Risorse giacenti, scuole devono restituirle entro il 30 aprile. Ecco quali

da Orizzontescuola

di redazione

Il Miur, con nota n. 1981 del 31/01/2019, ha fornito indicazioni relative agli obblighi di versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme giacenti per spese di pulizia, progetti triennali ed altro.

Versamento somme giacenti: legge di bilancio

La legge di bilancio 2019 ha disposto che le scuole versino allo Stato le somme giacenti comprese quelle derivanti dai trasferimenti per le spese di pulizia.

Il versamento delle suddette somme è motivato con il fatto che le stesse sono inutilizzabili, considerato il vincolo originario di destinazione.

Il versamento all’Erario va effettuato entro il termine perentorio del 30 aprile 2019. 

Il versamento dovrà essere effettuato al Capo XIII capitolo 3550 articolo 6 “Altre entrate di carattere straordinario” al seguente IBAN:

IT 48O 01000 03245 348 0 13 3550 06 , indicando come causale “Versamento comma 783 L. 145/2018” entro e non oltre il 30 aprile 2019.

Il mancato versamento delle somme giacenti,  il predetto termine del 30 aprile, determina l’insorgere di responsabilità dirigenziale e l’obbligo di segnalazione alla Corte dei conti.

Versamento somme giacenti: quali vanno versate

Nella nota si precisa che le somme oggetto di versamento in conto entrata devono intendersi:

  • quelle relative alla realizzazione di attività progettuali in materia di formazione e sviluppo dell’autonomia scolastica, rimaste inutilizzate per tre esercizi finanziari consecutivi, ai sensi dell’art. 1-bis DL 25 settembre 2009, n. 134;
  • quelle derivanti da trasferimenti da parte del MIUR per spese di pulizia riferibili ad esercizi finanziari pregressi (e non a quello in corso) per le quali non vi siano ancora delle pendenze o delle contestazioni in atto;
  • nonché ogni altra risorsa finanziaria giacente in bilancio, rispetto alla quale non vi siano ancora delle pendenze o delle contestazioni in atto, che sia riferita ad esercizi pregressi, che sia caratterizzata dalla sussistenza di un vincolo di destinazione e che sia divenuta inutilizzabile per le finalità originarie.

nota miur