Decreto MiBAC 9 gennaio 2019, n. 13

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI

Regolamento di modifica al decreto 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l’istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali. (19G00018)
(GU Serie Generale n.37 del 13-02-2019)

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 25 marzo 1997, n. 78, concernente la soppressione della tassa di ingresso ai musei statali; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visti gli articoli 101, 102, 103, 110, 130 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»; Visto in particolare l'articolo 103, comma 3, del decreto legislativo n. 42 del 2004, concernente l'accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2017, n. 238, concernente «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, in attuazione dell'articolo 22, comma 7-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»; Visto il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini monumentali, modificato da ultimo con decreto ministeriale 14 aprile 2016, n. 111; Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 2015; Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 57 del 10 marzo 2015; Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 23 gennaio 2016, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 59 dell'11 marzo 2016; Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 9 aprile 2016, recante «Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 149 del 28 giugno 2016; Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 30 giugno 2016, recante «Criteri per l'apertura al pubblico, la vigilanza e la sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura statali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 247 del 21 ottobre 2016; Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 21 febbraio 2018, recante «Adozione dei livelli minimi uniformi di qualita' per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 78 del 4 aprile 2018; Uditi i pareri del Consiglio di Stato n. 2482 del 2 novembre 2018 e n. 2838 del 10 dicembre 2018 espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con note dell'11 dicembre 2018, protocollo n. 30512, del 19 dicembre 2018, protocollo n. 31400 e del 20 dicembre 2018, protocollo n. 31518;

A d o t t a il seguente regolamento:

Articolo unico

1. All'articolo 4 del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, secondo periodo, le parole «di ogni mese» sono sostituite dalle seguenti: «dei mesi da ottobre a marzo, nonche' nella settimana dedicata alla promozione dei musei e dei luoghi della cultura compresa nei mesi da gennaio a marzo e individuata ogni anno dal Ministro»; b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma 2-bis: «Il competente Direttore del Polo museale regionale e, con riferimento ai musei e istituti dotati di autonomia speciale, il Direttore stabiliscono, d'intesa con la Direzione generale alla quale l'istituto o il luogo della cultura afferisce, ulteriori otto giornate di libero accesso o, in alternativa, fasce orarie di libero accesso in una misura complessiva corrispondente a otto giornate, tenendo conto delle esigenze degli utenti e delle caratteristiche dell'ambito territoriale di riferimento. Il relativo calendario e' comunicato al pubblico nell'ambito delle iniziative organizzate durante la settimana di cui al comma 2, dedicata alla promozione dei luoghi della cultura, e comunque pubblicato sui siti internet dell'istituto o luogo della cultura e del Polo museale regionale interessati, nonche' sul sito internet del Ministero.»; c) al comma 6, le parole: «ridotto della meta'» sono sostituite dalle seguenti: «pari a due euro»; d) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente comma 7-bis: «Con cadenza biennale la Direzione generale Musei predispone una relazione al Ministro concernente l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis sulla base di monitoraggi annuali.». 2. Le disposizioni del presente regolamento sono soggette alla prima verifica di impatto della regolazione al termine del primo anno di vigenza del medesimo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 9 gennaio 2019 Il Ministro: Bonisoli Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2019 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 161
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma 1, della legge 25 marzo 1997, n. 78, recante «Soppressione della tassa d'ingresso ai musei statali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 1997, n. 74: «1. La tassa d'ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichita' dello Stato, prevista dal regio decreto 11 novembre 1885, n. 3191, e successive modificazioni, e' soppressa.». - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». - Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250. - Si riporta il testo vigente degli articoli 101, 102, 103, 110 e 130 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O. n. 28: «Art. 101 (Istituti e luoghi della cultura). - 1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali. 2. Si intende per: a) "museo", una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalita' di educazione e di studio; b) "biblioteca", una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio; c) "archivio", una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalita' di studio e di ricerca; d) "area archeologica", un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di eta' antica; e) "parco archeologico", un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto; f) "complesso monumentale", un insieme formato da una pluralita' di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica. 3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico. 4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilita' sociale. Art. 102 (Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica). - 1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice. 2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilita' sulla base della normativa vigente. 3. La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 e' assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati. 4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la fruizione relativamente agli istituti ed ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali definiscono accordi nell'ambito e con le procedure dell'articolo 112. In assenza di accordo, ciascun soggetto pubblico e' tenuto a garantire la fruizione dei beni di cui ha comunque la disponibilita'. 5. Mediante gli accordi di cui al comma 4 il Ministero puo' altresi' trasferire alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, in base ai principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza, la disponibilita' di istituti e luoghi della cultura, al fine di assicurare un'adeguata fruizione e valorizzazione dei beni ivi presenti. Art. 103 (Accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura). - 1. L'accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura puo' essere gratuito o a pagamento. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono stipulare intese per coordinare l'accesso ad essi. 2. L'accesso alle biblioteche ed agli archivi pubblici per finalita' di lettura, studio e ricerca e' gratuito. 3. Nei casi di accesso a pagamento, il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali determinano: a) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito; b) le categorie di biglietti e i criteri per la determinazione del relativo prezzo. Il prezzo del biglietto include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni previste alla lettera c); c) le modalita' di emissione, distribuzione e vendita del biglietto d'ingresso e di riscossione del corrispettivo, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati. Per la gestione dei biglietti d'ingresso possono essere impiegate nuove tecnologie informatiche, con possibilita' di prevendita e vendita presso terzi convenzionati; d) l'eventuale percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici. 4. Eventuali agevolazioni per l'accesso devono essere regolate in modo da non creare discriminazioni ingiustificate nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea. Art. 110 (Incasso e riparto di proventi). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 115, comma 2, i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura, nonche' dai canoni di concessione e dai corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali, sono versati ai soggetti pubblici cui gli istituti, i luoghi o i singoli beni appartengono o sono in consegna, in conformita' alle rispettive disposizioni di contabilita' pubblica. 2. Ove si tratti di istituti, luoghi o beni appartenenti o in consegna allo Stato, i proventi di cui al comma 1 sono versati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto corrente bancario aperto da ciascun responsabile di istituto o luogo della cultura presso un istituto di credito. In tale ultima ipotesi l'istituto bancario provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle somme affluite alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze riassegna le somme incassate alle competenti unita' previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero, secondo i criteri e nella misura fissati dal Ministero medesimo. 3. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna allo Stato sono destinati alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione e al funzionamento degli istituti e dei luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato, ai sensi dell'articolo 29, nonche' all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali, anche mediante esercizio della prelazione. 4. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna ad altri soggetti pubblici sono destinati all'incremento ed alla valorizzazione del patrimonio culturale.». Art. 130 (Disposizioni regolamentari precedenti). - 1. Fino all'emanazione dei decreti e dei regolamenti previsti dal presente codice, restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei regolamenti approvati con regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1163 e 30 gennaio 1913, n. 363, e ogni altra disposizione regolamentare attinente alle norme contenute in questa Parte.». - Il decreto-legge 12 luglio n. 86 convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'» e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie Generale - n. 160 del 12 luglio 2018. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2014, n. 274. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° dicembre 2017, n. 238, concernente «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, in attuazione dell'articolo 22, comma 7-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.55 del 7 marzo 2018. - Il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, e successive modificazioni, recante «Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini monumentali dello Stato», e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale 12 febbraio 1998, n. 35. Note all'articolo unico: - Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 del citato decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, come modificato dal presente decreto: «Art. 4 (Libero ingresso e ingresso gratuito). - 1. E' autorizzato il libero ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all'articolo 1, comma 1, quando gli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di legittimazione siano inferiori alle spese di riscossione, calcolate sulla base dei costi diretti ed indiretti sostenuti dal Ministero nell'anno precedente. 2. Il competente Direttore del Polo museale regionale, e, con riferimento ai musei dotati di autonomia speciale, il Direttore del museo possono stabilire, d'intesa con il Direttore generale Musei, che agli istituti e ai luoghi di cui al comma 1 di rispettiva competenza si acceda liberamente in occasione di particolari avvenimenti o in attuazione di specifiche direttive del Ministro. La prima domenica dei mesi da ottobre a marzo, nonche' nella settimana dedicata alla promozione dei musei e dei luoghi della cultura compresa nei mesi da gennaio a marzo e individuata ogni anno dal Ministro e' in ogni caso libero l'accesso a tutti gli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all'articolo 1, comma 1, ivi inclusi, in assenza di un percorso espositivo separato e di un biglietto distinto, gli spazi in cui sono allestite mostre o esposizioni temporanee. 2-bis. Il competente Direttore del Polo museale regionale e, con riferimento ai musei e istituti dotati di autonomia speciale, il Direttore stabiliscono, d'intesa con la Direzione generale alla quale l'istituto o il luogo della cultura afferisce, ulteriori otto giornate di libero accesso o, in alternativa, fasce orarie di libero accesso in una misura complessiva corrispondente a otto giornate, tenendo conto delle esigenze degli utenti e delle caratteristiche dell'ambito territoriale di riferimento. Il relativo calendario e' comunicato al pubblico nell'ambito delle iniziative organizzate durante la settimana di cui al comma 2, dedicata alla promozione dei luoghi della cultura, e comunque pubblicato sui siti internet dell'istituto o luogo della cultura e del Polo museale regionale interessati, nonche' sul sito internet del Ministero. 3. E' consentito l'ingresso gratuito agli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all'articolo 1, comma 1, ivi inclusi, in assenza di un percorso espositivo separato e di un biglietto distinto, gli spazi in cui sono allestite mostre o esposizioni temporanee: a) alle guide turistiche dell'Unione europea nell'esercizio della propria attivita' professionale, mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente autorita'; b) agli interpreti turistici dell'Unione europea quando occorra la loro opera a fianco della guida, mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente autorita'; c) al personale del Ministero; d) ai membri dell'I.C.O.M. (International Council of Museums); e) ai visitatori che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta'. I visitatori che abbiano meno di dodici anni debbono essere accompagnati; f) a gruppi o comitive di studenti delle scuole pubbliche e private dell'Unione europea, accompagnati dai loro insegnanti, previa prenotazione e nel contingente stabilito dal direttore dell'istituto o del luogo della cultura; g) ai docenti ed agli studenti iscritti alle facolta' di architettura, di conservazione dei beni culturali, di scienze della formazione e ai corsi di laurea in lettere o materie letterarie con indirizzo archeologico o storico-artistico delle facolta' di lettere e filosofia, o a facolta' e corsi corrispondenti istituiti negli Stati membri dell'Unione europea. Il biglietto gratuito e' rilasciato agli studenti mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso; h) ai docenti ed agli studenti iscritti alle accademie di belle arti o a corrispondenti istituti dell'Unione europea. Il biglietto gratuito e' rilasciato agli studenti mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso; h-bis) al personale docente della scuola, di ruolo o con contratto a termine, dietro esibizione di idonea attestazione rilasciata dalle istituzioni scolastiche, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sul modello predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; i) ai portatori di handicap e ad un loro familiare o ad altro accompagnatore che dimostri la propria appartenenza a servizi di assistenza socio-sanitaria; l) agli operatori delle associazioni di volontariato che svolgano, in base a convenzioni in essere stipulate con il Ministero ai sensi dell'articolo 112, comma 8, del Codice, attivita' di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali. 4. Per ragioni di studio o di ricerca, attestate da istituzioni scolastiche o universitarie, da accademie, da istituti di ricerca e di cultura italiani o stranieri nonche' da organi del Ministero, ovvero per particolari e motivate esigenze, i direttori degli istituti o dei luoghi della cultura possono consentire ai soggetti che ne facciano richiesta l'ingresso gratuito per periodi determinati. 5. Per le ragioni e le esigenze di cui al comma 4, il Direttore generale Musei puo' rilasciare a singoli soggetti tessere di durata annuale di ingresso gratuito a tutti gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1, nonche' individuare categorie di soggetti alle quali consentire, per determinati periodi, l'ingresso gratuito ai medesimi luoghi. 5-bis. In occasione di eventi o manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, sulla base degli indirizzi del Ministro, il Direttore generale Musei, anche su proposta dei direttori degli istituti e luoghi della cultura, puo' consentire a particolari categorie di visitatori l'ingresso gratuito, per periodi determinati, comunque previa esibizione del titolo di accreditamento all'evento o manifestazione. 6. Per i cittadini dell'Unione europea di eta' compresa tra i diciotto ed i venticinque anni, l'importo del biglietto di ingresso e' pari a due euro. 7. Ai cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione europea, si applicano, a condizione di reciprocita', le disposizioni sulle riduzioni di cui al comma 6. 7-bis. Con cadenza biennale la Direzione generale Musei predispone una relazione al Ministro concernente l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis sulla base di monitoraggi annuali.».