo la  scadenza
da parte delle Amministrazioni dello Stato  comprese  nell'elenco  di
cui al primo periodo del ((comma 4)) e degli enti  pubblici  vigilati
dai Ministeri degli immobili gia' condotti in locazione, per i  quali
la proprieta' ha esercitato il diritto di recesso alla scadenza  come
previsto dal secondo periodo del ((comma 4)), deve essere autorizzata
con  decreto  del  Ministro  competente  d'intesa  con  il  Ministero
dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Agenzia del demanio. Per  le
altre amministrazioni comprese nell'elenco di cui  al  primo  periodo
del ((comma  4))  deve  essere  autorizzata  dall'organo  di  vertice
dell'Amministrazione e l'autorizzazione e' trasmessa all'Agenzia  del
Demanio per la verifica della convenienza tecnica ed  economica.  Ove
la  verifica  abbia  esito  negativo,  l'autorizzazione  e  gli  atti
relativi sono trasmessi alla competente Procura regionale della Corte
dei conti. 
  6. Per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili
ad uso istituzionale di proprieta' di terzi, di nuova stipulazione  a
cura delle Ammistrazioni di cui al comma 4, si applica  la  riduzione
del 15 per cento sul canone congruito dall'Agenzia del Demanio, ferma
restando la permanenza dei fabbisogni espressi ai sensi  all'articolo
2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  nell'ambito  dei
piani di razionalizzazione ove gia' definiti, nonche'  in  quelli  di
riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme
vigenti. 
  7. Le disposizioni ((dei commi da 4 a 6)) non si applicano  in  via
diretta alle regioni e province autonome e  agli  enti  del  servizio
sanitario  nazionale,  per  i  quali  costituiscono  disposizioni  di
principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. 
  8. Le presenti  disposizioni  non  trovano  applicazione  ai  fondi
comuni  di  investimento  immobiliare  gia'   costituiti   ai   sensi
dell'articolo  4  del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.   351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 
  9. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,  dopo  il
comma 222, sono aggiunti i seguenti commi: 
  «222-bis. L'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio e' perseguita
dalle Amministrazioni di cui al precedente comma 222 rapportando  gli
stessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse
umane  impiegate  avuto  riguardo  ad  un  parametro  di  riferimento
compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto.  Le  Amministrazioni
interessate  pongono  in  essere  entro  90  giorni  dalla  data   di
pubblicazione    ((della    presente    disposizione))    piani    di
razionalizzazione   degli   spazi   nel   rispetto   dei    parametri
sopraindicati senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.  Detti  piani  devono  essere  comunicati  all'Agenzia  del
Demanio. Le medesime Amministrazioni comunicano al Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato, il  rapporto  mq/addetto  scaturente
dagli indicati piani di razionalizzazione dalle  stesse  predisposti.
In caso di nuova costruzione  o  di  ristrutturazione  integrale,  il
rapporto mq/addetto e' determinato dall'Agenzia del demanio entro  il
31 dicembre 2012. Una quota parte pari al 15 per cento  dei  risparmi
di spesa conseguiti dalle  singole  Amministrazioni  ad  esito  della
razionalizzazione degli spazi e' dalle stesse utilizzata, in sede  di
predisposizione del bilancio di previsione per  l'anno  successivo  a
quello in cui  e'  stata  verificata  e  accertata  con  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze la sussistenza  dei  risparmi
di spesa conseguiti, per essere ((destinata)) alla  realizzazione  di
progetti di miglioramento della qualita' dell'ambiente di lavoro e di
miglioramento   del   benessere   organizzativo   purche'    inseriti
nell'ambito dei piani di razionalizzazione. Nella predisposizione dei
piani di ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi  dovranno  in
ogni caso essere tenute in  considerazione  le  vigenti  disposizioni
sulla riduzione degli  assetti  organizzativi,  ivi  comprese  quelle
recate dal presente decreto. Le presenti  disposizioni  costituiscono
principio a cui le  Regioni  e  gli  Enti  locali,  negli  ambiti  di
rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti. 
  222-ter.   Al   fine   del   completamento    del    processo    di
razionalizzazione e ottimizzazione dell'utilizzo, a qualunque titolo,
degli  spazi   destinati   all'archiviazione   della   documentazione
cartacea, le Amministrazioni statali procedono entro il  31  dicembre
di ogni anno, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37, allo scarto degli atti di archivio.
In  assenza  di  tale  attivita'  di  cui  al   presente   comma   le
Amministrazioni non possono essere destinatarie della quota parte dei
risparmi di spesa previsti dal sesto periodo del precedente comma 222
bis.  Le  predette  Amministrazioni  devono  comunicare   annualmente
all'Agenzia del demanio gli  spazi  ad  uso  archivio  resisi  liberi
all'esito della procedura di cui sopra, per  consentire  di  avviare,
ove possibile, un processo di riunificazione, in poli logistici  allo
scopo destinati, degli archivi di deposito delle Amministrazioni». 
  10. Nell'ambito delle  misure  finalizzate  al  contenimento  della
spesa pubblica, gli Enti pubblici  non  territoriali  ricompresi  nel
conto economico  consolidato  della  pubblica  amministrazione,  come
individuato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge
31  dicembre  2009,  n.   196,   fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito
con legge 30 luglio 2010, n. 122, comunicano all'Agenzia del demanio,
entro, e non oltre, il 31 dicembre  di  ogni  anno,  gli  immobili  o
porzioni di essi di proprieta' dei medesimi, al fine di consentire la
verifica  della  idoneita'  e  funzionalita'  dei  beni   ad   essere
utilizzati in locazione passiva dalle Amministrazioni statali per  le
proprie finalita' istituzionali. L'Agenzia del  Demanio,  verificata,
ai sensi e con le modalita' di cui al comma 222 dell'articolo 2 della
legge n. 191 del 2009, la  rispondenza  dei  predetti  immobili  alle
esigenze  allocative  delle  Amministrazioni  dello  Stato,  ne   da'
comunicazione agli  Enti  medesimi.  In  caso  di  inadempimento  dei
predetti obblighi di comunicazione, l'Agenzia del Demanio effettua la
segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei Conti.
La formalizzazione del rapporto contrattuale avviene,  ai  sensi  del
citato comma 222, con le Amministrazioni interessate, alle quali  gli
Enti devono riconoscere canoni ed oneri agevolati, nella  misura  del
30  per  cento  del  valore  locativo  congruito   dalla   competente
Commissione  di  congruita'   dell'Agenzia   del   demanio   di   cui
all'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
  11. All'articolo 306 del codice dell'ordinamento militare di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 4 e' inserito
il seguente: 
  «4-bis. Al fine di semplificare le procedure di alienazione di  cui
ai commi 2 e 3, con decreto del Ministro della Difesa, sottoposto  al
controllo preventivo di legittimita'  della  Corte  dei  conti,  sono
definiti i contenuti essenziali nonche'  le  eventuali  condizioni  e
clausole di garanzia  dei  diritti  dello  Stato,  dei  contratti  di
compravendita stipulati in forma pubblico amministrativa o  notarile,
tra l'amministrazione della Difesa  e  gli  acquirenti.  I  contratti
producono effetti anticipati dal momento della loro sottoscrizione, e
sono sottoposti esclusivamente al controllo  successivo  della  Corte
dei conti, la quale si pronuncia sulla regolarita', sulla correttezza
e sulla efficacia della gestione». 
  ((11-bis.  In  considerazione  delle  particolari  condizioni   del
mercato immobiliare e della difficolta' di  accesso  al  credito,  al
fine di agevolare e semplificare le dismissioni immobiliari da  parte
degli enti previdenziali inseriti  nel  conto  economico  consolidato
della pubblica amministrazione, come individuati dall'ISTAT ai  sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  il
termine per l'esercizio  da  parte  dei  conduttori  del  diritto  di
prelazione  sull'acquisto  di  abitazioni  oggetto   delle   predette
procedure non puo' essere inferiore a centoventi giorni  a  decorrere
dalla ricezione dell'invito dell'ente. I termini non  ancora  scaduti
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto sono prorogati, di diritto, di centoventi giorni. Al
fine  di  agevolare  l'acquisto  della  proprieta'   da   parte   dei
conduttori, l'eventuale  sconto  offerto  dagli  enti  proprietari  a
condizione che il conduttore conferisca mandato  irrevocabile  e  che
tale mandato, unitamente a quelli conferiti da  altri  conduttori  di
immobili siti  nel  medesimo  complesso  immobiliare,  raggiunga  una
determinata percentuale dei  soggetti  legittimati  alla  prelazione,
spetta al conduttore di immobili non di pregio anche in  assenza  del
conferimento del mandato. La predetta disposizione si  applica  anche
alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto  quando  non  sia  gia'  scaduto  il
termine per l'esercizio del diritto di prelazione.)) 
  12. All'articolo  12  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 15  luglio  2011,  n.  111
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «L'Agenzia  del  demanio,
al fine di realizzare gli interventi manutentivi di cui al  comma  2,
lettere  a)  e  b),  stipula  accordi  quadro,  riferiti  ad   ambiti
territoriali predefiniti, con  operatori  specializzati  nel  settore
individuati mediante procedure ad evidenza pubblica anche avvalendosi
di societa' a totale o prevalente capitale pubblico,  senza  nuovi  o
maggiori oneri. L'esecuzione degli  interventi  manutentivi  mediante
tali  operatori  e'  curata,  previa   sottoscrizione   di   apposita
convenzione   quadro,   dalle   strutture   del    Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri,  ovvero,
in  funzione  della  capacita'  operativa  delle  stesse   strutture,
dall'Agenzia del demanio. Gli atti relativi agli  interventi  gestiti
dalle strutture del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
sono sottoposti al controllo degli  uffici  appartenenti  al  sistema
delle ragionerie del Dipartimento  della  Ragioneria  Generale  dello
Stato, secondo le  modalita'  previste  dal  decreto  legislativo  30
giugno 2011, n.  123.  Gli  atti  relativi  agli  interventi  gestiti
dall'Agenzia  del  Demanio  sono  controllati  secondo  le  modalita'
previste dalla propria organizzazione. Il ricorso agli operatori  con
i quali sono stipulati gli accordi quadro e' disposto anche  per  gli
interventi disciplinati da specifiche previsioni di legge riguardanti
il Ministero della difesa e il Ministero per i beni  e  le  attivita'
culturali. Dell'avvenuta stipula delle convenzioni  o  degli  accordi
quadro e' data immediata notizia sul sito internet  dell'Agenzia  del
demanio. Al fine di assicurare il rispetto degli impegni assunti  con
le  convenzioni  di  cui  al  presente  comma,  il  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti  assicura  un'adeguata  organizzazione
delle proprie  strutture  periferiche,  in  particolare  individuando
all'interno dei provveditorati  un  apposito  ufficio  dedicato  allo
svolgimento delle attivita' affidate dall'Agenzia del  demanio  e  di
quelle previste dall'articolo 12, comma 8,  del((presente  decreto,))
dotato di idonee professionalita'.»; 
  b) al comma 7,  prima  delle  parole:  «((Restano))  esclusi  dalla
disciplina  del  presente  comma  i  beni  immobili  riguardanti   il
Ministero  della  difesa»  sono  aggiunte  le  parole  «Salvo  quanto
previsto in relazione all'obbligo di avvalersi degli  accordi  quadro
di cui al comma 5»; 
  c) al comma 2, lettera  d),  dopo  le  parole  «gli  interventi  di
piccola manutenzione» sono aggiunte le parole: «nonche'  quelli  atti
ad assicurare l'adeguamento  alle  disposizioni  di  cui  al  Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81». 
  13. L'Agenzia del demanio puo' destinare  quota  parte  dei  propri
utili di esercizio all'acquisto di immobili per  soddisfare  esigenze
allocative delle Amministrazioni dello Stato, garantendo alle  stesse
le condizioni recate dal primo periodo del ((comma 4))  del  presente
articolo. Gli acquisti vengono effettuati sulla  base  dei  piani  di
razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, nel rispetto dell'articolo 12,  comma  1,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge  15  luglio
2011, n. 111. 
  14. Al fine di consentire agli operatori economici il piu' efficace
utilizzo  degli  strumenti  disciplinati  dall'articolo   3-bis   del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni
dalla legge 23  novembre  2001,  n.  410  e  successive  modifiche  e
integrazioni,  al  medesimo  articolo  sono  apportate  le   seguenti
modificazioni: 
  a) al comma 1 sono eliminate le seguenti parole:  «per  un  periodo
non superiore a cinquanta anni»; 
  b) al comma 2, dopo le  parole  «Ministero  dell'economia  e  delle
finanze» sono aggiunte le seguenti «-Agenzia del demanio»; 
  c) il comma 3 e'  cosi'  sostituito:  «Ai  Comuni  interessati  dal
procedimento di cui al comma 2 e' rimessa, per l'intera durata  della
concessione o della locazione, un'aliquota pari al 10 per  cento  del
relativo canone. Qualora espressamente previsto dal bando di gara, ai
Comuni e', altresi', riconosciuta una somma non inferiore al  50  per
cento e non superiore al 100 per cento del contributo di  costruzione
dovuto ai sensi dell'articolo 16 del testo unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  e  delle
relative leggi regionali, per  l'esecuzione  delle  opere  necessarie
alla riqualificazione e riconversione. Tale  importo  e'  corrisposto
dal  concessionario  o  dal  locatario  all'atto   del   rilascio   o
dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio.»; 
  d) il comma 5 e' cosi' sostituito: «I criteri di assegnazione e  le
condizioni delle concessioni o delle locazioni  di  cui  al  presente
articolo  sono  contenuti  nei  bandi  predisposti  dall'Agenzia  del
demanio, prevedendo espressamente: 
  a. il riconoscimento  all'affidatario  di  un  indennizzo  valutato
sulla base del piano economico-finanziario, nei casi di revoca  della
concessione per sopravvenute esigenze  pubbliche  o  di  recesso  dal
contratto di locazione nei casi previsti dal contratto; 
  b. la possibilita', ove richiesto  dalla  specifica  iniziativa  di
valorizzazione, di subconcedere le attivita' economiche o di servizio
di cui al precedente  comma  1.  Alle  concessioni  disciplinate  dal
presente articolo  non  si  applica,  pertanto,  il  divieto  di  cui
all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della  Repubblica
n. 296 del 13 settembre 2005.» 
  15. Al comma 1 dell'articolo  33-bis  del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n.  111,  dopo  le
parole «o fondi immobiliari.» sono aggiunte le seguenti parole: «Alle
societa' di cui al presente comma si applicano, ai soli fini fiscali,
le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 131,  134,  137,  138  e
139, della legge 27 dicembre 2006, n. 296». 
  16. Le previsioni di cui all'articolo 17, comma 3 del  Decreto  del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 si applicano  alle
concessioni di beni immobili appartenenti  al  demanio  dello  Stato,
fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  57,  comma  7,  del
medesimo decreto. 
  17. All'articolo 41 del decreto-legge 30  dicembre  2008,  n.  207,
convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14, al comma 16((-sexies)),
in  fine,  sono  aggiunti  i  seguenti  periodi:  «Nell'ambito  della
liquidazione del patrimonio trasferito, la proprieta' degli  immobili
utilizzati in locazione passiva dal Ministero dell'economia  e  delle
finanze e' trasferita allo Stato. Il corrispettivo del  trasferimento
e' costituito dalla proprieta'  di  beni  immobili  dello  Stato,  di
valore equivalente, da individuare e valutare a cura dell'Agenzia del
Demanio, previa intesa con le societa' di cui al  comma  16-ter.  Con
separato atto, da stipularsi entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della (( presente disposizione )), sono  regolati  i  rapporti
tra le parti interessate». 
  18. All'articolo 65, comma 1, del  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300 e successive modifiche e integrazioni,  le  disposizioni
di cui all'ultimo periodo sono da intendersi riferite  alla  gestione
dei beni immobili, fatta salva la competenza, prevista  da  normativa
speciale, di altri soggetti pubblici. 
  19. Al comma 8, dell'articolo  29  del  decreto-legge  29  dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  febbraio
2012, n. 14, le parole:  «30  giugno  2012»,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 settembre 2012». 
  ((19-bis. Il  compendio  costituente  l'Arsenale  di  Venezia,  con
esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per i
suoi   specifici   compiti   istituzionali,    in    ragione    delle
caratteristiche storiche e ambientali, e' trasferito in proprieta' al
comune, che ne assicura  l'inalienabilita',  l'indivisibilita'  e  la
valorizzazione  attraverso  l'affidamento  della  gestione  e   dello
sviluppo alla societa' Arsenale di Venezia S.p.A., da trasformarsi ai
sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le
somme  ricavate  per  effetto  dell'utilizzo   del   compendio   sono
esclusivamente impiegate per la  gestione  e  per  la  valorizzazione
dell'Arsenale tramite la suddetta societa'. L'Arsenale e'  sottoposto
agli strumenti urbanistici previsti per la citta' di Venezia  e  alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42.
Per le finalita' del presente comma, l'Agenzia del demanio,  d'intesa
con  il  Ministero  della  difesa,  procede  alla  perimetrazione   e
delimitazione  del  compendio  e  alla  consegna  dello  stesso  alla
societa'  Arsenale  di  Venezia  S.p.A..  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze e' definita, a decorrere dalla data del
trasferimento,  la  riduzione  delle  risorse  a   qualsiasi   titolo
spettanti al comune di Venezia in misura equivalente  alla  riduzione
delle entrate erariali conseguenti al trasferimento.))

Titolo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

                            (( Art. 3 bis 

             Credito di imposta e finanziamenti bancari 
                  agevolati per la ricostruzione )) 

  (( 1. I contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a),  del
decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74,  destinati  ad  interventi  di
riparazione, ripristino  o  ricostruzione  di  immobili  di  edilizia
abitativa e ad uso produttivo, nei limiti  stabiliti  dai  Presidenti
delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto con i  provvedimenti
di cui al  comma  5,  sono  alternativamente  concessi,  su  apposita
domanda del soggetto interessato, con le modalita' del  finanziamento
agevolato. A tal  fine,  i  soggetti  autorizzati  all'esercizio  del
credito operanti nei territori  di  cui  all'articolo  1  del  citato
decreto-legge n. 74 del 2012 possono contrarre finanziamenti, secondo
contratti tipo definiti con apposita convenzione  con  l'Associazione
bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino  ad  un
massimo di 6.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma  7,
lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326,  al  fine  di  concedere  finanziamenti  agevolati  ai  soggetti
danneggiati  dagli  eventi  sismici.   Con   decreti   del   Ministro
dell'economia e delle finanze e' concessa la garanzia dello Stato  di
cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalita'  di
operativita' della stessa, nonche' le modalita'  di  monitoraggio  ai
fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo  precedente.
La garanzia  dello  Stato  di  cui  al  presente  comma  e'  elencata
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia  e
delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n.
196. 
  2. In caso di accesso ai finanziamenti  agevolati  accordati  dalle
banche ai sensi del presente articolo, in capo  al  beneficiario  del
finanziamento matura un credito di imposta,  fruibile  esclusivamente
in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di  rimborso,
all'importo ottenuto  sommando  alla  sorte  capitale  gli  interessi
dovuti. Le  modalita'  di  fruizione  del  credito  di  imposta  sono
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate
nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito
di imposta  e'  revocato,  in  tutto  o  in  parte,  nell'ipotesi  di
risoluzione  totale  o  parziale  del  contratto   di   finanziamento
agevolato. 
  3. Il soggetto che eroga il finanziamento  agevolato  comunica  con
modalita' telematiche  all'Agenzia  delle  entrate  gli  elenchi  dei
soggetti  beneficiari,  l'ammontare  del  finanziamento  concesso   a
ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate. 
  4. I finanziamenti agevolati, di durata  massima  venticinquennale,
sono erogati e posti  in  ammortamento  sulla  base  degli  stati  di
avanzamento  lavori  relativi   all'esecuzione   dei   lavori,   alle
prestazioni  di  servizi  e  alle  acquisizioni  di  beni   necessari
all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti  di
finanziamento  prevedono  specifiche  clausole  risolutive  espresse,
anche  parziali,  per  i  casi  di  mancato  o  ridotto  impiego  del
finanziamento, ovvero di utilizzo anche  parziale  del  finanziamento
per finalita' diverse da quelle indicate nel presente articolo. 
  5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro  dell'economia
e  delle  finanze  e  i  Presidenti  delle  regioni   Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto sono definiti i criteri e le  modalita'  attuativi
del presente articolo, anche al fine  di  assicurare  uniformita'  di
trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. I
Presidenti  delle  regioni   Emilia-Romagna,   Lombardia   e   Veneto
definiscono, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, in  coerenza  con
il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di   cui
all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge e con il suddetto
protocollo di intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative  di
competenza, anche al fine di assicurare il  rispetto  del  limite  di
6.000 milioni di euro di cui al  comma  1  e  dell'autorizzazione  di
spesa di cui al comma 6. 
  6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, e' autorizzata la
spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013. 
  7. All'articolo 9 del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  il
comma 3-quater e' sostituito dal seguente: 
  «3-quater. Sono fatte salve le certificazioni rilasciate  ai  sensi
dell'articolo 141, comma 2, del regolamento di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica  5  ottobre  2010,  n.  207,  secondo  le
modalita' stabilite con il decreto di attuazione di cui  all'articolo
13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, esclusivamente  al
fine di consentire la cessione di cui  al  primo  periodo  del  comma
3-bis nonche' l'ammissione alla garanzia del fondo di garanzia di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,
n. 662, secondo i criteri e le modalita' e nei limiti  stabiliti  dal
decreto di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12
luglio 2011, n. 106, e all'articolo 39 del decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214». 
  8. Per le strette finalita' connesse alla  situazione  emergenziale
prodottasi a seguito del sisma del  20  e  29  maggio  2012,  per  le
annualita' 2012 e 2013 e' autorizzata l'assunzione con  contratti  di
lavoro flessibile fino a 170 unita' di personale per i comuni colpiti
dal sisma individuati dall'articolo 1, comma 1, del  decreto-legge  6
giugno 2012, n. 74, e fino a 50 unita' di personale  da  parte  della
struttura commissariale istituita presso la  regione  Emilia-Romagna,
ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del  citato  decreto-legge.  Nei
limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate ai comuni,
non operano i  vincoli  assunzionali  di  cui  ai  commi  557  e  562
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e  di  cui  al
comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le
assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle  unioni
di comuni, con facolta' di attingere dalle graduatorie, anche per  le
assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le
unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente  decreto,  garantendo  in  ogni  caso  il
rispetto dell'ordine di collocazione  dei  candidati  nelle  medesime
graduatorie.  L'assegnazione  delle  risorse   finanziarie   per   le
assunzioni tra le diverse regioni e' effettuata in base al riparto di
cui al decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  4  luglio
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6  luglio  2012.
Il riparto fra i comuni interessati  avviene  previa  intesa  tra  le
unioni ed i commissari delegati. I comuni non  ricompresi  in  unioni
possono stipulare  apposite  convenzioni  con  le  unioni  per  poter
attivare la presente disposizione. 
  9. Agli oneri derivanti dal comma 8, nel limite di  euro  3.750.000
per l'anno 2012 e di euro 9.000.000  per  l'anno  2013,  si  provvede
mediante  utilizzo  delle  risorse  di   cui   all'articolo   2   del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota assegnata
a ciascun Presidente di regione. ))

Titolo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

                               Art. 4 

              Riduzione di spese, messa in liquidazione 
               e privatizzazione di societa' pubbliche 

  1.  Nei  confronti  delle  societa'  controllate   direttamente   o
indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  che  abbiano
conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione  di  servizi  a
favore  di  pubbliche  amministrazioni  superiore  al  90  per  cento
dell'intero fatturato, si procede, alternativamente: 
  a) allo scioglimento della societa'  entro  il  31  dicembre  2013.
((Gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle  pubbliche
amministrazioni di cui al presente comma in seguito allo scioglimento
della societa'  sono  esenti  da  imposizione  fiscale,  fatta  salva
l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto,  e  assoggettati  in
misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali;)) 
  b) all'alienazione,  con  procedure  di  evidenza  pubblica,  delle
partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto entro il 30 giugno 2013 ed alla contestuale assegnazione  del
servizio per cinque anni, ((non rinnovabili)),  a  decorrere  dal  1°
gennaio  2014.  ((Il  bando  di  gara  considera,  tra  gli  elementi
rilevanti di valutazione dell'offerta,  l'adozione  di  strumenti  di
tutela dei livelli  di  occupazione.  L'alienazione  deve  riguardare
l'intera    partecipazione     della     pubblica     amministrazione
controllante)). 
  2. Ove l'amministrazione non proceda secondo  quanto  stabilito  ai
sensi del comma 1, a  decorrere  dal  1°  gennaio  2014  le  predette
societa'  non  possono  comunque  ricevere  affidamenti  diretti   di
servizi, ne' possono fruire del rinnovo di affidamenti  di  cui  sono
titolari. I servizi gia' prestati dalle  societa',  ove  non  vengano
prodotti nell'ambito dell'amministrazione,  devono  essere  acquisiti
nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale. 
  3. ((Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si
applicano alle societa' che svolgono servizi di  interesse  generale,
anche  aventi  rilevanza  economica,  alle  societa'   che   svolgono
prevalentemente  compiti  di  centrali  di   committenza   ai   sensi
dell'articolo 33 del decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,
nonche' alle societa' di cui all'articolo 23-quinquies, commi 7 e  8,
del presente decreto, e alle societa' finanziarie  partecipate  dalle
regioni, ovvero a quelle che gestiscono banche dati  strategiche  per
il conseguimento di obiettivi economico-finanziari,  individuate,  in
relazione  alle  esigenze  di  tutela  della  riservatezza  e   della
sicurezza dei dati, nonche' all'esigenza  di  assicurare  l'efficacia
dei controlli sulla erogazione degli  aiuti  comunitari  del  settore
agricolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  da
adottare su proposta del Ministro o dei  Ministri  aventi  poteri  di
indirizzo e vigilanza, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, previa deliberazione del Consiglio  dei  ministri.  Le
medesime disposizioni non si  applicano  qualora,  per  le  peculiari
caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del
contesto, anche territoriale, di riferimento non  sia  possibile  per
l'amministrazione pubblica controllante un efficace e  utile  ricorso
al mercato. In  tal  caso,  l'amministrazione,  in  tempo  utile  per
rispettare i termini di cui al comma  1,  predispone  un'analisi  del
mercato e trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta
verifica all'Autorita' garante della concorrenza e  del  mercato  per
l'acquisizione del  parere  vincolante,  da  rendere  entro  sessanta
giorni dalla ricezione della relazione. Il parere  dell'Autorita'  e'
comunicato  alla  Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri.   Le
disposizioni del presente articolo non  si  applicano  altresi'  alle
societa' costituite al fine della realizzazione dell'evento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  30  agosto  2007,
richiamato dall'articolo 3, comma 1, lettera ,a) del decreto-legge 15
maggio 2012, n. 59, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
luglio 2012, n. 100)). 
  ((3-bis. Le attivita' informatiche riservate allo  Stato  ai  sensi
del decreto legislativo  19  novembre  1997,  n.  414,  e  successivi
provvedimenti di attuazione,  nonche'  le  attivita'  di  sviluppo  e
gestione dei sistemi  informatici  delle  amministrazioni  pubbliche,
svolte attualmente dalla  Consip  S.p.A.  ai  sensi  di  legge  e  di
statuto, sono trasferite,  mediante  operazione  di  scissione,  alla
Sogei S.p.A., che svolgera' tali attivita' attraverso  una  specifica
divisione interna garantendo per due esercizi la  prosecuzione  delle
attivita'  secondo  il  precedente  modello  di  relazione   con   il
Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta  operazione  di
scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A.  le
attivita' oggetto di trasferimento  si  intendono  riferite  a  Sogei
S.p.A.)) 
  ((3-ter. Fermo restando lo svolgimento da parte  di  Consip  S.p.A.
delle attivita' ad essa  affidate  con  provvedimenti  normativi,  le
attivita' di realizzazione del Programma di  razionalizzazione  degli
acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement continuano ad
essere svolte  dalla  Consip  S.p.A.  La  medesima  societa'  svolge,
inoltre,  le   attivita'   ad   essa   affidate   con   provvedimenti
amministrativi del Ministero dell'economia  e  delle  finanze.  Sogei
S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante  i  relativi
rapporti nonche' i  tempi  e  le  modalita'  di  realizzazione  delle
attivita', si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualita' di  centrale
di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi.)) 
  ((3-quater. Per la realizzazione di quanto  previsto  dall'articolo
20 del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  83,  Consip  S.p.A.  svolge
altresi' le attivita' di centrale di committenza relative  alle  Reti
telematiche delle pubbliche amministrazioni, al Sistema  pubblico  di
connettivita' ai sensi dell'articolo 83  del  decreto  legislativo  7
marzo 2005,  n.  82,  e  alla  Rete  internazionale  delle  pubbliche
amministrazioni ai sensi all'articolo 86 del decreto medesimo nonche'
ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della  legge
30 dicembre 2004, n.  311.  A  tal  fine  Consip  S.p.A.  applica  il
contributo di cui all'articolo 18, comma 3, del  decreto  legislativo
1° dicembre 2009, n. 177.)) 
  ((3-quinquies. Consip S.p.A. svolge, inoltre, l'istruttoria ai fini
del rilascio dei pareri  di  congruita'  tecnico-economica  da  parte
dell'Agenzia per l'Italia Digitale che a tal fine stipula con  Consip
apposita convenzione per la disciplina dei relativi rapporti.)) 
  ((3-sexies. Entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto  le   pubbliche
amministrazioni di cui al comma 1 possono predisporre appositi  piani
di ristrutturazione e razionalizzazione delle  societa'  controllate.
Detti piani sono approvati previo parere favorevole  del  Commissario
straordinario per la razionalizzazione della spesa  per  acquisto  di
beni e servizi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio  2012,  n.
94,   e   prevedono   l'individuazione   delle   attivita'   connesse
esclusivamente  all'esercizio  di  funzioni  amministrative  di   cui
all'articolo 118 della Costituzione, che possono essere riorganizzate
e accorpate attraverso societa' che  rispondono  ai  requisiti  della
legislazione comunitaria in materia di in house providing. I  termini
di cui al comma 1 sono prorogati per il tempo strettamente necessario
per l'attuazione del piano di  ristrutturazione  e  razionalizzazione
con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato  su  proposta
del Commissario straordinario per la  razionalizzazione  della  spesa
per acquisto di beni e servizi.)) 
  4. I consigli di amministrazione delle societa' di cui al  comma  1
devono essere composti  da  non  piu'  di  tre  membri,  di  cui  due
dipendenti dell'amministrazione titolare della  partecipazione  o  di
poteri  di  indirizzo   e   vigilanza,   scelti   d'intesa   tra   le
amministrazioni medesime, per le societa' a  partecipazione  diretta,
ovvero due scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare  della
partecipazione della societa' controllante o di poteri di indirizzo e
vigilanza,  scelti  d'intesa  tra  le  amministrazioni  medesime,   e
dipendenti della stessa  societa'  controllante  per  le  societa'  a
partecipazione indiretta. Il  terzo  membro  svolge  le  funzioni  di
amministratore delegato. I dipendenti  dell'amministrazione  titolare
della partecipazione ((o di poteri di indirizzo e vigilanza, ferme le
disposizioni vigenti in materia di onnicomprensivita' del trattamento
economico,)) ovvero i dipendenti della  societa'  controllante  hanno
obbligo   di    riversare    i    relativi    compensi    assembleari
all'amministrazione((,  ove  riassegnabili,  in  base  alle   vigenti
disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico
accessorio,)) e alla societa' di appartenenza. E' comunque consentita
la nomina di un amministratore unico. La  disposizione  del  presente
comma si applica con decorrenza dal primo  rinnovo  dei  consigli  di
amministrazione  successivo  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  5.  Fermo  restando  quanto  diversamente  previsto  da  specifiche
disposizioni di legge, i  consigli  di  amministrazione  delle  altre
societa' a totale  partecipazione  pubblica,  diretta  ed  indiretta,
devono essere composti da tre o cinque membri,  tenendo  conto  della
rilevanza e della complessita' delle attivita' svolte.  Nel  caso  di
consigli di amministrazione composti da tre membri,  la  composizione
e' determinata sulla base dei criteri del precedente comma. Nel  caso
di  consigli  di  amministrazione  composti  da  cinque  membri,   la
composizione dovra' assicurare la presenza di almeno  tre  dipendenti
dell'amministrazione titolare della partecipazione  o  di  poteri  di
indirizzo  e  vigilanza,  scelti  d'intesa  tra  le   amministrazioni
medesime, per le societa' a partecipazione diretta, ovvero almeno tre
membri scelti  tra  dipendenti  dell'amministrazione  titolare  della
partecipazione della societa' controllante o di poteri di indirizzo e
vigilanza,  scelti  d'intesa  tra  le  amministrazioni  medesime,   e
dipendenti della stessa  societa'  controllante  per  le  societa'  a
partecipazione  indiretta.  In  tale  ultimo  caso  le   cariche   di
Presidente  e  di  Amministratore  delegato  sono  disgiunte   e   al
Presidente potranno essere affidate dal Consiglio di  amministrazione
deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e
supervisione  delle  attivita'  di  controllo  interno.  Resta  fermo
l'obbligo di riversamento dei compensi assembleari di  cui  al  comma
precedente.  La  disposizione  del  presente  comma  si  applica  con
decorrenza  dal  primo  rinnovo  dei  consigli   di   amministrazione
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  6. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del  2001
possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi  tipo,  anche
in base a convenzioni, da enti di diritto  privato  di  cui  agli  ((
articoli da 13 a 42 )) del codice civile  esclusivamente  in  base  a
procedure previste dalla normativa nazionale in  conformita'  con  la
disciplina comunitaria. Gli enti  di  diritto  privato  di  cui  agli
articoli da 13 a 42 del  codice  civile,  che  forniscono  servizi  a
favore dell'amministrazione stessa,  anche  a  titolo  gratuito,  non
possono ricevere contributi a carico delle  finanze  pubbliche.  Sono
escluse le  fondazioni  istituite  con  lo  scopo  di  promuovere  lo
sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica ((e gli  enti  e
le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali  e
dei beni ed attivita' culturali, dell'istruzione e della  formazione,
le associazioni di promozione sociale di cui alla  legge  7  dicembre
2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla  legge  11  agosto
1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge  26
febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali  di  cui  alla  legge  8
novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive  dilettantistiche  di
cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche'  le
associazioni rappresentative, di coordinamento o  di  supporto  degli
enti territoriali e locali.)) 
  ((6-bis. Le disposizioni del comma 6 e del comma 8 non si applicano
all'associazione di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6.
A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di
conversione  del  presente  decreto,   il   relativo   consiglio   di
amministrazione e' composto, oltre che dal Presidente, dal  Capo  del
dipartimento della funzione  pubblica,  da  tre  membri  di  cui  uno
designato  dal  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione   e   la
semplificazione  e  due  designati  dall'assemblea  tra  esperti   di
qualificata  professionalita'  nel   settore   della   formazione   e
dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.  Ai  membri  del
consiglio  di  amministrazione  non  spetta  alcun   compenso   quali
componenti del consiglio stesso, fatto salvo il rimborso delle  spese
documentate.  L'associazione  di  cui  al  presente  comma  non  puo'
detenere il controllo in societa'  o  in  altri  enti  privati  e  le
partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto sono cedute entro il 31  dicembre
2012.)) 
  7. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e
di assicurare la parita' degli operatori nel territorio nazionale,  a
decorrere dal 1° gennaio 2014 le  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001,  le
stazioni  appaltanti,   gli   enti   aggiudicatori   e   i   soggetti
aggiudicatori di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,
nel rispetto dell'articolo 2, comma 1 del citato decreto acquisiscono
sul mercato i beni  e  servizi  strumentali  alla  propria  attivita'
mediante le procedure  concorrenziali  previste  dal  citato  decreto
legislativo. ((E' ammessa l'acquisizione in via  diretta  di  beni  e
servizi tramite convenzioni  realizzate  ai  sensi  dell'articolo  30
della legge 7 dicembre 2000, n. 383, dell'articolo 7 della  legge  11
agosto 1991, n. 266, dell'articolo 90 della legge 27  dicembre  2002,
n. 289, e dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n.  381.  Sono
altresi' ammesse le convenzioni siglate  con  le  organizzazioni  non
governative per le acquisizioni di beni e  servizi  realizzate  negli
ambiti di attivita' previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n.  49,  e
relativi regolamenti di attuazione)). 
  8. A decorrere dal  1°  gennaio  2014  l'affidamento  diretto  puo'
avvenire solo a favore di societa' a capitale  interamente  pubblico,
nel  rispetto  dei  requisiti  richiesti  dalla  normativa  e   dalla
giurisprudenza comunitaria per la gestione in house  e  a  condizione
che  il  valore  economico  del   servizio   o   dei   beni   oggetto
dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro
annui. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla  scadenza
naturale e comunque fino al ((31 dicembre 2014. Sono  altresi'  fatte
salve le acquisizioni in via diretta di beni e servizi il cui  valore
complessivo sia pari o inferiore  a  200.000  euro  in  favore  delle
associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000,
n. 383, degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto  1991,
n.  266,  delle  associazioni  sportive   dilettantistiche   di   cui
all'articolo  90  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,   delle
organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.
49, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381)). 
  ((8-bis. I commi 7 e 8 non si  applicano  alle  procedure  previste
dall'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381.)) 
  9. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto  e  fino
al 31 dicembre 2015, alle societa' di cui al comma 1 si applicano  le
disposizioni    limitative    delle    assunzioni    previste     per
l'amministrazione  controllante.  Resta  fermo,  sino  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, quanto previsto dall'articolo
9, comma 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122.  Salva  comunque
l'applicazione della disposizione piu' restrittiva prevista dal primo
periodo del presente comma, continua  ad  applicarsi  l'articolo  18,
comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 ,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  10. A decorrere dall'anno 2013  le  societa'  di  cui  al  comma  1
possono  avvalersi  di  personale  a  tempo  determinato  ovvero  con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite  del
50 per cento  della  spesa  sostenuta  per  le  rispettive  finalita'
nell'anno 2009. 
  11. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre  2014  il
trattamento  economico  complessivo  dei  singoli  dipendenti   delle
societa' di cui al comma 1, ivi compreso quello accessorio, non  puo'
superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011. 
  12.  Le  amministrazioni  vigilanti  verificano  sul  rispetto  dei
vincoli di cui  ai  commi  precedenti;  in  caso  di  violazione  dei
suddetti  vincoli  gli  amministratori  esecutivi   e   i   dirigenti
responsabili della societa' rispondono, a titolo di  danno  erariale,
per le retribuzioni ed i compensi erogati  in  virtu'  dei  contratti
stipulati. 
  13. Le disposizioni del presente articolo  non  si  applicano  alle
societa' quotate ed alle loro controllate. ((Le medesime disposizioni
non si applicano alle societa' per  azioni  a  totale  partecipazione
pubblica autorizzate a prestare il servizio  di  gestione  collettiva
del risparmio.  L'amministrazione  interessata  di  cui  al  comma  1
continua ad avvalersi degli organismi di cui agli articoli 1, 2  e  3
del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,  n.  114.
Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni,  anche
di carattere speciale, in materia di societa'  a  totale  o  parziale
partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non
diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica  comunque
la disciplina del codice civile in materia di societa' di capitali.)) 
  14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto  e'  fatto
divieto, a pena di nullita', di inserire clausole arbitrali  in  sede
di stipulazione di contratti di servizio ovvero di atti convenzionali
comunque   denominati,   intercorrenti   tra   societa'   a    totale
partecipazione  pubblica,  diretta  o  indiretta,  e  amministrazioni
statali (( e regionali  ));  dalla  predetta  data  perdono  comunque
efficacia, salvo che non si siano gia' costituti i  relativi  collegi
arbitrali, le clausole arbitrali contenute nei contratti e negli atti
anzidetti, ancorche' scaduti, intercorrenti tra le medesime parti.

Titolo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

                               Art. 5 

         Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni 

  1. Ferma restando la diminuzione, sui ruoli emessi dal  1°  gennaio
2013, di un punto della percentuale di  aggio  sulle  somme  riscosse
dalle societa' agenti del servizio nazionale  della  riscossione,  le
eventuali maggiori risorse rispetto a quanto  considerato  nei  saldi
tendenziali di finanza  pubblica,  correlate  anche  al  processo  di
ottimizzazione ed efficientamento nella riscossione dei tributi e  di
riduzione dei costi di funzionamento del gruppo Equitalia S.p.A.,  da
accertare con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  da
emanarsi entro il 30 novembre 2012, sono  destinate  alla  riduzione,
fino a un massimo  di  ulteriori  quattro  punti  percentuali,  dello
stesso aggio. Il citato decreto stabilisce,  altresi',  le  modalita'
con le quali al gruppo Equitalia S.p.A. e', comunque,  assicurato  il
rimborso  dei  costi  fissi  di  gestione  risultanti  dal   bilancio
certificato. 
  2.  A  decorrere  dall'anno  2013,  le  amministrazioni   pubbliche
inserite   nel   conto   economico   consolidato    della    pubblica
amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto   nazionale   di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge  31
dicembre 2009, n. 196, nonche' le autorita' indipendenti, ivi inclusa
la Commissione nazionale per le societa' e la borsa  (Consob),  e  le
societa'  dalle  stesse  amministrazioni  controllate   non   possono
effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento  della  spesa
sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di  buoni  taxi;
il predetto limite puo' essere  derogato,  per  il  solo  anno  2013,
esclusivamente per effetto di contratti pluriennali gia'  in  essere.
La predetta disposizione non si applica alle  autovetture  utilizzate
((dall'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione
frodi dei  prodotti  agroalimentari  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali,)) dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco o per i servizi istituzionali di  tutela  dell'ordine  e  della
sicurezza pubblica((, per i servizi sociali  e  sanitari  svolti  per
garantire i livelli essenziali di assistenza,)) ovvero per i  servizi
istituzionali svolti  nell'area  tecnico-operativa  della  difesa.  I
contratti di locazione o noleggio in corso alla data  di  entrata  in
vigore del  presente  decreto  possono  essere  ceduti,  anche  senza
l'assenso del contraente privato,  alle  Forze  di  polizia,  con  il
trasferimento delle relative risorse finanziarie sino  alla  scadenza
del contratto. Sono revocate  le  gare  espletate  da  Consip  s.p.a.
nell'anno 2012 per la prestazione del servizio di  noleggio  a  lungo
termine di autoveicoli senza conducente, nonche' per la fornitura  in
acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a 1.600 cc per
le Pubbliche Amministrazioni. 
  3. Fermi restando i limiti di cui al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, l'utilizzo delle autovetture di
servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo  e'  concesso
per le sole esigenze di servizio del titolare. 
  4. La violazione delle disposizioni di  cui  ai  commi  2  e  3  e'
valutabile   ai   fini   della   responsabilita'   amministrativa   e
disciplinare dei dirigenti. 
  5. Al fine di garantire flessibilita' e razionalita' nella gestione
delle risorse, in conseguenza della  riduzione  del  parco  auto,  il
personale gia' adibito a mansioni  di  autista  o  di  supporto  alla
gestione del parco auto, ove appartenente ad  altre  amministrazioni,
e'  restituito  con  decorrenza  immediata  alle  amministrazioni  di
appartenenza. Il restante personale e' conseguentemente  assegnato  a
mansioni differenti, con assegnazione  di  un  profilo  professionale
coerente con le nuove mansioni, ferma restando  l'area  professionale
di  appartenenza  ed  il  trattamento   economico   fondamentale   in
godimento. 
  6. Le disposizioni del  presente  articolo  costituiscono  principi
fondamentali  di  coordinamento  della  finanzia  pubblica  ai  sensi
dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. 
  7. A decorrere dal 1°  ottobre  2012  il  valore  dei  buoni  pasto
attribuiti al  personale,  anche  di  qualifica  dirigenziale,  delle
amministrazioni pubbliche inserite nel  conto  economico  consolidato
della  pubblica  amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo  1,  comma  2,
della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  nonche'   le   autorita'
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le  societa'  e
la borsa (Consob) non puo' superare il valore nominale di 7,00  euro.
Eventuali  disposizioni  normative  e  contrattuali  piu'  favorevoli
cessano di avere applicazione a  decorrere  dal  1  ottobre  2012.  I
contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per
l'approvvigionamento dei buoni pasto  attribuiti  al  personale  sono
adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone
la  durata  e  fermo  restando  l'importo  contrattuale   complessivo
previsto. A decorrere dalla  medesima  data  e'  fatto  obbligo  alle
universita' statali di riconoscere il buono pasto  esclusivamente  al
personale contrattualizzato. I risparmi  derivanti  dall'applicazione
del presente articolo  costituiscono  economie  di  bilancio  per  le
amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti  diversi  dalle
amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio.  Tali
somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi  per  la
contrattazione integrativa. 
  8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al  personale,  anche
di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni  pubbliche  inserite
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,  come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  ((
nonche' delle autorita' )) indipendenti ivi  inclusa  la  Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente
fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno
luogo in nessun caso alla  corresponsione  di  trattamenti  economici
sostitutivi. La presente disposizione si applica  anche  in  caso  di
cessazione  del  rapporto  di  lavoro  per   mobilita',   dimissioni,
risoluzione, pensionamento  e  raggiungimento  del  limite  di  eta'.
Eventuali  disposizioni  normative  e  contrattuali  piu'  favorevoli
cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore  del
presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre  a
comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, e' fonte di
responsabilita'  disciplinare  ed  amministrativa  per  il  dirigente
responsabile. 
  9.  E'  fatto  divieto  alle  pubbliche  amministrazioni   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  n.  165  del  2011,
nonche' alle pubbliche amministrazioni inserite nel  conto  economico
consolidato  della   pubblica   amministrazione,   come   individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  dell'articolo
1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196  ((  nonche'  alle
autorita' )) indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio  e  di
consulenza a soggetti, gia' appartenenti  ai  ruoli  delle  stesse  e
collocati in quiescenza, che abbiano svolto,  nel  corso  dell'ultimo
anno di  servizio,  funzioni  e  attivita'  corrispondenti  a  quelle
oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza. 
  10. All'articolo 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante
disposizioni urgenti per la stabilizzazione  finanziaria,  convertito
con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 9, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: 
  «Al  fine  di  razionalizzare  i   servizi   di   pagamento   delle
retribuzioni di  cui  all'articolo  1,  comma  447,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 197,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, nonche' determinare  conseguenti  risparmi  di
spesa, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal  1°  ottobre  2012,  stipulano
convenzioni  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del  personale  e  dei
servizi per la fruizione dei servizi di cui al presente comma, ovvero
utilizzano i parametri di qualita' e di prezzo previsti nel ((decreto
di cui al quinto periodo del presente comma)) per l'acquisizione  dei
medesimi servizi sul mercato di riferimento. La comparazione  avviene
con riferimento  ai  costi  di  produzione  dei  servizi,  diretti  e
indiretti,   interni   ed   esterni   sostenuti    dalle    pubbliche
amministrazioni. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  1,
comma  446,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296  sono  tenute
all'utilizzo dei servizi previsti nel  ((decreto  di  cui  al  quinto
periodo del presente comma,)) senza il pagamento del  contributo  ivi
previsto. Si applicano le disposizioni di cui al comma 6.»; 
b) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti: 
  «9-bis:  I  contratti  delle  pubbliche  amministrazioni   di   cui
all'articolo 11, comma 9, aventi a oggetto  i  servizi  di  pagamento
degli stipendi di cui al decreto previsto al comma 9, in essere  alla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente   disposizione,   sono
rinegoziati, con un abbattimento del costo del servizio non inferiore
del 15 per cento. 
  9-ter: Il commissario straordinario per la razionalizzazione  della
spesa per acquisti di beni e  servizi,  di  cui  all'articolo  2  del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, ((convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 luglio 2012, n. 94,)) recante disposizioni urgenti  per
la razionalizzazione  della  spesa  pubblica,  individua  le  regioni
assoggettate al piano di rientro previsto all'articolo 2, commi 77  e
78 della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191  che,  unitamente  alle
strutture sanitarie regionali, sono tenute  a  utilizzare  i  servizi
pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al  comma  9.  Il
commissario definisce i  tempi  e  le  modalita'  di  migrazione  dei
servizi. 
  ((9-quater. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo
1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero  a  quelle
previste al comma 9 del presente articolo, gli  atti  e  i  contratti
posti in essere in violazione delle  disposizioni  sui  parametri  di
prezzo e qualita' sono nulli, costituiscono illecito  disciplinare  e
determinano responsabilita' erariale ».)) 
  ((10-bis. Restano escluse dall'applicazione del comma  10,  lettera
b), capoverso  9-quater,  le  procedure  di  approvvigionamento  gia'
attivate alla data di entrata in vigore del presente decreto.)) 
  ((10-ter. Il comma 5 dell'articolo 8 della legge 19  ottobre  1999,
n. 370, e' sostituito dal seguente:)) 
  ((«5. Al professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli
e' corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega  di
pari  anzianita'.  In  nessun  caso  il  professore   o   ricercatore
universitario rientrato nei ruoli delle universita'  puo'  conservare
il trattamento economico complessivo goduto nel servizio  o  incarico
svolto precedentemente, qualsiasi sia l'ente  o  istituzione  in  cui
abbia svolto l'incarico. L'attribuzione di assegni  ad  personam,  in
violazione delle disposizioni di cui al presente comma e' illegittima
ed e' causa di responsabilita' amministrativa nei  confronti  di  chi
delibera l'erogazione».)) 
  11. Nelle more dei rinnovi contrattuali  previsti  dall'articolo  6
del decreto legislativo  1°  agosto  2011,  n.  141,  ((e  in  attesa
dell'applicazione di quanto disposto  dall'articolo  19  del  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,  le  amministrazioni,  ai  fini
dell'attribuzione   del   trattamento   accessorio   collegato   alla
performance individuale sulla  base  di  criteri  di  selettivita'  e
riconoscimento del merito,  valutano  la  performance  del  personale
dirigenziale in relazione)): 
  a)(( al  raggiungimento  degli  obiettivi  individuali  e  relativi
all'unita'  organizzativa  di  diretta  responsabilita',  nonche'  al
contributo     assicurato      alla      performance      complessiva
dell'amministrazione.  Gli  obiettivi,  predeterminati  all'atto  del
conferimento dell'incarico  dirigenziale,  devono  essere  specifici,
misurabili, ripetibili, ragionevolmente realizzabili  e  collegati  a
precise scadenze temporali;)) 
  b)((  ai  comportamenti  organizzativi  posti  in  essere  e   alla
capacita' di  valutazione  differenziata  dei  propri  collaboratori,
tenuto conto delle diverse performance degli stessi.)) 
  ((11-bis. Per gli stessi fini' di cui al comma 11, la misurazione e
valutazione della performance individuale del personale e' effettuata
dal dirigente in relazione:)) 
  a)((  al  raggiungimento  di  specifici  obiettivi  di   gruppo   o
individuali;)) 
  b)((  al  contributo  assicurato   alla   performance   dell'unita'
organizzativa  di  appartenenza  e  ai  comportamenti   organizzativi
dimostrati.)) 
  ((11-ter. Nella valutazione della performance individuale non  sono
considerati i periodi di  congedo  di  maternita',  di  paternita'  e
parentale.)) 
  ((11-quater. Ciascuna amministrazione monitora annualmente, con  il
supporto dell'Organismo indipendente di valutazione, l'impatto  della
valutazione in termini di miglioramento della performance e  sviluppo
del personale, al fine di  migliorare  i  sistemi  di  misurazione  e
valutazione in uso.)) 
  ((11-quinquies. Ai dirigenti e al personale  non  dirigenziale  che
risultano piu'  meritevoli  in  esito  alla  valutazione  effettuata,
comunque non inferiori al 10 per cento della rispettiva totalita' dei
dipendenti oggetto della valutazione, secondo i  criteri  di  cui  ai
commi 11 e 11-bis e' attribuito un trattamento accessorio  maggiorato
di un importo compreso, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2011,  n.
141, tra il 10 e il 30 per cento rispetto al  trattamento  accessorio
medio attribuito ai dipendenti appartenenti  alle  stesse  categorie,
secondo le modalita' stabilite nel sistema di cui all'articolo 7  del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La presente disposizione
si  applica  ai  dirigenti  con  riferimento  alla  retribuzione   di
risultato.)) 
  ((11-sexies. Le amministrazioni rendono nota l'entita'  del  premio
mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale
e pubblicano sui propri  siti  istituzionali  i  dati  relativi  alla
distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine
di  dare  conto  del  livello  di   selettivita'   utilizzato   nella
distribuzione dei premi e degli incentivi.)) 
  12. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge 4  marzo  2009,  n.
15, e' inserito il seguente: 
  «3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione, tutti gli stanziamenti autorizzati ai sensi del comma 3
sono destinati, nei limiti  delle  risorse  iscritte  in  bilancio  a
legislazione  vigente,  alla  copertura  degli  oneri   relativi   al
funzionamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza  e
l'integrita' delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), ivi compresi  i
compensi per i componenti della Commissione medesima». 
  13. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e' abrogato. 
  14. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6,  comma  3,  del
decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alle
autorita' portuali  le  riduzioni  ivi  disposte  sono  ulteriormente
aumentate del cinque per cento a decorrere dal 1°  gennaio  2013  nei
confronti dei presidenti, dei comitati portuali  e  dei  collegi  dei
revisori dei conti, composti anche da dipendenti del Ministero  delle
infrastrutture   e   dei   trasporti   in   possesso   di   specifica
professionalita'. 
  ((14-bis. La Banca d'Italia, nell'ambito del  proprio  ordinamento,
tiene conto dei principi  di  riduzione  della  spesa  contenuti  nel
presente decreto.))

Titolo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

                               Art. 6 

               Rafforzamento della funzione statistica 
                e del monitoraggio dei conti pubblici 

  1. Le disposizioni di cui ai commi 587, 588 e 589  dall'articolo  1
della Legge n. 296 del 27 dicembre  2006  (Legge  Finanziaria  2007),
costituiscono principio fondamentale di coordinamento  della  finanza
pubblica ai fini del rispetto dei parametri stabiliti  dal  patto  di
stabilita' e crescita dell'Unione europea (( e )) si applicano  anche
alle  Fondazioni,  Associazioni,  Aziende  speciali,  Agenzie,   Enti
strumentali, Organismi e altre unita' istituzionali non costituite in
forma  di  societa'  o  consorzio,  controllati  da   amministrazioni
pubbliche statali, regionali e locali indicate nell'elenco  ISTAT  ai
sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009,  n.  196
(Legge di contabilita' e di finanza pubblica), e successive modifiche
e integrazioni. Per controllo  si  deve  intendere  la  capacita'  di
determinare la  politica  generale  o  il  programma  di  una  unita'
istituzionale,  se  necessario  scegliendo  gli  amministratori  o  i
dirigenti. 
  2.  Le  modalita'  di  effettuazione   della   trasmissione   delle
informazioni di cui al precedente comma rese disponibili  alla  banca
dati della amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  13  della
legge 31 dicembre, 2009, n. 196, sono definite con  apposito  decreto
del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentito
l'Istat. 
  3.  Fermo  restando   quanto   previsto   da   altre   disposizioni
legislative, il potere ispettivo attribuito dalla  vigente  normativa
al Dipartimento della funzione  pubblica  ed  al  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato nei confronti  delle  amministrazioni
pubbliche e' esteso alle societa' a totale  partecipazione  pubblica,
diretta  o  indiretta,  con  riferimento   agli   obblighi   previsti
dall'articolo 4, commi 4, 5, 9, 10, e 11 del presente decreto. 
  4. A decorrere dall'esercizio  finanziario  2012,  i  Comuni  e  le
Province allegano al rendiconto della gestione una  nota  informativa
contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le
societa' partecipate. La predetta  nota,  asseverata  dai  rispettivi
organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e
ne fornisce la motivazione; in tal caso  il  Comune  o  la  Provincia
adottano  senza  indugio,   e   comunque   non   oltre   il   termine
dell'esercizio finanziario in corso,  i  provvedimenti  necessari  ai
fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie. 
  5.  Le  disposizioni  di  cui  ((ai  commi  da   5   a   9))   sono
prioritariamente dirette a garantire  la  puntuale  applicazione  dei
criteri  di  contabilita'  nazionale  relativi  alle   modalita'   di
registrazione degli investimenti fissi lordi, in  base  ai  quali  le
spese di tale natura devono essere registrate nel momento in  cui  il
bene capitale entra nella disponibilita'  dell'acquirente  o,  per  i
beni  prodotti  secondo  contratti  pluriennali,  al  momento   della
consegna dei vari stati di avanzamento dei lavori. 
  6. Nelle more dell'attuazione della delega  prevista  dall'articolo
40 della legge 31 dicembre 2009  n.  196  ed  al  fine  di  garantire
completezza dei dati di bilancio nel corso della gestione, attraverso
la  rilevazione  puntuale  dei  costi,  effettuata   anche   mediante
l'acquisizione dei documenti contenenti le  informazioni  di  cui  al
comma 5, a decorrere dal 1° gennaio 2013,  tutte  le  Amministrazioni
centrali dello Stato,  incluse  le  articolazioni  periferiche,  sono
tenute ad adottare il sistema informativo SICOGE anche ai fini  delle
scritture di contabilita' integrata economico-patrimoniale analitica.
Le predette scritture contabili saranno integrate, per l'acquisto  di
beni e servizi, con l'utilizzo delle funzionalita' di  ciclo  passivo
rese disponibili dalla Ragioneria Generale dello Stato, al fine della
razionalizzazione di tali tipologie di acquisti. 
  7. Le Amministrazioni di cui al comma 6  potranno  fruire,  con  le
modalita' di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre  2009,  196,
delle informazioni utili al monitoraggio della propria gestione. 
  8. A decorrere dal 2013, le amministrazioni pubbliche diverse dallo
Stato adeguano i propri sistemi contabili allo scopo di garantire  le
informazioni necessarie all'attuazione  delle  finalita'  di  cui  al
comma 5. Con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
sentito l'ISTAT, sono  definite  le  modalita'  di  contabilizzazione
degli investimenti per le amministrazioni di cui al presente comma. 
  9. Con riferimento alle opere che  abbiano  avuto  rappresentazione
nei documenti contabili degli enti fino all'esercizio in  corso,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e l'Istat, da emanare entro 60  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, sono definiti i  criteri  e  le  modalita'  per  la
ricognizione e  la  raccolta  di  informazioni  relative  alle  opere
d'importo piu' rilevante. Con il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri  di  cui  al  periodo  precedente  sono  in  particolare
individuati   gli   enti   interessati    alla    ricognizione,    le
caratteristiche delle opere rilevate e le modalita' per l'invio delle
informazioni. 
  10. Nelle more del riordino della  disciplina  della  gestione  del
bilancio dello Stato, in via sperimentale per il triennio  2013-2015,
il dirigente responsabile della  gestione,  in  relazione  a  ciascun
impegno assunto sui  capitoli  di  bilancio  di  propria  pertinenza,
relativo a spese per somministrazioni, forniture e appalti, a partire
dall'esercizio finanziario  2013,  ha  l'obbligo  di  predisporre  un
apposito piano finanziario pluriennale sulla base del quale ordina  e
paga le  spese,  da  aggiornare  con  cadenza  mensile.  A  decorrere
dall'entrata in vigore del presente decreto sono avviate le attivita'
propedeutiche all'avvio  della  sperimentazione  di  cui  al  periodo
precedente. 
  11. Il piano  finanziario  dei  pagamenti  indica,  quali  elementi
necessari e presupposti del pagamento stesso, in relazione a  ciascun
impegno, il preciso ammontare del debito  e  l'esatta  individuazione
della persona del creditore, supportati dai titoli  e  dai  documenti
comprovanti il diritto acquisito, nonche' la  data  in  cui  viene  a
scadenza l'obbligazione. 
  12. Quali titoli e documenti comprovanti il diritto  acquisito  dai
creditori sono considerati prioritari i provvedimenti di approvazione
degli stati di avanzamento lavori, ove previsti,  ovvero  le  fatture
regolarmente emesse. 
  13. Al fine di consentire  la  corretta  imputazione  all'esercizio
finanziario di competenza economica delle  spese  dei  Ministeri  che
hanno  dato  luogo  a  debiti   non   ancora   estinti   relativi   a
somministrazioni,   forniture   e    appalti,    mediante    l'esatta
individuazione della data di insorgenza degli stessi, le richieste di
reiscrizione in bilancio delle somme corrispondenti a residui passivi
caduti in perenzione ovvero di attribuzione delle risorse finanziarie
occorrenti per l'estinzione dei debiti formatisi fuori  bilancio,  da
inoltrare all'amministrazione debitrice tramite il competente Ufficio
centrale del bilancio, devono essere corredate dai titoli e documenti
comprovanti   il   diritto    acquisito    dal    creditore,    quali
prioritariamente i  provvedimenti  di  approvazione  degli  stati  di
avanzamento lavori e le fatture regolarmente emesse. 
  14. Al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilita' di
cassa occorrenti per disporre i pagamenti((, nel  corrente  esercizio
finanziario e in quello successivo, anche  nelle  more  dell'adozione
del piano finanziario di cui al comma 10,)) con decreto del  Ministro
competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei  conti,  in
ciascun stato di previsione della spesa, possono essere disposte, tra
capitoli, variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione  per
i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa  fissa,
previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle  finanze
-  Dipartimento  della  Ragioneria  generale   dello   Stato,   della
compatibilita'  delle  medesime  con  gli  obiettivi  programmati  di
finanza pubblica. 
  15. Le somme  stanziate  nel  bilancio  dello  Stato,  relative  ad
autorizzazioni di spese pluriennali, totalmente  non  impegnate  alla
chiusura  dell'esercizio,  costituiscono  economie  di  bilancio.  Le
stesse, con l'esclusione di  quelle  riferite  ad  autorizzazioni  di
spese permanenti ed a fondi da ripartire,  sono  reiscritte,  con  la
legge di  bilancio,  nella  competenza  dell'esercizio  successivo  a
quello terminale dell'autorizzazione medesima.  Qualora  dette  somme
non risultino impegnate nei tre anni successivi  a  quello  di  prima
iscrizione in bilancio della spesa,  la  relativa  autorizzazione  e'
definanziata  per  i  corrispondenti  importi.   ((Delle   operazioni
effettuate ai sensi del presente comma viene data  apposita  evidenza
nella nota integrativa al bilancio di previsione.)) 
  ((15-bis. Dal calcolo per le riduzioni delle spettanze per i comuni
effettuate,  in  applicazione  dell'articolo   14,   comma   2,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  sono  esclusi  i  contributi  in
conto  capitale  assegnati  dalla  legge   direttamente   al   comune
beneficiario. Il Ministero dell'interno e' autorizzato ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni ai decreti  ministeriali
di attuazione.)) 
  16. In via sperimentale ((per gli esercizi  2013,  2014  e  2015,))
relativamente alle autorizzazioni di spesa pluriennale, con legge  di
bilancio gli stanziamenti di  competenza  possono  essere  rimodulati
negli  anni  ricompresi  nel  bilancio  pluriennale,  ((assicurandone
apposita evidenza,)) nel rispetto del limite complessivo della  spesa
autorizzata, per  adeguarli  alle  corrispondenti  autorizzazioni  di
cassa determinate in relazione ai pagamenti programmati ai sensi  del
comma 10. 
  17.  A  decorrere  dall'esercizio  finanziario  2012,  nelle   more
dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio di cui  al  decreto  legislativo  23  giugno
2011, n. 118, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un
fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei  residui
attivi,  di  cui  ai  titoli  primo  e  terzo  dell'entrata,   aventi
anzianita' superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo  di
revisione, possono essere esclusi dalla base  di  calcolo  i  residui
attivi per i quali i  responsabili  dei  servizi  competenti  abbiano
analiticamente certificato la perdurante  sussistenza  delle  ragioni
del credito e l'elevato tasso di riscuotibilita'. 
  18. I termini previsti nel decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 22 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  21
giugno 2012, n. 143, in attuazione dell'articolo 35, comma 1, lettera
b),  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.  27,  sono  prorogati
rispettivamente come segue: 
  a) all'articolo 1, comma 4, il termine  del  «28  giugno  2012»  e'
prorogato al «27 luglio 2012»; 
  b) all'articolo 3, comma 4, al primo periodo, il  termine  del  «31
luglio 2012» e' prorogato al «30 agosto 2012» e, all'ultimo  periodo,
il termine del «31 agosto 2012» e' prorogato al «28 settembre 2012»; 
  c) all'articolo 3, comma 5, il termine del «28 settembre  2012»  e'
prorogato al «31 ottobre 2012»; 
  d) all'articolo 3, comma 7, il termine del  «31  ottobre  2012»  e'
prorogato al «30 novembre 2012; 
  e) all'articolo 4, il termine del «1° novembre 2012»  e'  prorogato
al «1° dicembre 2012» e quello del «1° novembre 2016» e' prorogato al
«1° dicembre 2016». 
  19. Le convenzioni, di cui all'articolo 1, comma 5-bis, lettera  f)
del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito con modificazioni
dalla legge  1  ottobre  2010,  n.  163,  stipulate  con  i  soggetti
aggiudicatari  dei  compendi  aziendali,  si  intendono  approvate  e
producono effetti a far data dalla  sottoscrizione.  Ogni  successiva
modificazione  ovvero  integrazione  delle  suddette  convenzioni  e'
approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  trasporti
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze((,  sentite
le regioni interessate)). 
  20. All'articolo l della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 616, l'ultimo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «A
decorrere dal 2013 gli ambiti territoriali scolastici  sono  limitati
nel numero a non piu' di 2.000 e comunque composti da almeno  quattro
istituzioni.»; 
  b) dopo il comma 616 e' inserito il seguente comma: 
  «616-bis.  I  revisori  di  cui  al  comma  616  sono  tenuti  allo
svolgimento dei controlli ispettivi di secondo livello  per  i  fondi
europei, nonche' (( a )) ogni altra verifica  e  controllo  richiesti
dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dal
Ministero dell'economia e delle finanze.».

Titolo II

RIDUZIONE DELLA SPESA
DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI
E DEGLI ENTI NON TERRITORIALI

                               Art. 7 

               Riduzione della spesa della Presidenza 
             del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri 

  1.  Ai  fini  del  concorso  al  raggiungimento   degli   obiettivi
programmati di finanza pubblica,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri procede ad operare i seguenti interventi: 
  a) riduzione delle spese  di  funzionamento  sul  proprio  bilancio
autonomo tali da comportare un risparmio complessivo di 5 milioni  di
euro per l'anno 2012 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
Conseguentemente,   l'autorizzazione   di    spesa    di    cui    al
Decreto-Legislativo n. 303 del 1999, come rideterminata dalla tabella
C della Legge 12 novembre 2011, n. 183, e' ridotta di  5  milioni  di
euro per l'anno 2012 e di 10 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno
2013; 
b) contenimento delle spese per le strutture di missione e  riduzione
   degli stanziamenti per le politiche  dei  singoli  Ministri  senza
   portafoglio e Sottosegretari, con  un  risparmio  complessivo  non
   inferiore a 20 milioni di euro per l'anno 2012 e di 40 milioni  di
   euro a decorrere dall'anno 2013. 
  2. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste dal comma
1, lettera b) sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. 
  3. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  sono  soppresse   le   seguenti
strutture di missione istituite presso la  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri: 
  a) «Segreteria tecnica dell'Unita'  per  la  semplificazione  e  la
qualita' della regolazione» di cui all'articolo 1, comma 22-bis,  del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; il Ministro delegato provvede  al
riordino della predetta Unita', integrandola  se  necessario  con  un
contingente di personale inferiore di almeno il 30 per cento rispetto
a quello previsto per la soppressa Segreteria tecnica; 
  b) «Progetto Opportunita'  delle  Regioni  in  Europa»  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2011; 
  c) «Unita' per l'e-government e l'innovazione per lo sviluppo». 
  4. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  sono
individuati gli uffici cui  attribuire,  ove  necessario,  i  compiti
svolti dalle strutture di missione di cui al (( comma 3 )). 
  5.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 2190, comma 1, le  parole  da  «euro  6.000.000»  a
«nell'anno 2014» sono sostituite dalle  seguenti:  «  euro  5.500.000
nell'anno 2012,  euro  3.800.000  nell'anno  2013  e  euro  3.000.000
nell'anno 2014»; 
  b) all'articolo 582, comma 1, lettera d), la cifra «459.330.620,21»
e' sostituita dalla seguente: «403.330.620,21». 
  6. Per l'anno 2012, con il decreto di  cui  all'articolo  2207  del
decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  sono  rideterminate  le
consistenze del  personale  ufficiali,  sottufficiali,  volontari  in
servizio permanente e volontari  in  ferma  prefissata  dell'Esercito
italiano,  della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica  militare  in
servizio. 
  7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55,  comma  5-bis,
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, riferita  all'anno
2012 e' ridotta di 5,6 milioni di euro. 
  8. La dotazione del fondo istituito nello stato di previsione della
spesa del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 2, comma 616,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' ridotta  dell'importo  annuo
di euro 17.900.000 a decorrere dall'anno 2012. 
  9. La dotazione del  Fondo  di  cui  all'articolo  613  del  codice
dell'ordinamento militare di cui  al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, e' ridotta dell'importo di  euro  8.700.000  per  l'anno
2012 e dell'importo di euro 7.900.000 a decorrere dall'anno 2013. 
  10.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: all'articolo 536, comma 1, lettera b), dopo le  parole
«Ministro della difesa» aggiungere le  parole  «di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze. 
  11. Gli importi di cui all'articolo 27, comma 10,  della  legge  n.
488 del 1999, sono ridotti di ((20 milioni di euro per l'anno 2013  e
di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014)). 
  12.  Ai  fini  del  concorso  al  raggiungimento  degli   obiettivi
programmati di finanza pubblica, le  amministrazioni  centrali  dello
Stato assicurano, a decorrere dall'anno  2013,  una  riduzione  della
spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento  netto
corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 2. 
  13. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui
al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad accantonare  e  rendere  indisponibile,  nell'ambito  delle  spese
rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge
n. 196 del  2009,  delle  missioni  di  spesa  di  ciascun  Ministero
interessato, un ammontare di  spesa  pari  a  quanto  indicato  nella
tabella di cui al medesimo comma 12. 
  14. I Ministri competenti propongono, in  sede  di  predisposizione
del disegno di legge di stabilita' per  il  triennio  2013-2015,  gli
interventi correttivi necessari per la realizzazione degli  obiettivi
di cui al  comma  12.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
verifica  gli  effetti  finanziari  sui  saldi  di  finanza  pubblica
derivanti  dai  suddetti  interventi,  ai  fini  del  rispetto  degli
obiettivi di cui al medesimo comma. 
  15. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al  comma
14 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi  in  termini  di
indebitamento netto assegnati ai sensi  del  comma  13,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri  e,
eventualmente, con la medesima legge di  stabilita'  e'  disposta  la
corrispondente riduzione  delle  dotazioni  finanziarie,  iscritte  a
legislazione vigente nell'ambito  delle  spese  rimodulabili  di  cui
all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n.  196  del
2009, delle missioni di spesa di  ciascun  Ministero  interessato,  a
valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 13. 
  16. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189, e' ridotto, in termini di sola cassa,  di  500
milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e di 400  milioni
di euro a decorrere dall'anno 2014. 
  17. Il fondo per interventi strutturali di politica  economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' ridotto di 94 milioni di euro per l'anno  2012  ((  e  di  10
milioni di euro per l'anno 2013 )). 
  18.  Il  fondo  di  cui  all'articolo  7-quinquies,  comma  1,  del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come  integrato  dall'articolo  33,
comma 1, della legge 12 novembre 2011,  n.  183,  e'  ridotto  di  39
milioni di euro per l'anno 2012. 
  19. Il fondo di cui all'articolo 1,  comma  1240,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni,  e'
ridotta di 8,9 milioni di euro per l'anno 2012. 
  20. La lettera c), dell'articolo 2, comma  5  del  decreto-legge  6
giugno 2012, n. 74 e' soppressa. 
  21. Il Fondo di cui all'articolo 2, comma  1  del  decreto-legge  6
giugno 2012, n. 74 e'  alimentato  per  ((550  milioni  di  euro  per
ciascuno  degli  anni  2013  e  2014))  mediante  quota  parte  delle
riduzioni di spesa previste dal presente decreto. 
  ((21-bis. I termini di prescrizione e decadenza  sospesi  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 1, numero 3), del decreto-legge 6 giugno 2012,
n.   74,   relativi   all'attivita'   delle   diverse   articolazioni
dell'Agenzia delle entrate operanti con riguardo ai contribuenti  con
domicilio fiscale, ad una delle date indicate nell'articolo 1,  comma
1, del medesimo decreto-legge, nei comuni individuati ai sensi  dello
stesso comma 1, sono prorogati di sei mesi a decorrere dalla fine del
periodo di sospensione, in deroga alle disposizioni dell'articolo  3,
comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente  l'efficacia
temporale delle norme tributarie.)) 
  22. In attuazione delle disposizioni di  cui  all'articolo  50  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Centro Elaborazione  Dati
del Ministero dell'interno, di  cui  all'articolo  8  della  legge  1
aprile 1981,  n.  121,  accede,  in  via  telematica,  con  modalita'
disciplinate con apposita  convenzione,  al  registro  delle  imprese
istituito dall'articolo 8 della legge 23 dicembre  1993,  n.  580,  e
disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica  7  dicembre
1995, n. 581, nonche' agli atti, ai documenti  ed  alle  informazioni
contenuti in registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti  dalle
Camere di Commercio, senza oneri per lo Stato. 
  23. Lo stanziamento del fondo speciale di conto capitale  iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2012, e' ridotto di 67.988.000 euro per  l'anno  2012,  di
91.217.000 euro per l'anno 2013 e di 95.645.000 a decorrere dall'anno
2014, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'interno. 
  24. E' annullato l'Accordo di Programma sottoscritto il  15  luglio
2004 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il comune
di Catanzaro, la provincia di Catanzaro e la regione Calabria  avente
ad oggetto il  trasferimento  del  Laboratorio  Tipologico  Nazionale
nell'ambito del Centro per lo sviluppo del settore delle  costruzioni
di Catanzaro. 
  25. Le risorse giacenti sul conto n. 20126 della Cassa  depositi  e
prestiti rivenienti dall'annullamento dell'Accordo  di  programma  di
cui al comma 24,  ammontanti  a  5  milioni  di  euro,  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario. 
  26. Alla revisione della  spesa  nell'ambito  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti si provvede altresi' con le risorse di
seguito indicate: 
  a) al secondo periodo dell'articolo 2, comma 172, del Decreto-legge
del 3 ottobre 2006 n. 262, convertito in  legge,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286,  dopo  le
parole «a titolo di contribuzione degli utenti dei  servizi,  »  sono
aggiunte le seguenti «pari a ad euro 2.500.000 per l'anno 2012 e»; 
  b)  mediante  la  soppressione  dei  contributi   (agli   enti   ed
istituzioni nazionali ed internazionali e  a  privati  per  attivita'
dell'aviazione civile) di cui all'articolo 1, comma 40,  della  legge
28 dicembre 1995, n. 549, iscritti  nello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  ((26-bis. Il  commissario  straordinario  dell'Aero  Club  d'Italia
adegua lo statuto  ai  principi  in  materia  sportiva  previsti  dal
decreto legislativo 23 luglio  1999,  n.  242,  come  modificato  dal
decreto legislativo 8  gennaio  2004,  n.  15,  nonche'  ai  principi
desumibili dallo statuto del CONI e dalle determinazioni assunte  dal
CONI medesimo. Per il raggiungimento di tali obiettivi l'incarico  di
commissario straordinario e' prorogato, con poteri di amministrazione
ordinaria e straordinaria,  fino  alla  data  di  insediamento  degli
organi ordinari dell'ente e, comunque, per un periodo  non  superiore
ad un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.)) 
  27. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
predispone entro 60 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto  un   Piano   per   la
dematerializzazione delle  procedure  amministrative  in  materia  di
istruzione, universita' e ricerca e dei rapporti con le comunita' dei
docenti, del personale, studenti e famiglie. 
  28. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, le iscrizioni  alle
istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per  gli  anni
scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalita'  on  line
attraverso un apposito applicativo che il Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca mette a disposizione delle scuole  e
delle famiglie. 
  29. A  decorrere  dall'anno  scolastico  2012-2013  le  istituzioni
scolastiche ed educative redigono la pagella degli alunni in  formato
elettronico. 
  30. La pagella elettronica ha  la  medesima  validita'  legale  del
documento cartaceo ed e' resa disponibile per le famiglie sul  web  o
tramite posta elettronica o altra modalita' digitale. Resta  comunque
fermo  il  diritto  dell'interessato   di   ottenere   su   richiesta
gratuitamente  copia  cartacea  del  documento  redatto  in   formato
elettronico. 
  31. A  decorrere  dall'anno  scolastico  2012-2013  le  istituzioni
scolastiche e i docenti  adottano  registri  on  line  e  inviano  le
comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico. 
  32. All'attuazione delle disposizioni (( dei commi da 27 a 31 )) si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica. 
  33. Le istituzioni scolastiche ed educative statali  sono  inserite
nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. 
  34. ((Alla data del 12 novembre 2012 i cassieri  delle  istituzioni
scolastiche ed  educative  statali  provvedono  a  versare  tutte  le
disponibilita' liquide esigibili depositate presso  i  conti  bancari
sulle  rispettive  contabilita'  speciali,  sottoconto  infruttifero,
aperte  presso  la  tesoreria  statale)).  Si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni. di cui all'articolo 35,  comma  9,  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 
  35. ((Fermi  restando  gli  ordinari  rimedi  previsti  dal  codice
civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi,  i
contratti di cassa delle istituzioni scolastiche ed educative di  cui
al comma 33 in essere alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto possono essere  rinegoziati  in  via  diretta  tra  le  parti
originarie,  ferma  restando  la  durata  inizialmente  prevista  dei
contratti stessi)). 
  36. I servizi di incasso e di pagamento di cui al comma 34, nonche'
gli altri servizi acquistati nell'ambito  delle  medesime  procedure,
possono essere remunerati anche mediante accordi di sponsorizzazione,
ai quali non si applica il disposto di cui all'articolo 43, comma  2,
secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
  37. All'articolo 1, comma 601, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo le parole «integrare i fondi stessi» sono aggiunte «nonche'
l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440,
quota parte pari a 15,7 milioni dei  fondi  destinati  all'attuazione
del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3,  della  legge
28 marzo 2003, n. 53, l'autorizzazione di spesa di cui ((al comma 634
del presente articolo, salvo quanto  disposto  dal  comma  875.))  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad  apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio»; 
  b)(( dopo le parole: «di cui al presente comma»  sono  inserite  le
seguenti: «nonche'  per  la  determinazione  delle  misure  nazionali
relative al sistema pubblico di istruzione e formazione».)) 
  ((37-bis. Sono abrogati l'articolo 2 della legge 18 dicembre  1997,
n. 440, e il secondo periodo dell'articolo 1, comma 634, della  legge
27 dicembre 2006, n. 296.)) 
  ((37-ter. All'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre  2006,
n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:)) 
  (( a)  le  parole:  «le  risorse  annualmente  stanziate  a  valere
sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 634, sul fondo  iscritto
nella legge 18 dicembre 1997, n. 440» sono sostituite dalle seguenti:
«quota parte pari a euro 14 milioni dell'autorizzazione di  spesa  di
cui al comma 634, confluita nei fondi di cui al comma 601»;)) 
  (( b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quota parte  pari
a euro 14 milioni del Fondo per  l'istruzione  e  formazione  tecnica
superiore e' destinata ai percorsi di cui al decreto  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, svolti  dagli  istituti  tecnici
superiori.».)) 
  38. All'articolo  4,  comma  4((-septies)),  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, le parole «fatta eccezione per» sono  sostituite
dalla seguente «compreso» e le parole da «, le cui competenze  fisse»
sino alla fine del  comma  sono  soppresse.  Corrispondentemente,  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  provvede
al monitoraggio dei contratti per i  supplenti  brevi  stipulati  dai
dirigenti  scolastici  ed  effettua  controlli  nei  confronti  delle
istituzioni che sottoscrivano contratti in misura  anormalmente  alta
in  riferimento  al  numero  di  posti  d'organico   dell'istituzione
scolastica. 
  39. A decorrere  dal  1°  gennaio  2013  le  contabilita'  speciali
scolastiche di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge  28  dicembre
2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2002, n. 16, non sono piu'  alimentate.  Le  somme  disponibili  alla
stessa data sono versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  in
misura pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e  2015,
la restante parte e' versata nell'anno 2016.  Dallo  stesso  anno  le
contabilita'  speciali  sono  soppresse.  Le  predette   somme   sono
annualmente  riassegnate  ai  capitoli   relativi   alle   spese   di
funzionamento delle scuole iscritti nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
  40. In deroga all'articolo 4, comma 72,  della  legge  12  novembre
2011, n. 183, la somma di euro 30 milioni e' versata all'entrata  del
bilancio dello Stato  nell'anno  2012  a  valere  sulle  contabilita'
speciali scolastiche di cui al comma 39 ed e' acquisita all'erario. 
  41. Il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli  enti
locali, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n.  4,  e'
assegnato agli enti locali in proporzione al  numero  di  classi  che
accedono al servizio di mensa scolastica,  con  riferimento  all'anno
scolastico che ha termine nell'anno finanziario di riferimento. 
  42.((All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica  25
luglio 1997, n. 306, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:)) 
  ((«1-bis. Ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma  1,
non vengono computati gli  importi  della  contribuzione  studentesca
disposti, ai sensi del presente comma e  del  comma  1-ter,  per  gli
studenti iscritti oltre la durata normale  dei  rispettivi  corsi  di
studio di primo e secondo  livello.  I  relativi  incrementi  possono
essere disposti dalle universita' entro i limiti massimi e secondo  i
criteri  individuati  con  decreto  del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro il  31  marzo  di
ogni anno, sulla base  dei  principi  di  equita',  progressivita'  e
redistribuzione e tenendo conto degli anni di ritardo  rispetto  alla
durata normale dei rispettivi corsi di studio, del reddito  familiare
ISEE, del numero degli  studenti  appartenenti  al  nucleo  familiare
iscritti all'universita' e della specifica condizione degli  studenti
lavoratori.)) 
  ((1-ter. In ogni caso, i limiti disposti  dal  decreto  di  cui  al
comma 1-bis non possono superare:)) 
  a)(( il 25 per cento della  corrispondente  contribuzione  prevista
per gli studenti in corso, per gli studenti iscritti oltre la  durata
normale dei rispettivi corsi di studio  il  cui  ISEE  familiare  sia
inferiore alla soglia di euro 90.000, come individuata  dall'articolo
2, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;)) 
  b)(( il 50 per cento della  corrispondente  contribuzione  prevista
per gli studenti in corso, per gli studenti iscritti oltre la  durata
normale dei rispettivi corsi di studio  il  cui  ISEE  familiare  sia
compreso tra la soglia di euro 90.000 e la soglia  di  euro  150.000,
come individuata dall'articolo 2, comma 1, del  citato  decreto-legge
n. 138 del 2011;)) 
  c)(( il 100 per cento della corrispondente  contribuzione  prevista
per gli studenti in corso, per gli studenti oltre la  durata  normale
dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE  familiare  sia  superiore
alla soglia di euro 150.000, come individuata dall'articolo 2,  comma
1, del citato decreto-legge n. 138 del 2011.)) 
  ((1-quater. Gli incrementi della contribuzione studentesca disposti
ai sensi del comma 1-ter sono destinati in misura non inferiore al 50
per cento del totale ad integrazione delle risorse disponibili per le
borse di studio di cui all'articolo 18  del  decreto  legislativo  29
marzo 2012, n. 68, e per la parte  residua  ad  altri  interventi  di
sostegno al  diritto  allo  studio,  con  particolare  riferimento  a
servizi abitativi, servizi di ristorazione, servizi di orientamento e
tutorato,  attivita'  a   tempo   parziale,   trasporti,   assistenza
sanitaria,  accesso  alla   cultura,   servizi   per   la   mobilita'
internazionale e materiale didattico.)) 
  ((1-quinquies. Per i  prossimi  tre  anni  accademici  a  decorrere
dall'anno accademico 2013-2014, l'incremento della contribuzione  per
gli studenti iscritti entro la durata normale dei rispettivi corsi di
studio di primo e secondo livello  il  cui  ISEE  familiare  sia  non
superiore a euro 40.000 non  puo'  essere  superiore  all'indice  dei
prezzi al consumo dell'intera collettivita'».)) 
  ((42-bis. Il Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca  promuove  un   processo   di   accorpamento   dei   consorzi
interuniversitari Cineca, Cilea e Caspur al fine di razionalizzare la
spesa per il funzionamento degli stessi attraverso la costituzione di
un unico soggetto a livello nazionale con il  compito  di  assicurare
l'adeguato supporto, in termini di innovazione e offerta di  servizi,
alle esigenze del Ministero, del sistema universitario,  del  settore
ricerca e del settore istruzione. Dall'attuazione del presente  comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.)) 
  ((42-ter. Allo scopo di garantire una corretta transizione al nuovo
ordinamento, l'articolo 2, comma 9, terzo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso  che,  ai  fini  della
decorrenza della proroga  del  mandato  dei  rettori  in  carica,  il
momento di adozione dello statuto e' quello dell'adozione  definitiva
all'esito dei controlli previsti dal comma 7 del medesimo articolo.))

Titolo II

RIDUZIONE DELLA SPESA
DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI
E DEGLI ENTI NON TERRITORIALI

                               Art. 8 

                        Riduzione della spesa 
                degli enti pubblici non territoriali 

  1. Al fine di  conseguire  gli  obiettivi  di  razionalizzazione  e
contenimento della spesa per l'acquisto  di  beni  e  servizi,  e  di
riduzione della spesa pubblica, gli enti  pubblici  non  territoriali
adottano ogni iniziativa affinche': 
a) in  ottemperanza   a   quanto   disposto   dall'articolo   4   del
   decreto-legge  ((31  maggio  2010,  n.  78   ,   convertito,   con
   modificazioni,  della  legge  30  luglio  2010,  n.  122,))  siano
   utilizzate  le  carte  elettroniche  istituzionali,  per  favorire
   ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi  a  cittadini  e
   utenti; 
  b) nel caso di incorporazione di  enti,  sia  realizzato  un  unico
sistema  informatico  per  tutte  le  attivita'  anche   degli   enti
soppressi, in  termini  di  infrastruttura  hardware  ed  applicativi
funzionali, sotto la responsabilita' organizzativa  e  funzionale  di
un'unica struttura; 
  c) siano immediatamente razionalizzate e ridotte  le  comunicazioni
cartacee verso  gli  utenti  legate  all'espletamento  dell'attivita'
istituzionale, con conseguente riduzione, entro  l'anno  2013,  delle
relative spese per un importo pari almeno al 50 per cento delle spese
sostenute nel  2011,  in  ragione  delle  nuove  modalita'  operative
connesse allo sviluppo della telematizzazione  della  domanda  e  del
progressivo aumento dell'erogazione di servizi online; 
d) siano ridotte le spese di telefonia mobile e fissa attraverso  una
   razionalizzazione dei contratti in essere ed una  diminuzione  del
   numero degli apparati telefonici; 
e) siano razionalizzati nel settore pubblico allargato  i  canali  di
   collaborazione istituzionale, in modo tale  che  lo  scambio  dati
   avvenga esclusivamente a titolo gratuito e non oneroso; 
  f) sia razionalizzato il proprio patrimonio immobiliare strumentale
mediante l'attivazione  immediata  di  iniziative  di  ottimizzazione
degli spazi da avviare sull'intero territorio nazionale che prevedano
l'accorpamento del personale in forza nei  vari  uffici  territoriali
ubicati nel medesimo comune e la riduzione degli  uffici  stessi,  in
relazione ai criteri  della  domanda  potenziale,  della  prossimita'
all'utenza e delle innovate modalita' operative connesse  all'aumento
dell'informatizzazione dei servizi; 
g) si proceda progressivamente alla dematerializzazione  degli  atti,
   riducendo la produzione e conservazione dei documenti cartacei  al
   fine di generare risparmi connessi alla gestione della carta  pari
   almeno al 30 per cento dei costi di  conservazione  sostenuti  nel
   2011. 
  2. L'INPS, in aggiunta  a  quanto  previsto  dal  comma  1,  dovra'
provvedere: 
a) alla creazione, entro il 2014,  di  una  piattaforma  unica  degli
   incassi e dei pagamenti che consenta di minimizzare il  costo  dei
   servizi finanziari di incasso e pagamento; 
  b)(( ad una revisione qualitativa e quantitativa dell'attivita'  in
convenzione con i  centri  di  assistenza  fiscale,  nell'ambito  dei
processi di razionalizzazione e riduzione della spesa,  validata  dal
Ministero vigilante, al  fine  di  indirizzare  tali  attivita'  alla
realizzazione degli  obiettivi  definiti  dallo  stesso  Ministero  e
contenuti  nel  piano  di  sviluppo  dell'Istituto  e  di  conseguire
complessivamente risparmi in misura non inferiore al 20 per cento dei
costi sostenuti nel 2011;)) 
  c) dovra'  prevedere  il  conferimento  al  fondo  di  investimento
immobiliare ad apporto del proprio patrimonio immobiliare da reddito,
con l'obiettivo di perseguire una maggiore efficacia operativa ed una
maggiore efficienza economica e pervenire alla  completa  dismissione
del patrimonio nel rispetto dei vincoli di legge ad esso applicabili. 
  3. Ferme restando  le  misure  di  contenimento  della  spesa  gia'
previste  dalle  vigenti  disposizioni,  al  fine  di  assicurare  la
riduzione delle spese per  consumi  intermedi,  i  trasferimenti  dal
bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche  costituiti  in
forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto
economico   consolidato   della   pubblica   amministrazione,    come
individuati dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009,  n.  196,  ((
nonche' alle autorita' )) indipendenti  ivi  inclusa  la  Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (Consob)  con  esclusione  delle
regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano,  degli  enti
locali,  degli  enti  del  servizio  sanitario  nazionale,  e   delle
universita' e degli enti di ricerca di cui all'allegato  n.  3,  sono
ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno  2012  e  al  10  per
cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa  sostenuta  per  consumi
intermedi  nell'anno  2010.  Nel  caso  in  cui  per  effetto   delle
operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per
gli enti interessati si applica la disposizione  di  cui  ai  periodi
successivi. Gli enti  e  gli  organismi  anche  costituiti  in  forma
societaria,  dotati  di  autonomia  finanziaria,  che  non   ricevono
trasferimenti  dal  bilancio  dello  Stato  adottano  interventi   di
razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi  intermedi
in modo da assicurare risparmi corrispondenti  alle  misure  indicate
nel periodo precedente; le somme derivanti  da  tale  riduzione  sono
versate annualmente ad apposito capitolo  dell'entrata  del  bilancio
dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Per  l'anno  2012  il
versamento avviene entro il 30 settembre. Il presente  comma  non  si
applica agli enti e organismi vigilati dalle regioni, dalle  province
autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. 
  ((3-bis. Alla legge 12 giugno  1990,  n.  146,  sono  apportate  le
seguenti modifiche:)) 
  (( a) all'articolo 4, comma 2, le parole: «a lire 5.000.000  e  non
superiore a lire 50.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «a  euro
5.000 e non superiore a euro 50.000»;)) 
  (( b) all'articolo 4, comma 4, le parole: «da lire 5.000.000 a lire
50.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da  euro  5.000  a  euro
50.000»;)) 
  (( c) all'articolo 4, comma 4-bis, le parole: «da un minimo di lire
5.000.000 a un massimo di  lire  50.000.000»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 50.000»;)) 
  (( d) all'articolo 4, comma 4-sexies, le parole: «da lire 400.000 a
lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 400  a  euro
1.000»;)) 
  (( e) all'articolo 9, comma 1, primo periodo,  le  parole:  «da  un
minimo  di  lire  500.000  a  un  massimo  di  lire  1.000.000»  sono
sostituite dalle seguenti: «da un minimo di euro 500 a un massimo  di
euro 1.000»;)) 
  (( f) all'articolo 9, comma 1, secondo periodo, le parole: «da lire
5.000.000 a lire 50.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro
5.000 a euro 50.000».)) 
  4. Per  gli  enti  di  ricerca  indicati  nell'allegato  n.  3,  si
applicano le riduzioni dei trasferimenti dal bilancio dello Stato ivi
indicate. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la
predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti  interessati  si
applica quanto previsto dal precedente comma 3. 
  ((4-bis.  Per  gli  enti  di   ricerca   vigilati   dal   Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  a   eccezione
dell'Invalsi, di cui all'allegato 3, la razionalizzazione della spesa
per consumi intermedi e' assicurata, ai sensi dell'articolo 4,  comma
1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, da una riduzione
del Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7 del
decreto  legislativo  5   giugno   1998,   n.   204,   e   successive
modificazioni,  dell'importo  di  51.196.499  euro  a  decorrere  dal
2013.)) 
  ((4-ter.  Nel  rispetto  dei   principi   di   autonomia   previsti
dall'articolo 2 del decreto  legislativo  30  giugno  1994,  n.  509,
l'Ente  nazionale  di  previdenza  e  assistenza  della   professione
infermieristica provvede all'approvazione di apposite delibere intese
a coordinare il regime della propria gestione separata  previdenziale
con quello della Gestione separata INPS di cui all'articolo 2,  comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, modificando  conformemente  la
struttura della contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore
e  committente,  nonche'  l'entita'  della  medesima  applicando,   a
decorrere dal 1° gennaio 2012, aliquote non inferiori  a  quelle  dei
collaboratori  iscritti  alla  predetta  gestione   separata,   fermi
restando  gli  obblighi  contributivi  eventualmente  previsti  dalla
vigente normativa nei confronti della medesima gestione separata.))

Titolo II

RIDUZIONE DELLA SPESA
DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI
E DEGLI ENTI NON TERRITORIALI

                               Art. 9 

      Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione 
             e soppressione di enti, agenzie e organismi 

  1. Al fine di assicurare il coordinamento e il conseguimento  degli
obiettivi di finanza pubblica,  il  contenimento  della  spesa  e  il
migliore svolgimento delle funzioni amministrative,  le  regioni,  le
province e i comuni sopprimono  o  accorpano  ((  o,  in  ogni  caso,
assicurano la riduzione dei relativi )) oneri  finanziari  in  misura
non inferiore al 20 per cento, enti,  agenzie  e  organismi  comunque
denominati e di qualsiasi natura giuridica che, alla data di  entrata
in vigore del presente decreto, esercitano, anche in via strumentale,
funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera
p), della Costituzione o funzioni amministrative spettanti a  comuni,
province, e citta' metropolitane ai sensi  dell'articolo  118,  della
Costituzione. 
  ((1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non  si  applicano  alle
aziende speciali,  agli  enti  ed  alle  istituzioni  che  gestiscono
servizi socio-assistenziali, educativi e culturali.)) 
  2. Entro tre mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, al fine di dare attuazione al comma 1, con  accordo  sancito
in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  si  provvede  alla  complessiva
ricognizione degli enti, delle agenzie e  degli  organismi,  comunque
denominati e di qualsiasi natura giuridica di cui al comma 1. 
  3. Al fine di dare attuazione al comma 2,  in  sede  di  Conferenza
unificata si provvede mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma
6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e sulla base del  principio  di
leale  collaborazione,  all'individuazione  dei   criteri   e   della
tempistica per l'attuazione del presente articolo e alla  definizione
delle modalita' di monitoraggio. 
  4. Se, decorsi nove mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, le regioni, le province e i comuni non  hanno  dato
attuazione a quanto disposto dal comma 1, gli enti, le agenzie e  gli
organismi indicati al medesimo comma 1 sono soppressi. Sono nulli gli
atti successivamente adottati dai medesimi. 
  5. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le regioni  si
adeguano ai principi di cui  al  comma  1  relativamente  agli  enti,
agenzie ed organismi comunque denominati e di qualsiasi  natura,  che
svolgono, ai sensi dell'articolo 118,  della  Costituzione,  funzioni
amministrative conferite alle medesime regioni. 
  6. E' fatto divieto agli enti locali di istituire enti,  agenzie  e
organismi comunque denominati e di qualsiasi  natura  giuridica,  che
esercitino una o piu' funzioni fondamentali e funzioni amministrative
loro conferite ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione. 
  7. Resta fermo quanto disposto  dall'articolo  14,  comma  32,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. 
  ((7-bis. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo le parole: «per la Corte dei conti» sono  inserite
le seguenti: «,  per  il  Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del
lavoro» e dopo le parole: «Presidente della  Corte  dei  conti»  sono
inserite le seguenti:  «,  del  Presidente  del  Consiglio  nazionale
dell'economia e del lavoro».)) 
  ((7-ter. All'articolo 22, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n.
936,  dopo  le  parole:  «le  funzioni  previste»  sono  inserite  le
seguenti: «dalla legge e» e le parole: «o  che  gli  sono  attribuite
dall'ufficio di presidenza» sono soppresse.)) 
  ((7-quater. Dall'attuazione delle  disposizioni  di  cui  ai  commi
7-bis e 7-ter non devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica.))

Titolo II

RIDUZIONE DELLA SPESA
DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI
E DEGLI ENTI NON TERRITORIALI

                               Art. 10 

     Riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio 

  1. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  assicura,  nel
rispetto dell'autonomia funzionale e  operativa  degli  altri  uffici
periferici   delle   amministrazioni   statali,   le   funzioni    di
rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio. ((Le funzioni  di
rappresentanza unitaria di cui al primo periodo sono assicurate,  tra
l'altro,  mediante  costituzione   presso   ogni   Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo di un ufficio unico di garanzia dei rapporti
tra i cittadini e lo Stato. Al fine  del  conseguimento  dei  livelli
ottimali di efficienza, le singole funzioni logistiche e  strumentali
di tutti gli uffici periferici  delle  amministrazioni  statali  sono
esercitate da un unico  ufficio  che  ne  assume  la  responsabilita'
diretta ed esclusiva)). 
  2. Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto  ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
e successive modificazioni, fermo restando il  mantenimento  in  capo
alle Prefetture - ((Uffici territoriali del  Governo))  di  tutte  le
funzioni   di    competenza    delle    Prefetture,    si    provvede
all'individuazione  di  ulteriori  compiti   e   attribuzioni   della
Prefettura  -   Ufficio   ((territoriale   del   Governo))   connessi
all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, secondo  le  seguenti
norme generali regolatrici della materia: 
a) contenimento della spesa pubblica; 
  b)  mantenimento  della  circoscrizione  provinciale  quale  ambito
territoriale di competenza delle Prefetture -  Uffici  ((territoriali
del  Governo))  e  degli  altri  uffici  periferici  delle  pubbliche
amministrazioni dello Stato, gia' organizzati  su  base  provinciale,
salvo  l'adeguamento  dello  stesso  ambito  a  quello  della  citta'
metropolitana, laddove costituita, e fatta salva la  possibilita'  di
individuare, con provvedimento motivato, presidi in specifici  ambiti
territoriali  per   eccezionali   esigenze   connesse   alla   tutela
dell'ordine e della  sicurezza  pubblica  e  del  soccorso  pubblico,
nonche'  alla  garanzia  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali; 
  c) in coerenza con la funzione  di  rappresentanza  unitaria  dello
Stato, individuazione di modalita', anche ulteriori a quelle  di  cui
all'articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  e
successive  modificazioni,  per  assicurare,  su  scala  provinciale,
regionale   o   sovraregionale,   l'ottimale   esercizio   coordinato
dell'attivita' amministrativa degli uffici periferici dello Stato ((e
costituzione di un ufficio unico  di  garanzia  dei  rapporti  tra  i
cittadini e lo Stato  in  ogni  Prefettura-Ufficio  territoriale  del
Governo,  che  esercita  i  propri  compiti  esclusivamente  mediante
utilizzo  di  beni  e  risorse  umane,  finanziarie   e   strumentali
disponibili;)) 
  d) realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni  logistiche
e strumentali di tutte le strutture periferiche  dell'amministrazione
dello  Stato  ed  istituzione  di  servizi  comuni,  con  particolare
riferimento alle funzioni di gestione del personale, di controllo  di
gestione,  di  economato,  di  gestione   dei   sistemi   informativi
automatizzati, di gestione dei contratti,  nonche'  utilizzazione  in
via prioritaria di beni immobili di proprieta' pubblica, in  modo  da
assicurare la riduzione di almeno il (( 20 per cento ))  della  spesa
sostenuta dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni; 
  ((d-bis)  attribuzione  delle   singole   funzioni   logistiche   e
strumentali di tutte le  strutture  periferiche  dell'amministrazione
dello Stato, di cui alla lettera d), ad  un  unico  ufficio,  che  ne
assume la responsabilita' diretta ed esclusiva;)) 
  e) funzionalmente al processo di cui alla lettera d)  del  presente
comma, con riferimento alle risorse che non  risultano  piu'  adibite
all'esercizio delle funzioni divenute oggetto di  esercizio  unitario
da parte di altre strutture  periferiche  dell'amministrazione  dello
Stato: 
  1) assegnazione, da parte delle  amministrazioni  di  appartenenza,
delle  risorse  umane  ad  altre  funzioni,  ovvero  collocamento  in
mobilita' delle relative unita' ai sensi  degli  articoli  33,  34  e
34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  2) riallocazione  delle  risorse  strumentali  ed  assegnazione  di
quelle finanziarie in capo agli uffici  individuati  per  l'esercizio
unitario di ciascuna di tali funzioni. 
  3. Il regolamento di cui al comma 2 e'  adottato  su  proposta  del
Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle  finanze,  di
concerto  con  i  Ministri  competenti  per  materia.  Lo  schema  di
regolamento, previo parere della Conferenza unificata,  e'  trasmesso
alle Camere per l'espressione dei pareri da  parte  delle  competenti
Commissioni parlamentari entro il termine  di  quarantacinque  giorni
dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione  dei
pareri, il regolamento puo' essere  comunque  adottato.  Al  fine  di
evitare  soluzioni  di  continuita'  nell'integrazione  dei   sistemi
informativi centrali e periferici del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, necessaria per l'azione di monitoraggio  e  controllo  delle
grandezze finanziarie e  della  spesa  pubblica  in  particolare,  la
competenza sulle infrastrutture informatiche e sui  relativi  sistemi
applicativi in uso alle Ragionerie Territoriali  dello  Stato  rimane
attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze. 
  4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto  speciale
e delle Province autonome di Trento e di  Bolzano.  Dall'applicazione
del presente articolo sono esclusi gli uffici di  sanita'  marittima,
aerea e di frontiera, i Posti di ispezione frontaliera e  gli  uffici
veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari.

Titolo II

RIDUZIONE DELLA SPESA
DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI
E DEGLI ENTI NON TERRITORIALI

                               Art. 11 

            Riordino delle Scuole pubbliche di formazione 

  1. Al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse e  migliorare
la qualita' delle attivita' formative dei dirigenti e dei  funzionari
pubblici, garantendone l'eccellenza  e  l'interdisciplinarieta',  con
uno o piu' regolamenti adottati entro ((centoventi giorni dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto,)) ai  sensi  dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su  proposta  del
Ministro  per  pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,  di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  il
Ministro degli affari esteri, con il Ministro della difesa e  con  il
Ministro dell'interno, anche modificando le disposizioni  legislative
vigenti, sono individuate idonee forme di coordinamento tra le scuole
pubbliche di formazione,  gli  istituti  di  formazione  e  le  altre
strutture competenti ed e' riformato il sistema di reclutamento e  di
formazione dei dirigenti e dei  funzionari  pubblici  anche  mediante
adeguati meccanismi di collegamento tra  la  formazione  propedeutica
all'ammissione  ai  concorsi  e  quella  permanente,  attenendosi  ai
seguenti criteri: 
  a. eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni delle strutture e
funzioni coincidenti o analoghe; 
  b. precisa individuazione e disciplina delle missioni e dei compiti
di ciascuna struttura; 
  c. ((per il reclutamento e la formazione generica dei  dirigenti  e
dei  funzionari  delle  amministrazioni  dello  Stato  e  degli  enti
pubblici non economici, previsione della concentrazione in una scuola
centrale esistente;)) 
  d. per la formazione specialistica e permanente dei dirigenti e dei
funzionari delle amministrazioni dello Stato e  degli  enti  pubblici
non  economici,  previsione  della  tendenziale   concentrazione   in
un'unica struttura gia' esistente per singolo  Ministero  e  per  gli
enti  vigilati  dallo  stesso,  con  unificazione  delle  risorse   e
coordinamento con le strutture formative militari; 
  e. ottimizzazione dei locali  adibiti  alla  formazione,  favorendo
l'uso gratuito da parte di altre strutture formative pubbliche; 
  f. individuazione di forme di razionalizzazione e di  coordinamento
della formazione  permanente  dei  dipendenti  delle  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165,  prevedendo  che  la  relativa  formazione  possa
svolgersi anche con modalita'  decentrate  e  in  collaborazione  con
istituti universitari italiani o stranieri; 
  g. previsione di convenzioni quadro tra la scuola centrale  di  cui
alla lettera c) e gli enti territoriali  per  il  reclutamento  della
dirigenza e la formazione dei dipendenti degli enti medesimi; 
  h. revisione della disciplina degli incarichi di docenza al fine di
garantire  la   stabilita'   del   corpo   docente   e   l'eccellenza
dell'insegnamento presso le scuole pubbliche di formazione; 
  i.  previsione  che,  al  fine  di  eliminare  duplicazioni  e   di
razionalizzare le risorse umane e finanziarie disponibili: 
  1)  l'attivita'  di  formazione  riguardante  ambiti  omogenei   e'
programmata e svolta in conformita' con linee di indirizzo  stabilite
dai soggetti che operano nei predetti ambiti; 
  2) la gestione delle risorse finanziarie relative  alla  formazione
ed alle scuole ed agli istituti  di  formazione  operanti  in  ambiti
omogenei avvenga in maniera coordinata. 
  2. Con uno o piu' regolamenti adottati  su  proposta  del  Ministro
della difesa di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze
e per la pubblica amministrazione e  la  semplificazione,  entro  180
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  si
provvede al riordino delle scuole militari e degli istituti  militari
di formazione in conformita' con i criteri indicati al comma 1.

Titolo II

RIDUZIONE DELLA SPESA
DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI
E DEGLI ENTI NON TERRITORIALI

                               Art. 12 

                   Soppressione di enti e societa' 

  1. L'INRAN e' soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. 
  2. Per effetto della detta soppressione sono attribuiti al  CRA  le
funzioni ed i compiti gia' affidati all'INRAN ai sensi  dell'articolo
11, decreto legislativo n. 454 del  1999.  Sono  attribuite  all'Ente
risi le competenze dell'INRAN acquisite  nel  settore  delle  sementi
elette. Sono soppresse le funzioni  dell'INRAN  gia'  svolte  dall'ex
INCA. 
  3. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del  Ministro
per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  con
il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  entro  90
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
individuate le risorse umane, strumentali e  finanziarie  trasferite,
rispettivamente, al CRA ed all'Ente risi. 
  4. Il nuovo  organico  del  CRA  quale  risultante  a  seguito  del
trasferimento del personale di  ruolo  dell'INRAN,  che  mantiene  il
trattamento economico, giuridico e previdenziale  del  personale  del
comparto ricerca, e' ridotto del 10 per  cento,  con  esclusione  del
personale di ricerca. Per i restanti rapporti gli  enti  incorporanti
subentrano nella titolarita' fino alla loro naturale scadenza. 
  5. Il personale INRAN (ex INCA) che al momento di entrata in vigore
del presente decreto svolge le funzioni trasferite all'INRAN ai sensi
dell'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010,  n.  122,  e'
posto in mobilita' ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
  6. Al fine di garantire la continuita' dei rapporti  gia'  in  capo
all'ente soppresso, il direttore  generale  dell'INRAN,  e'  delegato
allo svolgimento delle attivita' di  ordinaria  amministrazione,  ivi
comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui  conti
correnti gia' intestati all'ente soppresso che rimangono aperti  fino
alla data di emanazione dei decreti medesimi, per un termine comunque
non superiore a dodici mesi. 
  7. Al fine di ridurre la spesa di  funzionamento,  di  incrementare
l'efficienza e di  migliorare  la  qualita'  dei  servizi  resi  alle
imprese agricole, a decorrere dal 1° ottobre  2012,  le  funzioni  di
coordinamento di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n.
1290  del  2005  del  Consiglio  del  21  giugno  2005  relativo   al
finanziamento  della  politica  agricola  comune  sono   svolte   dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che  agisce
come unico rappresentante dello Stato italiano  nei  confronti  della
Commissione europea per tutte le questioni relative  al  FEAGA  e  al
FEASR, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006  della  Commissione,
del 21 giugno 2006. 
  8. Restano ferme in capo ad Agea tutte le altre  funzioni  previste
dalla vigente normativa. 
  9. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del  Ministro
per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  con
il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  entro  90
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
individuate le risorse umane, strumentali  e  finanziarie  riallocate
presso il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.
A tal fine,  e  fermo  restando  quanto  previsto  al  comma  12,  la
dotazione organica di AGEA attualmente esistente e'  ridotta  del  50
per cento per il personale dirigenziale di prima fascia e del 10  per
cento  per  il  personale   dirigenziale   di   seconda   fascia   e,
conseguentemente, AGEA adegua il proprio assetto organizzativo. 
  10. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari  e
forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la  semplificazione
e' approvata apposita tabella di corrispondenza  per  l'inquadramento
del personale trasferito.  Con  regolamento  da  adottarsi  ai  sensi
dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis della legge n.  400  del  1988,  il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  adegua  la
propria dotazione organica  sulla  base  delle  unita'  di  personale
effettivamente trasferito e la propria organizzazione. 
  11.  Il  personale  trasferito  al  Ministero  politiche   agricole
alimentari forestali mantiene il  trattamento  previdenziale  nonche'
quello economico fondamentale e accessorio, limitatamente  alle  voci
fisse e continuative, corrisposte al momento dell'inquadramento.  Nel
caso in cui il trattamento economico risulti piu' elevato rispetto  a
quello previsto per il personale  del  Ministero  politiche  agricole
alimentari forestali e' attribuito per la differenza  un  assegno  ad
personam riassorbile  con  i  successivi  miglioramenti  economici  a
qualsiasi titolo conseguiti. Il Ministero subentra nella  titolarita'
dei restanti rapporti fino alla naturale scadenza. 
  12. La consistenza numerica complessiva del personale di ruolo  che
rimane in servizio presso Agea, a seguito del trasferimento di cui al
comma 11 costituisce il limite massimo della dotazione organica della
stessa Agenzia. 
  13. A decorrere dall'entrata in vigore del  presente  decreto,  gli
organi dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, sottoposta alla
vigilanza  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali, sono: 
  a) il direttore dell'agenzia, scelto in  base  a  criteri  di  alta
professionalita' e conoscenza del settore agroalimentare; 
  b) il collegio dei revisori dei conti((,  composto  da  tre  membri
effettivi e due supplenti nominati con  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali. Il presidente, scelto  tra
i dirigenti di livello dirigenziale non generale,  e'  designato  dal
Ministro dell'economia e delle finanze ed e' collocato fuori ruolo.)) 
  14. Il  direttore  e'  nominato  con  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole  alimentari  e  forestali,  ((previa  trasmissione
della proposta di nomina alle Commissioni parlamentari per il  parere
di competenza, che dovra' essere espresso entro i  termini  stabiliti
dai regolamenti delle due Camere)). L'incarico ha la  durata  massima
di tre anni, e' rinnovabile per una sola volta  ed  e'  incompatibile
con altri rapporti  di  lavoro  subordinato  e  con  qualsiasi  altra
attivita' professionale privata. 
  15. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari  e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottarsi entro 90 giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, e' adottato lo statuto dell'Agenzia, e con altro decreto, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
determinati il compenso del direttore e dei componenti  del  collegio
dei revisori. 
  16. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  17. Sono abrogati dalla data di trasferimento  delle  funzioni,  di
cui ai commi 7 e 8, le disposizioni del decreto  legislativo  n.  165
del 1999 incompatibili con (( i commi da 1 a 16 del presente articolo
)) e dalla data di entrata in vigore del presente decreto  l'articolo
9 del citato decreto legislativo. 
  18. Dalle ((disposizioni  dei  commi  da  1  a  17))  del  presente
articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per  il  bilancio  dello
Stato. 
  ((18-bis. La societa' Buonitalia s.p.a.  in  liquidazione,  di  cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.  99,  e'
soppressa. Al fine di  razionalizzare  l'attuazione  delle  politiche
promozionali di competenza  nazionale  nell'ambito  della  promozione
all'estero delle produzioni agroalimentari italiane  e  rendere  piu'
efficaci   ed   efficienti   gli   interventi    a    favore    della
internazionalizzazione delle  imprese  agricole,  le  funzioni,  gia'
svolte  da  Buonitalia  s.p.a  in   liquidazione,   sono   attribuite
all'Agenzia per la promozione all'estero  e  l'internazionalizzazione
delle imprese italiane di cui all'articolo  14  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011,  n.  111.  Con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  del  Ministro   dello   sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da
emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto,  e'  disposto  il  trasferimento
delle  funzioni  e  delle  risorse  umane  di  Buonitalia  s.p.a.  in
liquidazione   all'Agenzia   per   la   promozione    all'estero    e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane di  cui  al  presente
comma. Con ulteriore decreto del Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,  da  emanare
entro 60  giorni  dalla  chiusura  della  fase  di  liquidazione,  e'
disposto il  trasferimento  delle  eventuali  risorse  strumentali  e
finanziarie residue di Buonitalia s.p.a. in liquidazione all'Agenzia.
I dipendenti a tempo indeterminato in  servizio  presso  la  predetta
societa'  al  31  dicembre  2011,  previo  espletamento  di  apposita
procedura selettiva da espletare nei limiti e a valere sulle facolta'
assunzionali dell'ente, di verifica dell'idoneita',  sono  inquadrati
nei ruoli dell'ente di destinazione sulla base di un'apposita tabella
di corrispondenza approvata con il  predetto  decreto.  I  dipendenti
trasferiti  mantengono   il   trattamento   economico   fondamentale,
percepito  al  momento  dell'inquadramento.  Nel  caso  in   cui   il
trattamento economico predetto risulti piu' elevato rispetto a quello
previsto per il personale dell'Agenzia i dipendenti percepiscono  per
la differenza un assegno ad personam riassorbibile con  i  successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'articolo  17
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e' abrogato.)) 
  19.  Al  fine   di   semplificare   le   procedure   di   riordino,
trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici  statali,
nonche' di strutture pubbliche statali o partecipate dallo  Stato,  i
regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 634, della legge  n.  244
del  2007  sono  emanati,  anche  sulla  base  delle   proposte   del
commissario straordinario di cui all'((articolo 2 del decreto-legge 7
maggio 2012, n. 52, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
luglio 2012, n. 94,)) su proposta del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
sentito il Ministro vigilante. 
  20. A decorrere dalla data di scadenza degli  organismi  collegiali
operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai
sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, le attivita' svolte dagli organismi stessi sono  definitivamente
trasferite ai competenti  uffici  delle  amministrazioni  nell'ambito
delle quali operano. ((Restano fermi,  senza  oneri  per  la  finanza
pubblica, gli osservatori nazionali  di  cui  all'articolo  11  della
legge 7 dicembre 2000, n. 383,  e  all'articolo  12  della  legge  11
agosto 1991,  n.  266,  l'Osservatorio  nazionale  per  l'infanzia  e
l'adolescenza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente  della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonche' il Comitato  nazionale  di
parita' e la Rete nazionale delle consigliere e  dei  consiglieri  di
parita' di cui, rispettivamente, all'articolo 8  ed  all'articolo  19
del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.  198.  A  decorrere  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, ai componenti dei suddetti organismi collegiali  non  spetta
alcun emolumento o indennita'.)) 
  21. (((Soppresso).)) 
  22. (((Soppresso).)) 
  23. La Commissione scientifica CITES di cui all'articolo  4,  comma
5, della legge  7  febbraio  1992,  n.  150,  non  e'  soggetta  alle
disposizioni di cui agli articoli  68  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133 e 29, comma  2,  lettera  e-bis),  e  comma  2-bis,  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La partecipazione alla Commissione
e' a titolo gratuito e non da' diritto a corresponsione di  compensi,
comunque denominati, gettoni di presenza e rimborsi spese. 
  24. ((Dal 1° gennaio 2014)) la Societa' per lo sviluppo  dell'arte,
della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa, di  seguito  denominata
«Societa'», costituita  ai  sensi  dell'articolo  10  della  legge  8
ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge  16
ottobre 2003,  n.  291,  e  successive  modificazioni,  e'  posta  in
liquidazione. 
  25. Con decreto del Ministro per i beni e le  attivita'  culturali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e'  nominato   un
commissario liquidatore con il compito di procedere alla liquidazione
della Societa' e di portare a conclusione esclusivamente le attivita'
in corso di svolgimento, ad essa affidate ai sensi dell'articolo  60,
comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,  per  le  quali,  alla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono  sorti  obblighi
giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi o  sono  gia'  stati
individuati con decreti interministeriali interventi e beneficiari  e
sono gia' stati contratti i relativi mutui. 
  26. Il commissario  liquidatore  dura  in  carica  fino  al  ((  31
dicembre 2014 )) e non e' prorogabile. Per lo svolgimento dei  propri
compiti il Commissario liquidatore si avvale della  struttura  e  del
personale della Societa' e non puo'  procedere  a  nuove  assunzioni,
neanche per la sostituzione di personale  in  posti  che  si  rendano
vacanti. I contratti di consulenza, di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, di lavoro  autonomo,  di  lavoro  subordinato  a  tempo
determinato, nonche', in ogni caso, i rapporti di qualsivoglia natura
giuridica aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni  dirigenziali,
anche a  tempo  indeterminato,  cessano  di  avere  effetto  ove  non
confermati dal Commissario liquidatore entro trenta  giorni  dal  suo
insediamento. I suddetti contratti  e  rapporti  non  possono  essere
confermati  per  una  durata  superiore  al  termine  originariamente
previsto e non sono, in ogni  caso,  rinnovabili  alla  scadenza.  Il
Commissario  liquidatore  provvede,  entro  il  31   dicembre   2014,
all'estinzione e alla conseguente liquidazione dei predetti contratti
e rapporti, nonche'  dei  rapporti  di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato  del  personale  non  avente  qualifica   dirigenziale,
attualmente in servizio presso la societa'. 
  27. Tutti i beni residuanti dalla liquidazione della Societa'  sono
trasferiti al Ministero per i  beni  e  le  attivita'  culturali  che
subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi gia'  facenti
capo  alla  Societa'.  Le  disponibilita'  finanziarie  residue  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnate
ad  apposito  capitolo  di  spesa  dello  stesso  Ministero  per   la
prosecuzione degli interventi gia' contrattualizzati ed eventualmente
non conclusi al (( 31 dicembre 2014 )) e per ulteriori interventi  da
realizzare secondo le modalita' di cui  al  comma  30.  I  contributi
pluriennali di cui Arcus S.p.a. risulta beneficiaria e  per  i  quali
non  sono  state   ancora   perfezionate   le   relative   operazioni
finanziarie, sono utilizzati dal  predetto  Ministero  in  erogazione
diretta per le finalita' di cui al comma 30 e  secondo  la  procedura
ivi prevista. 
  28. Alla procedura di liquidazione di cui (( ai commi da 24 a 27 ))
si applicano, in quanto non  derogate,  le  disposizioni  del  codice
civile in materia di liquidazione delle societa' di capitali. 
  29. All'articolo 32, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
nell'ultimo periodo, dopo le parole: «Dall'anno 2012»  sono  aggiunte
le seguenti: «fino all'anno 2016». 
  30. A decorrere dall'anno 2012, le risorse di cui all'articolo  32,
comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111  sono  assegnate,
secondo le modalita' ivi previste, al  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e destinate alla  realizzazione  di  progetti  di
assoluta rilevanza nazionale ed  internazionale  per  la  tutela,  la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio  culturale,  per  la
promozione  e  la  realizzazione  di  attivita'  culturali  di   pari
rilevanza, nonche' alla  realizzazione  di  infrastrutture  destinate
alla valorizzazione e alla  fruizione  di  detti  beni.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio.  Con  decreto  avente
natura non regolamentare del Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali, di concerto con il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, sono individuati annualmente i criteri ed indirizzi per la
programmazione delle risorse di cui al presente comma. 
  31. (( (Soppresso). )) 
  32. (( (Soppresso). )) 
  33. (( (Soppresso). )) 
  34. (( (Soppresso). )) 
  35. (( (Soppresso). )) 
  36. (( (Soppresso). )) 
  37. (( (Soppresso). )) 
  38. (( (Soppresso). )) 
  39. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  dopo  il  secondo
periodo e' aggiunto il seguente: «L'incarico del commissario non puo'
eccedere la durata di tre anni e puo' essere prorogato, per  motivate
esigenze, una sola volta per un periodo massimo di due anni.  Decorso
tale periodo, le residue attivita' liquidatorie continuano ad  essere
svolte dal ministero vigilante ai sensi della normativa vigente.». 
  40.  In  relazione  alle  liquidazioni  coatte  amministrative   di
organismi ed enti vigilati dallo Stato in corso alla data di  entrata
in vigore  del  presente  decreto,  qualora  alla  medesima  data  il
commissario sia in  carica  da  piu'  di  cinque  anni,  il  relativo
incarico   cessa   decorso   un   anno   dalla   predetta   data    e
l'amministrazione competente per materia  ai  sensi  della  normativa
vigente subentra nella gestione delle residue attivita' liquidatorie. 
  41. (( (Soppresso). )) 
  42. (( (Soppresso). )) 
  43. (( (Soppresso). )) 
  44. (( (Soppresso). )) 
  45. (( (Soppresso). )) 
  46. (( (Soppresso). )) 
  47. (( (Soppresso). )) 
  48. (( (Soppresso). )) 
  49. L'Associazione italiana di studi cooperativi  «Luigi  Luzzatti»
di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n.  99,
e'  soppressa  e  i  relativi  organi  decadono,  fatti   salvi   gli
adempimenti di cui al comma 51. 
  50. Con decreto di natura  non  regolamentare  del  Ministro  dello
sviluppo economico e' nominato un dirigente delegato che  esercita  i
poteri attribuiti al presidente e  al  consiglio  di  amministrazione
dell'associazione, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51,  e
provvede  alla  gestione  delle  operazioni  di  liquidazione   delle
attivita' ed estinzione delle passivita'  e  alla  definizione  delle
pendenze dell'ente soppresso. Il dirigente  delegato  e'  individuato
tra i dirigenti del Ministero dello sviluppo economico e il  relativo
incarico  costituisce  integrazione  dell'oggetto  dell'incarico   di
funzione dirigenziale conferito ai sensi dell'articolo 19,  comma  2,
del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e  non  comporta
variazioni del trattamento economico complessivo. 
  51. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione
assicura il controllo delle attivita' del dirigente  delegato.  Entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  il
bilancio di chiusura dell'ente soppresso e' deliberato  dagli  organi
in   carica   alla   data   di   cessazione   dell'ente,    corredato
dall'attestazione redatta dall'organo interno di controllo in  carica
alla  data  di  soppressione  dell'ente  medesimo  e  trasmesso   per
l'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e  al  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  52. Le funzioni attribuite all'associazione  di  cui  al  comma  49
dalla normativa vigente  sono  trasferite,  senza  che  sia  esperita
alcuna procedura di  liquidazione,  anche  giudiziaIe,  al  Ministero
dello sviluppo economico che, previo accertamento della sussistenza e
dell'attualita'  dell'interesse  pubblico  allo   svolgimento   delle
attivita', esercita i relativi compiti e provvede alla gestione con i
propri uffici mediante utilizzo del Fondo di cui al comma 53. 
  53. Le convenzioni in essere  tra  l'associazione  e  il  Ministero
dello sviluppo economico, sono risolte alla data di entrata in vigore
del presente decreto e le corrispondenti somme, impegnate  in  favore
dell'associazione, individuate  con  apposito  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, sono trasferite in  un  apposito  fondo  da  istituire
nello stato di previsione del Ministero dello  sviluppo  economico  e
sono destinate alla prosecuzione delle attivita' di cui al comma 52. 
  54. Il personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato  presso
l'((associazione Luigi Luzzatti)) alla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente  decreto,  e'  trasferito  al
Ministero dello sviluppo economico. Con decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze e con il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione e' approvata apposita tabella di  corrispondenza  per
l'inquadramento  del  personale  trasferito.   Con   regolamento   da
adottarsi ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4 bis della  legge  n.
400 del 1988, il Ministero dello sviluppo economico adegua la propria
dotazione organica in misura corrispondente alle unita' di  personale
effettivamente trasferite e la propria organizzazione.  Il  personale
trasferito  al  Ministero  dello  sviluppo  economico   mantiene   il
trattamento previdenziale in godimento. 
  55. I dipendenti trasferiti  mantengono  il  trattamento  economico
fondamentale  e  accessorio,  limitatamente   alle   voci   fisse   e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso  in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello  previsto
per il personale del Ministero, e' attribuito per  la  differenza  un
assegno ad personam  riassorbibile  con  i  successivi  miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. 
  56. I contratti  di  consulenza,  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, di collaborazione occasionale e i  rapporti  di  lavoro
subordinato a tempo determinato in corso alla data di  ((soppressione
dell'associazione)) cessano di avere effetto il  quindicesimo  giorno
successivo all'entrata in vigore del  presente  decreto;  entro  tale
data, il dirigente delegato puo'  prorogarne  l'efficacia  non  oltre
l'originaria scadenza per far  fronte  alle  attivita'  previste  dal
comma 50. 
  57.  L'eventuale  attivo  netto  risultante  dalla  chiusura  della
gestione del dirigente  delegato  di  cui  al  comma  50  e'  versato
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato.  Le   risorse   strumentali
dell'associazione sono acquisite al patrimonio  del  Ministero  dello
sviluppo economico. 
  58. Dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e'
abrogato l'articolo 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e
le eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la
presente norma. 
  58. Dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e'
abrogato l'articolo 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e
le eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la
presente norma. 
  59. ((A decorrere dal 1° gennaio 2014)) la Fondazione Valore Italia
di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 dicembre  2005,  n.  273,
convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51 e' soppressa e i relativi
organi, oggetto di scioglimento ai sensi dell'articolo 25 del  codice
civile, decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 62. 
  60. Il commissario in carica ((al momento della soppressione di cui
al comma 59)) esercita i poteri del presidente  e  del  consiglio  di
amministrazione della  fondazione  e  provvede  alla  gestione  delle
operazioni della liquidazione delle  attivita'  ed  estinzione  delle
passivita'  e  alla  definizione  delle  pendenze  della   fondazione
soppressa entro il termine  del  ((30  giugno  2014)).  A  tal  fine,
((dalla data di cui  al  comma  59))  e'  istituito  nello  stato  di
previsione del Ministero dello sviluppo economico un  apposito  Fondo
al quale sono trasferite per essere destinate alla  estinzione  delle
passivita' risultanti dalla gestione  liquidatoria,  anche  le  somme
impegnate dal Ministero in favore della Fondazione,  individuate  con
un  apposito  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.  Il  compenso
dovuto al commissario e'  determinato  dal  Ministro  dello  sviluppo
economico. 
  61. Il commissario entro il termine di cui al  comma  60,  verifica
altresi' la disponibilita' degli operatori del mercato  a  subentrare
nell'esecuzione del progetto per  la  realizzazione  dell'Esposizione
permanente di cui all'articolo 4, commi 68, 69 e 70, della  legge  24
dicembre 2003, n. 350, senza previsione e impegno  di  oneri  per  il
bilancio dello Stato, provvedendo, se del caso, previa autorizzazione
del Ministero dello sviluppo economico, al trasferimento dei relativi
rapporti e attivita' in essere alla data  del  presente  decreto.  In
caso  di  mancato  trasferimento  entro  la  data  del  ((30   giugno
20))((14)) tutti  i  rapporti  di  cui  e'  parte  la  Fondazione  si
risolvono di diritto  senza  che  sia  dovuta  alcuna  compensazione,
comunque denominata, per l'estinzione anticipata. 
  62. Il Ministero dello sviluppo economico provvede ((dalla data  di
cui al comma 59)) alla gestione diretta  del  programma,  oggetto  di
specifica   convenzione   con   la   Fondazione,    concernente    la
«Realizzazione del programma di agevolazioni a  favore  delle  micro,
piccole e medie imprese italiane per la valorizzazione economica  dei
disegni e modelli industriali», utilizzando a  tal  fine  le  risorse
trasferite  alla  Fondazione  e  depositate  su  un  conto   corrente
vincolato allo scopo. Tali risorse  sono  versate  all'entrate  dello
Stato per essere riassegnate ad  apposito  capitolo  di  spesa  dello
stato  di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico   e
destinate all'esecuzione del suddetto  programma  secondo  criteri  e
modalita'  definite  con  decreto  del   Ministero   dello   sviluppo
economico. 
  63. Le convenzioni in essere ((alla data di cui al comma  59))  tra
il Ministero e la fondazione soppressa e tra quest'ultima e  soggetti
terzi, fatte salve le previsioni dei commi 61 e 62, devono intendersi
risolte in ogni caso a decorrere dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto. 
  64. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione
assicura il controllo  delle  attivita'  del  commissario.  Entro  15
giorni dalla data ((di cui al comma 59,))  il  bilancio  di  chiusura
della  fondazione  soppressa  e'  presentato  dal   commissario   per
l'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e  al  Ministero
dell'economia e delle  finanze.  ed  e'  corredato  dall'attestazione
redatta dal collegio dei revisori. Il  bilancio  da'  evidenza  della
contabilita' separata attivata per la gestione della convenzione  tra
il Ministero dello sviluppo economico e la fondazione, concernente la
realizzazione del programma di  cui  al  comma  62.  I  compensi,  le
indennita' o gli altri emolumenti comunque  denominati  spettanti  al
collegio dei revisori sono corrisposti fino agli adempimenti previsti
dal presente comma e comunque non oltre i 15 giorni dalla  data  ((di
cui al comma 59)). 
  65. Le risorse umane, nei limiti del  personale  con  contratti  di
lavoro subordinato  a  tempo  indeterminato  in  servizio  presso  la
fondazione alla data ((di cui  al  comma  59,))  sono  trasferite  al
Ministero dello sviluppo economico che  provvede  corrispondentemente
ad incrementare la propria dotazione organica. 
  66. Il personale di cui al comma 65 e'  inquadrato  nei  ruoli  del
Ministero dello sviluppo economico, con decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico adottato  di  concerto  con  il  Ministro  per  la
pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione   e   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  previo  espletamento  di  apposita
procedura selettiva di verifica dell'idoneita',  sulla  base  di  una
tabella di  equiparazione  tra  le  qualifiche  possedute  presso  la
fondazione e quelle del Ministero tenuto conto delle mansioni  svolte
e  dei  titoli  di  servizio.  Il  predetto  personale  puo'   essere
destinato, in tutto o  in  parte,  a  supporto  delle  attivita'  del
commissario per il compimento delle operazioni di cui ai commi  60  e
61. 
  67. I dipendenti trasferiti  mantengono  il  trattamento  economico
fondamentale  e  accessorio,  limitatamente   alle   voci   fisse   e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso  in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello  previsto
per il personale del Ministero, e' attribuito per  la  differenza  un
assegno ad personam  riassorbibile  con  i  successivi  miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. 
  68. I contratti  di  consulenza,  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, di collaborazione occasionale e i  rapporti  di  lavoro
subordinato a tempo determinato in corso alla  data  di  soppressione
della fondazione cessano di  avere  effetto  il  quindicesimo  giorno
successivo ((alla data di cui al comma  59;))  entro  tale  data,  il
commissario  puo'  prorogarne  l'efficacia  non  oltre   l'originaria
scadenza per far fronte alle attivita' previste dai commi 60 e 61. 
  69.  L'eventuale  attivo  netto  risultante  dalla  chiusura  della
gestione del commissario e le disponibilita' liquide  costituenti  il
Fondo di  dotazione  della  fondazione,  o  comunque  destinate  alla
realizzazione dell'Esposizione permanente di cui al  comma  61,  sono
versate all'entrate del bilancio dello Stato. Le risorse  strumentali
della fondazione sono acquisite al  patrimonio  del  Ministero  dello
sviluppo economico. 
  70. Dalla data di ((cui al comma 59,)) sono abrogati il  comma  68,
69 e 70 dell'articolo 4 della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350  e
l'articolo 1, comma 230, della legge 30 dicembre 2004 n.  311,  nella
parte in cui dispone lo stanziamento delle risorse del predetto Fondo
alle attivita' previste al comma 68 dell'articolo 4  della  legge  24
dicembre 2003, n. 350 e l'articolo 33 del decreto-legge  30  dicembre
2005, n. 273, convertito in legge  23  febbraio  2006,  n.  51  e  le
eventuali disposizioni legislative e normative in  contrasto  con  la
presente disposizione. 
  71. La titolarita' degli affidamenti diretti disposti dal Ministero
dello sviluppo economico in favore di  Promuovi  Italia  S.p.a.  (nel
seguito  Promuovi  Italia)   e   delle   convenzioni   dalla   stessa
sottoscritte  con  il  medesimo  Ministero  e'  trasferita  a  titolo
gratuito, a decorrere dalla data di stipula dell'accordo  di  cui  al
comma 73, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d'impresa -  Invitalia  S.p.a.  (nel  seguito  Invitalia)
ovvero ad una  societa'  dalla  stessa  interamente  partecipata.  La
societa' conferitaria subentra in tutti i rapporti attivi  e  passivi
derivanti dal trasferimento. 
  ((72. Per gli effetti di  cui  al  comma  71,  sono  trasferiti  da
Promuovi Italia alla societa'  conferitaria  i  beni  strumentali  e,
previo subentro nei relativi contratti  di  lavoro,  il  personale  a
tempo indeterminato impiegato nello svolgimento delle  attivita';  la
societa' subentra altresi' in tutti i contratti di lavoro  temporaneo
e  per   prestazioni   professionali   in   essere   alla   data   di
perfezionamento dell'accordo di cui al successivo comma 73.)) 
  ((73. Entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del  presente  decreto,  Invitalia  stipula  con
Promuovi Italia apposito accordo per l'individuazione della  societa'
conferitaria e delle attivita', dei beni e del personale  oggetto  di
trasferimento, nel quale sono individuate le modalita'  e  i  criteri
per la regolazione dei rispettivi rapporti economici; lo  schema  del
predetto accordo  e'  sottoposto  alla  preventiva  approvazione,  da
esercitarsi d'intesa con il Ministro per  gli  affari  regionali,  il
turismo  e  lo  sport,  del  Ministero  dello   sviluppo   economico,
nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo  1,  comma
460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.)) 
  ((74. Al comma 8-bis dell'articolo 12 del  decreto-legge  14  marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  maggio
2005, n. 80, le parole: «Il Ministero delle attivita' produttive»  e:
«Il  Ministro   delle   attivita'   produttive»,   sono   sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «La  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri» e  «Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri».  Per  i
soggetti di cui al medesimo comma  8-bis  trova  applicazione  quanto
disposto dall'articolo 4, comma 3 del presente decreto.)) 
  75. L'incarico  di  commissario  per  la  gestione  delle  societa'
cooperative di  cui  all'articolo  2545((-sexiesdecies))  del  codice
civile, commissario liquidatore delle  societa'  cooperative  sciolte
per atto dell'autorita' di  cui  all'articolo  2545((-septiesdecies))
del codice civile, commissario liquidatore delle societa' cooperative
in  liquidazione  coatta  amministrativa   di   cui   agli   articoli
2545((-terdecies)) del codice civile e 198 del regio-decreto 16 marzo
1942, n. 267, e' monocratico.  Il  commissario  liquidatore  esercita
personalmente le funzioni del proprio ufficio; nel caso di  delega  a
terzi di specifiche operazioni, l'onere per il compenso del  delegato
e' detratto dal compenso del commissario. 
  76.  Il  provvedimento   che   dispone   la   liquidazione   coatta
amministrativa delle societa' cooperative nonche'  la  contestuale  o
successiva nomina del relativo commissario liquidatore, di  cui  agli
articoli 2545((-terdecies)) del codice civile e 198 del regio-decreto
16 marzo 1942, n. 267, e' adottato con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico. 
  77. Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa ((di  cui
al comma 76,)) l'ammontare del compenso dei commissari e  dei  membri
del comitato di sorveglianza, ove previsto, ed i relativi criteri  di
liquidazione, sono determinati  con  decreto  non  regolamentare  del
Ministro  dello  sviluppo  economico,  di   concerto   con   Ministro
dell'economia  e  delle   finanze,   che   individua   modalita'   di
remunerazione  dei  commissari  liquidatori  sulla  base  di  criteri
predeterminati di  apprezzamento  della  economicita',  efficacia  ed
efficienza  delle  attivita'  svolte,  tenuto   conto,   per   quanto
applicabili e con gli adattamenti resi necessari  dalla  specificita'
della procedura, delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 25
gennaio 2012, n. 30, recante «Regolamento  concernente  l'adeguamento
dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e  la  determinazione
dei compensi nelle procedure di concordato preventivo. In  ogni  caso
la remunerazione dei commissari liquidatori non puo' essere superiore
a quella prevista all'entrata in vigore del presente decreto». 
  78. All'articolo 11 del decreto-legge 29  dicembre  2011,  n.  216,
convertito con modificazioni dalla legge 24  febbraio  2012,  n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 5, le parole: «31 luglio 2012»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 settembre 2012» ed e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «In caso di mancata adozione,  entro  il  predetto  termine,
dello statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui all'articolo 36, comma 5, settimo periodo, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, l'Agenzia  e'  soppressa  e  le  attivita'  e  i
compiti gia' attribuiti alla medesima sono  trasferiti  al  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° ottobre 2012,
che rimane titolare delle risorse previste dall'articolo 36, comma 5,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.  111,  e  cui  sono
contestualmente trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali
relative   all'Ispettorato   di   vigilanza   sulle    concessionarie
autostradali di cui al medesimo comma 5.»; 
  b) al comma 6, le parole: «31 luglio 2012»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 settembre 2012». 
  79. All'articolo  36  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 5, secondo periodo, le parole: «in servizio dalla  data
in vigore del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti:  «in
servizio alla data del 31 maggio 2012»; 
  b) al comma 7, le parole: «31 luglio 2012»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 settembre 2012». 
  80. All'articolo 83-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «A  tale
fine nella fattura  viene  indicata,  altresi',  la  lunghezza  della
tratta effettivamente percorsa.»; 
  b) il comma 14, e' sostituito dal seguente: «14. Ferme restando  le
sanzioni previste dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298,
e successive modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto legislativo
21 novembre 2005, n. 286,  ove  applicabili,  alla  violazione  delle
norme di cui ai commi 7, 8 e 9, consegue la  sanzione  amministrativa
pecuniaria pari al doppio della differenza  tra  quanto  fatturato  e
quanto dovuto sulla base dei costi individuati ai sensi dei commi 1 e
2; alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e  13-bis  consegue
la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  pari  al  dieci  per  cento
dell'importo della  fattura  e  comunque  non  inferiore  a  1.000,00
euro.»; 
  c) il comma 15, e' sostituito dal seguente: «15. Le  ((violazioni))
indicate al comma 14 sono ((constatate dalla  Guardia  di  finanza  e
dall'Agenzia delle entrate)) in occasione dei  controlli  ordinari  e
straordinari  effettuati  presso  le  imprese  ((per  la   successiva
applicazione delle sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689))». 
  81.  A  decorrere  dall'esercizio  finanziario  2013  il   Comitato
centrale per l'Albo  nazionale  degli  autotrasportatori  di  cui  al
Titolo II del decreto legislativo 21 novembre  2005,  n.  284,  opera
quale centro di  costo  nell'ambito  del  Centro  di  responsabilita'
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  82. Sono soppresse le lettere c), g)  ed  l)  dell'articolo  9  del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284. 
  83. All'articolo 10 del decreto legislativo 21  novembre  2005,  n.
284, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la lettera a) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:  «a)  un
Dirigente del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  con
incarico di  livello  dirigenziale  generale  nell'ambito  di  quelli
previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto del  Presidente  della
Repubblica   3   dicembre   2008,   n.   211   "Regolamento   recante
riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti",
con funzioni di Presidente»; 
  b) al comma 1, lettera b) le parole «dei quali il primo  e'  eletto
dal  Comitato  centrale  fra  i  componenti  in  rappresentanza   del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle
seguenti:  «dei   quali   il   primo,   responsabile   dell'attivita'
amministrativa e contabile, con incarico di livello  dirigenziale  di
seconda fascia assegnato nell'ambito di quelli previsti dall'articolo
14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica  3  dicembre
2008, n. 211»; 
  c) al comma 1, lettera g) le parole «quattro  rappresentanti»  sono
sostituite dalle seguenti: «un rappresentante per ciascuna». 
  84. Le disposizioni di cui al (( comma 83)) entrano in  vigore  dal
1° gennaio 2013. 
  85. Lo stanziamento assegnato al Comitato centrale per l'Albo degli
autotrasportatori per le iniziative in  materia  di  sicurezza  della
circolazione, di  controlli  sui  veicoli  pesanti  e  di  protezione
ambientale, stanziato sul capitolo 1330 - piano di gestione 1  -  del
bilancio del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  e'
ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2012 e di  1,5  milioni  di
euro per gli anni 2013 e 2014. 
  86. Il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, con  i
fondi  disponibili,  proseguira'  in   particolare   gli   interventi
necessari per l'attuazione dei controlli sull'autotrasporto  previsti
dalle  direttive  dell'Unione  europea  in  materia  e  dalle  intese
intercorse tra il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  ed
il Ministero dell'interno. 
  87. Al fine di consentire una sollecita definizione delle procedure
connesse  alla  soppressione  dell'INPDAP  ed  alla  sua   confluenza
nell'INPS e realizzare i conseguenti risparmi previsti  dall'articolo
21 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'approvazione
del bilancio di chiusura dell'INPDAP si provvede mediante  la  nomina
di un commissario ad acta. 
  88. All'articolo 24, comma 18, del citato decreto-legge n. 201  del
2011, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2012». 
  89.  Il  Comitato  amministratore   della   forma   di   previdenza
complementare  denominata  FONDINPS  previsto  dall'articolo  4   del
decreto ((del Ministro del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  30
gennaio 2007,)) pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  26  del  1°
febbraio 2007, continua ad operare  in  regime  di  proroga  fino  al
perfezionamento della procedura di  ricostituzione  dello  stesso,  e
comunque non oltre il 31 ottobre 2012,  con  le  riduzioni  stabilite
dall'art. 7, comma 10  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della  legge
30 luglio 2010, n. 122. 
  90. In funzione del processo di razionalizzazione dell'Istituto per
lo sviluppo della formazione professionale  dei  lavoratori  (ISFOL),
istituito con il decreto del Presidente della  Repubblica  30  giugno
1973, n. 478, e di contenimento dei costi degli organismi collegiali,
il regime di  commissariamento  del  suddetto  Istituto  disposto,  a
partire dal 22 dicembre 2011, con decreto del Ministro del  lavoro  e
delle politiche sociali, i cui effetti sono confermati,  mediante  la
nomina di un dirigente generale di ruolo del Ministero, e'  prorogato
fino all'approvazione  del  nuovo  Statuto,  volto  a  riordinare  il
predetto Istituto secondo  regole  di  contenimento  della  spesa  e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2012. 
  ((90-bis. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI alla data
del 7 luglio 2002, transitato alla CONI Servizi S.p.A. in  attuazione
dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, si applica, non
oltre il 31 dicembre 2013, l'articolo 30 del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165. Alle amministrazioni destinatarie  del  personale
in mobilita' sono trasferite le risorse finanziarie occorrenti per la
corresponsione del trattamento economico al personale  medesimo,  nei
cui  confronti  trova  applicazione  anche   il   comma   2-quinquies
dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.))

Titolo II

RIDUZIONE DELLA SPESA
DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI
E DEGLI ENTI NON TERRITORIALI


Titolo II

RIDUZIONE DELLA SPESA
DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI
E DEGLI ENTI NON TERRITORIALI


Titolo II

RIDUZIONE DELLA SPESA
DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI
E DEGLI ENTI NON TERRITORIALI

                               Art. 13 

(( Istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni )) 

  1. ((Al fine di assicurare la piena integrazione dell'attivita'  di
vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un piu'  stretto
collegamento con la vigilanza bancaria, e' istituito, con sede legale
in Roma, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni  ((  (IVASS)
)). Resta, in ogni caso, ferma la disciplina in materia di poteri  di
vigilanza  regolamentare,  informativa,  ispettiva   e   sanzionatori
esercitati dalla Consob sui soggetti abilitati  e  sulle  imprese  di
assicurazione nonche' sui prodotti di cui all'articolo  1,  comma  1,
lettera w-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  e
relativa disciplina regolamentare di attuazione.)) 
  2. L'((IVASS)) ha personalita' giuridica di diritto pubblico. 
  3.  ((L'Istituto  opera  sulla  base  di  principi   di   autonomia
organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza e di
economicita', mantenendo i contributi di vigilanza  annuali  previsti
dal Capo II del Titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre  2005,
n. 209 (Codice delle assicurazioni private).)) 
  4. L'((IVASS)) e i componenti dei suoi  organi  operano  con  piena
autonomia e indipendenza e non  sono  sottoposti  alle  direttive  di
altri soggetti pubblici o privati. L'((IVASS)) puo' fornire  dati  al
Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell'economia e delle
finanze, esclusivamente in forma aggregata. 
  5. L'Istituto trasmette annualmente al Parlamento e al Governo  una
relazione sulla propria attivita'. 
  6. ((Fermo restando quanto  previsto  dagli  articoli  25-bis,  30,
comma 9, 32, comma 2, e 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58)), l'((IVASS)) svolge le funzioni  gia'  affidate  all'Istituto
per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di   interesse
collettivo (ISVAP) ai sensi dell'art. 4 della legge 12  agosto  1982,
n. 576 (Riforma della vigilanza sulle assicurazioni)  e  dell'art.  5
del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209. 
  7. (( (Soppresso). )) 
  8. (( (Soppresso). )) 
  9. (( (Soppresso). )) 
  10. Sono organi dell'((IVASS)): 
a) il Presidente; 
b) il Consiglio; 
c) il Direttorio  di  cui  all'art.  21  dello  Statuto  della  Banca
   d'Italia, operante nella composizione integrata di  cui  al  comma
   17. 
  11. Presidente dell'Istituto e' il Direttore Generale  della  Banca
d'Italia. 
  12. Il Presidente  e'  il  legale  rappresentante  dell'Istituto  e
presiede il Consiglio. 
  13. Il Consiglio e' composto dal Presidente e  da  due  consiglieri
scelti tra persone di indiscussa moralita' ed indipendenza oltre  che
di  elevata  qualificazione  professionale  in  campo   assicurativo,
nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera
del  Consiglio  dei  Ministri,  ad  iniziativa  del  Presidente   del
Consiglio, su proposta del Governatore  della  Banca  d'Italia  e  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico. 
  14. I due consiglieri restano in carica sei anni, con  possibilita'
di rinnovo per un ulteriore mandato.  Gli  emolumenti  connessi  alla
carica  sono  fissati  con  decreto  del  Ministro   dello   sviluppo
economico, adottato su proposta del Governatore della Banca d'Italia. 
  15. Al Consiglio spetta l'amministrazione generale dell'((IVASS)). 
  In particolare il Consiglio: 
  - adotta il regolamento organizzativo dell'((IVASS)); 
  - delibera in ordine al  trattamento  normativo  ed  economico  del
personale dipendente dell'Istituto e adotta il relativo regolamento; 
  - adotta i provvedimenti  di  nomina,  assegnazione,  promozione  e
cessazione dal servizio dei dipendenti; 
  - conferisce gli incarichi di livello dirigenziale; 
  - approva gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali; 
  - provvede alla gestione dei contributi dei soggetti vigilati; 
  - esamina ed approva il bilancio; 
  -  esercita  le  ulteriori  competenze  indicate  dallo  Statuto  e
delibera sulle questioni che il  Direttorio  integrato  eventualmente
ritenga di sottoporgli. 
  16.  Nell'ambito  delle  proprie  competenze,  il  Consiglio   puo'
rilasciare  deleghe  anche  a  singoli  consiglieri  o  al  personale
dell'Istituto  con   qualifica   dirigenziale   per   l'adozione   di
provvedimenti   che   non   richiedono   valutazioni   di   carattere
discrezionale, stabilendone oggetto  e  limiti,  nel  rispetto  delle
modalita' previste dallo Statuto. 
  17.  Ai  soli  fini  dell'esercizio  delle  funzioni  istituzionali
attribuite all'((IVASS)) in materia assicurativa, il Direttorio della
Banca d'Italia e' integrato con i due consiglieri di cui al comma 13. 
  18. Al Direttorio  integrato  spetta  l'attivita'  di  indirizzo  e
direzione strategica dell'((IVASS)) e la  competenza  ad  assumere  i
provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi  all'esercizio  delle
funzioni istituzionali in materia di vigilanza assicurativa. 
  19. Nell'ambito delle proprie competenze  il  Direttorio  integrato
puo' rilasciare deleghe  al  Presidente,  a  singoli  consiglieri,  a
dipendenti dell'Istituto con qualifica  dirigenziale  o  a  Comitati,
Commissioni o Collegi previsti dallo Statuto, stabilendone oggetto  e
limiti nel rispetto delle modalita' previste dallo Statuto medesimo. 
  20.  Rientra,  in  ogni  caso,  nella  competenza   esclusiva   del
Direttorio integrato l'approvazione della relazione annuale di cui al
comma 5, del  presente  articolo  e  l'adozione  di  provvedimenti  a
carattere normativo. 
  21. Rientra, altresi', nella competenza  del  Direttorio  integrato
l'adozione   nei   confronti   dei   dirigenti   dell'((IVASS))    di
provvedimenti  di  distacco  ed  il   conferimento   di   particolari
incarichi, ivi compresa la nomina  dei  delegati  presso  l'Autorita'
europea  delle   assicurazioni   e   delle   pensioni   aziendali   e
professionali (EIOPA). 
  22. Nei casi  di  necessita'  e  di  urgenza,  i  provvedimenti  di
competenza  del  Direttorio  integrato  possono  essere  assunti  dai
componenti del  Consiglio  di  amministrazione  anche  singolarmente,
salvo ratifica collegiale. 
  23.  Il  Direttorio  integrato  viene  informato   dal   Presidente
dell'((IVASS))  sui  fatti  rilevanti  concernenti  l'amministrazione
dell'Istituto. 
  24. In sede di prima  applicazione  lo  Statuto  dell'((IVASS))  e'
deliberato dal Direttorio  della  Banca  d'Italia  ed  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica su  proposta  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri, ((di concerto  con  il  Ministro))  dello
sviluppo economico, previa deliberazione del Consiglio dei  Ministri.
Le modifiche allo Statuto dell'((IVASS)), deliberate  dal  Direttorio
integrato, sono approvate con le medesime modalita'. 
  25.  Lo  Statuto   detta   disposizioni   in   ordine   all'assetto
organizzativo dell'((IVASS)) e in particolare: 
  - stabilisce norme  di  dettaglio  sulle  competenze  degli  organi
dell'Istituto; 
  - prevede la facolta'  del  Direttorio  integrato  di  nominare  un
Segretario generale con compiti di ordinaria  amministrazione,  anche
su delega del Consiglio; 
  - disciplina il  funzionamento  degli  organi  e  in  tale  ambito,
stabilisce i quorum costitutivi e deliberativi di quelli  collegiali,
prevedendo che il Direttorio integrato possa assumere i provvedimenti
di sua competenza solo con la presenza di almeno uno dei  consiglieri
di cui al comma 13; 
  - definisce principi e  criteri  ai  fini  del  conferimento  delle
deleghe da parte degli organi collegiali; 
  -   definisce   le   modalita'   dell'esercizio   delle    funzioni
istituzionali nei casi di necessita' e di urgenza; 
  - stabilisce norme in materia di incompatibilita'  e  principi  per
l'adozione di un  codice  etico  sia  per  i  dipendenti  che  per  i
componenti degli organi; 
  - definisce  i  criteri  ai  fini  di  eventuali  provvedimenti  di
distacco  dei  dipendenti  dalla  Banca  d'Italia   all'((IVASS))   o
dall'((IVASS)) alla Banca d'Italia; 
  - definisce norme relative  alla  consulenza  e  rappresentanza  in
giudizio dell'Istituto. 
  26.  Lo  Statuto,  tenendo  conto  delle  funzioni   dell'Istituto,
stabilisce criteri per l'ottimizzazione delle risorse,  la  riduzione
delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne. 
  27. Ai fini dell'esercizio  delle  sue  funzioni  l'((IVASS))  puo'
avvalersi delle infrastrutture tecnologiche della Banca d'Italia. 
  28. ((Alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  gli
organi dell'ISVAP decadono e il Presidente dell'ente soppresso assume
le  funzioni  di  Commissario   per   l'ordinaria   e   straordinaria
amministrazione  dell'ente,  mantenendo  il   trattamento   economico
connesso all'incarico precedentemente ricoperto, ridotto del  10  per
cento.)) 
  29. ((Il Commissario straordinario  riferisce  con  cadenza  almeno
quindicinale al direttore generale della  Banca  d'Italia  in  ordine
all'attivita' svolta ed ai provvedimenti assunti dall'ISVAP. L'ISVAP,
per tutta la fase transitoria, continua ad avvalersi del patrocinio e
della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.)) 
  30. Entro 120 giorni dalla data di cui al  comma  28  del  presente
articolo, sono nominati i  Consiglieri  di  cui  al  comma  13  e  il
Direttorio della Banca d'Italia predispone lo Statuto dell'((IVASS)). 
  31. Alla data di entrata in vigore dello Statuto, ((il  Commissario
straordinario decade ))automaticamente dalle funzioni. 
  32. ((Alla medesima data l'ISVAP e' soppresso e l'IVASS succede  in
tutte le funzioni, le competenze, i poteri  e  in  tutti  i  rapporti
attivi e passivi. All'IVASS sono trasferite le risorse finanziarie  e
strumentali dell'ente soppresso. Il  personale  del  soppresso  ISVAP
passa  alle  dipendenze  dell'IVASS   conservando   di   diritto   il
trattamento giuridico, economico e previdenziale di  provenienza.  La
dotazione dell'IVASS e' determinata entro il limite di un numero pari
alle unita' di personale di ruolo a tempo  indeterminato  trasferite,
in servizio presso l'ente soppresso)). 
  33. ((Entro 120 giorni dalla  data  di  subentro  dell'IVASS  nelle
funzioni di  ISVAP,  il  Consiglio  di  amministrazione,  sentite  le
organizzazioni  sindacali,  definisce   il   trattamento   giuridico,
economico e previdenziale del personale  dell'IVASS,  fermo  restando
che lo stesso  non  potra',  in  nessun  caso,  comportare  oneri  di
bilancio  aggiuntivi  rispetto  a  quelli  previsti  nel   precedente
ordinamento dell'ISVAP)). 
  34. ((Entro 120 giorni dalla  data  di  subentro  dell'IVASS  nelle
funzioni di ISVAP  il  Consiglio  definisce  il  piano  di  riassetto
organizzativo che tenga conto dei principi dettati dallo  Statuto  ai
sensi del comma 25 del presente articolo.  In  ogni  caso,  il  piano
dovra' realizzare risparmi rispetto al costo totale di  funzionamento
dell'ente soppresso)). 
  35.  Alla  data   di   subentro   dell'((IVASS))   nelle   funzioni
precedentemente attribuite all'ISVAP, e'  trasferita  alla  Consap  -
Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, la tenuta del ruolo
dei periti assicurativi di cui agli artt. 157  e  segg.  del  decreto
legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,  e  ogni  altra  competenza
spettante all'ISVAP in materia. 
  36. Alla medesima data e' trasferita alla Consap  Spa  la  gestione
del Centro di informazione previsto dagli artt. 154 e 155 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 
  37. Con decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentita
l'((IVASS)), e' stabilita la quota dei contributi di vigilanza di cui
al comma 3 del presente articolo, da riconoscere alla  Consap  Spa  a
copertura degli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni di cui
((ai commi 35 e 36)). 
  38. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, da  adottarsi  entro  due  anni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, e' disciplinata l'istituzione
di apposito  Organismo,  avente  personalita'  giuridica  di  diritto
privato e ordinato in forma di associazione, cui  saranno  trasferite
le funzioni e competenze in materia  di  tenuta  del  Registro  unico
degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonche' la vigilanza
sui soggetti iscritti nel registro medesimo.  Il  regolamento  potra'
prevedere,  nel  rispetto   dei   principi   di   semplificazione   e
proporzionalita', una revisione delle categorie  di  soggetti  tenuti
all'iscrizione  nel  Registro.  L'organismo   sara'   soggetto   alla
vigilanza dell'((IVASS)). Il regolamento disciplinera', altresi',  il
procedimento di nomina dei componenti dell'Organismo e  il  passaggio
al medesimo delle funzioni e competenze attribuite in via transitoria
all'((IVASS)) con attribuzione dei necessari poteri sanzionatori. 
  39. ((La  contabilita'  dell'IVASS  viene  verificata  da  revisori
esterni  cosi'  come  stabilito  per  la  Banca  d'Italia  ai   sensi
dell'articolo 27 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali
e della Banca centrale europea (SEBC),  fermi  restando  i  controlli
gia'  esercitati  dalla  Corte  dei  Conti   su   ISVAP,   ai   sensi
dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576,  come  modificato
dall'articolo 351, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209.)) 
  40. ((A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  dello  statuto
dell'IVASS sono abrogati gli articoli 9, 10, 11,  12,  13,  14  e  17
della legge 12 agosto 1982, n. 576, nonche' l'articolo 13,  comma  2,
della legge 8 agosto 1995, n. 335. Sono altresi'  abrogate  tutte  le
disposizioni incompatibili con le norme di cui ai precedenti commi.)) 
  41. (( (Soppresso) )). 
  42. Dalla data di cui ai commi 40 e  41  e  fermo  restando  quanto
previsto  al  comma  40  del  presente  articolo,  ogni   riferimento
all'ISVAP contenuto  in  norme  di  legge  o  in  altre  disposizioni
normative e' da intendersi effettuato all'IVASS.  Per  le  norme  che
disciplinano la gestione dei compiti di cui ai commi  35  e  36,  del
presente articolo, ogni riferimento all'ISVAP si  intende  effettuato
alla Consap Spa. 
  43. ((Le  disposizioni  adottate  dall'ISVAP  nell'esercizio  delle
funzioni e delle competenze trasferite all'IVASS  restano  in  vigore
fino all'eventuale adozione, da parte dell'IVASS medesimo,  di  nuove
disposizioni nelle materie regolate.))

Titolo II

RIDUZIONE DELLA SPESA
DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI
E DEGLI ENTI NON TERRITORIALI

                               Art. 14 

                 Riduzione delle spese di personale 

  1. Al fine di dare attuazione  a  quanto  previsto  in  materia  di
assunzioni dall'articolo 16, comma  1,  del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98 convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, sono apportate le seguenti  modificazioni  alle  disposizioni
vigenti in materia: 
  a. all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n.  244
come modificato da ultimo dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, le parole «Per il  quadriennio  2010-2013»  sono
sostituite dalle seguenti «Per il quinquennio 2010-2014»; 
  b. all'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, come modificato dall'articolo 9, comma 7, del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, le parole: «Per  l'anno  2014»  sono  sostituite
dalle seguenti «Per l'anno 2015»; 
  c. all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
le parole «A decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti
«A decorrere dall'anno 2016». 
  2. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, le parole «A decorrere dall'anno  2010»  sono  sostituite  dalle
seguenti «Per gli anni 2010 e 2011». In fine e' aggiunto il  seguente
periodo «La predetta facolta' assunzionale e'  fissata  nella  misura
del venti per cento per il  triennio  2012-2014,  del  cinquanta  per
cento nell'anno 2015 e del cento  per  cento  a  decorrere  dall'anno
2016». 
  3. All'articolo 66, del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
come modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge
29 dicembre 2011, n. 216, convertito nella legge 24 febbraio 2012, n.
14, al comma  13  le  parole  «Per  il  quadriennio  2009-2012»  sono
sostituite dalle seguenti «Per il  triennio  2009-2011»  e,  dopo  il
comma 13, e' aggiunto il seguente: «13-bis. Per il triennio 2012-2014
il sistema delle universita' statali, puo' procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo  determinato
nel limite di un contingente corrispondente  ad  una  spesa  pari  al
venti per  cento  di  quella  relativa  al  corrispondente  personale
complessivamente  cessato  dal  servizio  nell'anno  precedente.   La
predetta facolta' e' fissata nella misura del cinquanta per cento per
l'anno 2015 e  del  cento  per  cento  a  decorrere  dall'anno  2016.
L'attribuzione  a  ciascuna   universita'   del   contingente   delle
assunzioni ((di cui ai periodi precedenti)) e' effettuata con decreto
del  Ministro  dell'Istruzione,  dell'Universita'  e  della  Ricerca,
tenuto  conto  di  quanto  previsto  dall'articolo  7   del   decreto
legislativo 29 marzo  2012,  n.  49.  Il  Ministero  dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca procede annualmente al  monitoraggio
delle assunzioni effettuate  comunicandone  gli  esiti  al  Ministero
dell'economia e delle finanze. Al fine di  completarne  l'istituzione
delle attivita', sino al 31 dicembre 2014, le disposizioni precedenti
non si applicano agli istituti ad ordinamento  speciale,  di  cui  ai
decreti  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del
2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 279 del 30 novembre 2005, e 18  novembre  2005,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005.» 
  4. All'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, le parole «Per il  triennio  2011-2013»  sono  sostituite  dalle
seguenti «Per il  quadriennio  2011-2014»  e  all'ultimo  periodo  le
parole «del 50 per cento per l'anno  2014  e  del  100  per  cento  a
decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti parole  «del
50 per cento per  l'anno  2015  e  del  100  per  cento  a  decorrere
dall'anno 2016». 
  ((4-bis. In relazione all'esigenza di ottimizzare l'allocazione del
personale presso  le  amministrazioni  soggette  agli  interventi  di
riduzione organizzativa previsti dall'articolo 2 del presente decreto
ed al fine di consentire ai vincitori di  concorso  una  piu'  rapida
immissione in servizio, per il triennio 2012-2014, le amministrazioni
pubbliche di cui al comma 1 del predetto articolo 2,  fermo  restando
quanto  previsto  dal  comma  13  del  medesimo  articolo,  che   non
dispongano di graduatorie in corso di validita',  possono  effettuare
assunzioni con le modalita' previste dall'articolo 3, comma 61, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento ai vincitori di
concorso presso  altre  amministrazioni.  Le  assunzioni  di  cui  al
presente comma sono effettuate nei  limiti  delle  facolta'  e  delle
procedure  assunzionali  vigenti  e  nell'ambito  dei  posti  vacanti
all'esito  del  processo  di  riorganizzazione  di  cui  al  comma  5
dell'articolo 2 del presente decreto. L'assunzione di  cui  al  primo
periodo avviene previo consenso del vincitore e l'eventuale  rinuncia
dell'interessato non determina decadenza del diritto  all'assunzione.
In relazione a quanto previsto dal presente  comma,  all'articolo  1,
comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,  le  parole:  «31
luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».)) 
  5. Ai fini del concorso  agli  obiettivi  di  finanza  pubblica,  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  le
camere di commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura  possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite
del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno
precedente, sino all'anno 2014; nel limite del  50  per  cento  della
spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, per l'anno
2015; nel limite del 100 per cento della  spesa  corrispondente  alle
cessazioni dell'anno precedente, a  decorrere  dall'anno  2016.  Sono
fatte salve le assunzioni gia' effettuate alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. All'articolo 2, comma 22, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, sono soppresse le parole «e 2012». 
  ((5-bis. A decorrere dall'anno 2013, il regime delle assunzioni  di
personale a tempo indeterminato delle aziende speciali  create  dalle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura corrisponde
a quello previsto per la relativa camera di commercio  dal  comma  22
dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  nonche'  dalla
normativa in materia di contratti di lavoro flessibile.)) 
  6. A decorrere dal 2012 le  assunzioni  dei  segretari  comunali  e
provinciali sono autorizzate con le modalita' di cui all'articolo 66,
comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133  per  un  numero  di
unita' non superiore all'80 per cento di quelle cessate dal  servizio
nel corso dell'anno precedente. 
  7. Le cessazioni dal servizio per processi di mobilita'  nonche'  a
seguito dell'applicazione della disposizione di cui  all'articolo  2,
comma 11, lettera a), non possono  essere  calcolate  come  risparmio
utile per definire l'ammontare delle  disponibilita'  finanziarie  da
destinare alle assunzioni o il numero delle  unita'  sostituibili  in
relazione alle limitazioni del turn over. 
  8. Le strutture  interessate  dalla  limitazione  delle  assunzioni
previste  dal  comma  2  adottano,  con  le  procedure  previste  dai
rispettivi ordinamenti, le opportune misure per destinare  a  servizi
effettivamente  operativi  un  numero  di  unita'  di  personale  non
inferiore a quello corrispondente  alle  minori  assunzioni  da  esso
derivanti; tra le predette misure e' inclusa anche la revisione della
nozione di servizi operativi in modo tale che essi  corrispondano  in
via diretta agli specifici compiti  assegnati  alla  struttura  dalla
normativa di riferimento.  La  revisione  della  nozione  di  servizi
operativi e' operata in conformita' con le linee guida stabilite  con
decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri  interessati.
In ogni caso i dipendenti di eta' inferiore a  32  anni,  salvo  casi
eccezionali, devono essere utilizzati a servizi operativi. 
  9. Ferme le vigenti disposizioni in materia  di  limitazione  delle
assunzioni, le facolta' assunzionali degli enti di  cui  al  presente
articolo  sono  prioritariamente  utilizzate  per  il   reclutamento,
dall'esterno, di personale di  livello  non  dirigenziale  munito  di
diploma di laurea. 
  10. (((Soppresso).)) 
  11. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a)  all'articolo  626,  comma  1,  le  parole  «100  unita'»   sono
sostituite dalle seguenti «70 unita'»; 
  b) all'articolo 639, comma 3, le parole da «e'  stabilito»  sino  a
«unita'» sono sostituite dalle seguenti «e' stabilito entro il limite
massimo di 624 unita'». 
  12. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge e
fino al raggiungimento del limite previsto dal comma 11, lettera  b),
non possono essere disposte  nuove  selezioni  per  il  personale  da
destinare  all'estero  ai  sensi  dell'articolo   639   del   decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ne' possono  essere  rinnovati  i
relativi comandi o fuori ruolo. 
  13. ((Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla
propria funzione per motivi di salute, ma idoneo  ad  altri  compiti,
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
con decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico  regionale
competente transita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo  o  tecnico.
Il personale viene immesso in  ruolo  su  tutti  i  posti  vacanti  e
disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle  sedi
indicate dal  richiedente  ovvero  su  posti  di  altra  provincia  a
richiesta  dell'interessato,  e  mantiene  il   maggior   trattamento
stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi
miglioramenti    economici    a    qualsiasi    titolo    conseguiti.
Successivamente all'immissione nei ruoli di cui al primo e al secondo
periodo il personale ivi contemplato puo' altresi' transitare  presso
amministrazioni  pubbliche  in  cui  possono   essere   proficuamente
utilizzate le professionalita' possedute dal  predetto  personale,  a
valere sulle facolta' assunzionali e  nel  rispetto  delle  procedure
previste per le amministrazioni di destinazione. Il personale docente
dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per  motivi
di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data  di
notifica del verbale della  commissione  medica  operante  presso  le
aziende sanitarie locali e'  utilizzato,  su  posti  anche  di  fatto
disponibili di assistente amministrativo o tecnico nella provincia di
appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero
su posti di altra provincia.)) 
  14. Il personale docente attualmente titolare ((delle  classi))  di
concorso C999 e C555, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
del  presente  decreto,  con  decreto  del  direttore  generale   del
competente  ufficio  scolastico  regionale  transita  nei  ruoli  del
personale non docente con la qualifica di assistente  amministrativo,
tecnico o collaboratore  scolastico  in  base  al  titolo  di  studio
posseduto. Il personale viene immesso  in  ruolo  su  tutti  i  posti
vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza,  tenuto  conto
delle  sedi  indicate  dal  richiedente,  e   mantiene   il   maggior
trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile  con
i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 
  15. Con decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  20
giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  sono
stabiliti i criteri e le procedure per l'attuazione dei  commi  13  e
14. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento delle economie, ai
sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31  dicembre  2009,  n.
196,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   provvede   al
monitoraggio degli effetti finanziari  derivanti  dalle  disposizioni
introdotte  dai  predetti  commi  13  e  14.  Nel  caso  in  cui   si
verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto
alle previsioni, fatta salva  l'adozione  dei  provvedimenti  di  cui
all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n.  196  del
2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere
dall'anno 2013, con proprio decreto,  alla  riduzione,  nella  misura
necessaria alla copertura finanziaria, del fondo di cui  all'articolo
64, comma 9, del Decreto-legge 112 del 2008. 
  16. Ai fini dell'applicazione dei parametri previsti  dall'articolo
19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 4,
comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per aree  geografiche
caratterizzate da specificita' linguistica si intendono quelle  nelle
quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera. 
  17. Al personale dipendente  docente  a  tempo  indeterminato  che,
terminate le operazioni di mobilita' e  di  assegnazione  dei  posti,
risulti in esubero nella propria classe di concorso  nella  provincia
in  cui  presta  servizio,  e'  assegnato  per  la  durata  dell'anno
scolastico un posto  nella  medesima  provincia,  con  priorita'  sul
personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri: 
  a) posti rimasti disponibili in altri gradi  d'istruzione  o  altre
classi di concorso, anche quando il docente non e' in possesso  della
relativa  abilitazione  o  idoneita'  all'insegnamento,  purche'   il
medesimo possegga titolo  di  studio  valido,  secondo  la  normativa
vigente,  per  l'accesso  all'insegnamento  nello   specifico   grado
d'istruzione o per ciascuna classe di concorso; 
b) posti di sostegno disponibili all'inizio dell'anno scolastico, nei
   casi  in  cui  il  dipendente  disponga  del  previsto  titolo  di
   specializzazione oppure  qualora  abbia  frequentato  un  apposito
   corso di formazione; 
  c) frazioni di posto disponibili presso  gli  istituti  scolastici,
assegnate prioritariamente dai  rispettivi  dirigenti  scolastici  al
personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso  o
che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a)  e  b),
purche' detto personale non  trovi  diversa  utilizzazione  ai  sensi
delle medesime lettere; 
  d)  posti  che  dovessero  rendersi  disponibili   durante   l'anno
scolastico, prioritariamente assegnati al  personale  della  medesima
provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi
in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), anche nel caso
in cui sia stata gia' disposta  la  messa  a  disposizione  di  detto
personale e purche' non sia gia'  diversamente  utilizzato  ai  sensi
delle precedenti lettere; 
  e) il personale in esubero che non  trovi  utilizzazione  ai  sensi
delle  precedenti  lettere  e'  utilizzato  a  disposizione  per   la
copertura delle supplenze brevi e saltuarie  che  dovessero  rendersi
disponibili  nella  medesima  provincia  nella  medesima  classe   di
concorso ovvero per posti a cui possano applicarsi le lettere a) e b)
anche nel caso ne sia stata gia' disposta la messa a disposizione. 
  18. Le assegnazioni di cui alle lettere c), d) ed  e)  ((del  comma
17)) sono effettuate dai dirigenti scolastici sulla base del piano di
utilizzo predisposto dagli uffici scolastici regionali ai  sensi  del
comma 20. 
  19. Per la durata dell'utilizzazione il dipendente assegnato ad  un
posto ((ai sensi dei commi 17 e 18)) percepisce lo stipendio  proprio
dell'ordine di scuola in cui e' impegnato, qualora superiore a quello
gia' in godimento. Nei casi di cui alla lettera e) ((del comma  17)),
la differenza e' erogata dall'istituto scolastico in cui e'  prestato
il  servizio,  a  valere  sulla  dotazione  finanziaria  a  tal  fine
assegnata all'istituto stesso. Negli  altri  casi,  la  differenza  a
favore del dipendente e' erogata a mezzo dei ruoli di spesa fissa. 
  20. Gli uffici scolastici regionali predispongono e  periodicamente
aggiornano un piano di disponibilita' ed utilizzo  del  personale  in
esubero, che provvedono a  portare  a  conoscenza  delle  istituzioni
scolastiche interessate, anche al fine di consentire le operazioni di
competenza dei dirigenti scolastici. 
  ((20-bis. Il personale docente di cui al comma 17, alinea, che  per
l'anno scolastico 2013-2014  non  sia  proficuamente  utilizzabile  a
seguito dell'espletamento delle  operazioni  ai  sensi  del  medesimo
comma 17, lettere a), b) e c), puo' essere  collocato  in  quiescenza
dal 1° settembre  2013  nel  caso  in  cui  maturi  i  requisiti  per
l'accesso al trattamento pensionistico entro il  31  agosto  2012  in
base  alla  disciplina   vigente   prima   dell'entrata   in   vigore
dell'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.
Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto  comunque
denominato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2,  comma
11, lettera a), numeri 1) e 2), del presente decreto.)) 
  21. I risparmi conseguenti all'applicazione dei commi da  17  a  20
concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui  all'articolo  64
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  22. Il comma 5 dell'articolo 25 del decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, si interpreta nel senso che la  delega  ai  docenti  di
compiti non  costituisce  affidamento  di  mansioni  superiori  o  di
funzioni  vicarie,  anche  nel  caso  in  cui  detti  docenti  godano
dell'esonero o semiesonero ai sensi  dell'articolo  459  del  decreto
legislativo  n.  297  del  1994.  Il  docente  delegato  puo'  essere
retribuito esclusivamente a  carico  dei  fondi  disponibili  per  la
remunerazione accessoria presso la specifica  istituzione  scolastica
od educativa ai sensi dell'articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl
relativo al personale scolastico. 
  23. Per l'anno 2012 le unita' complessive di personale  diplomatico
e amministrativo e del contingente degli esperti di cui  all'articolo
168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
inviate  all'estero   non   possono   essere   superiori   a   quelle
rispettivamente in servizio  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  24. Per l'anno 2012 in relazione al personale di cui agli  articoli
152 e 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del  1967
non si procede ad adeguamenti retributivi e non si sostituiscono  100
unita' di personale cessato. 
  25. Per l'anno 2012 gli stanziamenti relativi alle spese di cui  ai
commi 23 e 24 sono ridotti rispettivamente di  euro  4.300.000  e  di
euro 5.000.000. 
  26. Per l'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
1, comma 2 della legge 3 agosto 1998,  n.  299  e'  ridotta  di  euro
2.800.000. 
  27  All'articolo  17  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente comma: 
  ((«5-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, la quota  di
pertinenza del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, degli stanziamenti  di  cui  al  comma  5  e'  destinata  al
rimborso forfetario  alle  regioni  delle  spese  sostenute  per  gli
accertamenti medico-legali  sul  personale  scolastico  ed  educativo
assente dal servizio per malattia effettuati dalle aziende  sanitarie
locali. Entro il mese di  novembre  di  ciascun  anno,  il  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   provvede   a
ripartire detto  fondo  tra  le  regioni  al  cui  finanziamento  del
Servizio  Sanitario  Nazionale  concorre  lo  Stato,  in  proporzione
all'organico  di  diritto  delle  regioni  con  riferimento  all'anno
scolastico che si conclude  in  ciascun  esercizio  finanziario.  Dal
medesimo anno 2012, le istituzioni scolastiche ed  educative  statali
non sono tenute a corrispondere alcuna  somma  per  gli  accertamenti
medico-legali di cui al primo periodo.))

Titolo III

RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA SANITARIA

                               Art. 15 

Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e  misure
                 di governo della spesa farmaceutica 

  1. Ferma restando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia
di piani di rientro dai disavanzi sanitari  di  cui  all'articolo  2,
commi da 75 a 96, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  al  fine  di
garantire il rispetto degli obblighi comunitari  e  la  realizzazione
degli obiettivi di  finanza  pubblica,  l'efficienza  nell'uso  delle
((risorse  destinate))  al  settore  sanitario   e   l'appropriatezza
nell'erogazione  delle  prestazioni  sanitarie,   si   applicano   le
disposizioni di cui al presente articolo. 
  2. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, l'ulteriore sconto dovuto ((dalle  farmacie))  convenzionate
ai sensi del  secondo  periodo  del  comma  6  dell'articolo  11  del
decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e'  rideterminato  al  valore  del
((2,25 per cento)). Limitatamente al periodo decorrente dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al  31  dicembre  2012,
l'importo che le  aziende  farmaceutiche  devono  corrispondere  alle
Regioni ai sensi dell'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 11 del
decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30  luglio
2010 n. 122, e' rideterminato al valore del ((4,1  per  cento)).  Per
l'anno 2012 l'onere a carico del  Servizio  sanitario  nazionale  per
l'assistenza farmaceutica territoriale, di  cui  all'articolo  5  del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive  modificazioni,  e'
rideterminato  nella  misura  del  13,1  per  cento.  ((In  caso   di
sforamento  di  tale  tetto  continuano  ad  applicarsi  le   vigenti
disposizioni  in  materia  di  ripiano  di  cui  all'articolo  5  del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.  A  decorrere  dal  1°  gennaio
2013, l'attuale sistema di remunerazione della  filiera  distributiva
del farmaco e' sostituito da un nuovo metodo,  definito  con  decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, sulla base di un accordo tra le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative e l'Agenzia italiana del farmaco per gli
aspetti di  competenza  della  medesima  Agenzia,  da  emanare  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, secondo  i  criteri  stabiliti  dal
comma 6-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 marzo 2010, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In
caso di mancato accordo entro i termini di cui al periodo precedente,
si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e  di  Bolzano,  sentite  le  Commissioni
parlamentari competenti. Solo  con  l'entrata  in  vigore  del  nuovo
metodo di  remunerazione,  cessano  di  avere  efficacia  le  vigenti
disposizioni che prevedono l'imposizione di sconti  e  trattenute  su
quanto dovuto alle farmacie per le erogazioni in regime  di  Servizio
sanitario nazionale. La base di calcolo per definire il nuovo  metodo
di remunerazione e' riferita ai margini vigenti al 30 giugno 2012. In
ogni caso dovra' essere garantita l'invarianza dei saldi  di  finanza
pubblica.)) 
  3. A  decorrere  dall'anno  2013  l'onere  a  carico  del  Servizio
sanitario nazionale per l'assistenza  farmaceutica  territoriale,  di
cui all'articolo  5  del  decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n.  159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e
successive modificazioni, e' rideterminato nella misura  dell'((11,35
per cento)) al netto degli  importi  corrisposti  dal  cittadino  per
l'acquisto di farmaci ad un prezzo  diverso  dal  prezzo  massimo  di
rimborso stabilito dall'AIFA in base a quanto previsto  dall'articolo
11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122.  In  caso  di
sforamento  di  tale  tetto  continuano  ad  applicarsi  le   vigenti
disposizioni in  materia  di  ripiano  di  cui  all'articolo  5,  del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. A decorrere dall'anno 2013, gli
eventuali importi derivanti dalla procedura di ripiano sono assegnati
alle regioni, per il 25%, in proporzione allo  sforamento  del  tetto
registrato nelle singole regioni e, per il residuo 75%, in base  alla
quota di  accesso  delle  singole  regioni  al  riparto  della  quota
indistinta delle disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario
nazionale. 
  4. A decorrere dall'anno 2013 il  tetto  della  spesa  farmaceutica
ospedaliera di cui all'articolo 5,  comma  5,  del  decreto-legge  1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29
novembre 2007, n. 222, e' rideterminato nella misura  del  ((3,5  per
cento)) e si applicano le disposizioni dei commi da 5 a 10. 
  5. Il tetto di cui al comma 4 e' calcolato al netto della spesa per
i farmaci di classe A in distribuzione diretta  e  distribuzione  per
conto, nonche' al netto della spesa per i vaccini, per  i  medicinali
di cui alle lettere c) e c-bis)  dell'articolo  8,  comma  10,  della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 e  successive  modificazioni,  per  le
preparazioni  magistrali  e  officinali  effettuate  nelle   farmacie
ospedaliere, per i  medicinali  esteri  e  per  i  plasmaderivati  di
produzione regionale. 
  6. La spesa farmaceutica ospedaliera e' calcolata  al  netto  delle
seguenti somme: 
a) somme versate dalle aziende farmaceutiche, per i consumi in ambito
   ospedaliero, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g) della
   legge 27 dicembre  2006,  n.  296  e  successive  disposizioni  di
   proroga, a fronte della sospensione,  nei  loro  confronti,  della
   riduzione del 5 per cento dei  prezzi  dei  farmaci  di  cui  alla
   deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del
   27 settembre  2006,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
   Repubblica italiana del 29 settembre 2006, n. 227; 
b) somme restituite dalle aziende farmaceutiche alle regioni  e  alle
   province autonome di Trento e di Bolzano a seguito del superamento
   del limite massimo di spesa fissato per il medicinale, in sede  di
   contrattazione del prezzo ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del
   decreto-legge  30  settembre  2003,  n.   269,   convertito,   con
   modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e  successive
   modificazioni; 
  c) somme restituite dalle aziende farmaceutiche, anche sotto  forma
di extra-sconti, alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano, in applicazione di procedure di rimborsabilita' condizionata
(payment by results, risk sharing e  cost  sharing)  sottoscritte  in
sede  di  contrattazione  del  prezzo   del   medicinale   ai   sensi
dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326, e successive modificazioni. 
  7. A decorrere dall'anno 2013, e'  posta  a  carico  delle  aziende
farmaceutiche  una  quota  pari  al  50  per   cento   dell'eventuale
superamento  del  tetto  di  spesa  a  livello   nazionale   di   cui
all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007,  n.  159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222,
come modificato dal comma 4 del presente articolo. Il restante 50 per
cento dell'intero disavanzo a livello nazionale  e'  a  carico  delle
sole regioni nelle quali e' superato il tetto di spesa regionale,  in
proporzione ai rispettivi disavanzi; non  e'  tenuta  al  ripiano  la
regione  che  abbia  fatto   registrare   un   equilibrio   economico
complessivo. 
  8. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal primo periodo del
comma 7 si applicano le disposizioni seguenti: 
  a)    l'AIFA    attribuisce    a    ciascuna    azienda    titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio di  farmaci,  in  via
provvisoria entro il 31 marzo di ogni anno ed in via definitiva entro
il 30 settembre successivo, un budget annuale  calcolato  sulla  base
degli acquisti di medicinali  da  parte  delle  strutture  pubbliche,
relativi agli ultimi dodici mesi per i quali sono disponibili i dati,
distintamente per i  farmaci  equivalenti  e  per  i  farmaci  ancora
coperti da brevetto; dal calcolo sono detratte le  somme  di  cui  al
comma 6 restituite dall'azienda al Servizio sanitario  nazionale  ((e
quelle restituite)) in applicazione delle lettere g), h)  e  i);  dal
calcolo e' altresi' detratto il valore, definito sulla base dei  dati
dell'anno precedente, della minore spesa prevedibilmente conseguibile
nell'anno per il quale e' effettuata  l'attribuzione  del  budget,  a
seguito delle decadenze di brevetti in possesso dell'azienda presa in
considerazione; 
  b) le risorse rese disponibili dalla riduzione di spesa complessiva
prevista per  effetto  delle  decadenze  di  brevetto  che  avvengono
nell'anno per il  quale  e'  effettuata  l'attribuzione  del  budget,
nonche' le risorse incrementali derivanti dall'eventuale aumento  del
tetto  di  spesa  rispetto  all'anno   precedente   sono   utilizzate
dall'AIFA, nella misura percentuale del 10 per cento, ai  fini  della
definizione del budget di ciascuna  azienda;  l'80  per  cento  delle
stesse risorse costituisce un  fondo  aggiuntivo  per  la  spesa  dei
farmaci innovativi; ove non vengano autorizzati farmaci innovativi  o
nel caso in cui la spesa  per  farmaci  innovativi  assorba  soltanto
parzialmente tale quota, le disponibilita' inutilizzate si aggiungono
alla prima quota del 10 per cento, destinata ai budget aziendali;  il
residuo 10 per cento delle risorse costituisce un fondo  di  garanzia
per  ulteriori   esigenze   connesse   all'evoluzione   del   mercato
farmaceutico; 
c) la  somma  dei  budget  di  ciascuna  azienda  titolare  di   AIC,
   incrementata delle somme utilizzate per i due fondi  di  cui  alla
   lettera b), deve risultare uguale all'onere a carico del  Servizio
   sanitario nazionale per l'assistenza  farmaceutica  ospedaliera  a
   livello nazionale previsto dalla normativa vigente; 
d) ai fini del monitoraggio complessivo  della  spesa  sostenuta  per
   l'assistenza farmaceutica ospedaliera si fa  riferimento  ai  dati
   rilevati dai modelli CE, al netto della spesa per la distribuzione
   diretta di medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a),
   della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive  modificazioni;
   ai fini del monitoraggio della spesa per singolo medicinale, si fa
   riferimento  ai  dati  trasmessi  nell'ambito  del  nuovo  sistema
   informativo sanitario  dalle  regioni,  relativi  ai  consumi  dei
   medicinali in ambito ospedaliero,  e  ai  dati  trasmessi  ((dalle
   regioni)) relativi alle prestazioni  farmaceutiche  effettuate  in
   distribuzione diretta e per conto; ai fini della  definizione  dei
   budget aziendali, nelle more della completa attivazione del flusso
   informativo dei consumi dei medicinali in ambito ospedaliero, alle
   regioni  che  non  hanno  fornito  i  dati,  o  li  hanno  forniti
   parzialmente,  viene  attribuita   la   spesa   per   l'assistenza
   farmaceutica ospedaliera rilevata nell'ambito  del  nuovo  sistema
   informativo sanitario ai sensi  del  decreto  del  Ministro  della
   salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale(( n.  2
   del 4 gennaio 2005)); 
e) l'AIFA   procede   mensilmente   al   monitoraggio   della   spesa
   farmaceutica in rapporto al tetto, in ogni  regione  e  a  livello
   nazionale, e ne comunica gli esiti al Ministero della salute ed al
   Ministero dell'economia e delle finanze ((e alle regioni)); 
  f)  in  caso  di  mancato  rispetto  del  tetto  di  spesa,  l'AIFA
predispone le procedure di recupero  del  disavanzo  a  carico  delle
aziende farmaceutiche secondo le  modalita'  stabilite  alle  lettere
seguenti del presente comma; 
  g) il ripiano e'  effettuato  tramite  versamenti  a  favore  delle
regioni e delle  province  autonome  in  proporzione  alla  quota  di
riparto  delle  complessive  disponibilita'  del  Servizio  sanitario
nazionale,   al   netto   delle   quote   relative   alla   mobilita'
interregionale; l'entita' del ripiano a carico delle singole  aziende
titolari di AIC e' calcolata in proporzione al superamento del budget
definitivo attribuito secondo  le  modalita'  previste  dal  presente
comma; 
  h) la quota del superamento del tetto imputabile  allo  sforamento,
da parte dei farmaci innovativi, dello specifico fondo  di  cui  alla
lettera b), e' ripartita, ai fini del  ripiano,  al  lordo  IVA,  tra
tutte le aziende  titolari  di  AIC  in  proporzione  dei  rispettivi
fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto; 
  i)  in  caso  di  superamento  del  budget  attribuito  all'azienda
titolare di farmaci in possesso della qualifica di medicinali  orfani
ai sensi del Regolamento (CE) n. 141/2000 ((del Parlamento europeo  e
del  Consiglio,  del  16  dicembre  1999)),  che   non   abbiano   la
caratteristica di  farmaci  innovativi,  ((la  quota  di  superamento
riconducibile a tali farmaci e' ripartita)), ai fini del ripiano,  al
lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC  in  proporzione  dei
rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da
brevetto; 
  j)  la  mancata  integrale  corresponsione  a  tutte   le   regioni
interessate, da parte delle aziende farmaceutiche, di  quanto  dovuto
nei termini  previsti  comporta  l'adozione  da  parte  dell'AIFA  di
provvedimenti di riduzione  del  prezzo  di  uno  o  piu'  medicinali
dell'azienda interessata in misura e per un periodo di tempo tali  da
coprire l'importo corrispondente alla somma non versata, incrementato
del 20 per cento, fermo  restando  quanto  previsto  dalla  normativa
vigente in materia di recupero del credito da parte  delle  pubbliche
amministrazioni interessate nei confronti delle aziende farmaceutiche
inadempienti; 
  k) in sede  di  prima  applicazione  della  disciplina  recata  dal
presente comma, ai fini della definizione dei  budget  delle  aziende
farmaceutiche per l'anno 2013, fermo restando quanto  previsto  dalle
lettere a) b) e c), dai  fatturati  aziendali  relativi  al  2012  e'
detratta una quota derivante dalla ripartizione fra tutte le  aziende
farmaceutiche,  in  proporzione  al  rispettivo  fatturato   relativo
all'anno 2012, dell'ammontare del superamento, a livello complessivo,
del tetto di spesa farmaceutica ospedaliera per lo stesso anno. 
  9. L'AIPA segnala al Ministro della salute l'imminente ingresso sul
mercato di medicinali innovativi ad  alto  costo  che,  tenuto  conto
della rilevanza delle  patologie  in  cui  sono  utilizzati  e  della
numerosita' dei pazienti  trattabili,  potrebbero  determinare  forti
squilibri di bilancio per il Servizio sanitario nazionale. 
  10. Al  fine  di  incrementare  l'appropriatezza  amministrativa  e
l'appropriatezza d'uso dei farmaci il  comitato  ed  il  tavolo  ((di
verifica)) degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12  dell'Intesa
Stato Regioni del 23 marzo 2005 verificano annualmente che  da  parte
delle Regioni si sia  provveduto  a  garantire  l'attivazione  ed  il
funzionamento dei  registri  dei  farmaci  sottoposti  a  registro  e
l'attivazione delle procedure per ottenere  l'eventuale  rimborso  da
parte delle  aziende  farmaceutiche  interessate.  ((I  registri  dei
farmaci di cui al presente comma sono parte  integrante  del  sistema
informativo del Servizio sanitario nazionale.)) 
  11. La disciplina ((dei commi da 4 a 10 del presente articolo )) in
materia  di  spesa  farmaceutica  sostituisce  integralmente   quella
prevista  dalla  lettera  b)  del  comma  1  dell'articolo   17   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;  conseguentemente  i  riferimenti
alla lettera  b)  contenuti  nello  stesso  articolo  17  del  citato
decreto-legge devono intendersi come riferimenti ((ai commi da 4 a 10
del presente articolo)). 
  ((11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima  volta,  per
una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia  non
cronica, per il cui  trattamento  sono  disponibili  piu'  medicinali
equivalenti,  e'  tenuto  ad  indicare  nella  ricetta  del  Servizio
sanitario  nazionale  la  sola  denominazione  del  principio  attivo
contenuto nel farmaco. Il medico ha facolta' di indicare altresi'  la
denominazione  di  uno  specifico  medicinale  a  base  dello  stesso
principio attivo; tale indicazione e' vincolante  per  il  farmacista
ove  in  essa  sia  inserita,  corredata  obbligatoriamente  di   una
sintetica motivazione, la clausola  di  non  sostituibilita'  di  cui
all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27.  Il
farmacista comunque si  attiene  a  quanto  previsto  dal  menzionato
articolo 11, comma 12.)) 
  12. Con le disposizioni di cui ai commi 13 e 14 sono fissate misure
di razionalizzazione della spesa per acquisti di  beni  e  servizi  e
ulteriori misure in campo sanitario per l'anno  2012.  Per  gli  anni
2013  e  seguenti  le  predette  misure  sono  applicate,  salvo   la
stipulazione, entro (( il 15 novembre  2012  )),  del  Patto  per  la
salute 2013-2015, sancita dalla Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  Bolzano,
ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
nella quale possono  essere  convenute  rimodulazioni  delle  misure,
fermo  restando  l'importo  complessivo  degli  obiettivi  finanziari
annuali.  Con  il  medesimo  Patto   si   procede   al   monitoraggio
dell'attuazione  delle  misure  finalizzate   all'accelerazione   del
pagamento dei crediti degli enti del servizio sanitario nazionale. 
  13. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario  e  di
conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi: 
a) ferme restando le disposizioni di cui all'articolo  17,  comma  1,
   del  decreto-legge  6  luglio  2011,   n.   98,   convertito   con
   modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli importi e le
   connesse prestazioni relative a contratti in essere di appalto  di
   servizi e di fornitura di beni e  servizi,  con  esclusione  degli
   acquisti dei farmaci, stipulati da aziende ed  enti  del  Servizio
   sanitario nazionale, sono ridotti del  5  per  cento  a  decorrere
   dalla data di entrata in vigore del presente decreto per tutta  la
   durata dei contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura  di
   dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012; 
  b) all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111,  ((il
quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai  seguenti)):  «Qualora
sulla base dell'attivita' di rilevazione di cui  al  presente  comma,
nonche' sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali  regionali
per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione  dei  prezzi
unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di  beni
e servizi, emergano differenze significative dei prezzi  unitari,  le
Aziende  Sanitarie  sono  tenute  a   proporre   ai   fornitori   una
rinegoziazione dei contratti che  abbia  l'effetto  di  ricondurre  i
prezzi unitari di fornitura  ai  prezzi  di  riferimento  come  sopra
individuati, e senza che cio'  comporti  modifica  della  durata  del
contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30  giorni
dalla trasmissione della proposta, in ordine  ai  prezzi  come  sopra
proposti, le Aziende sanitarie  hanno  il  diritto  di  recedere  dal
contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e cio'  in  deroga
all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini della  presente  lettera
per differenze  significative  dei  prezzi  si  intendono  differenze
superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di riferimento.  ((Sulla
base  dei  risultati  della   prima   applicazione   della   presente
disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2013 la  individuazione  dei
dispositivi medici per le finalita' della  presente  disposizione  e'
effettuata dalla medesima Agenzia di cui all'articolo 5  del  decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sulla base di criteri fissati con
decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, relativamente a parametri di qualita',
di standard tecnologico, di sicurezza  e  di  efficacia.  Nelle  more
della  predetta  individuazione  resta  ferma   l'individuazione   di
dispositivi medici eventualmente gia' operata da parte  della  citata
Agenzia. Le aziende sanitarie che abbiano proceduto alla  rescissione
del contratto, nelle more dell'espletamento  delle  gare  indette  in
sede centralizzata  o  aziendale,  possono,  al  fine  di  assicurare
comunque la disponibilita' dei  beni  e  servizi  indispensabili  per
garantire l'attivita' gestionale  e  assistenziale,  stipulare  nuovi
contratti accedendo a convenzioni-quadro anche di  altre  regioni,  o
tramite  affidamento  diretto  a  condizioni  piu'   convenienti   in
ampliamento  di  contratto  stipulato  da  altre  aziende   sanitarie
mediante gare di appalto o forniture;)) 
  ((b-bis) l'articolo 7-bis del decreto-legge 7 maggio 2012,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.  94,  e'
abrogato;)) 
  (( c)  sulla  base  e  nel  rispetto  degli  standard  qualitativi,
strutturali,  tecnologici  e  quantitativi  relativi   all'assistenza
ospedaliera fissati,  entro  il  31  ottobre  2012,  con  regolamento
approvato ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  169,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311, previa intesa della Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano, nonche' tenendo conto della  mobilita'  interregionale,
le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  adottano,
nel rispetto della riorganizzazione di servizi distrettuali  e  delle
cure primarie finalizzate all'assistenza 24 ore su 24 sul  territorio
adeguandoli agli standard  europei,  entro  il  31  dicembre  2012)),
provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri
accreditati  ed  effettivamente  a  carico  del  servizio   sanitario
regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti  letto  per  mille
abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille  abitanti  per  la
riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente
le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed  assumendo
come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a  160  per  mille
abitanti di cui il 25  per  cento  riferito  a  ricoveri  diurni.  La
riduzione dei  posti  letto  e'  a  carico  dei  presidi  ospedalieri
pubblici ((per una quota non inferiore al 50 per cento))  del  totale
dei posti letto da ridurre ed e' conseguita esclusivamente attraverso
la soppressione di unita' operative complesse. Nelle singole  regioni
((e province autonome)), fino ad avvenuta realizzazione del  processo
di riduzione dei posti letto e delle corrispondenti unita'  operative
complesse, e' sospeso il conferimento o il rinnovo  di  incarichi  ai
sensi  dell'articolo  15((-septies))  del  decreto   legislativo   30
dicembre 1992, n. 502 e  successive  modificazioni.  Nell'ambito  del
processo di riduzione, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano operano una verifica, sotto  il  profilo  assistenziale  e
gestionale, della funzionalita' delle piccole  strutture  ospedaliere
pubbliche, anche  se  funzionalmente  e  amministrativamente  facenti
parte di presidi ospedalieri articolati in piu'  sedi,  e  promuovono
l'ulteriore passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal
ricovero diurno all'assistenza  in  regime  ambulatoriale,  favorendo
l'assistenza residenziale e domiciliare; 
  (( c-bis) e'  favorita  la  sperimentazione  di  nuovi  modelli  di
assistenza, nell'ambito delle varie forme in cui questa e' garantita,
che  realizzino  effettive  finalita'  di  contenimento  della  spesa
sanitaria,  anche  attraverso  specifiche  sinergie   tra   strutture
pubbliche e private, ospedaliere ed extraospedaliere;)) 
  d) fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  17,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,  convertito  con
modificazioni dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111,  gli  enti  del
servizio sanitario nazionale, ovvero,  per  essi,  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto  di
beni e servizi relativi alle categorie merceologiche  presenti  nella
piattaforma  CONSIP,  gli  strumenti  di  acquisto   e   negoziazione
telematici messi a  disposizione  dalla  stessa  CONSIP,  ovvero,  se
disponibili, dalle centrali di committenza regionali  di  riferimento
costituite ai sensi  dell'articolo  1,  comma  455,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di  quanto
disposto dalla presente lettera sono  nulli,  costituiscono  illecito
disciplinare e sono causa di responsabilita' amministrativa; 
  e) costituisce adempimento ai fini  dell'accesso  al  finanziamento
integrativo del SSN, ai sensi della vigente legislazione, la verifica
della redazione dei bandi di gara e dei contratti di global service e
facility management in termini tali da specificare l'esatto ammontare
delle singole prestazioni richieste (lavori, servizi, forniture) e la
loro  incidenza  percentuale  relativamente  all'importo  complessivo
dell'appalto. Alla verifica  del  predetto  adempimento  provvede  il
Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui  all'articolo  12
dell'Intesa   Stato-Regioni   del   23   marzo   2005,   sulla   base
dell'istruttoria  effettuata  dall'Autorita'  per  la  vigilanza  sui
lavori pubblici; 
  f) il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici,  di  cui
all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  e'
rideterminato, per l'anno 2013 al valore  del  4,9  per  cento  e,  a
decorrere dal 2014, al valore del 4,8 per cento; 
  ((f-bis) all'articolo  3,  comma  7,  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo il  penultimo
periodo e' inserito il seguente: «Nelle  aziende  ospedaliere,  nelle
aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2  del  decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli istituti di ricovero  e
cura  a  carattere  scientifico  pubblici,  costituiti  da  un  unico
presidio, le funzioni e i compiti del direttore sanitario di  cui  al
presente articolo e del dirigente medico di cui all'articolo 4, comma
9, del presidio ospedaliero sono svolti da un unico soggetto avente i
requisiti di legge»;)) 
  g) all'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre  1992,
n. 502, dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma: 
  «1-bis. Il valore complessivo della  remunerazione  delle  funzioni
non puo' in ogni  caso  superare  il  30  per  cento  del  limite  di
remunerazione assegnato.». 
  14. A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti
nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto  di  prestazioni
sanitarie  da   soggetti   privati   accreditati   per   l'assistenza
specialistica  ambulatoriale  e  per  l'assistenza  ospedaliera,   si
applica  una  riduzione  dell'importo  e  dei  corrispondenti  volumi
d'acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla  regione  o
dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva  annua
, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno  2011,  dello  0,5  per
cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del  2  per
cento a decorrere dall'anno 2014. La  misura  di  contenimento  della
spesa di cui al presente comma e'  aggiuntiva  rispetto  alle  misure
eventualmente gia' adottate dalle singole regioni e province autonome
di Trento e Bolzano e trova applicazione anche  in  caso  di  mancata
sottoscrizione dei contratti e degli accordi, facendo riferimento, in
tale ultimo caso, agli  atti  di  programmazione  regionale  o  delle
province autonome di Trento  e  Bolzano  della  spesa  sanitaria.  Il
livello   di   spesa   determinatosi   per   il   2012   a    seguito
dell'applicazione della misura di contenimento  di  cui  al  presente
comma costituisce il livello su cui si applicano  le  misure  che  le
regioni devono adottare, a decorrere dal 2013, ai sensi dell'articolo
17, comma 1, lettera a), ((terzo periodo)) del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111. 
  15. In deroga alla procedura prevista dall'articolo 8-sexies, comma
5, del decreto legislativo 30 dicembre ((1992, n. 502)), e successive
modificazioni,  in  materia  di  remunerazione  delle  strutture  che
erogano assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a carico del servizio
sanitario nazionale, il Ministro della salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  ((sentita  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, con proprio  decreto,  entro  il  15
settembre 2012)), determina le tariffe massime che le  regioni  e  le
province autonome possono corrispondere alle  strutture  accreditate,
di cui all'articolo 8-quater  del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni, sulla base dei dati di costo
disponibili e,  ove  ritenuti  congrui  ed  adeguati,  dei  tariffari
regionali, tenuto conto dell'esigenza di  recuperare,  anche  tramite
((la determinazione)) tariffaria, margini di inappropriatezza  ancora
esistenti a livello locale e nazionale. 
  16. Le tariffe massime di cui al comma 15, valide ((dalla  data  di
entrata in vigore del decreto  del  Ministro  previsto  dal  medesimo
comma 15, fino  alla  data  del  31  dicembre  2014)),  costituiscono
riferimento per la  valutazione  della  congruita'  delle  risorse  a
carico  del  Servizio  Sanitario   Nazionale,   quali   principi   di
coordinamento della finanza pubblica. 
  17. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori
alle tariffe massime di cui ((al comma  15))  restano  a  carico  dei
bilanci regionali. Tale disposizione si intende  comunque  rispettata
dalle regioni per le quali il Tavolo di verifica  degli  adempimenti,
istituito  ai  sensi  dell'articolo  12  dell'Intesa  sancita   dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005,
abbia verificato il  rispetto  dell'equilibrio  economico-finanziario
del settore sanitario, fatto salvo quanto  specificatamente  previsto
per le regioni che hanno sottoscritto l'accordo di  cui  all'articolo
1, comma 180, della legge 30  dicembre  2004,  n.  311  e  successive
modificazioni su  un  programma  operativo  di  riorganizzazione,  di
riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale,
per le quali le tariffe massime costituiscono un limite invalicabile. 
  18. Sono abrogate le disposizioni  contenute  nel  primo,  secondo,
terzo, quarto periodo dell'articolo 1,  comma  170,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311. 
  19. Al quinto periodo dell'articolo 1, comma 170,  della  legge  30
dicembre 2004 n. 311, le parole: «Con la medesima cadenza di  cui  al
quarto  periodo»  sono  sostituite  con  le  seguenti:  «Con  cadenza
triennale,  a  decorrere  ((dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95)),». 
  20. Si applicano, a decorrere dal  2013,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
qualora al termine del periodo di riferimento del  Piano  di  rientro
ovvero della sua prosecuzione, non venga verificato positivamente, in
sede di verifica annuale e finale, il raggiungimento degli  obiettivi
strutturali del piano stesso, ovvero della sua prosecuzione. 
  21. Il comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111
e' sostituito dai seguenti: 
  «3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi  71  e  72,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche in  ciascuno  degli
anni 2013, 2014 e 2015. 
  3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento  degli  obiettivi
di cui al comma 3 si provvede con le modalita' previste dall'articolo
2, comma 73, della citata legge  n.  191  del  2009.  La  regione  e'
giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo  conseguimento  di
tali obiettivi. In caso contrario, limitatamente  agli  anni  2013  e
2014, la regione  e'  considerata  adempiente  ove  abbia  conseguito
l'equilibrio economico. 
  3-ter. Per le regioni sottoposte ai Piani di  rientro  dai  deficit
sanitari o ai Programmi operativi  di  prosecuzione  di  detti  Piani
restano comunque  fermi  gli  specifici  obiettivi  ivi  previsti  in
materia di personale». 
  22. In funzione delle disposizioni recate dal presente articolo  il
livello  del  fabbisogno  del  servizio  sanitario  nazionale  e  del
correlato finanziamento,  previsto  dalla  vigente  legislazione,  e'
ridotto di 900 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800  milioni  di
euro per l'anno 2013 e di ((2.000 milioni di euro per l'anno  2014  e
2.100 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno  2015)).  Le  predette
riduzioni sono ripartite fra le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano secondo criteri e modalita' proposti in  sede  di
auto coordinamento dalle regioni e province autonome di Trento  e  di
Bolzano medesime, da recepire, in  sede  di  espressione  dell'Intesa
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo  Stato,  le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano   per   la
ripartizione  del  fabbisogno  sanitario   e   delle   disponibilita'
finanziarie annue per il Servizio sanitario nazionale,  entro  il  30
settembre 2012, con riferimento all'anno 2012 ed entro il 30 novembre
2012  con  riferimento  agli  anni  2013  e  seguenti.  Qualora   non
intervenga  la  predetta   proposta   entro   i   termini   predetti,
all'attribuzione del concorso alla manovra di  correzione  dei  conti
alle singole regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano,
alla  ripartizione  del  fabbisogno   e   alla   ripartizione   delle
disponibilita' finanziarie annue per il Servizio sanitario  nazionale
si provvede secondo i criteri previsti dalla  normativa  vigente.  Le
Regioni a statuto  speciale  e  le  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano,  ad  esclusione  della  regione  Siciliana,  assicurano   il
concorso di cui al presente  comma  mediante  le  procedure  previste
dall'articolo  27  della  legge  5   maggio   2009,   n.   42.   Fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto  articolo
27, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente  comma  e'
annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali. 
  23. A decorrere dall'anno 2013, la quota premiale  a  valere  sulle
risorse  ordinarie  previste  dalla  vigente  legislazione   per   il
finanziamento   del   Servizio    sanitario    nazionale,    disposta
dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6  settembre  2011,
n. 149, e' annualmente  pari  allo  0,25  per  cento  delle  predette
risorse. 
  24. Si applicano, a decorrere dall'esercizio 2013, le  disposizioni
di cui all'articolo 2, comma 68, della legge  23  dicembre  2009,  n.
191. 
  25. L'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111  si
interpreta  nel  senso  che  le  disposizioni   ivi   richiamate   di
limitazione della crescita dei trattamenti economici anche  accessori
del personale delle pubbliche amministrazioni si applicano, in quanto
compatibili,  anche  al  personale  convenzionato  con  il   servizio
sanitario nazionale fin dalla loro entrata in vigore. ((La disciplina
prevista dall'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, in  materia  di  certificazione  dei  crediti,  e
dall'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, in materia di compensazione dei crediti, e  i  relativi  decreti
attuativi, trovano applicazione nei confronti degli enti del Servizio
sanitario nazionale, secondo le modalita'  e  le  condizioni  fissate
dalle medesime disposizioni.)) 
  ((25-bis. Ai fini della  attivazione  dei  programmi  nazionali  di
valutazione  sull'applicazione  delle  norme  di  cui   al   presente
articolo,  il  Ministero  della  salute  provvede  alla  modifica  ed
integrazione di tutti i sistemi informativi  del  Servizio  sanitario
nazionale, anche quando  gestiti  da  diverse  amministrazioni  dello
Stato, ed alla interconnessione a livello nazionale di tutti i flussi
informativi su base individuale. Il complesso  delle  informazioni  e
dei dati individuali  cosi'  ottenuti  e'  reso  disponibile  per  le
attivita' di valutazione esclusivamente in  forma  anonima  ai  sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118.  Il
Ministero della salute si avvale dell'AGENAS per lo svolgimento delle
funzioni di valutazione degli esiti delle prestazioni assistenziali e
delle procedure medico-chirurgiche nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale. A tal fine, AGENAS accede, in tutte  le  fasi  della  loro
gestione, ai sistemi informativi interconnessi del Servizio sanitario
nazionale di cui al presente comma in modalita' anonima.)) 
  ((25-ter.  In  relazione  alla  determinazione  dei  costi  e   dei
fabbisogni standard nel settore sanitario secondo quanto previsto dal
decreto legislativo  6  maggio  2011,  n.  68,  il  Governo  provvede
all'acquisizione e alla pubblicazione dei relativi dati entro  il  31
ottobre 2012, nonche' a  ridefinire  i  tempi  per  l'attuazione  del
medesimo decreto nella parte relativa ai costi e fabbisogni  standard
nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012.))

Titolo III

RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA SANITARIA


Titolo III

RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA SANITARIA


Titolo IV

RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA DEGLI ENTI TERRITORIALI

                               Art. 16 

            Riduzione della spesa degli enti territoriali 

  1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, gli
enti territoriali concorrono, anche mediante  riduzione  delle  spese
per consumi intermedi, alla realizzazione degli obiettivi di  finanza
pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo,
che  costituiscono  principi  fondamentali  di  coordinamento   della
finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo  comma,  e  119,
secondo comma, della Costituzione. 
  2. ((Gli obiettivi del patto di stabilita' interno delle regioni  a
statuto ordinario sono  rideterminati  in  modo  tale  da  assicurare
l'importo di 700 milioni di euro per l'anno 2012 e di  1.000  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2015. L'ammontare  del  concorso  finanziario  di
ciascuna regione e' determinato, tenendo conto  anche  delle  analisi
della  spesa  effettuate  dal  commissario   straordinario   di   cui
all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012,  n.  52,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del  Ministero
dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012. In caso  di
mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
il decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze  e'  comunque
emanato  entro  il  15  ottobre  2012,  ripartendo  la  riduzione  in
proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi  desunte,  per
l'anno 2011, dal SIOPE. Con decreto  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuate le risorse a qualunque titolo  dovute  dallo  Stato  alle
regioni a  statuto  ordinario,  incluse  le  risorse  destinate  alla
programmazione regionale del Fondo per le  aree  sottoutilizzate,  ed
escluse quelle  destinate  al  finanziamento  corrente  del  Servizio
sanitario nazionale e del  trasporto  pubblico  locale,  che  vengono
ridotte, per ciascuna regione, in misura corrispondente agli  importi
stabiliti ai sensi del primo, del secondo e  del  terzo  periodo.  La
predetta  riduzione  e'  effettuata  prioritariamente  sulle  risorse
diverse da quelle destinate alla programmazione regionale  del  Fondo
per le aree sottoutilizzate. In caso di insufficienza delle  predette
risorse le regioni sono tenute a  versare  all'entrata  del  bilancio
dello Stato le somme residue.)) 
  3. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5  maggio
2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome  di
Trento e Bolzano assicurano un concorso  alla  finanza  pubblica  per
l'importo complessivo di 600 milioni di euro per l'anno  2012,  1.200
milioni di euro per l'anno 2013 e ((1.500 milioni di euro per  l'anno
2014 e 1.575 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno  2015)).  Fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto  articolo
27, l'importo del concorso complessivo di cui al  primo  periodo  del
presente comma e' annualmente accantonato, a valere  sulle  quote  di
compartecipazione ai tributi erariali, sulla base di apposito accordo
sancito tra le medesime autonomie  speciali  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano e recepito con decreto del  Ministero
dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012. In caso  di
mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
l'accantonamento   e'   effettuato,   con   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze da emanare entro il 15 ottobre 2012, in
proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi  desunte,  per
l'anno 2011, dal SIOPE. Fino all'emanazione delle norme di attuazione
di cui al citato articolo 27, gli obiettivi del patto  di  stabilita'
interno delle predette autonomie speciali sono rideterminati  tenendo
conto degli importi derivanti dalle predette procedure. 
  4. Dopo il comma 12 dell'articolo 32 della legge 12 novembre  2011,
n 183, e' aggiunto il seguente comma: «12-bis.  In  caso  di  mancato
accordo di cui ai commi 11 e 12 entro il  31  luglio,  gli  obiettivi
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di  Trento
e  Bolzano  sono  determinati  applicando  agli  obiettivi   definiti
nell'ultimo accordo il miglioramento di cui: 
a) al comma 10 del presente articolo; 
b) all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.
   201, convertito in  legge,  con  modificazioni,  dall'articolo  1,
   comma  1,  della  legge  22  dicembre   2011,   n.   214,   ((come
   rideterminato dall'articolo 35,  comma  4,  del  decreto-legge  24
   gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
   marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4, comma 11, del  decreto-legge
   2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
   aprile 2012, n. 44;)) 
c) (((Soppressa);)) 
d) agli  ulteriori  contributi  disposti  a  carico  delle  autonomie
   speciali. 
  5. L'ultimo periodo del comma 11 e l'ultimo periodo  del  comma  12
dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n 183 sono abrogati. 
  6. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 14  marzo  2011,  n.  23,  il
fondo perequativo, come determinato ai  sensi  dell'articolo  13  del
medesimo decreto legislativo n.  23  del  2011,  ed  i  trasferimenti
erariali dovuti ai comuni della Regione  Siciliana  e  della  Regione
Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per  l'anno  2012  e  di
((2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014  e  2.100
milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno  2015)).  Le  riduzioni  da
imputare a ciascun comune sono determinate, tenendo conto anche delle
analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario  di  cui
all'((articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94)), degli elementi
di  costo  nei  singoli  settori  merceologici,  dei  dati   raccolti
nell'ambito della procedura  per  la  determinazione  dei  fabbisogni
standard e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla
Conferenza   Stato-citta'   ed   autonomie   locali,    sulla    base
dell'istruttoria condotta  dall'ANCI,  e  recepite  con  decreto  del
Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata
deliberazione della Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  il
decreto del Ministero dell'interno e' comunque emanato  entro  il  15
ottobre 2012, ripartendo  la  riduzione  in  proporzione  alle  spese
sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal  SIOPE.
In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati  dal  Ministero
dell'interno, l'Agenzia delle  entrate  provvede  al  recupero  delle
predette somme nei confronti  dei  comuni  interessati  all'atto  del
pagamento agli stessi comuni dell'imposta municipale propria  di  cui
all'articolo  13  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.
Le  somme  recuperate  sono  versate   allo   Stato   contestualmente
all'imposta municipale propria riservata allo Stato. Qualora le somme
da riversare  ai  comuni  a  titolo  di  imposta  municipale  propria
risultino incapienti per  l'effettuazione  del  recupero  di  cui  al
quarto periodo del presente comma, il versamento  al  bilancio  dello
Stato della  parte  non  recuperata  e'  effettuato  a  valere  sulle
disponibilita' presenti sulla contabilita' speciale n. 1778  «Agenzia
delle  entrate  -  Fondi  di  Bilancio»  che  e'  reintegrata  con  i
successivi versamenti dell'imposta municipale  propria  spettante  ai
comuni. 
  7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi
dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.  68,  il
fondo perequativo, come determinato ai  sensi  dell'articolo  23  del
medesimo decreto legislativo n.  68  del  2011,  ed  i  trasferimenti
erariali dovuti alle province della Regione Siciliana e della Regione
Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per  l'anno  2012  e  di
((1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014  e  1.050
milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno  2015)).  Le  riduzioni  da
imputare a ciascuna provincia sono determinate, tenendo  conto  anche
delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di
cui  all'((articolo  2  del  decreto-legge  7  maggio  2012,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio  2012,  n.  94)),
dalla Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e  recepite  con
decreto del Ministero dell'interno entro il  30  settembre  2012.  In
caso  di  mancata  deliberazione  della  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno  e'  comunque
emanato  entro  il  15  ottobre  2012,  ripartendo  le  riduzioni  in
proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi  desunte,  per
l'anno 2011, dal SIOPE. In caso di incapienza, sulla  base  dei  dati
comunicati  dal  Ministero  dell'interno,  l'Agenzia  delle   entrate
provvede  al  recupero  delle  predette  somme  nei  confronti  delle
province interessate  a  valere  sui  versamenti  dell'imposta  sulle
assicurazioni  contro  la  responsabilita'  civile  derivante   dalla
circolazione dei veicoli a motore,  esclusi  i  ciclomotori,  di  cui
all'articolo 60 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,
riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del  relativo
gettito alle province medesime. Qualora le somme  da  riversare  alle
province  a  titolo  di  imposta  sulle   assicurazioni   contro   la
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore, esclusi i ciclomotori, di cui  all'articolo  60  del  decreto
legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446  risultino  incapienti  per
l'effettuazione del recupero di cui al quarto  periodo  del  presente
comma,  il  versamento  al  bilancio  dello  Stato  della  parte  non
recuperata e' effettuato a valere sulle disponibilita' presenti sulla
contabilita' speciale n. 1778  «Agenzia  delle  entrate  -  Fondi  di
Bilancio» che e' reintegrata con i successivi versamenti dell'imposta
sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante  dalla
circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori. 
  8. Fermi restando i vincoli assunzionali di  cui  all'articolo  76,
del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con  legge  n.  133  del
2008, e successive modificazioni ed  integrazioni,  con  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  da  emanare  entro  il  31
dicembre 2012  d'intesa  con  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali,  sono  stabiliti  i   parametri   di   virtuosita'   per   la
determinazione delle dotazioni organiche degli enti  locali,  tenendo
prioritariamente conto del  rapporto  tra  dipendenti  e  popolazione
residente. A tal fine e' determinata la media nazionale del personale
in  servizio  presso  gli  enti,  considerando  anche  le  unita'  di
personale in servizio presso le  societa'  di  cui  all'articolo  76,
comma 7, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 112 del  2008.  A
decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che  risultino
collocati ad un livello superiore del  20  per  cento  rispetto  alla
media non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo; gli  enti
che risultino collocati ad un livello  superiore  del  40  per  cento
rispetto alla media applicano le misure di gestione  delle  eventuali
situazioni di  soprannumero  di  cui  all'articolo  2,  comma  11,  e
seguenti. 
  9. Nelle more dell'attuazione delle  disposizioni  di  riduzione  e
razionalizzazione delle  Province  e'  fatto  comunque  divieto  alle
stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. 
  10. All'articolo 28-quater, comma 1,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  il  quarto  periodo  e'
sostituito dal seguente: «Qualora la regione, l'ente locale o  l'ente
del  Servizio  sanitario  nazionale  non   versi   all'agente   della
riscossione l'importo oggetto  della  certificazione  entro  sessanta
giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della  riscossione
ne da' comunicazione ai  Ministeri  dell'interno  e  dell'economia  e
delle finanze e l'importo oggetto della certificazione e'  recuperato
mediante  riduzione  delle  somme   dovute   dallo   Stato   all'ente
territoriale a qualsiasi  titolo,  incluse  le  quote  dei  fondi  di
riequilibrio o perequativi  e  le  quote  di  gettito  relative  alla
compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente
comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del
servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui  il  recupero  non  sia
stato possibile, l'agente della riscossione procede, sulla  base  del
ruolo emesso a carico del  titolare  del  credito,  alla  riscossione
coattiva secondo le disposizioni di cui al  titolo  II  del  presente
decreto.». 
  11. Il comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18  agosto
2000, n. 267, si interpreta nel senso che l'ente locale puo' assumere
nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul
mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del
nuovo indebitamento. 
  12. All'articolo 4-ter, del decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,
convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44: 
  a) ai commi 1 e 2 le parole:  «30  giugno»  sono  sostituite  dalle
parole: «((20 settembre))»; 
  b) alla fine del comma 2 aggiungere le seguenti  parole  «Entro  lo
stesso  termine  i  comuni  possono  variare  le  comunicazioni  gia'
trasmesse»; 
  ((b-bis) al comma 3, le parole: «500 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «200 milioni»;)) 
  c) al comma 5, le parole «entro il 30 luglio» sono sostituite dalle
parole «((entro il 5 ottobre))». 
  ((12-bis. Nell'anno 2012, alle regioni a  statuto  ordinario,  alla
regione Siciliana e alla Sardegna, i cui comuni sono  beneficiari  di
risorse erariali, e' attribuito  un  contributo,  nei  limiti  di  un
importo complessivo di 800 milioni di euro in misura  pari  all'83,33
per cento degli  spazi  finanziari,  validi  ai  fini  del  patto  di
stabilita' interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni
ricadenti nel proprio territorio nei limiti  degli  importi  indicati
per ciascuna regione nella tabella allegata al presente  decreto.  Il
contributo e' destinato dalle regioni alla riduzione del debito.)) 
  ((12-ter. Gli importi indicati per ciascuna regione  nella  tabella
allegata al presente decreto possono essere modificati, a  invarianza
di contributo complessivo, mediante accordo da sancire,  entro  il  6
agosto 2012, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.)) 
  ((12-quater. La cessione  di  spazi  finanziari  di  cui  al  comma
12-bis, nonche' l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni,  avviene
ai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge
13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi  finanziari  ceduti  da  ciascuna
regione vengono ripartiti  tra  i  comuni,  al  fine  di  favorire  i
pagamenti dei  residui  passivi  in  conto  capitale  in  favore  dei
creditori.)) 
  ((12-quinquies. Entro il termine perentorio del 10 settembre  2012,
le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con
riferimento a ciascun comune beneficiario, gli  elementi  informativi
occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi
di finanza pubblica.)) 
  ((12-sexies. Alla copertura finanziaria degli oneri  derivanti  dai
commi 12 e 12-bis, pari a 500 milioni di euro  per  l'anno  2012,  si
provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato  di
una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilita'
speciale 1778 «Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio».)) 
  ((12))-septies((. Le regioni sottoposte al piano di stabilizzazione
finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, possono disporre, con propria legge,  l'anticipo
all'anno  2013  della  maggiorazione  dell'aliquota  dell'addizionale
regionale all'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche  di  base
prevista  dall'articolo  6,  comma  1,  lettera   b),   del   decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68.)) 
  ((12))-octies((. Il fondo istituito dall'articolo 14, comma 14-bis,
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'  attribuito  al
Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del  piano  di
rientro dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo  78  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Commissario  straordinario  del
Governo e' autorizzato a stipulare il contratto di  servizio  di  cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
in data 5  dicembre  2008,  sotto  qualsiasi  forma  tecnica,  per  i
finanziamenti occorrenti per la copertura degli oneri  del  piano  di
rientro.))

Titolo IV

RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA DEGLI ENTI TERRITORIALI

                           (( Art. 16 bis 

      Patto Governo-regioni per il trasporto pubblico locale )) 

  (( 1. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanare,
ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro  il  31  ottobre
2012, sono definiti i criteri e le  modalita'  con  cui  ripartire  e
trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del  fondo  di
cui agli articoli 21, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, e 30, comma  3,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.
I criteri sono, in particolare, finalizzati ad incentivare le regioni
e gli enti locali a razionalizzare ed efficientare la  programmazione
e la gestione dei servizi  relativi  al  trasporto  pubblico  locale,
anche ferroviario, mediante: 
  a) un'offerta di servizio piu' idonea, piu' efficiente ed economica
per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico; 
  b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico  e
costi operativi; 
  c) la progressiva riduzione  dei  servizi  offerti  in  eccesso  in
relazione alla domanda e il corrispondente incremento  qualitativo  e
quantitativo dei servizi a domanda elevata; 
  d) la definizione di livelli occupazionali appropriati; 
  e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica. 
  2. Le risorse del fondo di cui  agli  articoli  21,  comma  3,  del
citato decreto-legge n. 98  del  2011  e  30,  comma  3,  del  citato
decreto-legge  n.  201  del  2011,  e  le  risorse  derivanti   dalla
compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio  prevista  dagli
articoli 1, commi da 295 a 297, della legge  n.  244  del  2007,  una
volta definiti i criteri di  cui  al  comma  1,  non  possono  essere
destinate  a  finalita'  diverse  da  quelle  del  finanziamento  del
trasporto pubblico locale, anche ferroviario. ))

Titolo IV

RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA DEGLI ENTI TERRITORIALI

                               Art. 17 

            (( Riordino delle province e loro funzioni )) 

  Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di  finanza
pubblica imposti dagli obblighi europei necessari  al  raggiungimento
del pareggio di bilancio, ((tutte le province delle regioni a statuto
ordinario esistenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto sono oggetto di riordino)) sulla base dei criteri  e  secondo
la procedura di cui ai commi 2 e 3. 
  2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto,  il  Consiglio  dei   ministri   determina,   con   apposita
deliberazione, da adottare su proposta dei  Ministri  dell'interno  e
della  pubblica  amministrazione,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, ((il  riordino  delle  province  sulla
base  di  requisiti  minimi)),  da  individuarsi   nella   dimensione
territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia.  Ai
fini del presente articolo, anche in deroga alla disciplina  vigente,
la popolazione residente e' determinata in base ai dati dell'Istituto
nazionale di statistica  relativi  all'ultimo  censimento  ufficiale,
comunque disponibili alla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. Sono fatte salve  le  province  nel
cui territorio si trova il comune capoluogo di  regione.  Sono  fatte
salve, altresi', le province confinanti solo con province di  regioni
diverse da quella di appartenenza e con una  delle  province  di  cui
all'articolo 18, comma 1. 
  3.(( Il Consiglio delle autonomie locali di ogni regione a  statuto
ordinario o, in mancanza, l'organo regionale di raccordo tra  regioni
ed enti locali, entro settanta giorni dalla data di pubblicazione  in
Gazzetta Ufficiale  della  deliberazione  di  cui  al  comma  2,  nel
rispetto della continuita' territoriale della provincia, approva  una
ipotesi di riordino relativa alle  province  ubicate  nel  territorio
della rispettiva regione e la invia alla regione  medesima  entro  il
giorno successivo. Entro venti  giorni  dalla  data  di  trasmissione
dell'ipotesi  di  riordino  o,  comunque,  anche  in  mancanza  della
trasmissione,  trascorsi  novantadue  giorni  dalla  citata  data  di
pubblicazione, ciascuna regione trasmette al Governo, ai fini di  cui
al comma 4, una proposta  di  riordino  delle  province  ubicate  nel
proprio territorio, formulata sulla base dell'ipotesi  di  cui  primo
periodo. Le ipotesi e le proposte di  riordino  tengono  conto  delle
eventuali iniziative comunali volte a  modificare  le  circoscrizioni
provinciali esistenti alla data di adozione  della  deliberazione  di
cui al comma 2. Resta fermo che il riordino  deve  essere  effettuato
nel  rispetto  dei  requisiti  minimi  di  cui  al  citato  comma  2,
determinati sulla base dei  dati  di  dimensione  territoriale  e  di
popolazione, come esistenti alla data di adozione della deliberazione
di cui al medesimo comma 2.)) 
  4. ((Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, con  atto  legislativo  di
iniziativa governativa le province sono riordinate sulla  base  delle
proposte regionali di cui al comma 3, con  contestuale  ridefinizione
dell'ambito  delle  citta'  metropolitane  di  cui  all'articolo  18,
conseguente  alle  eventuali   iniziative   dei   comuni   ai   sensi
dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione nonche' del  comma
2 del medesimo articolo 18. Se alla data di cui al primo periodo  una
o piu' proposte di riordino  delle  regioni  non  sono  pervenute  al
Governo, il provvedimento legislativo di cui al citato primo  periodo
e'  assunto  previo  parere  della  Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive  modificazioni,  che  si  esprime   entro   dieci   giorni
esclusivamente in ordine  al  riordino  delle  province  ubicate  nei
territori delle regioni medesime.)) 
  ((4-bis. In esito al riordino di cui al comma 1, assume il ruolo di
comune capoluogo delle singole province il comune gia'  capoluogo  di
provincia con maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso
accordo tra i comuni gia' capoluogo di ciascuna provincia oggetto  di
riordino.)) 
  5. Le Regioni a statuto speciale, entro  sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, adeguano i propri ordinamenti
ai principi di cui al presente articolo, che  costituiscono  principi
dell'ordinamento  giuridico   della   Repubblica   nonche'   principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Le disposizioni
di cui al presente articolo non trovano applicazione per le  province
autonome di Trento e Bolzano. 
  6. Fermo  restando  quanto  disposto  dal  comma  10  del  presente
articolo, e fatte salve le funzioni di indirizzo e  di  coordinamento
di cui all'articolo 23, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre  2011,
n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel rispetto
del principio di sussidiarieta' di cui all'articolo 118, comma primo,
della Costituzione, e in attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
comma 18 del citato articolo 23, come convertito, con  modificazioni,
dalla citata legge n. 214 del 2011,  sono  trasferite  ai  comuni  le
funzioni amministrative conferite alle province con legge dello Stato
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e rientranti
nelle materie di competenza  legislativa  esclusiva  dello  Stato  ai
sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione. 
  7. Le funzioni amministrative di cui al comma  6  sono  individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta
del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, previa intesa con  la  Conferenza  Stato-Citta'  ed
autonomie locali. 
  8. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per  la
pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione  e   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro  centottanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  previa  intesa
con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base  della
individuazione delle funzioni di cui al comma  7,  si  provvede  alla
puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie,  umane,
strumentali e organizzative  connessi  all'esercizio  delle  funzioni
stesse ed al loro conseguente trasferimento dalla provincia ai comuni
interessati.  Sugli  schemi  dei  decreti,  per  quanto  attiene   al
trasferimento di risorse umane,  sono  consultate  le  organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative. 
  ((8-bis. Sui decreti di cui ai commi 7 e 8 e' acquisito  il  parere
della  Commissione  parlamentare  per  la  semplificazione   di   cui
all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005,  n.  246,  e
successive modificazioni.)) 
  9. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite ai  sensi
del  comma  6  e'  inderogabilmente  subordinata  ed  e'  contestuale
all'effettivo trasferimento dei beni  e  delle  risorse  finanziarie,
umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime. 
  10. All'esito della procedura  di  riordino,  sono  funzioni  delle
province  quali  enti  con  funzioni  di   area   vasta,   ai   sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione: 
  a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonche'
tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; 
  b) pianificazione dei servizi di trasporto in  ambito  provinciale,
autorizzazione e  controllo  in  materia  di  trasporto  privato,  in
coerenza  con  la  programmazione  regionale   nonche'   costruzione,
classificazione e gestione delle  strade  provinciali  e  regolazione
della circolazione stradale ad esse inerente; 
  ((b-bis)  programmazione  provinciale  della  rete   scolastica   e
gestione dell'edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie  di
secondo grado.)) 
  11. Restano ferme le funzioni di programmazione e di  coordinamento
delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo  117,
commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai
sensi dell'articolo 118 della Costituzione. 
  12. Resta fermo che gli organi  di  governo  della  Provincia  sono
esclusivamente  il  Consiglio  provinciale  e  il  Presidente   della
Provincia,  ai  sensi  dell'articolo  23,  comma   15,   del   citato
decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito  nella  legge  22
dicembre 2011, n. 214. 
  13. La redistribuzione del patto di stabilita' interno tra gli enti
territoriali interessati,  conseguente  all'attuazione  del  presente
articolo, e' operata a invarianza del contributo complessivo. 
  ((13-bis. Per l'anno 2012 alle province  di  cui  all'articolo  16,
comma 7, e' attribuito  un  contributo,  nei  limiti  di  un  importo
complessivo di 100 milioni di euro. Il contributo non e'  conteggiato
fra le entrate valide ai fini del patto di stabilita' interno  ed  e'
destinato alla riduzione del debito. Il riparto del contributo tra le
province e' stabilito con le modalita' previste  dal  medesimo  comma
7.)) 
  ((13-ter. Alla copertura  finanziaria  degli  oneri  derivanti  dal
comma 13-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede
mediante versamento all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  di  una
corrispondente quota delle  risorse  disponibili  sulla  contabilita'
speciale 1778 «Agenzia delle entrate-Fondo di bilancio».))

Titolo IV

RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA DEGLI ENTI TERRITORIALI

                               Art. 18 

Istituzione delle Citta' metropolitane e soppressione delle  province
                       del relativo territorio 

  1.  A  garanzia  dell'efficace  ed  efficiente  svolgimento   delle
funzioni amministrative, in attuazione  degli  articoli  114  e  117,
secondo comma, lettera p), della Costituzione, le Province  di  Roma,
Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna,  Firenze,  Bari,  Napoli  e
Reggio Calabria sono soppresse,  con  contestuale  istituzione  delle
relative  citta'  metropolitane,   il   1°   gennaio   2014,   ovvero
precedentemente, alla data della cessazione o dello scioglimento  del
consiglio  provinciale,  ovvero  della  scadenza  dell'incarico   del
commissario   eventualmente   nominato   ai   sensi   delle   vigenti
disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,
qualora abbiano luogo entro il 31 dicembre  2013.  Sono  abrogate  le
disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo  unico  di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nonche' agli articoli  23
e 24, commi 9 e 10, della legge 5 maggio 2009, n.  42,  e  successive
modificazioni. 
  2. Il territorio della citta'  metropolitana  coincide  con  quello
della provincia contestualmente soppressa ai sensi del comma 1, fermo
restando ((il potere dei comuni interessati di deliberare,  con  atto
del  consiglio,  l'adesione   alla   citta'   metropolitana   o,   in
alternativa, a una provincia limitrofa)) ai sensi dell'articolo  133,
primo comma, della Costituzione. Le citta'  metropolitane  conseguono
gli  obiettivi  del  patto  di  stabilita'  interno  attribuiti  alle
province soppresse. 
  ((2-bis. Lo statuto della citta' metropolitana puo'  prevedere,  su
proposta del comune capoluogo deliberata  dal  consiglio  secondo  la
procedura di cui all'articolo 6, comma 4, del testo unico di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  una  articolazione  del
territorio del comune capoluogo medesimo in piu' comuni. In tale caso
sulla proposta complessiva di statuto, previa acquisizione del parere
della regione da  esprimere  entro  novanta  giorni,  e'  indetto  un
referendum tra  tutti  i  cittadini  della  citta'  metropolitana  da
effettuare entro centottanta giorni dalla sua approvazione sulla base
delle relative leggi regionali. Il  referendum  e'  senza  quorum  di
validita' se il parere della regione e' favorevole o in  mancanza  di
parere. In caso di parere regionale negativo il quorum  di  validita'
e' del 30 per cento degli aventi diritto. Se l'esito  del  referendum
e' favorevole, entro i successivi novanta giorni,  e  in  conformita'
con il suo esito,  le  regioni  provvedono  con  proprie  leggi  alla
revisione delle circoscrizioni  territoriali  dei  comuni  che  fanno
parte della citta' metropolitana. Nel caso di cui al  presente  comma
il capoluogo di regione diventa la citta' metropolitana che comprende
nel proprio territorio il comune capoluogo di regione.)) 
  3.  Sono   organi   della   citta'   metropolitana   il   consiglio
metropolitano ed il sindaco metropolitano, il quale puo' nominare  un
vicesindaco ed attribuire deleghe a singoli consiglieri.  Gli  organi
di cui al primo periodo del presente comma durano in  carica  secondo
la disciplina di cui agli articoli 51, comma 1, 52 e  53  del  citato
testo unico di cui al decreto legislativo n.  267  del  2000.  Se  il
sindaco del comune capoluogo e' di diritto il sindaco  metropolitano,
non trovano applicazione agli organi  della  citta'  metropolitana  i
citati articoli 52 e 53 e, in caso  di  cessazione  dalla  carica  di
sindaco del comune capoluogo, le funzioni del  sindaco  metropolitano
sono  svolte,  sino  all'elezione  del  nuovo  sindaco   del   comune
capoluogo, dal vicesindaco nominato ai sensi del  primo  periodo  del
presente comma, ovvero, in mancanza,  dal  consigliere  metropolitano
piu' anziano. 
  ((3-bis. Alla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto e' istituita,  senza  oneri  aggiuntivi  per  la
finanza pubblica, la Conferenza metropolitana della quale fanno parte
i sindaci dei comuni del territorio di cui  al  comma  2  nonche'  il
presidente della provincia, con il compito di elaborare e  deliberare
lo statuto della citta' metropolitana  entro  il  novantesimo  giorno
antecedente alla scadenza del mandato del presidente della  provincia
o del commissario,  ove  anteriore  al  2014,  ovvero,  nel  caso  di
scadenza del mandato del presidente successiva al  1°  gennaio  2014,
entro il 31 ottobre 2013. La deliberazione di cui al primo periodo e'
adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti della  Conferenza
e, comunque, con il voto favorevole del sindaco del comune  capoluogo
e del presidente della provincia. Lo statuto di cui al presente comma
resta in vigore fino all'approvazione dello statuto definitivo di cui
al comma 9. 
  3-ter. In caso di  mancata  approvazione  dello  statuto  entro  il
termine di cui al comma 3-bis, il sindaco metropolitano e' di diritto
il sindaco del comune capoluogo, fino alla data di approvazione dello
statuto definitivo della citta' metropolitana  nel  caso  in  cui  lo
stesso preveda l'elezione del sindaco secondo le modalita' di cui  al
comma 4, lettere b) e c), e comunque, fino alla  data  di  cessazione
del suo mandato. 
  3-quater. La conferenza di cui al comma  3-bis  cessa  di  esistere
alla data di approvazione dello statuto della citta' metropolitana o,
in mancanza, il 1° novembre 2013.)) 
  4. Fermo restando che trova comunque applicazione la disciplina  di
cui all'((articolo 51, commi 2  e  3,  del  citato  testo  unico,  lo
Statuto della citta' metropolitana di cui al comma 3-bis e lo statuto
definitivo di cui  al  comma  9  possono  stabilire  che  il  sindaco
metropolitano:)) 
  a) sia di diritto il sindaco del comune capoluogo; 
  b) sia eletto secondo le modalita'  stabilite  per  l'elezione  del
presidente della provincia; 
  c) ((nel caso in cui lo statuto contenga la previsione  di  cui  al
comma 2-bis,)) sia eletto a suffragio universale e  diretto,  secondo
il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del citato testo unico  di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nel  testo  vigente  alla
data di entrata in vigore del presente decreto; il richiamo di cui al
comma l del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge  8
marzo 1951, n. 122, e' da intendersi al testo vigente  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  5. Il consiglio metropolitano e' composto da: 
  a) sedici consiglieri nelle citta'  metropolitane  con  popolazione
residente superiore a 3.000.000 di abitanti; 
  b) dodici consiglieri nelle citta'  metropolitane  con  popolazione
residente superiore a 800.000 e  inferiore  o  pari  a  3.000.000  di
abitanti; 
  c) dieci consiglieri nelle altre citta' metropolitane. 
  ((6. I componenti del consiglio metropolitano  sono  eletti  tra  i
sindaci e i consiglieri comunali dei comuni ricompresi nel territorio
della citta' metropolitana, da  un  collegio  formato  dai  medesimi.
L'elezione e' effettuata nei casi di cui  al  comma  4,  lettera  b),
secondo  le  modalita'  stabilite  per   l'elezione   del   consiglio
provinciale e, nei casi di  cui  al  medesimo  comma  4,  lettera  c)
secondo il sistema previsto dall'articolo 75 del citato  testo  unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Il richiamo di cui al
comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge  8
marzo 1951, n. 122, e' da intendersi al testo vigente  alla  data  di
entrata in vigore del  presente  decreto.  L'elezione  del  consiglio
metropolitano   ha   luogo   entro   quarantacinque   giorni    dalla
proclamazione del sindaco del comune capoluogo o, nel caso di cui  al
comma  4,  lettera  b),  contestualmente  alla  sua  elezione.  Entro
quindici giorni dalla  proclamazione  dei  consiglieri  della  citta'
metropolitana,  il  sindaco  metropolitano   convoca   il   consiglio
metropolitano per il suo insediamento.)) 
  7. Alla citta' metropolitana sono attribuite: 
  a) le funzioni fondamentali delle province; 
  b) le seguenti funzioni fondamentali: 
  1)   pianificazione   territoriale   generale    e    delle    reti
infrastrutturali; 
  2) strutturazione di sistemi coordinati  di  gestione  dei  servizi
pubblici, nonche' organizzazione dei servizi  pubblici  di  interesse
generale di ambito metropolitano; 
  3) mobilita' e viabilita'; 
  4) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale. 
  ((7-bis.  Restano  ferme  le  funzioni  di  programmazione   e   di
coordinamento delle regioni, loro  spettanti  nelle  materie  di  cui
all'articolo 117, commi terzo e  quarto,  della  Costituzione,  e  le
funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.)) 
  8. Alla citta' metropolitana spettano: 
  a) il patrimonio e le risorse umane e strumentali  della  provincia
soppressa, a cui  ciascuna  citta'  metropolitana  succede  a  titolo
universale in tutti i rapporti attivi e passivi; 
  b) le risorse finanziarie di cui agli articoli 23 e 24 del  decreto
legislativo 6 maggio 2011, n.  68;  il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 24 e' adottato entro
tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ferme  restando
le risorse finanziarie e i beni  trasferiti  ai  sensi  del  comma  8
dell'articolo 17 del presente decreto e senza nuovi o maggiori  oneri
a carico del bilancio statale. 
  9. ((Lo statuto definitivo della citta' metropolitana  e'  adottato
dal consiglio metropolitano a maggioranza  assoluta  entro  sei  mesi
dalla prima convocazione, previo parere dei comuni da esprimere entro
tre mesi dalla proposta di statuto. Lo statuto di cui al comma  3-bis
nonche' lo statuto definitivo della citta' metropolitana:)) 
  a) regola l'organizzazione interna e le modalita' di  funzionamento
degli organi e di assunzione delle decisioni; 
  b) regola le forme di  indirizzo  e  di  coordinamento  dell'azione
complessiva di governo del territorio metropolitano; 
  ((c) disciplina i rapporti fra i comuni facenti parte della  citta'
metropolitana e le modalita' di organizzazione e di  esercizio  delle
funzioni metropolitane, prevedendo  le  modalita'  con  le  quali  la
citta' metropolitana puo' conferire  ai  comuni  ricompresi  nel  suo
territorio  o  alle  loro   forme   associative,   anche   di   forma
differenziata per determinate aree  territoriali,  proprie  funzioni,
con il contestuale trasferimento delle risorse umane,  strumentali  e
finanziarie necessarie per il loro svolgimento; 
  d) prevede le modalita' con le quali i comuni facenti  parte  della
citta' metropolitana e le loro forme  associative  possono  conferire
proprie funzioni alla medesima con il contestuale trasferimento delle
risorse umane, strumentali  e  finanziarie  necessarie  per  il  loro
svolgimento;)) 
  e) puo' regolare le modalita' in  base  alle  quali  i  comuni  non
ricompresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con
la citta' metropolitana. 
  10. La titolarita'  delle  cariche  di  consigliere  metropolitano,
sindaco  metropolitano  e  vicesindaco  e'  a  titolo  esclusivamente
onorifico  e  non  comporta  la  spettanza   di   alcuna   forma   di
remunerazione, indennita' di funzione o gettoni di presenza. 
  11. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni ((relative
ai  comuni))  di  cui  al  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo  n.  267  del  2000,  e  successive   modificazioni,   ed
all'articolo 4 della legge 5 giugno 2003,  n.  131.  Entro  sei  mesi
dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  nel  rispetto
degli statuti speciali, le Regioni a statuto speciale e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano adeguano i  propri  ordinamenti  alle
disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono  principi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica. 
  ((11-bis.  Lo  Stato  e  le  regioni,  ciascuno  per   le   proprie
competenze,   attribuiscono   ulteriori    funzioni    alle    citta'
metropolitane  in  attuazione   dei   principi   di   sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza di cui al  primo  comma  dell'articolo
118 della Costituzione.))

Titolo IV

RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA DEGLI ENTI TERRITORIALI

                               Art. 19 

Funzioni fondamentali dei comuni e modalita' di  esercizio  associato
                   di funzioni e servizi comunali 

  1. All'articolo  14  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 27 e' sostituito dal seguente: «27. Ferme  restando  le
funzioni di programmazione e di  coordinamento  delle  regioni,  loro
spettanti nelle materie  di  cui  all'articolo  117,  commi  terzo  e
quarto,  della  Costituzione,  e  le  funzioni  esercitate  ai  sensi
dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali  dei
comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p),  della
Costituzione: 
  a)   organizzazione   generale    dell'amministrazione,    gestione
finanziaria e contabile e controllo; 
  b) organizzazione dei servizi pubblici  di  interesse  generale  di
ambito  comunale,  ivi  compresi  i  servizi  di  trasporto  pubblico
comunale; 
  c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato  dalla
normativa vigente; 
  d) la pianificazione urbanistica ed  edilizia  di  ambito  comunale
nonche' la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello
sovracomunale; 
  e) attivita', in ambito comunale, di pianificazione  di  protezione
civile e di coordinamento dei primi soccorsi; 
  f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio  e
smaltimento e recupero  dei  rifiuti  urbani  e  la  riscossione  dei
relativi tributi; 
  g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi  sociali
ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto
previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione; 
  h)  edilizia  scolastica  ((per  la  parte  non   attribuita   alla
competenza delle province)), organizzazione e  gestione  dei  servizi
scolastici; 
  i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; 
  l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione  e  compiti
in materia di  servizi  anagrafici  nonche'  in  materia  di  servizi
elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di  competenza
statale»; 
  b) il comma 28 e' sostituito dal seguente: 
  «28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino  a
3.000  abitanti  se  appartengono  o  sono  appartenuti  a  comunita'
montane, esclusi i comuni il cui  territorio  coincide  integralmente
con quello di una o di piu' isole e il comune di  Campione  d'Italia,
esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante  unione  di
comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di  cui  al
comma 27, ad esclusione della lettera  l).  Se  l'esercizio  di  tali
funzioni  e'  legato  alle  tecnologie  dell'informazione   e   della
comunicazione, i comuni  le  esercitano  obbligatoriamente  in  forma
associata secondo le modalita' stabilite dal presente articolo, fermo
restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione
di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche
dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il
software, la formazione  informatica  e  la  consulenza  nel  settore
dell'informatica.»; 
    c) dopo il comma 28 e' aggiunto il seguente: 
  «28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo  32
del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e  successive
modificazioni. Ai comuni con popolazione fino  a  1.000  abitanti  si
applica quanto previsto al comma 17, lettera a), dell'articolo 16 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.»; 
    d) il comma 30 e' sostituito dal seguente: 
  «30. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo
e quarto, della Costituzione, individua, previa concertazione  con  i
comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie  locali,
la dimensione territoriale ottimale e omogenea  per  area  geografica
per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei
comuni delle funzioni fondamentali di cui  al  comma  28,  secondo  i
principi di efficacia, economicita', di  efficienza  e  di  riduzione
delle spese, secondo le forme  associative  previste  dal  comma  28.
Nell'ambito della normativa regionale, i comuni  avviano  l'esercizio
delle funzioni fondamentali  in  forma  associata  entro  il  termine
indicato dalla stessa normativa.»; 
    e) il comma 31 e' sostituito dai seguenti: 
  «31. Il limite demografico minimo delle unioni di cui  al  presente
articolo  e'  fissato  in  10.000  abitanti,  salvo  diverso   limite
demografico individuato dalla regione entro i tre mesi antecedenti il
primo termine di  esercizio  associato  obbligatorio  delle  funzioni
fondamentali, ai sensi del comma 31-ter. 
  31-bis. Le convenzioni di cui  al  comma  28  hanno  durata  almeno
triennale  e  alle  medesime  si  applica,  in  quanto   compatibile,
l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267.  Ove
alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte  dei
comuni  aderenti,  il  conseguimento  di  significativi  livelli   di
efficacia ed efficienza nella gestione, secondo  modalita'  stabilite
con decreto del Ministro dell'interno, da adottare  entro  sei  mesi,
sentita la Conferenza  Stato-Citta'  e  autonomie  locali,  i  comuni
interessati sono obbligati ad  esercitare  le  funzioni  fondamentali
esclusivamente mediante unione di comuni. 
  31-ter.  I  comuni  interessati   assicurano   l'attuazione   delle
disposizioni di cui al presente articolo: 
  a) entro il 1° gennaio  2013  con  riguardo  ad  almeno  tre  delle
funzioni fondamentali di cui al comma 28; 
  b) entro il 1° gennaio 2014 con  riguardo  alle  restanti  funzioni
fondamentali di cui al comma 28. 
  ((31-quater. In caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter,
il prefetto assegna agli  enti  inadempienti  un  termine  perentorio
entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto  termine,  trova
applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.)) 
  2. I commi da 1 a 16  dell'articolo  16  del  decreto-legge  n.  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148, sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. Al fine di  assicurare  il  conseguimento  degli  obiettivi  di
finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il
contenimento delle  spese  degli  enti  territoriali  e  il  migliore
svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi  pubblici,  i
comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, in alternativa a quanto
previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
successive  modificazioni,  e  a  condizione  di  non   pregiudicarne
l'applicazione, possono  esercitare  in  forma  associata,  tutte  le
funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla  base  della
legislazione vigente mediante un'unione di comuni cui si applica,  in
deroga all'articolo 32, commi 3  e  6,  del  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la disciplina di cui
al presente articolo. 
  2. Sono affidate ((inoltre)) all'unione di  cui  al  comma  1,  per
conto dei comuni associati, la programmazione economico-finanziaria e
la gestione contabile  di  cui  alla  parte  II  del  citato  decreto
legislativo n. 267 del 2000, la titolarita' della potesta' impositiva
sui tributi locali dei comuni associati nonche' quella  patrimoniale,
con  riferimento  alle  funzioni  da  essi   esercitate   per   mezzo
dell'unione.   I   comuni   componenti   l'unione   concorrono   alla
predisposizione del bilancio di  previsione  dell'unione  per  l'anno
successivo  mediante  la  deliberazione,  da  parte   del   consiglio
comunale, da adottare  annualmente,  entro  il  30  novembre,  di  un
documento programmatico, nell'ambito del piano generale di  indirizzo
deliberato  dall'unione  entro  il   precedente   15   ottobre.   Con
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma  1,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta
del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la
pubblica  amministrazione  e  semplificazione  e  con   il   Ministro
dell'economia e delle  finanze,  sono  disciplinati  il  procedimento
amministrativo-contabile di formazione e di variazione del  documento
programmatico, i poteri  di  vigilanza  sulla  sua  attuazione  e  la
successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun  comune
e l'unione. 
  3. L'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti  giuridici  in
essere alla data di costituzione che siano inerenti alle  funzioni  e
ai servizi ad essa affidati ai sensi del comma 1, ferme  restando  le
disposizioni di cui all'articolo 111 del codice di procedura  civile.
Alle unioni di cui al comma l sono trasferite tutte le risorse  umane
e strumentali relative alle funzioni ed  ai  servizi  loro  affidati,
nonche' i relativi rapporti finanziari  risultanti  dal  bilancio.  A
decorrere dall'anno 2014, le unioni di comuni di cui al comma l  sono
soggette alla disciplina del patto di stabilita' interno per gli enti
locali prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione. 
  4. Le unioni sono istituite in modo che la complessiva  popolazione
residente   nei   rispettivi   territori,   determinata   ai    sensi
dell'articolo 156, comma 2, del citato testo unico di cui al  decreto
legislativo n. 267 del 2000, sia di norma superiore a 5.000 abitanti,
ovvero a 3.000 abitanti  se  i  comuni  che  intendono  comporre  una
medesima unione appartengono o sono appartenuti a comunita' montane. 
  5. I comuni di cui al comma  1,  con  deliberazione  del  consiglio
comunale, da adottare, a maggioranza  dei  componenti,  conformemente
alle disposizioni di cui  al  comma  4,  avanzano  alla  regione  una
proposta di aggregazione, di identico  contenuto,  per  l'istituzione
della rispettiva unione. Nel termine perentorio del 31 dicembre 2013,
la regione  provvede,  secondo  il  proprio  ordinamento,  a  sancire
l'istituzione  di  tutte  le  unioni  del  proprio  territorio   come
determinate nelle proposte  di  cui  al  primo  periodo.  La  regione
provvede anche in caso di proposta di  aggregazione  mancante  o  non
conforme alle disposizioni di cui al presente articolo. 
  6. Gli organi dell'unione di cui al comma l sono il  consiglio,  il
presidente e la giunta. 
  7. Il consiglio e' composto da tutti i sindaci dei comuni che  sono
membri dell'unione nonche', in prima applicazione, da due consiglieri
comunali per ciascuno di essi. I consiglieri di cui al primo  periodo
sono eletti, non oltre venti  giorni  dopo  la  data  di  istituzione
dell'unione in  tutti  i  comuni  che  sono  membri  dell'unione  dai
rispettivi consigli  comunali,  con  la  garanzia  che  uno  dei  due
appartenga  alle  opposizioni.  Fino  all'elezione   del   presidente
dell'unione ai sensi del comma  8,  primo  periodo,  il  sindaco  del
comune avente il maggior numero  di  abitanti  tra  quelli  che  sono
membri  dell'unione  esercita  tutte  le   funzioni   di   competenza
dell'unione medesima. Al consiglio spettano le competenze  attribuite
dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del  2000
al consiglio comunale, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del
presente articolo. 
  8. Entro trenta giorni dalla data di  istituzione  dell'unione,  il
consiglio e' convocato di diritto ed elegge il presidente dell'unione
tra i sindaci dei comuni associati. Al presidente, che dura in carica
due anni e mezzo ed e' rinnovabile, spettano le competenze attribuite
al sindaco dall'articolo 50 del citato testo unico di cui al  decreto
legislativo n. 267 del 2000, ferme restando in  capo  ai  sindaci  di
ciascuno dei comuni che sono membri dell'unione  le  attribuzioni  di
cui  all'articolo  54  del  medesimo  testo   unico,   e   successive
modificazioni. 
  9. La  giunta  dell'unione  e'  composta  dal  presidente,  che  la
presiede, e dagli assessori, nominati  dal  medesimo  fra  i  sindaci
componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per
i comuni aventi corrispondente popolazione. Alla giunta  spettano  le
competenze di cui all'articolo 48 del citato testo unico  di  cui  al
decreto legislativo n. 267 del 2000; essa decade contestualmente alla
cessazione del rispettivo presidente. 
  10. Lo statuto dell'unione individua le modalita' di  funzionamento
dei propri organi e ne disciplina i rapporti. Il consiglio adotta  lo
statuto dell'unione, con deliberazione  a  maggioranza  assoluta  dei
propri componenti, entro  venti  giorni  dalla  data  di  istituzione
dell'unione. 
  11. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell'unione  si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 82 ed  86  del  citato
testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  n.  267  del  2000,  e
successive modificazioni, ed  ai  relativi  atti  di  attuazione,  in
riferimento   al   trattamento   spettante,    rispettivamente,    ai
consiglieri,  al  sindaco  ed  agli  assessori  dei   comuni   aventi
corrispondente popolazione.  Gli  amministratori  dell'unione,  dalla
data di assunzione della carica, non possono continuare  a  percepire
retribuzioni, gettoni e indennita' o emolumenti  di  ogni  genere  ad
essi gia' attribuiti in qualita' di amministratori  locali  ai  sensi
dell'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267. 
  12. L'esercizio in forma associata di cui al comma  1  puo'  essere
assicurato  anche  mediante  una  o   piu'   convenzioni   ai   sensi
dell'articolo 30 del testo unico, che hanno durata almeno  triennale.
Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da  parte
dei comuni aderenti, il conseguimento  di  significativi  livelli  di
efficacia ed efficienza nella gestione, secondo  modalita'  stabilite
con  il  decreto  di  cui  all'articolo   14,   comma   31-bis,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni,  agli
stessi si applica la disciplina di cui al comma 1. 
  13. A decorrere dal giorno della proclamazione degli  eletti  negli
organi di governo dell'unione,  nei  comuni  che  siano  parti  della
stessa unione gli organi di governo sono il sindaco ed  il  consiglio
comunale, e le giunte decadono di diritto.». 
  3. L'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 32 (Unione di comuni). - 1.  L'unione  di  comuni  e'  l'ente
locale  costituito  da  due  o  piu'  comuni,  di  norma  contermini,
finalizzato  all'esercizio  associato  di  funzioni  e  servizi.  Ove
costituita  in  prevalenza  da  comuni  montani,   essa   assume   la
denominazione di unione di comuni montani e puo' esercitare anche  le
specifiche competenze  di  tutela  e  di  promozione  della  montagna
attribuite in  attuazione  dell'articolo  44,  secondo  comma,  della
Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani. 
  2. Ogni comune puo' far parte di una  sola  unione  di  comuni.  Le
unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni  tra  loro  o
con singoli comuni. 
  3. Gli organi dell'unione, presidente,  giunta  e  consiglio,  sono
formati, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  da
amministratori in carica dei comuni associati e a  essi  non  possono
essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennita' o emolumenti  in
qualsiasi forma percepiti. Il presidente e' scelto tra i sindaci  dei
comuni associati e la giunta  tra  i  componenti  dell'esecutivo  dei
comuni  associati.  Il  consiglio  e'  composto  da  un   numero   di
consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni associati  tra  i
propri componenti, non superiore a quello previsto per i  comuni  con
popolazione  pari  a  quella  complessiva  dell'ente,  garantendo  la
rappresentanza delle  minoranze  e  assicurando,  ove  possibile,  la
rappresentanza di ogni comune. 
  4. L'unione ha autonomia statutaria e potesta' regolamentare  e  ad
essa si applicano, in quanto compatibili,  i  principi  previsti  per
l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status  degli
amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale
e all'organizzazione. 
  5. All'unione sono conferite dai  comuni  partecipanti  le  risorse
umane e strumentali  necessarie  all'esercizio  delle  funzioni  loro
attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente
in  materia  di  personale,  la  spesa  sostenuta  per  il  personale
dell'Unione non puo' comportare, in sede di  prima  applicazione,  il
superamento  della  somma  delle   spese   di   personale   sostenute
precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso
specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e  una  rigorosa
programmazione dei fabbisogni, devono essere  assicurati  progressivi
risparmi di spesa in materia di personale. 
  6. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono  approvati  dai
consigli  dei  comuni  partecipanti  con  le  procedure  e   con   la
maggioranza  richieste  per  le  modifiche  statutarie.  Lo   statuto
individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse. 
  7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse,  dalle
tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati. 
  8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero  dell'interno
per le finalita' di cui all'articolo 6, commi 5 e 6». 
  4. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che  fanno  parte
di un'unione di comuni gia' costituita alla data di entrata in vigore
del presente decreto optano, ove ne ricorrano i presupposti,  per  la
disciplina di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31  maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122,  e  successive  modificazioni,  come  modificato  dal   presente
decreto, ovvero per quella di cui all'articolo 16  del  decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, come modificato dal presente decreto. 
  5. Entro due mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  ciascuna  regione  ha  facolta'   di   individuare   limiti
demografici diversi rispetto a quelli di cui all'articolo  16,  comma
4,  del  citato  decreto-legge  n.  138  del  2011,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato
dal presente decreto. 
  6.  Ai  fini  di  cui  all'articolo  16,  comma   5,   del   citato
decreto-legge n. 138 del 2011,  convertito  con  modificazioni  dalla
legge 14  settembre  2011,  n.  148,  come  modificato  dal  presente
decreto, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata  in
vigore del presente decreto, i comuni di cui al citato  articolo  16,
comma 1, con deliberazione del consiglio  comunale,  da  adottare,  a
maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al
comma 4 del medesimo articolo 16, avanzano alla regione una  proposta
di aggregazione,  di  identico  contenuto,  per  l'istituzione  della
rispettiva unione. 
  7. Sono abrogati  i  commi  3-bis,  3-ter,  3-quater,  3-quinquies,
3-sexies,  3-septies  e  3-octies   dell'articolo   15   del   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82.

Titolo IV

RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA DEGLI ENTI TERRITORIALI

                               Art. 20 

Disposizioni per favorire la fusione di  comuni  e  razionalizzazione
               dell'esercizio delle funzioni comunali 

  1. A decorrere  dall'anno  2013,  il  contributo  straordinario  ai
comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3,
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,
e' commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali  attribuiti
per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di
comuni realizzate negli anni 2012 e successivi. 
  3.  Con  decreto  del   Ministro   dell'interno   di   natura   non
regolamentare   sono   disciplinate   modalita'   e    termini    per
l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni. 
  4. A decorrere dall'anno 2013 sono  conseguentemente  soppresse  le
disposizioni del regolamento concernente i  criteri  di  riparto  dei
fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di  fusione
tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali,  approvato
con decreto del Ministro dell'interno del  1°  settembre  2000,  ((n.
318,)) incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del
presente articolo.

Titolo V

FINALIZZAZIONE DEI RISPARMI DI SPESA ED ALTRE DISPOSIZIONI DI
CARATTERE FINANZIARIO

                               Art. 21 

                         Riduzione dell'iva 

  1. All'articolo 40 del decreto-legge n. 98 del 2011 convertito  con
legge n. 111 del 2011, e  successive  modifiche,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1-ter: 
  1) nel primo periodo, le  parole:  «1°  ottobre  2012  fino  al  31
dicembre 2012», sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2013  fino
al 31 dicembre 2013»; 
  2) il secondo periodo e' abrogato; 
  3) nel terzo periodo le parole «sono ulteriormente incrementate  di
0,5  punti  percentuali»,  sono  sostituite  dalla  seguenti:   «sono
rispettivamente rideterminate nella  misura  dell'11  e  del  22  per
cento»; 
    b) al comma 1-quater: 
  1) sono soppresse le parole «, secondo e terzo periodo»; 
  2) le parole «30 settembre 2012», sono sostituite dalle parole: «30
giugno 2013»; 
  3) le parole da «a 13.119 milioni  di  euro»  sino  alla  fine  del
comma, sono sostituite dalle seguenti «a 6.560 milioni di euro  annui
a decorrere dall'anno 2013». 
  2. Con la legge di stabilita' per  l'anno  2013  sono  indicate  le
misure di attuazione del programma di razionalizzazione  della  spesa
pubblica previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge  n.
52 del 2012, ((convertito, con modificazioni, dalla legge n.  94  del
2012,))  e  le  disposizioni  aventi  ad  oggetto  l'eliminazione   o
riduzione  di  regimi  di  esenzione,  esclusione  e  favore  fiscale
previste dall'articolo 40, comma 1-quater, del  decreto-legge  n.  98
del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011((, come modificato  dal
comma 1 del presente articolo)). I risparmi di spesa  e  le  maggiori
entrate  derivanti  dal  primo  periodo  concorrono,  unitamente   ai
risparmi  di   spesa   derivanti   dai   regolamenti   di   riordino,
trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici  statali,
nonche' di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato,  di
cui  all'articolo  12  del  presente  decreto,  al  fine  di  evitare
l'aumento,  dal  1°  luglio  2013,  delle   aliquote   iva   previsto
dall'articolo 40, comma 1-ter, del citato  decreto-legge  n.  98  del
2011 convertito con legge n. 111 del 2011, come modificato dal  comma
1.

Titolo V

FINALIZZAZIONE DEI RISPARMI DI SPESA ED ALTRE DISPOSIZIONI DI
CARATTERE FINANZIARIO

                               Art. 22 

Salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di  accesso
                      al sistema pensionistico 

  1. Ferme restando le disposizioni  di  salvaguardia  stabilite  dai
commi 14 e 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214 e dai commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
febbraio 2012, n. 14, nonche' le disposizioni, i ((presupposti)) e le
condizioni di  cui  al  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze del lo giugno 2012, che ha determinato in  sessantacinquemila
il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio di
cui  alle  predette  disposizioni,  le  disposizioni  in  materia  di
requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore del citato decreto-legge n.  201  del  2011
continuano ad applicarsi, nel limite di  ulteriori  55.000  soggetti,
ancorche'  maturino  i  requisiti  per  l'accesso  al   pensionamento
successivamente al 31 dicembre 2011: 
  a) ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato  in  sede
governativa entro  il  31  dicembre  2011  accordi  finalizzati  alla
gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori
sociali ancorche' alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori
ancora non risultino cessati dall'attivita' lavorativa e collocati in
mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio  1991,
n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso  maturino  i
requisiti  per  il  pensionamento  entro  il  periodo  di   fruizione
dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo  7,  commi  1  e  2,
della legge 23 luglio  1991,  n.  223  ovvero,  ove  prevista,  della
mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta
legge n. 223 del 1991. Ai lavoratori di  cui  alla  presente  lettera
continua ad applicarsi la disciplina ((in materia di)) indennita'  di
mobilita' in vigore alla data del 31 dicembre 2011,  con  particolare
riguardo al regime della durata; 
  b) nei  limiti  di  ulteriori  1.600  soggetti  rispetto  a  quanto
indicato dall'articolo 6  del  citato  decreto  ministeriale  del  1°
giugno 2012 ai lavoratori che, alla data del  4  dicembre  2011,  non
erano titolari di prestazione straordinaria a  carico  dei  fondi  di
solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della  legge
23 dicembre 1996, n. 662, ma per i quali il  diritto  all'accesso  ai
predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data e
ferma restando la permanenza nel fondo fino al  sessantaduesimo  anno
di eta'; 
  c) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera  d)  del
decreto-legge n. 201 del 2011, ((convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 214 del 2011,)) nonche' di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera d) del citato decreto ministeriale del 1°  giugno  2012  che,
antecedentemente  alla  data  del  4  dicembre  2011,   siano   stati
autorizzati alla prosecuzione  volontaria  della  contribuzione,  che
perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare
la decorrenza del trattamento pensionistico,  secondo  la  disciplina
vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, nel periodo  compreso  fra  il  ventiquattresimo  e  il
trentaseiesimo mese successivo alla data di  entrata  in  vigore  del
medesimo decreto-legge; 
  d)  ai  lavoratori  di  cui  all'articolo  6,  comma   2-ter,   del
decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 14  del  2012,  che  risultino  in  possesso  dei  requisiti
anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina  pensionistica
vigente  prima  della  data  di  entrata   in   vigore   del   citato
decreto-legge n. 201 del 2011, ((convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 214 del  2011,))  avrebbero  comportato  la  decorrenza  del
trattamento medesimo nel periodo compreso fra il  ventiquattresimo  e
il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore  del
decreto-legge n. 201 del 2011. 
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto sono definite le  modalita'
di attuazione del comma 1. L'INPS  provvede  al  monitoraggio,  sulla
base della data di cessazione del rapporto di lavoro,  delle  domande
di pensionamento presentate dai lavoratori di  cui  al  comma  1  che
intendono avvalersi dei requisiti  di  accesso  e  del  regime  delle
decorrenze vigenti prima della  data  di  entrata  in  vigore  citato
decreto-legge n. 201 del  2011.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio
risulti il  raggiungimento  del  limite  numerico  delle  domande  di
pensione determinato ai sensi del  comma  1,  il  predetto  ente  non
prendera' in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate  ad
usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.

Titolo V

FINALIZZAZIONE DEI RISPARMI DI SPESA ED ALTRE DISPOSIZIONI DI
CARATTERE FINANZIARIO

                               Art. 23 

Altre disposizioni di carattere finanziario ed esigenze indifferibili 

  1. Per l'anno 2013 e' autorizzata la spesa di 400 milioni  di  euro
da destinarsi a misure  di  sostegno  al  settore  dell'autotrasporto
merci. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse
sono ripartite per le esigenze del settore. 
  2. Le disposizioni di cui  all'articolo  2,  commi  da  4-novies  a
4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto
della quota del cinque  per  mille  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche in base alla scelta del  contribuente,  si  applicano
anche relativamente all'esercizio finanziario  2013  con  riferimento
alle dichiarazioni dei redditi 2012. Le  disposizioni  contenute  nel
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data  23  aprile
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno  2010,
si applicano anche all'esercizio finanziario 2013  e  i  termini  ivi
stabiliti  relativamente  al  predetto  esercizio  finanziario   sono
aggiornati per gli anni: ((da 2009 a 2012, da 2010 a 2013 e da 2011 a
2014)). Le risorse  complessive  destinate  alla  liquidazione  della
quota del 5 per mille nell'anno 2013 sono  quantificate  nell'importo
di euro 400 milioni. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre  di
ciascun   anno    possono    esserlo    nell'esercizio    successivo.
((All'articolo 16 della legge 6 luglio 2012, n. 96, dopo il comma  1,
e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Nel caso in cui si verifichi l'estinzione  di  movimenti  o
partiti politici, le residue risorse inerenti agli  eventuali  avanzi
registrati dai relativi rendiconti inerenti  ai  contributi  erariali
ricevuti,  come  certificati   all'esito   dei   controlli   previsti
dall'articolo 9, possono  essere  versati  all'entrata  del  bilancio
dello Stato per essere riassegnati alle finalita' di cui all'articolo
1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».)) 
  3. Per le finalita' di cui alla legge 29 luglio 1991,  n.  243,  e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013. 
  4.  La  dotazione  del  Fondo  di  intervento  integrativo  per  la
concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio
da ripartire tra le regioni, di cui alla legge 11 febbraio  1992,  n.
147, e' incrementata di 90 milioni di euro per l'anno 2013. 
  5. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi  previsti
dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.  448,  e'
autorizzata la spesa di 103 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno
2013. 
  6. Ai fini della  proroga  per  l'anno  2013  della  partecipazione
italiana a missioni internazionali, la dotazione  del  fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e'
incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2013. 
  7. Al fine di assicurare la prosecuzione degli  interventi  di  cui
all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
a decorrere  dal  1°  gennaio  2013,  il  piano  di  impiego  di  cui
all'articolo 7-bis, comma 1,  terzo  periodo,  del  decreto-legge  23
maggio 2008, n. 92, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato fino al 31 dicembre  2013.
Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi
1, 2  e  3,  del  decreto-legge  n.  92  del  2008,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  n.   125   del   2008,   e   successive
modificazioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di 72,8 milioni  di
euro per l'anno 2013, con specifica destinazione  di  67  milioni  di
euro e di 5,8 milioni di euro, rispettivamente, per il  personale  di
cui al comma 74 e di cui al comma  75  del  citato  articolo  24  del
decreto-legge n. 78 del 2009, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 102 del 2009. 
  8. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1,
del  decreto-legge  10  febbraio  2009,   n.   5,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e'  incrementata  di
((658 milioni)) di euro per l'anno 2013 ed e' ripartita, con  decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le  finalita'  di  cui
all'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183,  come
indicate nell'allegato 3 della medesima legge, con  esclusione  delle
finalita'  gia'  oggetto  di  finanziamento  ai  sensi  del  presente
articolo,  ((nonche',  in  via  prevalente  per  l'incremento   della
dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, finalizzato al  finanziamento  dell'assistenza
domiciliare prioritariamente nei confronti delle  persone  gravemente
non  autosufficienti,  inclusi  i   malati   di   scletosi   laterale
amiotrofica)). 
  9. E' autorizzata la spesa di 9 milioni di euro, per  l'anno  2012,
per gli interventi connessi alle eccezionali avversita'  atmosferiche
che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di febbraio 2012. 
  10. Agli oneri derivanti dal comma 9 si provvede,  quanto  ad  euro
4.012.422, mediante riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio  1985,  n.  222
relativamente alla quota destinata allo  Stato  dell'otto  per  mille
dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche  e,  quanto  ad  euro
4.987.578, mediante riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 33, comma 11, della legge 12 novembre 2011  n.  183,  di
cui al fondo per il riparto della quota del 5 per mille  del  gettito
IRPEF in base alle scelte del contribuente. 
  ((10-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma  2,
del decreto-legge 20 giugno 2012, n.  79,  una  ulteriore  quota  non
superiore a 6 milioni di euro delle risorse del  Fondo  di  rotazione
per la solidarieta' alle vittime dei reati  di  tipo  mafioso,  delle
richieste estorsive  e  dell'usura,  di  cui  all'articolo  2,  comma
6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  2011,   n.   10,   resesi
disponibili al termine dell'anno 2011 ed accertate con  le  procedure
di cui al comma 1 del medesimo articolo 5, e determinate con  decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere   riassegnate,
nell'anno 2012, agli interventi  di  cui  al  comma  9  del  presente
articolo.)) 
  11. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi connessi
al superamento dell'emergenza umanitaria nel territorio  nazionale((,
ivi comprese le operazioni per la salvaguardia della  vita  umana  in
mare,))  in   relazione   all'eccezionale   afflusso   di   cittadini
appartenenti ai paesi del Nord Africa,  dichiarata  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri   12   febbraio   2011   e
successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2012  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 6  ottobre  2011,  ((pubblicati
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2011 e
n. 235 dell'8 ottobre 2011,)) e'  autorizzata  la  spesa  massima  di
((495 milioni)) di euro, per l'anno 2012, da  iscrivere  su  apposito
fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, anche al fine di far  fronte  alle  attivita'  solutorie  di
interventi urgenti gia' posti in essere. Con ordinanze del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile, adottate, di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, ai  sensi  dell'articolo  5,
comma 2, della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  e'  individuato
l'ammontare di risorse da assegnare per gli interventi di  rispettiva
competenza alla Protezione civile ovvero  direttamente  al  Ministero
dell'interno e alle altre Amministrazioni interessate. Le  somme  non
utilizzate nell'esercizio possono esserlo in  quello  successivo.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad  apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. ((Al fine di
assicurare la prosecuzione  degli  interventi  a  favore  dei  minori
stranieri non accompagnati  connessi  al  superamento  dell'emergenza
umanitaria   e   consentire   nel   2012   una   gestione   ordinaria
dell'accoglienza, e' istituito presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali il Fondo nazionale  per  l'accoglienza  dei  minori
stranieri non accompagnati, la  cui  dotazione  e'  costituita  da  5
milioni di euro per l'anno 2012.  Il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  con  proprio  decreto,  sentita  la   Conferenza
unificata di cui al decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
provvede annualmente e nei limiti delle  risorse  di  cui  al  citato
Fondo alla copertura  dei  costi  sostenuti  dagli  enti  locali  per
l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.)) 
  12.  Con  ordinanze  adottate,  almeno  dieci  giorni  prima  della
scadenza del termine di cui al ((comma 11)), ai  sensi  dell'articolo
5, commi 4-ter e 4-quater, della citata legge 24  febbraio  1992,  n.
225, si provvedera' a regolare la chiusura dello stato  di  emergenza
ed il rientro  nella  gestione  ordinaria,  da  parte  del  Ministero
dell'interno  e  delle  altre   amministrazioni   competenti,   degli
interventi  concernenti  l'afflusso  di  immigrati   sul   territorio
nazionale. 
  ((12-bis. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «A far
data dai 30 giorni  dall'entrata  in  vigore  delle  disposizioni  di
approvazione del nuovo modello  di  dichiarazione  sostitutiva  unica
concernente  le  informazioni  necessarie   per   la   determinazione
dell'ISEE, attuative del decreto di cui al periodo  precedente,  sono
abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e  il  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221». 
  12-ter. Al comma 4 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 201
del 2011 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Le  medesime
informazioni sono altresi' utilizzate ai fini  della  semplificazione
degli adempimenti dei cittadini in  merito  alla  compilazione  della
dichiarazione sostitutiva unica di cui  all'articolo  4  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, nonche' in sede di controllo sulla
veridicita' dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione». 
  12-quater. All'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre  2011,
n. 183, al primo periodo  la  parola:  «1.143»  e'  sostituita  dalla
seguente: «1.113», al secondo periodo le parole: «100  milioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «70  milioni»  e,  al  terzo  periodo,  le
parole: «50 milioni» dalle seguenti: «90 milioni». 
  12-quinquies. Per l'anno 2012 il contributo di cui all'articolo  1,
comma 963, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'  incrementato  di
30 milioni di euro. 
  12-sexies. Le somme non utilizzate ai sensi dell'articolo 8,  comma
1,  lettera  c),  del  decreto-legge  31  dicembre  2007,   n.   248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,  n.  31,
nonche'  le  residue  disponibilita'   finanziarie   della   gestione
liquidatoria dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I, di cui
all'articolo 2, commi 3 e  seguenti,  del  decreto-legge  1°  ottobre
1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge  3  dicembre
1999, n. 453, versate all'entrata del bilancio dello Stato a  seguito
della conclusione della gestione commissariale dell'Azienda medesima,
sono riassegnate ad apposito programma dello stato di previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, per il  completamento  delle
residuali attivita' di definizione delle pendenze in essere alla data
della cessazione della suddetta gestione. 
  12-septies. Al fine di  concorrere  ad  assicurare  nel  comune  di
L'Aquila e negli altri comuni del  cratere  di  cui  ai  decreti  del
Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11  del  17  luglio
2009 la stabilita' dell'equilibrio finanziario, anche  per  garantire
la continuita' del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
e' assegnato un contributo straordinario per il solo esercizio  2012,
sulla base dei  maggiori  costi  sostenuti  o  delle  minori  entrate
conseguite, derivanti dalla situazione emergenziale,  nel  limite  di
euro 26.000.000 per il comune di L'Aquila, 4.000.000  per  gli  altri
comuni  e  5.000.000  per   la   provincia   di   L'Aquila   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  12-octies. In considerazione del permanere  dello  stato  di  crisi
nell'isola di Lampedusa,  la  sospensione  degli  adempimenti  e  dei
versamenti dei  tributi,  nonche'  dei  contributi  previdenziali  ed
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie  professionali,  prevista  dall'articolo  23,
comma 44, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, perdura fino al 1°
dicembre 2012. 
  12-novies. I criteri della riduzione dei contributi ordinari  delle
amministrazioni provinciali e dei comuni per la copertura  del  fondo
finanziario di mobilita' dei segretari comunali e provinciali, di cui
al  decreto  previsto   dall'articolo   7,   comma   31-sexies,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  ed  i  relativi  provvedimenti
attuativi gia' adottati dal Ministro dell'interno di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, trovano  applicazione  a  far
data dal 1°  gennaio  2013.  Fino  alla  predetta  data  continua  ad
applicarsi il sistema di contribuzione diretta a  carico  degli  enti
locali. 
  12-decies. Nella massa passiva di cui al documento di  accertamento
del debito approvato con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze  del  4  agosto  2010  e  con  l'articolo  2,  comma  7,  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono conservati i
debiti conseguenti alle aperture di credito, anche nel caso in cui  i
relativi  contratti  siano  sostituiti  con  successive   e   diverse
operazioni di finanziamento. 
  12-undecies. Al fine di armonizzare la  normativa  di  settore  del
trasporto pubblico regionale e locale con  i  principi  e  i  criteri
stabiliti dagli articoli 2 e 8 della legge 5 maggio 2009, n.  42,  in
materia di federalismo fiscale, ed in  attuazione  dell'articolo  119
della Costituzione, all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, dopo le parole: «alle aziende  esercenti  i
servizi stessi» sono inserite le seguenti: «, determinate secondo  il
criterio dei costi standard che dovra' essere  osservato  dagli  enti
affidanti nella quantificazione dei corrispettivi  da  porre  a  base
d'asta previsti nel bando di gara o nella  lettera  di  invito  delle
procedure concorsuali di cui al  successivo  articolo  18,  comma  2,
lettera a)». 
  12-duodecies. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge  27  dicembre
2002, n. 289, le parole: «Per gli  anni  2004-2012»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Per gli anni 2004-2013». E' ulteriormente  prorogato
al 31 dicembre 2013 il termine di cui  al  primo  periodo  del  comma
8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28  dicembre  2006,  n.
300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007,  n.
17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre  2012  dall'articolo  11,
comma 6-quinquies,  del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14.
Al  terzo   periodo   dell'articolo   2,   comma   12-undecies,   del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  26  febbraio  2011,  n.  10,  la  parola:
«2012», ovunque ricorra, e' sostituita  dalla  seguente:  «2013».  Al
fine di  attuare  le  disposizioni  di  cui  al  presente  comma,  e'
autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2013 e 2 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2014. Al  relativo  onere  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e
formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  12-terdecies.  Sono  ulteriormente  ripristinati  i  fondi  di  cui
all'articolo 2, comma 244, della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,
nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2013, senza l'obbligo di
cofinanziamento, con specifica destinazione  al  completamento  della
Piattaforma  per  la  gestione  della   rete   logistica   nazionale,
soprattutto al fine di efficientare le  attivita'  dell'autotrasporto
anche con riferimento al trasporto di merci  pericolose,  nell'ambito
del  progetto  UIRNet  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, il cui soggetto attuatore, ai sensi  dell'articolo  61-bis
del  decreto-legge  24  gennaio   2012,   n.   1,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e' UIRNet SpA. 
  12-quaterdecies. Per sostenere lo sviluppo delle applicazioni e dei
servizi basati su dati geospaziali e  per  sviluppare  le  tecnologie
dell'osservazione della terra anche a fini di tutela  ambientale,  di
mitigazione dei rischi e per attivita' di ricerca scientifica,  tutti
i dati e  le  informazioni,  acquisiti  dal  suolo,  da  aerei  e  da
piattaforme  satellitari  nell'ambito  di  attivita'  finanziate  con
risorse pubbliche, sono  resi  disponibili  per  tutti  i  potenziali
utilizzatori nazionali, anche privati, nei limiti imposti da  ragioni
di tutela della sicurezza nazionale. A tale fine, la catalogazione  e
la raccolta dei dati geografici, territoriali ed ambientali  generati
da tutte le attivita' sostenute da risorse  pubbliche  e'  curata  da
ISPRA,  che  vi  provvede  con  le  risorse  umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente.  Con  decreto  del
Presidente della Repubblica, sulla base di una intesa tra  Presidenza
del Consiglio - Dipartimento della protezione civile, Ministero della
difesa, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare, Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  e
regioni, adottata dalla Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definite le  modalita'  per  la  gestione  della  piattaforma  e  per
l'accesso, l'interoperativita' e  la  condivisione,  anche  in  tempo
reale, dei dati e  delle  informazioni  in  essa  conservati,  e  gli
obblighi di comunicazione e  disponibilita'  dei  dati  acquisiti  da
parte di tutti i soggetti che svolgono tale attivita' con il sostegno
pubblico, anche  parziale.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  del
presente comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. 
  12-quiquiesdecies.  L'importo  massimo  delle   sanzioni   di   cui
all'articolo 27, commi 9 e 12, del decreto  legislativo  6  settembre
2005, n. 206,  in  materia  di  pratiche  commerciali  scorrette,  la
competenza ad accertare  e  sanzionare  le  quali  e'  dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, escluso unicamente  il  caso
in cui le pratiche commerciali scorrette siano  poste  in  essere  in
settori in cui esista una regolazione di derivazione comunitaria, con
finalita' di tutela del  consumatore,  affidata  ad  altra  autorita'
munita di  poteri  inibitori  e  sanzionatori  e  limitatamente  agli
aspetti regolati, e' aumentato a 5.000.000 di euro. 
  12-sexiesdecies.  A  seguito  della   soppressione   del   Catalogo
nazionale delle armi, il Banco nazionale di prova di cui all'articolo
11, secondo comma, della legge 18  aprile  1975,  n.  110,  verifica,
altresi',  per   ogni   arma   da   sparo   prodotta,   importata   o
commercializzata in Italia, la qualita'  di  arma  comune  da  sparo,
compresa quella destinata all'uso sportivo  ai  sensi  della  vigente
normativa, e la corrispondenza alle categorie di cui  alla  normativa
europea, anche in relazione alla dichiarazione del possesso  di  tale
qualita'   resa   dallo   stesso   interessato,   comprensiva   della
documentazione tecnica ovvero,  in  assenza,  prodotta  dal  medesimo
Banco.  Il  Banco  nazionale  rende  accessibili  i   dati   relativi
all'attivita' istituzionale e di  verifica  svolta,  anche  ai  sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  12-septiesdecies. Al fine di  rendere  uniformi  e  trasparenti  le
modalita'  di  espletamento  delle  procedure  relative  al  concorso
straordinario per l'apertura  di  nuove  sedi  farmaceutiche  di  cui
all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.  27,  nonche'  di
assicurare  l'interscambio   e   la   tempestiva   diffusione   delle
informazioni, il Ministero della salute,  in  collaborazione  con  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  realizza  una
piattaforma tecnologica ed applicativa unica per lo svolgimento delle
predette procedure, da mettere a disposizione delle stesse regioni  e
province autonome e dei candidati. L'onere per la realizzazione della
piattaforma, che non puo' eccedere il limite di 400.000  euro,  e'  a
carico del bilancio del Ministero della salute, che vi  fara'  fronte
con quota parte delle somme di cui alla lettera d)  dell'articolo  1,
comma 409, della legge  23  dicembre  2005,  n.  266.  Alla  predetta
lettera d) dell'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre  2005,
n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per iniziative
che favoriscano il completamento e il  miglioramento  della  rete  di
assistenza e di vendita costituita dalle farmacie territoriali». 
  12-duodevicies. All'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio  2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.
27, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 3 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Agli
effetti  delle  disposizioni  del  presente  articolo,  per  farmacie
soprannumerarie si intendono le farmacie aperte in base  al  criterio
topografico o della distanza ai sensi  dell'articolo  104  del  testo
unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27  luglio  1934,
n.  1265,  e  successive  modificazioni,   sia   anteriormente,   sia
posteriormente all'entrata in vigore della legge 8 novembre 1991,  n.
362, che non risultino riassorbite nella  determinazione  del  numero
complessivo delle farmacie  stabilito  in  base  al  parametro  della
popolazione di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo»; 
  b) al comma 5, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
  «b-bis) per l'attivita' svolta  dai  ricercatori  universitari  nei
corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia  farmaceutiche,
sono assegnati, per anno e per ciascun commissario, 0,30 punti per  i
primi dieci anni, e 0,08 punti per i secondi dieci anni»; 
  c) al comma 6, il terzo e il quarto  periodo  sono  sostituiti  dai
seguenti: «A seguito dell'approvazione  della  graduatoria,  ad  ogni
vincitore sara' assegnata la prima sede da lui indicata in ordine  di
preferenza, che non risulti assegnata a un candidato meglio collocato
in graduatoria. Entro quindici giorni dall'assegnazione, i  vincitori
del concorso devono dichiarare se accettano o meno la sede assegnata.
L'inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione  equivale
a una non accettazione. Dopo la scadenza  del  termine  previsto  per
l'accettazione, le sedi non accettate  sono  offerte  ad  altrettanti
candidati che seguono in graduatoria, secondo la  procedura  indicata
nei periodi precedenti,  fino  all'esaurimento  delle  sedi  messe  a
concorso o  all'interpello  di  tutti  i  candidati  in  graduatoria.
Successivamente, la graduatoria, valida per due anni dalla data della
sua pubblicazione, deve  essere  utilizzata  con  il  criterio  dello
scorrimento per la copertura delle sedi  farmaceutiche  eventualmente
resesi vacanti a seguito delle scelte  effettuate  dai  vincitori  di
concorso, con  le  modalita'  indicate  nei  precedenti  periodi  del
presente comma»; 
  d) al comma 7, primo periodo, le parole: «, di eta'  non  superiore
ai 40 anni,» sono soppresse; 
  e) al comma 17, alle parole: «La direzione della farmacia  privata»
sono premesse le seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fatta
eccezione, comunque, per le farmacie rurali sussidiate,». 
  12-undevicies. Alla legge 2 aprile 1968, n.  475,  dopo  l'articolo
1-bis e' inserito il seguente: 
  «Art. 1-ter. - 1. Le sedi farmaceutiche di cui  all'articolo  1-bis
sono considerate, agli effetti della  normativa  vigente,  come  sedi
urbane, indipendentemente dalla popolazione residente nel  comune  in
cui sono istituite».))

((Titolo V-bis

EFFICIENTAMENTO, VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO
PUBBLICO, E MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA NONCHE’ MISURE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE
DELLE IMPRESE DEL SETTORE BANCARIO))

                            ((Art. 23 bis 

Dismissione e razionalizzazione di  partecipazioni  societarie  dello
                                Stato 

  1. Ai fini della  razionalizzazione  e  del  riassetto  industriale
nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato,  che  continua
ad avvalersi dell'organismo di cui all'articolo  1  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, e' attribuito  a
Cassa Depositi e Prestiti Societa' per azioni (CDP S.p.A.) il diritto
di opzione per l'acquisto  delle  partecipazioni  azionarie  detenute
dallo Stato in Fintecna S.p.A., Sace S.p.A. e Simest S.p.A. I diritti
di opzione  possono  essere  esercitati  anche  disgiuntamente  entro
centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Entro dieci giorni dall'eventuale  esercizio  dell'opzione,  CDP
S.p.A provvede  al  pagamento  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del corrispettivo provvisorio pari al 60 per cento del valore
del  patrimonio  netto  contabile  come  risultante   dal   bilancio,
consolidato ove redatto, al 31 dicembre 2011 di ciascuna societa' per
la quale ha esercitato l'opzione di cui al comma 1.  Conseguentemente
si provvede ai relativi adempimenti connessi al  trasferimento  delle
partecipazioni. 
  3. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanare, entro sessanta giorni dalla data di  esercizio  dell'opzione
di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b), del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,  e'  determinato
il valore definitivo di trasferimento, ritenuto congruo da CDP S.p.A. 
  4.  I  corrispettivi  provvisorio  e  definitivo  derivanti   dalle
operazioni di cessione delle partecipazioni dello  Stato  di  cui  al
presente articolo, al netto degli oneri inerenti alle medesime,  sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnati
al Fondo per l'ammortamento  dei  titoli  di  Stato  o  destinati  al
pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i  corrispettivi
possono essere riassegnati al Fondo  speciale  per  reiscrizione  dei
residui perenti delle spese correnti  e  al  Fondo  speciale  per  la
reiscrizione dei residui perenti in conto  capitale,  ovvero  possono
essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito  dall'articolo
35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.  Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
Ministro  dell'economia   e   delle   finanze,   si   provvede   alla
determinazione delle percentuali di riparto tra le finalita' indicate
nel presente comma. 
  5. Fintecna S.p.A.,  Sace  S.p.A.  e  Simest  S.p.A.  continuano  a
svolgere le attivita' loro gia' affidate sulla base di  provvedimenti
normativi e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore  del
presente decreto. La Simest S.p.A., nella gestione  degli  interventi
di  sostegno  finanziario  all'internazionalizzazione   del   sistema
produttivo, continua ad osservare le  convenzioni  con  il  Ministero
dello  sviluppo  economico   gia'   sottoscritte   o   che   verranno
sottoscritte in base alla normativa di riferimento 
  6.  Alla  data  di  trasferimento  della  partecipazione  azionaria
detenuta dallo Stato in Sace, e' abrogato l'articolo 6, commi 2 e 18,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326.  Alla  data  di
trasferimento della partecipazione azionaria detenuta dallo Stato  in
Simest S.p.A. sono abrogati l'articolo 1, commi 6 e 7,  e  l'articolo
3, commi 5 e 6, della legge 24 aprile 1990, n. 100. 
  7. All'articolo 5,  comma  3,  lettera  b),  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e' aggiunto il seguente  periodo:  «I  decreti
ministeriali di cui alla presente lettera sono soggetti al  controllo
preventivo  della  Corte  dei  conti  e  trasmessi  alle   competenti
Commissioni parlamentari». 
  8. Ai fini di certezza giuridica e fermo restando  quanto  previsto
dal comma 1, entro  10  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica   Italiana   della   presente
disposizione, CDP S.p.A. provvede comunque a presentare le necessarie
preventive istanze per il rilascio di pareri, nulla-osta  o  comunque
per l'emissione da parte di Autorita' pubbliche, istituzioni, enti  o
altre autorita' di atti o provvedimenti di loro competenza. I termini
per  il  rilascio  dei  relativi  pareri  e  nulla-osta  ovvero   per
l'emissione dei relativi atti  da  parte  delle  Autorita'  pubbliche
competenti decorrono dalla data di comunicazione dell'istanza.))

((Titolo V-bis

EFFICIENTAMENTO, VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO
PUBBLICO, E MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA NONCHE’ MISURE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE
DELLE IMPRESE DEL SETTORE BANCARIO))

                            ((Art. 23 ter 

          Valorizzazione e dismissione di immobili pubblici 

  1.  All'articolo  33  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
sono apportate le seguenti modifiche 
    a) al comma 1; 
  1) al primo periodo, fra le parole: «dell'economia e» e:  «finanze»
e' inserita la seguente: «delle»; dopo le parole:  «capitale  sociale
pari» le parole: «a 2 milioni» sono sostituite  dalle  seguenti:  «ad
almeno un milione e comunque non superiore  a  2  milioni»;  dopo  le
parole: «immobiliari chiusi promossi» sono inserite le  seguenti:  «o
partecipati»; dopo le parole: «in forma consorziata» sono inserite le
seguenti: «o associata» e dopo  le  parole:  «ai  sensi»  le  parole:
«dell'articolo 31» sono soppresse; 
  2) al terzo periodo, dopo le parole: «Il capitale» sono inserite le
seguenti: «della societa' di gestione del risparmio di cui  al  primo
periodo  del  presente  comma»  e  dopo  le  parole:  «dal  Ministero
dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le  seguenti:  «,  fatto
salvo quanto previsto dal successivo comma 8-bis»; 
  3) al quinto periodo, dopo la parola: «investono»  e'  inserita  la
seguente: «anche»; 
    b) al comma 2: 
  1) al primo periodo, dopo le parole:  «immobiliare  promossi»  sono
inserite le seguenti: «o partecipati»,  dopo  le  parole:  «in  forma
consorziata» sono  inserite  le  seguenti:  «o  associata»;  dopo  le
parole: «ai sensi» sono soppresse le parole: «dell'articolo 31»; dopo
le parole: «del fondo medesimo,» sono inserite le  seguenti:  «ovvero
trasferiti,» e dopo la parola: «diritti» sono inserite  le  seguenti:
«reali immobiliari,»; 
  2) al secondo periodo dopo le parole: «Tali apporti» sono  inserite
le seguenti: «o trasferimenti»; 
  3) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Possono presentare
proposte  di  valorizzazione  anche  soggetti  privati   secondo   le
modalita' di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»; 
    c) al comma 3: 
  1) al primo periodo, le parole: «nel fondo di cui al comma 1»  sono
sostituite dalle seguenti: «nei fondi di cui  ai  commi  1,  8-ter  e
8-quater» e le parole: «ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174,
e 17 marzo 1995, n. 175,» sono sostituite dalle seguenti: «al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209»; 
  2) al secondo periodo, la parola: «suddetti» e' soppressa e dopo la
parola: «fondi» sono aggiunte le seguenti: «di cui al comma 1. Il  20
per cento del piano di  impiego  di  cui  al  precedente  periodo  e'
destinato, per gli anni 2012, 2013 e 2014, alla sottoscrizione  delle
quote dei fondi di cui ai successivi commi 8-ter e 8-quater»; 
  3) all'ultimo periodo, le parole:  «al  comma  1»  sono  sostituite
dalle seguenti: «ai commi 1, 8-ter e 8-quater»; 
    d) al comma 4: 
  1) al primo periodo, dopo la parola: «conferimento»  sono  inserite
le seguenti: «o trasferimento» e le parole: «di cui al comma 2»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2, 8-ter e 8-quater»; 
  2) al secondo  periodo,  le  parole:  «di  cui  al  comma  2»  sono
soppresse; 
  3) al quarto periodo, dopo la parola: «apporto»  sono  inserite  le
seguenti: «o il trasferimento»; le parole: «di cui al comma  2»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2, 8-ter e 8-quater»;  le
parole:  «all'espletamento»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «al
completamento»  e  tra  le   parole:   «delle   procedure»   e:   «di
valorizzazione  e  di  regolarizzazione»  e'  inserita  la  seguente:
«amministrative»; 
  4) al quinto periodo, dopo le parole: «non  sia  completata,»  sono
inserite  le  seguenti:  «secondo  le  valutazioni  effettuate  dalla
relativa societa' di gestione del risparmio,» e dopo  le  parole:  «i
soggetti apportanti» le parole: «di cui al comma 1» sono soppresse; 
  5) dopo l'ultimo  periodo  e'  aggiunto  il  seguente:  «A  seguito
dell'apporto ai fondi di cui al  comma  8-ter  da  parte  degli  Enti
territoriali  e'  riconosciuto,  in  favore  di  questi  ultimi,   un
ammontare pari almeno al 70 per cento del valore di apporto dei  beni
in  quote  del   fondo;   compatibilmente   con   la   pianificazione
economico-finanziaria dei fondi gestiti dalla  societa'  di  gestione
del risparmio di cui al comma 1, la  restante  parte  del  valore  e'
corrisposta in denaro»; 
  e) al comma 7, dopo le parole:  «Agli  apporti»  sono  inserite  le
seguenti: «e ai trasferimenti»; 
  f) al comma 8-bis: 
  1) al primo periodo, dopo le parole: «gestione  del  risparmio»  la
parola: «del» e' sostituita dalle seguenti: «costituita dal»; 
  2) al secondo periodo e' soppressa la parola: «predetta» e dopo  le
parole:  «societa'  di  gestione  del  risparmio»  sono  inserite  le
seguenti: «di cui al comma 1»; 
  3) il terzo periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  «Con  apposita
convenzione, a titolo  oneroso,  sono  regolati  i  rapporti  fra  la
societa' di gestione di cui al comma 1 e l'Agenzia del  demanio.  Per
le attivita' svolte ai sensi del presente articolo  dall'Agenzia  del
demanio, quest'ultima utilizza  parte  delle  risorse  appostate  sul
capitolo di spesa n. 7754 dello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui  all'ultimo  periodo
del comma 1 dell'articolo 6 della legge 12  novembre  2011,  n.  183,
sono utilizzate  dall'Agenzia  del  demanio  per  l'individuazione  o
l'eventuale costituzione della societa' di gestione del  risparmio  o
delle societa', per il collocamento delle quote  del  fondo  o  delle
azioni  della  societa',  nonche'  per  tutte  le  attivita',   anche
propedeutiche, connesse alle operazioni di cui al presente articolo»; 
    g) dopo il comma 8-bis sono aggiunti i seguenti: 
  «8-ter. Allo scopo di conseguire la riduzione del  debito  pubblico
il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la societa'  di
gestione del risparmio di cui al comma 1, promuove, con le  modalita'
di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre  2001,  n.  351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,
la  costituzione  di  uno  o   piu'   fondi   comuni   d'investimento
immobiliare, a cui trasferire  o  conferire  immobili  di  proprieta'
dello Stato  non  utilizzati  per  finalita'  istituzionali,  nonche'
diritti reali immobiliari. Le risorse derivanti dalla cessione  delle
quote del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al  Fondo
per l'ammortamento dei titoli di Stato, e destinate al pagamento  dei
debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono essere
riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione  dei  residui  perenti
delle spese correnti e al Fondo  speciale  per  la  reiscrizione  dei
residui perenti in conto capitale, ovvero possono  essere  utilizzati
per incrementare  l'importo  stabilito  dall'articolo  35,  comma  1,
lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27.  Con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede alla determinazione  delle
percentuali di riparto tra le finalita' indicate nel presente  comma.
Le societa' controllate direttamente  o  indirettamente  dallo  Stato
possono deliberare il trasferimento o il conferimento a tali fondi di
immobili  di  proprieta'.  Possono  altresi'  essere   trasferiti   o
conferiti ai medesimi fondi i  beni  valorizzabili,  suscettibili  di
trasferimento ai sensi dell'articolo 5,  comma  1,  lettera  e),  del
decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  individuati  dall'Agenzia
del demanio e a seguito di  apposita  manifestazione,  da  parte  dei
competenti  organi  degli  Enti  interessati,   della   volonta'   di
valorizzazione secondo le procedure del presente comma. I decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze  di  cui  all'articolo  4  del
citato  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,   disciplinano,
altresi', le modalita' di concertazione con le  competenti  strutture
tecniche dei diversi livelli  di  governo  territoriale  interessati,
nonche' l'attribuzione agli Enti territoriali delle quote dei  fondi,
nel  rispetto  della  ripartizione  e  per  le   finalita'   previste
dall'articolo 9 del  decreto  legislativo  28  maggio  2010,  n.  85,
limitatamente ai beni di cui all'articolo 5,  comma  1,  lettera  e),
sopra  richiamato,  derivanti  dal  conferimento  ai  predetti  fondi
immobiliari. Ai fondi di cui al presente comma possono conferire beni
anche i soggetti di cui al comma 2 con  le  modalita'  ivi  previste,
ovvero con apposita deliberazione adottata secondo  le  procedure  di
cui all'articolo  58  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
anche in deroga all'obbligo di allegare il piano delle alienazioni  e
valorizzazioni immobiliari al bilancio. Tale delibera  deve  indicare
espressamente le destinazioni urbanistiche  non  compatibili  con  le
strategie  di  trasformazione  urbana.  La  totalita'  delle  risorse
rivenienti dalla valorizzazione  ed  alienazione  degli  immobili  di
proprieta' delle Regioni e degli Enti locali trasferiti ai  fondi  di
cui al  presente  comma,  e'  destinata  alla  riduzione  del  debito
dell'Ente e, solo in assenza del debito,  o  comunque  per  la  parte
eventualmente eccedente, a spese di investimento. 
  8-quater. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma  8-ter,  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  attraverso  la  societa'  di
gestione del risparmio di cui al comma 1, promuove, altresi', con  le
modalita' di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre  2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre  2001,
n. 410, uno o piu' fondi comuni di  investimento  immobiliare  a  cui
sono trasferiti o conferiti, ai sensi del comma 4,  gli  immobili  di
proprieta' dello Stato non piu' utilizzati dal Ministero della difesa
per finalita' istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonche'
diritti reali immobiliari. Con uno o piu' decreti del Ministero della
difesa, sentita l'Agenzia del demanio, da  emanarsi  il  primo  entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore delle  presenti  disposizioni,
sono individuati tutti i beni  di  proprieta'  statale  assegnati  al
medesimo Dicastero  e  non  utilizzati  dallo  stesso  per  finalita'
istituzionali. L'inserimento degli immobili nei predetti  decreti  ne
determina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato.
A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  dei
citati  decreti,  l'Agenzia  del  demanio  avvia  le   procedure   di
regolarizzazione e  valorizzazione  previste  dal  presente  articolo
ovvero dall'articolo 33-bis, limitatamente ai  beni  suscettibili  di
valorizzazione. Al predetto  Dicastero  sono  attribuite  le  risorse
rivenienti dalla cessione delle quote dei fondi a cura del  Ministero
dell'economia e delle  finanze  in  misura  del  30  per  cento,  con
prioritaria   destinazione   alla   razionalizzazione   del   settore
infrastrutturale, ad esclusione di spese di  natura  ricorrente.  Con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,  su  indicazione
dell'Agenzia del demanio, sono assegnate  una  parte  delle  restanti
quote dello stesso Ministero, nella misura massima del 25 per cento e
minima  del  10  per  cento  delle  stesse,  agli  Enti  territoriali
interessati dalle procedure di cui  al  presente  comma;  le  risorse
rivenienti dalla cessione delle stesse sono destinate alla  riduzione
del debito dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la
parte eventualmente eccedente, a spese di  investimento.  Le  risorse
derivanti dalla cessione delle quote del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello  Stato  per
essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, e
destinate al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo  fine  i
corrispettivi  possono  essere  riassegnati  al  Fondo  speciale  per
reiscrizione dei residui perenti delle  spese  correnti  e  al  Fondo
speciale per la reiscrizione dei residui perenti in  conto  capitale,
ovvero possono essere utilizzati per incrementare l'importo stabilito
dall'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla
determinazione delle percentuali di riparto tra le finalita' indicate
nel presente comma. Gli  immobili,  individuati  con  i  decreti  del
Ministero della difesa di cui al secondo periodo del presente  comma,
non suscettibili di  valorizzazione  rientrano  nella  disponibilita'
dell'Agenzia del demanio per la gestione e l'amministrazione  secondo
le norme vigenti. Spettano all'Amministrazione della difesa tutti gli
obblighi di  custodia  degli  immobili  individuati  con  i  predetti
decreti, fino al conferimento o  al  trasferimento  degli  stessi  ai
fondi di cui al presente comma ovvero fino  alla  formale  riconsegna
dei medesimi all'Agenzia del demanio. La predetta  riconsegna  e'  da
effettuarsi gradualmente e d'intesa con l'Agenzia del demanio, a  far
data  dal  centoventesimo  giorno  dalla  pubblicazione  in  Gazzetta
Ufficiale dei relativi decreti individuativi. 
  8-quinquies. In deroga alla normativa  vigente,  con  provvedimenti
dell'Agenzia del demanio e' disposto d'ufficio,  laddove  necessario,
sulla base di elaborati planimetrici in possesso, l'accatastamento  o
la regolarizzazione catastale  degli  immobili  di  proprieta'  dello
Stato, ivi compresi quelli in uso all'Amministrazione della difesa. A
seguito dell'emanazione dei  predetti  provvedimenti,  la  competente
Agenzia fiscale procede  alle  conseguenti  attivita'  di  iscrizione
catastale. In caso di dismissione degli immobili di proprieta'  dello
Stato, eventuali regolarizzazioni catastali possono essere  eseguite,
anche successivamente agli atti o ai provvedimenti di  trasferimento,
a cura degli acquirenti. Tutte le  attivita'  rese  in  favore  delle
Amministrazioni  dall'Agenzia  del  demanio  ai  sensi  del  presente
articolo  e  del  successivo  articolo   33-bis,   sono   svolte   da
quest'ultima a titolo oneroso sulla base di specifiche convezioni con
le parti interessate. 
  1-bis. All'articolo 31, comma 46, della legge 23 dicembre 1998,  n.
448, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
  «a) per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra  la
data  di  stipulazione  della  convenzione  che  ha  accompagnato  la
concessione del diritto di superficie o  la  cessione  in  proprieta'
delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione 
  2. Sono abrogati: 
  a) l'articolo 3, comma 6, l'articolo 5,  commi  5-bis  e  5-ter,  e
l'articolo 7 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; 
  b) al comma 1 dell'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183,
le parole: «, a uso diverso da quello residenziale, fatti  salvi  gli
immobili inseriti negli elenchi predisposti o da predisporre ai sensi
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, e degli enti  pubblici
non territoriali ivi inclusi quelli di cui all'articolo 1,  comma  3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; 
  c) l'articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
  d) i periodi dal secondo al quinto dell'articolo 2, comma  196-bis,
della legge n. 191 del 2009.))

((Titolo V-bis

EFFICIENTAMENTO, VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO
PUBBLICO, E MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA NONCHE’ MISURE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE
DELLE IMPRESE DEL SETTORE BANCARIO))

                          ((Art. 23 quater 

Incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato  e
dell'Agenzia  del  territorio  e  soppressione  dell'Agenzia  per  lo
                     sviluppo del settore ippico 

  1. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e l'Agenzia del
territorio  sono  incorporate,  rispettivamente,  nell'Agenzia  delle
dogane e nell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 a  decorrere
dal 1° dicembre 2012 e i relativi organi decadono,  fatti  salvi  gli
adempimenti di cui al comma 4. Entro il 30 ottobre 2012  il  Ministro
dell'economia e delle finanze trasmette una relazione al Parlamento. 
  2. Le funzioni attribuite  agli  enti  di  cui  al  comma  1  dalla
normativa vigente continuano ad essere esercitate,  con  le  inerenti
risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali,  compresi  i   relativi
rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia
esperita  alcuna  procedura  di  liquidazione,  neppure   giudiziale,
rispettivamente,   dall'Agenzia   delle   dogane,   che   assume   la
denominazione di «Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli»,  e  dalla
Agenzia delle entrate. Le risorse finanziarie di  cui  al  precedente
periodo inerenti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono escluse
dalle modalita' di determinazione delle dotazioni da  assegnare  alla
medesima Agenzia ai sensi dell'articolo 1, comma 74, della  legge  23
dicembre 2005, n. 266. 
  3.  Con  decreti  di  natura   non   regolamentare   del   Ministro
dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre  2012,
sono trasferite le risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  degli
enti incorporati e sono adottate le misure  eventualmente  occorrenti
per garantire la neutralita' finanziaria per il bilancio dello  Stato
dell'operazione di incorporazione.  Fino  all'adozione  dei  predetti
decreti, per garantire la  continuita'  dei  rapporti  gia'  in  capo
all'ente incorporato, l'Agenzia incorporante puo' delegare uno o piu'
dirigenti  per  lo   svolgimento   delle   attivita'   di   ordinaria
amministrazione,  ivi  comprese  le   operazioni   di   pagamento   e
riscossione a valere  sui  conti  correnti  gia'  intestati  all'ente
incorporato che rimangono aperti fino alla  data  di  emanazione  dei
decreti medesimi. 
  4. Entro il 31 dicembre 2012, i  bilanci  di  chiusura  degli  enti
incorporati sono deliberati dagli  organi  in  carica  alla  data  di
cessazione dell'ente, corredati della relazione  redatta  dall'organo
interno di controllo in carica alla data di incorporazione  dell'ente
medesimo e trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia  e
delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al  comma
1 i compensi, indennita' o altri emolumenti  comunque  denominati  ad
essi spettanti sono corrisposti fino  alla  data  di  adozione  della
deliberazione dei bilanci di chiusura e, comunque, non oltre  novanta
giorni dalla data di incorporazione. I  comitati  di  gestione  delle
Agenzie incorporanti sono rinnovati entro quindici giorni  decorrenti
dal termine di cui al comma 1, anche al  fine  di  tenere  conto  del
trasferimento di funzioni derivante dal presente articolo. 
  5. A decorrere dal 1° dicembre 2012 le  dotazioni  organiche  delle
Agenzie incorporanti sono provvisoriamente incrementate di un  numero
pari alle unita' di personale di ruolo trasferite, in servizio presso
gli enti incorporati. Detto personale e' inquadrato nei  ruoli  delle
Agenzie   incorporanti.   I    dipendenti    trasferiti    mantengono
l'inquadramento  previdenziale  di  provenienza  ed  il   trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse  e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso  in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello  previsto
per il personale dell'amministrazione incorporante, e' attribuito per
la differenza un assegno ad personam riassorbibile con  i  successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 
  6. Per i  restanti  rapporti  di  lavoro  le  Agenzie  incorporanti
subentrano  nella  titolarita'  del  rapporto  fino   alla   naturale
scadenza. 
  7. Le Agenzie incorporanti  esercitano  i  compiti  e  le  funzioni
facenti   capo   agli   enti   incorporati   con   le   articolazioni
amministrative  individuate   mediante   le   ordinarie   misure   di
definizione del relativo assetto organizzativo. Nell'ambito di  dette
misure, nei limiti della dotazione organica della dirigenza di  prima
fascia,   l'Agenzia   delle   entrate   istituisce   due   posti   di
vicedirettore, di cui uno, anche in deroga  ai  contingenti  previsti
dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165  del  2001,
per  i  compiti  di  indirizzo   e   coordinamento   delle   funzioni
riconducibili all'area  di  attivita'  dell'Agenzia  del  territorio;
l'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli  istituisce  due  posti  di
vicedirettore, di cui uno, anche in deroga  ai  contingenti  previsti
dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165  del  2001,
per  i  compiti  di  indirizzo   e   coordinamento   delle   funzioni
riconducibili all'area di attivita' dell'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato. Per lo svolgimento sul territorio dei compiti gia'
devoluti  all'Amministrazione  autonoma  dei   Monopoli   di   Stato,
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli stipula  apposite  convenzioni,
non onerose, con la Guardia di finanza e con l'Agenzia delle entrate.
Al fine di garantire la continuita' delle attivita' gia' facenti capo
agli enti di cui  al  presente  comma  fino  al  perfezionamento  del
processo di riorganizzazione indicato, l'attivita'  facente  capo  ai
predetti enti  continua  ad  essere  esercitata  dalle  articolazioni
competenti, con i relativi titolari, presso le sedi e gli uffici gia'
a tal fine utilizzati. Nei casi in cui le disposizioni vigenti o atti
amministrativi ovvero contrattuali fanno riferimento all'Agenzia  del
territorio ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di  Stato  si
intendono riferite, rispettivamente,  all'Agenzia  delle  entrate  ed
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
  8. Le risorse finanziarie  disponibili,  a  qualsiasi  titolo,  sui
bilanci degli enti incorporati ai sensi del  presente  articolo  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato e  sono  riassegnate,  a
far data dall'anno contabile 2013, alle Agenzie incorporanti. Al fine
di garantire la continuita' nella prosecuzione dei  rapporti  avviati
dagli  enti  incorporati,  la  gestione   contabile   delle   risorse
finanziarie   per   l'anno   in    corso,    gia'    di    competenza
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, prosegue in capo
alle equivalenti strutture degli uffici incorporanti. 
  9. L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI e' soppressa a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto. In relazione agli adempimenti di cui al comma 3
i decreti di natura non regolamentare  sono  adottati,  nello  stesso
termine di cui  al  predetto  comma,  dal  Ministro  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti sono  ripartite
tra il Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali  e
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli le funzioni attribuite ad  ASSI
dalla  normativa  vigente,  nonche'  le   relative   risorse   umane,
finanziarie e strumentali, compresi  i  relativi  rapporti  giuridici
attivi  e  passivi,  senza  che  sia  esperita  alcuna  procedura  di
liquidazione di  ASSI,  neppure  giudiziale.  Fino  all'adozione  dei
predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti  gia'  in
capo  all'ente  soppresso,  il  Ministro  delle  politiche   agricole
alimentari e forestali puo' delegare uno  o  piu'  dirigenti  per  lo
svolgimento  delle  attivita'  di  ordinaria   amministrazione,   ivi
comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui  conti
correnti gia' intestati all'ente soppresso che rimangono aperti  fino
alla data di emanazione dei decreti medesimi. Trovano applicazione  i
commi da 4 a 8, intendendosi  per  Amministrazione  incorporante,  ai
fini del presente comma, anche il Ministero delle politiche  agricole
alimentari e forestali.  Con  apposito  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, da adottare  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze entro sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, e' approvata  la  tabella  di
corrispondenza per l'inquadramento del  personale  trasferito.  Resta
comunque  ferma,  nei  limiti  temporali   previsti   dalla   vigente
normativa, la  validita'  delle  graduatorie  dei  concorsi  pubblici
espletati dall'ASSI e dall'Unire.  Con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  rideterminate  le  dotazioni
organiche  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali, con l'istituzione di un posto  di  dirigente  generale  di
prima fascia, in relazione alle funzioni ed alla  quota  parte  delle
risorse trasferite ai sensi del terzo  periodo  del  presente  comma,
ferma  in  ogni   caso   l'assegnazione   delle   residue   posizioni
dirigenziali  generali  di  ASSI  all'Agenzia  delle  dogane  e   dei
monopoli; con  regolamento  emanato  ai  sensi  dell'articolo  4  del
decreto  legislativo  30  luglio   1999,   n.   300,   e   successive
modificazioni, e' rideterminato l'assetto organizzativo del  predetto
Ministero  in  conseguenza  dell'attuazione  delle  disposizioni  del
presente comma. 
  9-bis. Al fine di assicurare il controllo pubblico dei  concorsi  e
delle manifestazioni ippiche, Unirelab s.r.l. continua a svolgere  le
funzioni esercitate alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da emanare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   sono
stabilite le modalita' di trasferimento  delle  quote  sociali  della
predetta societa' al Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali. Si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma  3,  del
presente decreto. 
  10. A decorrere dal 1° dicembre 2012, al decreto legislativo n. 300
del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  all'articolo  57,  comma  1,  le  parole:  «,   l'agenzia   del
territorio» sono sostituite dalle seguenti: «e dei monopoli»; 
  b) all'articolo 62, comma 1,  in  fine,  e'  aggiunto  il  seguente
periodo: «L'agenzia delle entrate svolge, inoltre, le funzioni di cui
all'articolo 64»; 
  c) all'articolo 63, nella rubrica e nel comma 1,  dopo  le  parole:
«delle dogane» sono inserite  le  seguenti:  «e  dei  monopoli»;  nel
medesimo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «L'agenzia
svolge, inoltre, le funzioni gia' di competenza  dall'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato»; 
  d) all'articolo 64, sono apportate le seguenti modifiche: 
  1)  nella  rubrica,  le  parole:  «Agenzia  del  territorio»   sono
sostituite dalle seguenti:  «Ulteriori  funzioni  dell'agenzia  delle
entrate»; 
  2) al comma 1, le parole: «del territorio e'» sono sostituite dalle
seguenti: «delle entrate e' inoltre»; 
  3) ai commi 3-bis e 4, sono soppresse le parole: «del territorio». 
  11. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  12. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di
bilancio.))

((Titolo V-bis

EFFICIENTAMENTO, VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO
PUBBLICO, E MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA NONCHE’ MISURE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE
DELLE IMPRESE DEL SETTORE BANCARIO))

                         ((Art. 23 quinquies 

Riduzione delle dotazioni organiche e riordino  delle  strutture  del
   Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali 

  1. Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  all'esito  della
riduzione degli assetti organizzativi prevista  dall'articolo  1  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,  e  le  Agenzie  fiscali
provvedono, anche con le modalita' indicate nell'articolo  41,  comma
10, del decreto-legge 30  dicembre  2008,  n.  207,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14: 
    a) ad apportare, entro il 31 ottobre 2012, un'ulteriore riduzione
degli uffici dirigenziali  di  livello  generale  e  di  livello  non
generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura: 
  1) per il Ministero, non  inferiore  al  20  per  cento  di  quelli
risultanti a seguito dell'applicazione del predetto  articolo  1  del
decreto-legge n. 138 del 2011; 
  2) per le Agenzie fiscali,  tale  che  il  rapporto  tra  personale
dirigenziale di livello non generale e personale  non  dirigente  sia
non superiore ad 1 su 40 ed il rapporto tra personale dirigenziale di
livello generale e personale dirigenziale di livello non generale sia
non superiore ad 1 su 20 per l'Agenzia delle entrate e ad 1 su 15 per
l'Agenzia  delle  dogane  e   dei   monopoli.   Per   assicurare   la
funzionalita'  dell'assetto  operativo  conseguente  alla   riduzione
dell'organico dirigenziale  delle  Agenzie  fiscali,  possono  essere
previste posizioni organizzative  di  livello  non  dirigenziale,  in
numero comunque non superiore ai posti dirigenziali coperti alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto
ed effettivamente soppressi, e in ogni  caso  non  oltre  380  unita'
complessive, nei limiti  del  risparmio  di  spesa  conseguente  alla
riduzione  delle  posizioni  dirigenziali,  detratta  una  quota  non
inferiore al 20 per cento, e in ogni caso in misura non  superiore  a
13,8 milioni di euro, da affidare a personale della  terza  area  che
abbia  maturato  almeno  cinque  anni  di  esperienza   professionale
nell'area  stessa;  l'attribuzione  di  tali  posizioni  e'  disposta
secondo criteri di valorizzazione delle capacita' e del merito  sulla
base di apposite procedure selettive; al personale che  ricopre  tali
posizioni  sono  attribuite  un'indennita'  di  posizione,   graduata
secondo il livello di responsabilita' ricoperto, e  un'indennita'  di
risultato, in misura complessivamente non superiore al 50  per  cento
del trattamento economico attualmente  corrisposto  al  dirigente  di
seconda fascia di livello  retributivo  piu'  basso,  con  esclusione
della  retribuzione  di   risultato;   l'indennita'   di   risultato,
corrisposta a seguito di valutazione annuale  positiva  dell'incarico
svolto, e' determinata in misura non superiore al 20 per cento  della
indennita' di posizione attribuita; in relazione alla  corresponsione
dell'indennita' di posizione non sono piu'  erogati  i  compensi  per
lavoro straordinario, nonche' tutte le  altre  voci  del  trattamento
economico accessorio a carico  del  fondo,  esclusa  l'indennita'  di
agenzia;  il  fondo  per  il  trattamento  accessorio  del  personale
dirigente e' corrispondentemente  ridotto  in  proporzione  ai  posti
dirigenziali coperti e effettivamente soppressi ai sensi del presente
articolo; 
    b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del  personale
non dirigenziale, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al
10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti  di
organico di tale personale risultante  a  seguito  dell'applicazione,
per il Ministero, del predetto articolo 1 del  decreto-legge  n.  138
del 2011 e, per le  Agenzie,  dell'articolo  23-quater  del  presente
decreto. 
  1-bis. L'Agenzia del demanio, nell'ambito della  propria  autonomia
contabile ed organizzativa, adegua le  politiche  assunzionali  e  di
funzionamento perseguendo un rapporto tra  personale  dirigenziale  e
personale non dirigente non superiore a 1 su 15. 
  1-ter. Le riduzioni delle dotazioni organiche di cui  al  comma  1,
lettere a), numero 1), e  b),  si  applicano  anche  agli  uffici  di
diretta collaborazione del Ministero delle economia e delle  finanze.
Resta comunque  fermo  quanto  disposto  dall'articolo  4,  comma  1,
lettera a), della legge 29 ottobre 1991, n. 358, che si applica anche
con  riferimento  ad  entrambe  le  sezioni   dell'ufficio   di   cui
all'articolo 3, comma 3,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227. 
  2. Alle amministrazioni di cui al comma 1 che non abbiano adempiuto
a quanto previsto dal predetto comma entro  il  31  ottobre  2012  e'
fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere
ad assunzioni  di  personale  a  qualsiasi  titolo  e  con  qualsiasi
contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le
dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura  pari
ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto;
sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita'  nonche'  di
rinnovo di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6,  del
decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data. 
  3. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2  le  dotazioni
organiche   relative   al   personale   amministrativo   di   livello
dirigenziale e non dirigenziale operante presso le  segreterie  delle
commissioni tributarie ed ai giudici tributari.  Gli  otto  posti  di
livello dirigenziale generale corrispondenti  a  posizioni  di  fuori
ruolo istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze  sono
trasformati  in  posti  di  livello  dirigenziale  non  generale.  La
riduzione dei posti  di  livello  dirigenziale  generale  di  cui  al
presente comma concorre, per la quota di competenza del  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, alla  riduzione  prevista  dal
comma 1. I soggetti titolari dei corrispondenti incarichi  alla  data
di entrata in  vigore  del  presente  decreto  conservano  l'incarico
dirigenziale generale fino alla data di cessazione dello stesso. Sono
fatte comunque salve le  procedure  finalizzate  alla  copertura  dei
posti di livello dirigenziale generale avviate alla medesima data. Al
fine di  garantire  la  continuita'  dell'azione  amministrativa,  la
riduzione della dotazione  organica  degli  uffici  dirigenziali  non
generali non ha effetto sul numero  degli  incarichi  conferibili  ai
sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n.  165  del
2001. 
  4. Ferme le vigenti disposizioni in materia  di  limitazione  delle
assunzioni, le facolta' assunzionali degli enti di  cui  al  presente
articolo  sono  prioritariamente  utilizzate  per  il   reclutamento,
tramite selezione per concorso pubblico, di personale di livello  non
dirigenziale munito di diploma di laurea. 
  5. La riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle  finanze
e delle Agenzie fiscali e' effettuata, in base alle disposizioni  dei
rispettivi  ordinamenti   ed   in   deroga   all'articolo   10,   con
l'osservanza, in particolare, dei seguenti principi: 
  a) nei casi in cui si ritenga indispensabile, ai fini dell'efficace
svolgimento di  compiti  e  funzioni  dell'amministrazione  centrale,
l'articolazione delle strutture organizzative in uffici territoriali,
si procede comunque alla  riduzione  del  numero  degli  stessi.  Gli
uffici da chiudere sono individuati avendo riguardo  prioritariamente
a quelli aventi sede in province con meno di 300.000 abitanti, ovvero
aventi un numero di dipendenti in servizio  inferiore  a  30  unita',
ovvero dislocati in stabili in locazione passiva; 
  b) al fine di razionalizzare le competenze, le  direzioni  generali
che svolgono compiti analoghi sono accorpate; 
  c)  con  riferimento  alle  strutture   che   operano   a   livello
territoriale sia ministeriale sia delle Agenzie, le  competenze  sono
riviste in modo tale che, di norma: 
  1) gli incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale  non
hanno mai competenza infraregionale; 
  2) gli incaricati di funzioni di livello dirigenziale non  generale
non hanno mai competenza infraprovinciale, salvo il caso in  cui  gli
uffici abbiano sede in comuni citta' metropolitane; 
  3) gli uffici infraprovinciali sono retti da funzionari. 
  6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
la direzione della giustizia tributaria e la direzione  comunicazione
istituzionale della  fiscalita'  sono  trasferite,  con  il  relativo
assetto  organizzativo  e  gli  attuali  titolari,  al   Dipartimento
dell'amministrazione  generale  del  personale  e  dei  servizi.   La
direzione comunicazione  istituzionale  della  fiscalita'  assume  la
denominazione di direzione comunicazione  istituzionale  e  svolge  i
propri compiti con riferimento a tutti i  compiti  istituzionali  del
Ministero. Il  Dipartimento  delle  finanze,  direzione  legislazione
tributaria,  esercita  le  competenze  in   materia   di   normativa,
monitoraggio  e  analisi  del  contenzioso  tributario;  il  predetto
Dipartimento continua inoltre ad esercitare le competenze in  materia
di coordinamento della comunicazione relativa alle entrate tributarie
e  alla  normativa  fiscale.  Le  disposizioni  di  cui  al   periodo
precedente  si  applicano  con  le  modalita'  e  con  la  decorrenza
stabilite con il regolamento di organizzazione del Ministero adottato
ai sensi dell'articolo 2, comma 10-ter, del presente decreto. 
  7. I componenti dei consigli di amministrazione della Sogei  s.p.a.
e della Consip S.p.a. attualmente in carica decadono  dalla  data  di
pubblicazione del presente decreto, senza applicazione  dell'articolo
2383, terzo comma, del codice civile e restano in  carica  fino  alla
data dell'assemblea da convocare, entro trenta giorni, per il rinnovo
degli organi decaduti. Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
nell'esercizio dei propri diritti di azionista, provvede a nominare i
nuovi consigli, prevedendo  la  composizione  degli  stessi  con  tre
membri,    di     cui     due     dipendenti     dell'amministrazione
economico-finanziaria e  il  terzo  con  funzioni  di  amministratore
delegato. Per tali incarichi si applica l'articolo 24, comma  3,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni. 
  8. Il Ministero dell'economia e delle finanze,  nell'esercizio  dei
propri diritti di azionista,  assicura  la  tempestiva  realizzazione
delle necessarie operazioni societarie  e  le  conseguenti  modifiche
statutarie, tenendo anche conto della natura in house delle  societa'
di cui al comma 7.))

((Titolo V-bis

EFFICIENTAMENTO, VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO
PUBBLICO, E MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA NONCHE’ MISURE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE
DELLE IMPRESE DEL SETTORE BANCARIO))

                          ((Art. 23 sexies 

                  Emissione di strumenti finanziari 

  1.  Al  fine  di  conseguire   gli   obiettivi   di   rafforzamento
patrimoniale  previsti  in  attuazione  della  raccomandazione  della
European  Banking  Authority  dell'8  dicembre  2011   il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  (di  seguito  il  «Ministero»),  su
specifica richiesta di Banca Monte dei Paschi  di  Siena  S.p.A.  (di
seguito  l'«Emittente»)  e  subordinatamente  al  verificarsi   delle
condizioni di cui agli articoli  23-septies,  comma  1,  23-octies  e
23-novies: 
  a) provvede a sottoscrivere, fino al 31  dicembre  2012,  anche  in
deroga alle norme di contabilita' di Stato, strumenti finanziari  (di
seguito i «Nuovi Strumenti Finanziari»), computabili  nel  patrimonio
di vigilanza (Core Tier 1) come definito  dalla  raccomandazione  EBA
dell'8 dicembre 2011, fino all'importo di euro due miliardi; 
  b) provvede altresi' a sottoscrivere, entro  il  medesimo  termine,
Nuovi  Strumenti  Finanziari  per   l'importo   ulteriore   di   euro
unmiliardonovecentomilioni al fine dell'integrale sostituzione  degli
strumenti  finanziari  emessi  dall'Emittente  e   sottoscritti   dal
Ministero ai sensi dell'articolo 12  del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, nel rispetto delle condizioni di  remunerazione  previste
dall'articolo 23-septies, comma 2.))

((Titolo V-bis

EFFICIENTAMENTO, VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO
PUBBLICO, E MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA NONCHE’ MISURE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE
DELLE IMPRESE DEL SETTORE BANCARIO))

                          ((Art. 23 septies 

                    Condizioni di sottoscrizione 

  1. Il  Ministero  non  puo'  sottoscrivere  alcun  Nuovo  Strumento
Finanziario se l'Emittente non  ha  provveduto,  nel  rispetto  delle
condizioni indicate dal decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 25 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  55
del 7 marzo  2009,  e  del  relativo  prospetto,  al  riscatto  degli
strumenti  finanziari  emessi  dall'Emittente  e   sottoscritti   dal
Ministero ai sensi dell'articolo 12  del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, ed alla accettazione preventiva di  quanto  previsto  dal
comma 2. L'importo dovuto dall'Emittente e' compensato con  l'importo
dovuto dal  Ministero  per  la  sottoscrizione  dei  Nuovi  Strumenti
Finanziari. 
  2.  In  caso  di  emissione  di  Nuovi  Strumenti  Finanziari,   la
remunerazione degli strumenti finanziari gia' emessi dall'Emittente e
sottoscritti  dal   Ministero   ai   sensi   dell'articolo   12   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  n.  2,  per  il  periodo
decorrente dal 1°  gennaio  2012  fino  alla  data  di  riscatto,  e'
calcolata secondo le condizioni di remunerazione previste per i Nuovi
Strumenti Finanziari, ai sensi dell'articolo 23-decies e del  decreto
ministeriale di cui all'articolo 23-duodecies.  La  remunerazione  e'
corrisposta alla prima data di pagamento degli interessi prevista per
i Nuovi Strumenti Finanziari.))

((Titolo V-bis

EFFICIENTAMENTO, VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO
PUBBLICO, E MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA NONCHE’ MISURE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE
DELLE IMPRESE DEL SETTORE BANCARIO))

                          ((Art. 23 octies 

         Conformita' con la disciplina degli aiuti di Stato 

  1. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari  e'  consentita
solo a seguito dell'acquisizione della  decisione  della  Commissione
europea sulla  compatibilita'  delle  misure  previste  nel  presente
decreto con il quadro normativo dell'Unione  europea  in  materia  di
aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno  alle  banche  nel
contesto della crisi finanziaria. 
  2. In caso di sottoscrizione  dei  Nuovi  Strumenti  Finanziari  da
parte del Ministero, l'Emittente svolge la propria attivita' in  modo
da non abusare del sostegno ricevuto e conseguirne indebiti vantaggi. 
  3. L'Emittente e' tenuto a presentare un piano di  ristrutturazione
(il «Piano») conforme alle disposizioni europee in materia  di  aiuti
di Stato ai sensi dell'articolo 107 del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione  europea,  anche  per  quanto  attiene   alle   strategie
commerciali e di espansione, alle politiche  di  distribuzione  degli
utili e ai meccanismi di remunerazione e incentivazione. Il  Piano  e
le  sue  eventuali  successive  variazioni   sono   presentati   alla
Commissione europea ai sensi del  paragrafo  14  della  comunicazione
della Commissione europea 2011/C-356/02. 
  4.  Per  il  tempo   necessario   all'attuazione   del   Piano   di
ristrutturazione, l'Emittente  non  puo'  acquisire,  direttamente  o
indirettamente,  nuove  partecipazioni  in  banche,  in  intermediari
finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione,  salvo
che l'acquisizione sia funzionale  all'attuazione  del  Piano  e  sia
compatibile con la normativa europea in materia di  aiuti  di  Stato.
Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione,
l'Emittente e' vincolato al contenimento della  componente  variabile
delle remunerazioni, ivi inclusi  bonus  monetari  e  stock  options,
accordate o pagate ai componenti del consiglio di amministrazione, al
direttore generale e agli altri dirigenti che possono assumere rischi
rilevanti  per  la  banca,  in  modo   da   assicurarne   l'effettivo
collegamento con i risultati aziendali, con i rischi cui la banca  e'
esposta  e  con  l'esigenza  di   mantenere   adeguati   livelli   di
patrimonializzazione. In caso di inosservanza, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 144, commi  1  e  2,
del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385, secondo la procedura prevista  dall'articolo  145  dello  stesso
decreto legislativo. 
  5. Nel caso in cui il bilancio approvato evidenzi  una  perdita  di
esercizio  non  sono  corrisposti  interessi  sugli  altri  strumenti
finanziari subordinati il cui contratto preveda la  facolta'  per  la
banca emittente di non corrispondere  la  remunerazione  in  caso  di
andamenti negativi della gestione.))

((Titolo V-bis

EFFICIENTAMENTO, VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO
PUBBLICO, E MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA NONCHE’ MISURE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE
DELLE IMPRESE DEL SETTORE BANCARIO))

                          ((Art. 23 novies 

                              Procedura 

  1. L'Emittente, se intende  emettere  Nuovi  Strumenti  Finanziari,
trasmette al Ministero e alla Banca d'Italia,  almeno  trenta  giorni
prima della  data  di  sottoscrizione  prevista,  una  richiesta  che
include: 
  a) la delibera del consiglio di amministrazione; 
  b) l'importo della sottoscrizione richiesta; 
  c) il valore nominale iniziale di  ciascuno  strumento  finanziario
emesso; 
  d) la data di sottoscrizione prevista; 
  e) il Piano di cui all'articolo 23-octies, comma 3. 
  2. Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui  al  precedente
comma, la Banca d'Italia valuta: 
  a) l'adeguatezza del Piano, avendo riguardo anche alla  conformita'
del Piano alla normativa  europea  in  materia  di  aiuti  di  Stato,
secondo quanto previsto dall'articolo 23-octies e dalle  disposizioni
di vigilanza; 
  b) l'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica dell'Emittente; 
  c) il profilo di rischio dell'Emittente; 
  d) le caratteristiche  dei  Nuovi  Strumenti  Finanziari,  la  loro
conformita' al presente decreto e al decreto  previsto  dall'articolo
23-duodecies, la loro computabilita' nel patrimonio di vigilanza; 
  e)  l'ammontare  dei  Nuovi  Strumenti  Finanziari  al   fine   del
conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 23-sexies, comma 1. 
  3. La  Banca  d'Italia  puo'  chiedere  all'Emittente  chiarimenti,
integrazioni ed effettuare accertamenti. In tali casi il  termine  di
cui al comma 2 e' sospeso. Le valutazioni di  cui  al  comma  2  sono
comunicate all'Emittente e al Ministero. 
  4. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari  da  parte  del
Ministero e' effettuata, per l'ammontare di cui al comma  2,  lettera
e), comunicato  dalla  Banca  d'Italia,  sulla  base  della  positiva
valutazione da parte della stessa degli elementi di cui al comma 2. 
  5. Il Ministero  sottoscrive  i  Nuovi  Strumenti  Finanziari  dopo
l'entrata in vigore del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri di cui all'articolo 23-undecies. 
  6. La sottoscrizione dei Nuovi Strumenti  Finanziari  e'  approvata
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.))

((Titolo V-bis

EFFICIENTAMENTO, VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO
PUBBLICO, E MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA NONCHE’ MISURE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE
DELLE IMPRESE DEL SETTORE BANCARIO))

                          ((Art. 23 decies 

           Caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari 

  1. I Nuovi Strumenti Finanziari sono  privi  dei  diritti  indicati
nell'articolo 2351 del codice civile e sono  convertibili  in  azioni
ordinarie a richiesta dell'Emittente. L'esercizio della  facolta'  di
conversione e' sospensivamente  condizionato  alla  deliberazione  in
ordine al relativo aumento di capitale. A tal fine  le  deliberazioni
previste dall'articolo 2441,  quinto  comma,  e  dall'articolo  2443,
secondo  comma,  del  codice  civile  sono  assunte  con  le   stesse
maggioranze previste per le  deliberazioni  di  aumento  di  capitale
dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile. 
  2. E' prevista a favore dell'Emittente la facolta'  di  rimborso  o
riscatto, a condizione che l'esercizio della facolta' di  rimborso  o
riscatto sia autorizzato dalla Banca d'Italia, avendo  riguardo  alle
condizioni  finanziarie  e  di  solvibilita'  dell'Emittente  e   del
relativo gruppo bancario. 
  3. Il pagamento degli  interessi  sui  Nuovi  Strumenti  Finanziari
dipende  dalla  disponibilita'  di  utili  distribuibili   ai   sensi
dell'articolo 2433 del  codice  civile.  La  delibera  con  la  quale
l'assemblea decide sulla destinazione degli  utili  e'  vincolata  al
rispetto  delle  condizioni  di  remunerazione  dei  Nuovi  Strumenti
Finanziari. 
  4. Se gli interessi non sono corrisposti, per assenza o  incapienza
degli utili distribuibili, l'Emittente assegna  al  Ministero  azioni
ordinarie di nuova emissione  per  una  quota  del  patrimonio  netto
corrispondente all'importo della cedola non corrisposta. Il  relativo
aumento di capitale, o,  comunque,  l'emissione  delle  azioni  e  la
conseguente modifica nello statuto  dell'indicazione  del  numero  di
azioni ordinarie sono deliberati dal consiglio di amministrazione. 
  5. All'assunzione di  partecipazioni  azionarie  nell'Emittente  da
parte  del  Ministero  conseguente  alla  sottoscrizione  dei   Nuovi
Strumenti Finanziari non si applicano: 
  a) le disposizioni di cui ai capi  III  e  IV  del  titolo  II  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  b) le disposizioni degli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
  c) eventuali limiti di possesso azionario previsti da  disposizioni
legislative o statutarie. 
  6. Il  consiglio  di  amministrazione  dell'Emittente  delibera  in
merito all'emissione dei Nuovi Strumenti Finanziari. 
  7. Con il decreto di cui all'articolo 23-duodecies sono specificate
le caratteristiche dei Nuovi  Strumenti  Finanziari  individuate  dal
presente  decreto  e  definite  le  ulteriori  caratteristiche  degli
stessi.))

((Titolo V-bis

EFFICIENTAMENTO, VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO
PUBBLICO, E MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA NONCHE’ MISURE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE
DELLE IMPRESE DEL SETTORE BANCARIO))

                         ((Art. 23 undecies 

                         Risorse finanziarie 

  1. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate
le risorse necessarie per  finanziare  la  sottoscrizione  dei  Nuovi
Strumenti Finanziari. Le predette risorse, da iscrivere  in  apposito
capitolo dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, sono individuate mediante: 
  a) riduzione lineare delle dotazioni  finanziarie,  a  legislazione
vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione
delle dotazioni di spesa di ciascuna missione  connesse  a  stipendi,
assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle
poste  correttive  e  compensative   delle   entrate,   comprese   le
regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli
enti territoriali aventi natura  obbligatoria;  del  fondo  ordinario
delle  universita';  delle  risorse  destinate  alla  ricerca;  delle
risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte  sui
redditi delle  persone  fisiche;  nonche'  di  quelle  dipendenti  da
parametri   stabiliti   dalla   legge   o   derivanti   da    accordi
internazionali; 
  b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa; 
  c)  utilizzo  temporaneo  mediante   versamento   in   entrata   di
disponibilita' esistenti  sulle  contabilita'  speciali  nonche'  sui
conti di tesoreria intestati ad  amministrazioni  pubbliche  ed  enti
pubblici  nazionali  con  esclusione   di   quelli   intestati   alle
Amministrazioni territoriali, nonche' di quelli riguardanti i  flussi
finanziari  intercorrenti  con  l'Unione  europea   ed   i   connessi
cofinanziamenti  nazionali,  con   corrispondente   riduzione   delle
relative autorizzazioni di  spesa  e  contestuale  riassegnazione  al
predetto capitolo; 
  d) emissione di titoli del debito pubblico. 
  2. Lo schema del decreto di cui al comma 1, corredato di  relazione
tecnica e  dei  correlati  decreti  di  variazione  di  bilancio,  e'
trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle  Commissioni
competenti per i profili di  carattere  finanziario.  I  pareri  sono
espressi  entro  quindici  giorni  dalla  data  di  trasmissione.  Il
Governo, qualora non intenda conformarsi  alle  condizioni  formulate
con riferimento ai  profili  finanziari,  trasmette  nuovamente  alle
Camere  lo  schema  di  decreto,  corredato  dei  necessari  elementi
integrativi  di  informazione,  per   i   pareri   definitivi   delle
Commissioni competenti per i profili finanziari, da  esprimere  entro
dieci giorni  dalla  data  di  trasmissione.  Decorsi  inutilmente  i
termini per l'espressione dei pareri, il decreto puo' essere comunque
adottato. Il decreto e i correlati decreti di variazione di  bilancio
sono comunicati alla Corte dei conti.))

((Titolo V-bis

EFFICIENTAMENTO, VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO
PUBBLICO, E MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA NONCHE’ MISURE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE
DELLE IMPRESE DEL SETTORE BANCARIO))

                         ((Art. 23 duodecies 

                     Disposizioni di attuazione 

  1.  Con  decreto  di  natura   non   regolamentare   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottare
entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono stabilite le disposizioni di  attuazione  del  presente
titolo ed il prospetto dei Nuovi Strumenti Finanziari.  Il  prospetto
disciplina  la  remunerazione,  i  casi  di  riscatto,   rimborso   e
conversione nonche' ogni  altro  elemento  necessario  alla  gestione
delle  fasi  successive  alla  sottoscrizione  dei  Nuovi   Strumenti
Finanziari. 
  2. Il Ministero delle economia e delle finanze riesamina le  misure
previste  dal  presente  titolo   secondo   quanto   previsto   dalle
comunicazioni della Commissione europea. 
  2-bis. Per garantire la  maggiore  efficienza  operativa,  ai  fini
della  contribuzione  alla  sottoscrizione  del   capitale   per   la
partecipazione al Meccanismo europeo di stabilita' (MES), mediante  i
versamenti  stabiliti  dagli  articoli  9  e  41  del  Trattato   che
istituisce il medesimo  Meccanismo,  sono  autorizzate  emissioni  di
titoli di Stato a medio-lungo termine, le  cui  caratteristiche  sono
stabilite con decreti di emissione che destinano tutto  o  parte  del
netto ricavo a tale finalita'.))

((Titolo V-bis

EFFICIENTAMENTO, VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO
PUBBLICO, E MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA NONCHE’ MISURE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE
DELLE IMPRESE DEL SETTORE BANCARIO))

                               Art. 24 

                        Copertura finanziaria 

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 11,  3,  comma  16,
((3-bis, comma 6,)) 5, comma 1, 7, comma 21, 21, comma 1, 22 e 23, ad
esclusione del comma 9, del presente provvedimento, pari a  3.780,250
milioni di euro per l'anno 2012, a 10.544 milioni di euro per  l'anno
2013, a 11.157,150 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2014,  che
aumentano a 10.558,328 milioni di euro per l'anno 2013, a  11.207,150
milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno   2014   ai   fini   della
compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento
netto, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori  entrate
e delle minori spese recate dal presente provvedimento. 
  2. I risparmi di spesa derivanti dall'applicazione delle misure del
presente decreto, non utilizzati per la copertura dello  stesso  sono
destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
per l'attuazione del presente decreto.

((Titolo V-bis

EFFICIENTAMENTO, VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO
PUBBLICO, E MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA NONCHE’ MISURE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE
DELLE IMPRESE DEL SETTORE BANCARIO))

                            ((Art. 24 bis 

                      Clausola di salvaguardia 

  1. Fermo restando il contributo delle regioni a statuto speciale  e
delle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  all'azione  di
risanamento cosi' come determinata dagli articoli 15 e 16,  comma  3,
le disposizioni del  presente  decreto  si  applicano  alle  predette
regioni  e  province  autonome  secondo  le  procedure  previste  dai
rispettivi statuti speciali e dalle  relative  norme  di  attuazione,
anche con riferimento agli enti locali delle autonomie  speciali  che
esercitano le funzioni in materia di finanza  locale,  agli  enti  ed
organismi strumentali dei predetti enti  territoriali  e  agli  altri
enti o organismi ad ordinamento regionale o provinciale.))

((Titolo V-bis

EFFICIENTAMENTO, VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO
PUBBLICO, E MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA NONCHE’ MISURE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE
DELLE IMPRESE DEL SETTORE BANCARIO))

                               Art. 25 

                          Entrata in vigore 

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.

((Titolo V-bis

EFFICIENTAMENTO, VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO
PUBBLICO, E MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA NONCHE’ MISURE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE
DELLE IMPRESE DEL SETTORE BANCARIO))

 
(( 

                                                           Allegato 1

---------------------------------------------------------------------
           Riduzione spese per acquisto di beni e servizi
                      (in milioni di euro)
                                 ------------------------------------
                                 |   2012   |   2013   |  2014 e ss
---------------------------------|----------|----------|-------------
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE  |     21,8 |     77,0 |        77,0
FINANZE                          |          |          |
---------------------------------|----------|----------|-------------
MINISTERO DELLO SVILUPPO         |      1,7 |      6,0 |         6,0
ECONOMICO                        |          |          |
---------------------------------|----------|----------|-------------
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE     |      1,1 |      4,0 |         4,0
POLITICHE SOCIALI                |          |          |
---------------------------------|----------|----------|-------------
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA        |     60,0 |    120,0 |       120,0
---------------------------------|----------|----------|-------------
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI    |      6,2 |     22,0 |        22,0
---------------------------------|----------|----------|-------------
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,       |     24,0 |     14,0 |        14,0
DELL'UNIVERSITA' E DELLA         |          |          |
RICERCA                          |          |          |
---------------------------------|----------|----------|-------------
MINISTERO DELL'INTERNO           |      -   |    131,0 |       131,0
---------------------------------|----------|----------|-------------
MINISTERO DELL'AMBIENTE E        |      4,8 |     17,0 |        17,0
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO      |          |          |
E DEL MARE                       |          |          |
---------------------------------|----------|----------|-------------
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE   |      7,9 |     28,0 |        28,0
E DEI TRASPORTI                  |          |          |
---------------------------------|----------|----------|-------------
MINISTERO DELLA DIFESA           |      -   |    148,0 |       148,0
---------------------------------|----------|----------|-------------
MINISTERO DELLE POLITICHE        |      2,5 |      9,0 |         9,0
AGRICOLE ALIMENTARI E            |          |          |
FORESTALI                        |          |          |
---------------------------------|----------|----------|-------------
MINISTERO PER I BENI E LE        |      2,8 |     10,0 |        10,0
ATTIVITA' CULTURALI              |          |          |
---------------------------------|----------|----------|-------------
MINISTERO DELLA SALUTE           |      8,2 |     29,0 |        29,0
---------------------------------|----------|----------|-------------
           TOTALE                |    141,1 |    615,0 |       615,0
---------------------------------------------------------------------

))

((Titolo V-bis

EFFICIENTAMENTO, VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO
PUBBLICO, E MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA NONCHE’ MISURE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE
DELLE IMPRESE DEL SETTORE BANCARIO))

 
(( 

                                                «Allegato 2
                                               (articolo 7, comma 12)

           RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI DA REALIZZARE
                     CON LA LEGGE DI STABILITA'
                          (MILIONI DI EURO)

---------------------------------------------------------------------
                     |    Saldo netto da     |  Indebitamento netto
                     |      finanziare       |
---------------------------------------------------------------------
      MINISTERI      |  2013 | 2014  | 2015  | 2013  | 2014  | 2015
---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
Ministero            |       |       |       |       |       |
dell'economia        | 715,5 | 662,3 | 541,5 | 615,3 | 662,3 | 541,5
e delle finanze      |       |       |       |       |       |
---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
Ministero dello      |       |       |       |       |       |
sviluppo economico   |  52,8 |  37,2 |    -  |  45,4 |  37,2 |    -
---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
Ministero del lavoro |       |       |       |       |       |
e delle politiche    |  48,4 |  46,1 |  51,5 |  41,6 |  46,1 |  51,5
sociali              |       |       |       |       |       |
---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
Ministero della      |       |       |       |       |       |
giustizia            | 149,0 | 122,6 | 127,5 | 128,2 | 122,6 | 127,5
---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
Ministero degli      |       |       |       |       |       |
affari esteri        |  26,8 |  21,5 |  25,9 |  23,0 |  21,5 |  25,9
---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
Ministero            |       |       |       |       |       |
dell'istruzione,     | 182,9 | 172,7 | 236,7 | 157,3 | 172,7 | 236,7
dell'universita'     |       |       |       |       |       |
e della ricerca      |       |       |       |       |       |
---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
Ministero            |       |       |       |       |       |
dell'interno         |    -  |    -  |    -  |    -  |    -  |    -
---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
Ministero            |       |       |       |       |       |
dell'ambiente e      |  23,0 |  21,0 |  31,0 |  19,8 |  21,0 |  31,0
della tutela del     |       |       |       |       |       |
territorio e del mare|       |       |       |       |       |
---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
Ministero delle      |       |       |       |       |       |
infrastrutture       | 207,0 | 193,5 | 209,2 | 178,0 | 193,5 | 209,2
e dei trasporti      |       |       |       |       |       |
---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
Ministero della      |       |       |       |       |       |
difesa               | 236,1 | 176,4 | 269,5 | 203,0 | 176,4 | 269,5
---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
Ministero delle      |       |       |       |       |       |
politiche agricole   |  15,8 |   8,5 |  10,4 |  13,6 |   8,5 |  10,4
alimentari e         |       |       |       |       |       |
forestali            |       |       |       |       |       |
---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
Ministero per i beni |       |       |       |       |       |
e le attivita'       |  55,6 |  51,4 |  66,7 |  47,8 |  51,4 |  66,7
culturali            |       |       |       |       |       |
---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
Ministero della      |       |       |       |       |       |
salute               |  64,3 |  61,3 |  79,5 |  55,3 |  61,3 |  79,5
---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
       TOTALE        |1.777,3|1.574,5|1.649,5|1.528,5|1.574,5|1.649,5
---------------------------------------------------------------------
».

))

((Titolo V-bis

EFFICIENTAMENTO, VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO
PUBBLICO, E MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA NONCHE’ MISURE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE
DELLE IMPRESE DEL SETTORE BANCARIO))

                                                           Allegato 3 

              Parte di provvedimento in formato grafico

((Titolo V-bis

EFFICIENTAMENTO, VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO
PUBBLICO, E MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA NONCHE’ MISURE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE
DELLE IMPRESE DEL SETTORE BANCARIO))

 
(( 

                                   «Tabella
                                 (articolo 16, commi 12-bis e 12-ter)

---------------------------------------------------------------------
                   (dati in migliaia di euro)
---------------------------------------------------------------------
ABRUZZO                         |             17.668
--------------------------------|------------------------------------
BASILICATA                      |             16.158
--------------------------------|------------------------------------
CALABRIA                        |             32.409
--------------------------------|------------------------------------
CAMPANIA                        |             58.822
--------------------------------|------------------------------------
EMILIA-ROMAGNA                  |             41.943
--------------------------------|------------------------------------
LAZIO                           |             79.327
--------------------------------|------------------------------------
LIGURIA                         |             16.240
--------------------------------|------------------------------------
LOMBARDIA                       |             83.353
--------------------------------|------------------------------------
MARCHE                          |             17.206
--------------------------------|------------------------------------
MOLISE                          |              8.278
--------------------------------|------------------------------------
PIEMONTE                        |             46.889
--------------------------------|------------------------------------
PUGLIA                          |             43.655
--------------------------------|------------------------------------
SARDEGNA                        |             82.319
--------------------------------|------------------------------------
SICILIA                         |            171.508
--------------------------------|------------------------------------
TOSCANA                         |             40.985
--------------------------------|------------------------------------
UMBRIA                          |             14.225
--------------------------------|------------------------------------
VENETO                          |             29.015
--------------------------------|------------------------------------
TOTALE                          |            800.000
---------------------------------------------------------------------
».

))
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