da Orizzontescuola
di Giovanna Onnis
Il docente che chiede anche COE non può esprimere preferenza per la scuola di completamento della cattedra. Le preferenze interessano solo la sede principale
Una lettrice ci scrive:
“Devo compilare la domanda di trasferimento per scuola secondaria di secondo grado e intendo esprimere tra le preferenze diversi comuni. Ti chiedo quindi se, barrando la casella 42 dove si richiede anche cattedre orario esterne, queste riguarderebbero solo i comuni che ho scelto?”
Nella domanda di trasferimento è possibile esprimere preferenza sulla tipologia di cattedra, chiedendo solo cattedre interne o anche cattedre orario esterne.
Nell’indicazione delle preferenze, per le cattedre per le quali è previsto il completamento in una o due scuole, i movimenti saranno disposti soltanto se gli interessati ne avranno fatta esplicita richiesta nel modulo-domanda. Tale richiesta non è differenziabile a livello delle singole preferenze e vale, pertanto, per tutte le preferenze
La richiesta di COE sarà valida, quindi, per tutte le scuole richieste sia con preferenza analitica che sintetica
COE e sede di completamento
Il docente che chiede anche COE non può esprimere preferenza per la scuola di completamento, che potrà essere anche una sede non richiesta
Il docente viene soddisfatto solo per la sede principale della cattedra in quanto la composizione delle cattedre orario esterne è stabilita esclusivamente dall’Ufficio scolastico provinciale in fase di predisposizione degli organici
Il docente trasferito su cattedra costituita tra scuole diverse sarà tenuto, quindi, a completare l’orario di insegnamento nella seconda delle due scuole ed anche nella terza eventuale scuola così come verrà indicato negli elenchi del personale trasferito.
Conclusioni
Il nostro lettore, quindi, ottenendo il trasferimento su una COE potrebbe completare in una scuola e comune da lui non richiesto
Ricordiamo che con la richiesta di COE non si esclude la possibilità di avere il trasferimento in una cattedra interna
Le modalità di assegnazione delle cattedre orario per il prossimo anno scolastico 2019/20, sia nei movimenti a domanda sia nei trasferimenti d’ufficio, sono, infatti, come stabilisce l’art.11 comma 6 del CCNI, le seguenti:
1) in caso di preferenza analitica (singola scuola o istituto) sono esaminate in stretto ordine sequenziale:
a) le cattedre interne alle scuole
b) le cattedre orario esterne
2) in caso di preferenza sintetica (comune, distretto, provincia) sono esaminate in stretto ordine sequenziale:
a) le cattedre interne per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l’ordine del bollettino
b) le cattedre orario esterne per ciascuna scuola o istituto, secondo l’ordine del bollettino