Maturità 2019, DS primo ciclo possono partecipare come Presidenti. Novità

da Orizzontescuola

di redazione

Pubblicato in anteprima dalla nostra redazione il decreto relativo ai criteri di nomina dei commissari esterni all’esame di Maturità.

Maturità 2019, criteri di nomina dei commissari esterni. Decreto in ANTEPRIMA

Il decreto interviene su una questione che lo scorso anno ha creato non pochi problemi, ossia la partecipazione dei dirigenti scolastici degli istituti comprensivi agli esami di Maturità in qualità di Presidenti.

Dirigenti scolastici istituti comprensivi: presidenti commissione scuola diretta

Ricordiamo che il D.lgs. 62/2017 ha previsto che i Presidenti di commissione degli esami di III media siano gli stessi dirigenti scolastici della scuola sede d’esame.

Ciò ha impedito che gli stessi DS potessero presiedere le commissioni degli esami di Stato di II grado. Il Miur, dopo la pubblicazione dell’annuale ordinanza sulla nomina dei commissari e dei presidenti, ha diramato una nota fornendo indicazioni affinché i predetti dirigenti potessero partecipare agli esami di Maturità. A tal fine, dovevano affidare la presidenza a un docente che avesse già svolto il ruolo di Presidente di commissione dell’esame conclusivo del primo ciclo, cosa non sempre possibile.

Dirigenti scolastici istituti comprensivi: potranno presiedere gli esami di Maturità

Il decreto sui criteri di nomina del commissari degli esami di Maturità, intervenendo sul DM 741/2017 e sul medesimo D.lgs. 62/2017, risolve la problematica sopra evidenziata.

L’articolo 6 del decreto, infatti, così detta:

Al fine di consentire l’inserimento dei dirigenti scolastici preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione negli elenchi regionali, l’articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741, recante norme per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, e’ modificato come segue: “In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di Presidente della commissione fin docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell’articolo 25, comma 5. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.”

Il CSPI ha suggerito di scrivere il succitato articolo nella maniera seguente:

“In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, ovvero di nomina a presidente di una commissione di esame di stato del secondo ciclo svolge le funzioni di Presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico individuato ai sensi dell’articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, purché appartenente al ruolo della scuola secondaria”.

Se anche il Miur non recepisse la modifica del CSPI che, in pratica, suggerisce di scrivere chiaramente “nomina a presidente di una commissione di esame di stato del secondo ciclo …” e mantiene la condizione per cui il sostituto deve appartenere al ruolo della secondaria, i dirigenti delle scuole medie e degli istituti comprensivi potranno partecipare all’esame di Maturità in qualità di Presidenti.

Decreto