Vaccini, entro il 10 marzo scuole inviano elenchi iscritti all’ASL

da Orizzontescuola

di redazione

Terminato il periodo per le iscrizioni da parte delle famiglie, entrano i gioco le scuole che devono svolgere tutta una serie di adempimenti che vanno dall’accettazione delle domande al controllo delle istanze degli studenti delle classi terminali ancora in obbligo scolastico.

Ne abbiamo parlato in Iscrizioni 2019/20, adempimenti scuole dopo il 31 gennaio. Nota Miur

Obbligo vaccinale a.s. 2019/20

Un altro adempimento delle scuole è relativo all’obbligo vaccinale, introdotto dal decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni in legge 31 luglio 2017, n. 119.

Il Miur ha fornito istruzioni in merito nella circolare n. 18902 del 7/11/2018, ove leggiamo:

Relativamente agli adempimenti vaccinali si richiama l’attenzione dei dirigenti scolastici e dei coordinatori delle scuole paritarie sull’ attuazione delle misure di semplificazione previste dall’articolo 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”.

L’articolo 3 bis della suddetta legge disciplina la cosiddetta procedura semplificata, introdotta a partire dall’a.s. 2019/20.

Obbligo vaccinale: procedura semplificata

Questi, in base alla procedura semplificata, gli adempimenti di scuole e famiglie:

  • i dirigenti scolastici (e i responsabili dei servizi educativi, dei centri di formazione professionale e delle scuole private non paritarie) devono trasmettere alle aziende sanitarie locali, entro il 10 marzo, l’elenco degli iscritti di età compresa tra zero e sedici anni, inclusi i minori stranieri non accompagnati, per l’anno scolastico successivo;
  • le ALS, entro il 10 giugno, restituiscono i summenzionati elenchi con l’indicazione dei soggetti che non risultino in regola con gli obblighi vaccinali, che non rientrino nelle situazioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione.
  • nei dieci giorni successivi all’acquisizione degli elenchi con le indicazioni succitate, i dirigenti scolastici invitano i genitori, i tutori o i soggetti affidatari a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’ASL competente.
  • dopo il suddetto invito, i dirigenti scolastici trasmettono all’ASL, entro il 20 luglio, la documentazione presentata dai genitori o la comunicazione dell’eventuale mancato deposito per gli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, per l’applicazione delle sanzioni.  Per la scuola dell’infanzia e i servizi educativi per l’infanzia la mancata presentazione della documentazione summenzionata comporta la decadenza dall’iscrizione. Non determina, invece, la decadenza dall’iscrizione né impedisce la partecipazione  agli esami, per gli altri gradi di istruzione.