Mobilità ATA 2019: chi può partecipare, il blocco per gli exLSU e CO.CO.CO.

da Orizzontescuola

di redazione

Il 31.12.2018 è stata sottoscritta la nuova ipotesi di contratto integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22.

Le disposizioni relative al nuovo contratto si applicano a tutto il personale a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda. Pertanto tutto il personale ATA di ruolo può partecipare alle operazioni di mobilità, ivi compresi:

  • il personale della Croce rossa italiana e degli Enti di area vasta che transita nel comparto scuola nei ruoli ATA ai sensi della legge 190/2014 (art.1 comma 425) nel corso dell’anno scolastico 2017/18;
  • il personale docente inidoneo ed appartenente alle classi di concorso C555 e C999, transitato nei ruoli ATA in attuazione dell’art. 15, comma 4 e seguenti e 7 del D.L. n. 104 del 12.9.2013 convertito con modificazioni nella L. n. 128/2013 e dell’art. 14, comma 14 del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. n.135/2012. AI fine di acquisire la sede definitiva di titolarità, tale personale, a domanda, ha diritto ad avvalersi della precedenza di cui all’ art. 40 comma 1 punti II e V rispetto all’ultima scuola di servizio nell’a. s. in cui ha acquisito la titolarità nei ruoli ATA. Tale diritto di precedenza può essere esercitato in subordine rispetto al personale beneficiario del diritto al rientro previsto all’art.40 comma 1 punti II e V;
  • il personale che ha perso la sede di titolarità ai sensi dell’articolo 59 del CCNL29 novembre 2007;
  • il personale che ha ottenuto la mobilità professionale in profilo superiore, ai sensi del CCNI 3 dicembre 2009.

ATTENZIONE tutto il personale exLSU e CO.CO.CO. assunto quest’anno scolastico (2018/2019) non potrà presentare domanda di mobilità per l’A.S. 2019/2020, cosi come ribadisce il contratto:

AI fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico al personale immesso in ruolo con decorrenza 10 settembre 2018 nel profilo professionale di assistente amministrativo e tecnico sulla base della procedura selettiva di cui all’articolo 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e di collaboratore scolastico sulla base della procedura selettiva di cui all’articolo 1, commi 622-626, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è assegnata la titolarità presso l’istituzione scolastica su cui è stata effettuata l’assegnazione all’atto dell’assunzione in servizio sul posto accantonato nell’istituzione scolastica.

Il predetto personale per l’anno scolastico 2019/20 non partecipa alle procedure di mobilità.

LE FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI:

Il movimento dei trasferimenti e dei passaggi si attua in tre distinte fasi:

  • I fase comunale: trasferimenti del personale richiedente l’assegnazione nell’ambito del comune di titolarità;
  • II fase provinciale: trasferimenti del personale richiedente l’assegnazione a comuni diversi da quello di titolarità ed appartenenti alla propria provincia;
  • III fase della mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale: trasferimenti a province diverse da quella di titolarità e passaggi di profilo.