Specializzazione sostegno, il Miur pubblica il decreto: tra i requisiti d’accesso anche 3 anni di servizio dal 2011

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da La Tecnica della Scuola

Di Alessandro Giuliani

Prende il via l’iter dell’atteso corso di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili, in ogni ordine e grado scolastico (per scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di primo e secondo grado), aperto sia ai docenti precari sia a quelli già di ruolo.

Con il decreto n. 92, specifico per la specializzazione nel sostegno, dell’8 febbraio, il Miur comunica che i corsi di specializzazione saranno attivati presso le università, anche in convenzione tra loro, previa autorizzazione di posti e ripartizione di contingenti che lo stesso ministero dell’Istruzione disporrà con decreto successivo, fissando pure (art. 2) le date uniche nazionali per i test preliminari di accesso.

Il numero dei posti da assegnare, dunque, non è stato ancora definito, ma informalmente è trapelato che la quantità complessiva dovrebbe aggirarsi attorno alle 15 mila unità.

I candidati: come verranno ammessi

Saranno ammessi alla partecipazione, attraverso apposita selezione:

– per la scuola dell’Infanzia e Primaria: i laureati in Scienze della formazione primaria e i diplomati magistrali prima del 2001;

– per la scuola Secondaria di primo e secondo grado: tutti i docenti già abilitati.

In entrambi i casi, può essere ritenuto valido un titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa in vigore.

La deroga per l’accesso

“In prima applicazione del presente decreto, costituisce altresì titolo di accesso alle distinte procedure per la secondaria di primo o secondo grado, il possesso del titolo di accesso a una delle classi di concorso del relativo grado e l’aver svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo Il, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione”.

Tempistica e assenze massime dei corsisti

Nel bando viene riportato, anche, che “i corsi si concludono, di norma, entro il 30 giugno dell’anno accademico di riferimento, salvo quanto disposto all’articolo 2, comma 2”.

Le assenze dei corsisti “sono accettate nella percentuale del 20% di ciascun insegnamento. Il monte

ore relativo è recuperato attraverso modalità definite dai titolari degli insegnamenti. Per il tirocinio e per i laboratori vige l’obbligo integrale di frequenza delle attività previste”.

Il test d’accesso

Il test preliminare è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne individua una soltanto.

Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale O (zero) punti. Il test ha la durata di due ore.

Possibili “ripescaggi”

Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, si può procedere ad integrarla con soggetti, collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri atenei, che ne facciano specifica richiesta, a loro volta graduati e ammessi dagli atenei sino ad esaurimento dei posti disponibili.