Riforma sostegno, prorogata al 1° settembre. Vediamo quali modifiche

da Orizzontescuola

di redazione

Il decreto 66/2017, recante norma per l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, introduce diverse novità relative all’accertamento dell’handicap e alle relative commissioni mediche, ai documenti riguardanti l’alunno, alla formazione dei docenti e alla continuità didattica.

Riforma sostegno: rinviata al 1° settembre 2019

La riforma sarebbe dovuta entrare in vigore il 1° gennaio 2019, tuttavia il Governo ha deciso di rinviarne l’applicazione per apportare delle modifiche.

La proroga è stata introdotta con la legge di bilancio, comma 1138:

Nelle materie di interesse del Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca sono disposte le seguenti proroghe
di termini:

b) al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate
le seguenti modificazioni:

1) all’articolo 18, comma 1, alinea, le parole: « 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° settembre 2019 »;

2) all’articolo 19, ovunque ricorrono, le parole: « 1° gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° settembre 2019 »;

Il rinvio dell’entrata in vigore della riforma, come detto sopra, è finalizzato all’introduzione di modifiche, prima fra tutte quella riguardante la quantificazione e assegnazione delle ore di sostegno, che dovrebbero ritornare nella competenza del GLHO.

Ricordiamo cosa prevede il decreto 66 in merito all’assegnazione delle ore di sostegno e le modifiche che il Governo intende apportare.

Riforma sostegno: richiesta assegnazione ore

La proposta delle ore di sostegno, secondo il D.lgs. 66/17, è avanzata dal Gruppo per l’inclusione territoriale (GIT).

Il GIT avanza la richiesta delle ore di sostegno da assegnare a ciascuna istituzione scolastica per gli allievi disabili, secondo la procedura di seguito descritta:

  1. il dirigente scolastico, sentito il GLI (Gruppo di lavoro di Istituto) e sulla base dei singoli PEI, propone al GIT la quantificazione dell’organico relativo ai posti di sostegno, diviso per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell’infanzia;
  2. il GIT, in qualità di organo tecnico, sulla base del Piano per l’inclusione, dei Profili di funzionamento (il Profilo di funzionamento sostituisce, ricomprendendoli, la Diagnosi funzionale e il Profilo dinamico-funzionale), dei Piani educativi individualizzati, dei Progetti individuali ove esistenti, trasmessi dai singoli dirigenti scolastici, sentiti questi ultimi in relazione ad ogni alunno con disabilità certificata, verifica la quantificazione delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna scuola e formula una proposta all’USR;
  3. l’USR assegna le risorse nell’ambito di quelle dell’organico dell’autonomia per i posti di sostegno.

Questo, dunque, l’Iter previsto dal decreto attuativo della Buona Scuola.

Riforma sostegno: modifiche

Richiesta ore

La decisione delle ore di sostegno da assegnare a ciascun alunno disabile e la relativa richiesta, secondo le modifiche che il Governo intende apportare, non spetteranno più al GIT, ma ai docenti, alla famiglia, all’equipe medica e all’Ente locale, ha affermato il Sottosegretario Giuliano presentando le modifiche al decretoQuindi la predetta competenza ritorna al GLHO (come è attualmente) e all’interno del PEI.

Continuità didattica

Un’altra modifica, che il Governo Bussetti, intende introdurre riguarda la continuità didattica, da assicurare  vincolando l’insegnante a tempo indeterminato all’intero ciclo di studi dell’alunno.

Vedremo secondo quali criteri si vincolerà il docente di ruolo, tenuto anche conto che non di rado un docente è assegnato su più alunni o nel corso del ciclo di studi di uno studente gliene venga assegnato un altro.

Nell’Atto di Indirizzo 2019 del Ministro, inoltre, leggiamo:

Assicurare agli studenti con una disabilità una maggiore continuità didattica, anche quando il loro docente di sostegno non è di ruolo.
La continuità didattica, dunque, potrebbe essere assicurata anche dai docenti precari. La conferma del docente di sostegno non di ruolo per l’anno successivo è prevista dal decreto 66/17, tuttavia non è mai stata attuata.
Restiamo in attesa dei previsti provvedimenti per fornire informazioni più dettagliate.