Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80

Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80

Regolamento sul  sistema  nazionale  di  valutazione  in  materia  di
istruzione e formazione. (13G00121)

(GU n.155 del 4-7-2013)

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di
termini previsti da disposizioni legislative e di interventi  urgenti
in materia tributaria e di sostegno alle  imprese  e  alle  famiglie,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10,
ed in particolare l'articolo 2, comma 4-undevicies; 
  Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo  per
la definizione delle norme generali  sull'istruzione  e  dei  livelli
essenziali delle prestazioni in materia di  istruzione  e  formazione
professionale; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1,  commi  da  612  a
615; 
  Visto  il  decreto-legge  7  settembre  2007,   n.   147,   recante
disposizioni  urgenti  per  assicurare  l'ordinato  avvio   dell'anno
scolastico 2007-2008  ed  in  materia  di  concorsi  per  ricercatori
universitari, convertito, con modificazioni, dalla legge  25  ottobre
2007, n. 176, ed in particolare l'articolo 1, commi 4, lettera b),  e
5; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  recante  disposizioni
urgenti  per  la   stabilizzazione   finanziaria,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed in  particolare
l'articolo 19, comma  1,  che  prevede  il  ripristino  dell'Istituto
nazionale  di  documentazione  pedagogica,  innovazione   e   ricerca
educativa (Indire), quale ente di ricerca con autonomia  scientifica,
finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare; 
  Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante  disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,  ed  in  particolare
l'articolo 51; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
approvazione del testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado, ed in particolare l'articolo 397; 
  Visto il decreto  legislativo  20  luglio  1999,  n.  258,  recante
riordino del Centro  europeo  dell'educazione,  della  biblioteca  di
documentazione pedagogica e trasformazione in  fondazione  del  Museo
nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci», a  norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 19  novembre  2004,  n.  286,  recante
istituzione  del  Servizio  nazionale  di  valutazione  del   sistema
educativo  di  istruzione   e   di   formazione,   nonche'   riordino
dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3  della  legge  28
marzo 2003, n. 53; 
  Visto il decreto legislativo 31  dicembre  2009,  n.  213,  recante
riordino degli enti di ricerca in attuazione  dell'articolo  1  della
legge 27 settembre 2007, n. 165, ed in particolare l'articolo 17; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20  gennaio  2009,
n.   17,   concernente   regolamento    recante    disposizioni    di
riorganizzazione del Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca,  e  successive  modificazioni,  ed   in   particolare
l'articolo 9 che disciplina  le  modalita'  di  organizzazione  e  di
svolgimento della funzione ispettiva; 
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 24 agosto 2012; 
  Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica  istruzione,
reso nell'Adunanza del 20 novembre 2012; 
  Ritenuto che le proposte emendative del Consiglio  nazionale  della
pubblica istruzione, condivisibili nelle finalita' e nelle  linee  di
fondo,  tuttavia  non   comportano   la   necessita'   di   apportare
modificazioni all'articolato, gia' idoneo a  soddisfare  le  esigenze
manifestate da tale organo; 
  Visto il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo  9,
comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  reso  nella
seduta del 25 ottobre 2012; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 20 dicembre 2012; 
  Vista la  nota  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per i rapporti con il Parlamento - n. 337 del 6 febbraio
2013, con la quale e' stato comunicato che  l'Ufficio  di  Presidenza
della VII Commissione della Camera dei deputati ha convenuto  di  non
procedere all'esame dell'Atto n. 536; 
  Acquisito il parere della 7^ Commissione del Senato reso in data 14
febbraio 2013; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 marzo 2013; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca; 

                                Emana 

                      il seguente regolamento: 

                               Art. 1 

                       Definizioni e soggetti 

  1. Ai fini  del  presente  regolamento  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
  a) S.N.V.: Sistema nazionale di valutazione del  sistema  educativo
di  istruzione  e  formazione,   di   cui   all'articolo   2,   comma
4-undevicies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; 
  b) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca; 
  c) Ministro: Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca. 
  2. L'S.N.V. e' costituito dai seguenti soggetti: 
  a) Invalsi: Istituto nazionale per la valutazione  del  sistema  di
istruzione e formazione, di cui al decreto  legislativo  19  novembre
2004, n. 286; 
  b) Indire: Istituto  nazionale  di  documentazione,  innovazione  e
ricerca educativa, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111; 
  c) contingente  ispettivo:  contingente  di  dirigenti  di  seconda
fascia con funzione tecnico-ispettiva,  appartenenti  alla  dotazione
organica dirigenziale del  Ministero,  che  svolgono  l'attivita'  di
valutazione nei nuclei di cui all'articolo 6 del presente decreto. 
  3. Concorrono, altresi', all'attivita' di valutazione: 
  a)  la  conferenza:  conferenza  per  il  coordinamento  funzionale
dell'S.N.V., di cui all'articolo 2, comma 5, del presente decreto; 
  b) i nuclei di valutazione esterna:  nuclei  costituiti,  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 2, da un  dirigente  tecnico  del  contingente
ispettivo e da due esperti scelti dall'elenco di cui all'articolo  3,
comma 1, lettera f).
                               Art. 2 

               Obiettivi e organizzazione dell'S.N.V. 

  1. Ai fini del miglioramento della qualita' dell'offerta  formativa
e degli apprendimenti, l'S.N.V. valuta l'efficienza e l'efficacia del
sistema educativo di istruzione e formazione in coerenza  con  quanto
previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n.
286. Esso si compone dell'Invalsi, che  ne  assume  il  coordinamento
funzionale, dell'Indire e del contingente ispettivo. 
  2. L'S.N.V. fornisce i risultati della valutazione di cui al  comma
1 ai direttori generali degli  uffici  scolastici  regionali  per  la
valutazione dei dirigenti scolastici ai sensi  dell'articolo  25  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni. 
  3. Con la direttiva di cui all'articolo 2,  comma  3,  del  decreto
legislativo 19 novembre 2004, n. 286, il Ministro,  con  periodicita'
almeno  triennale,   individua   le   priorita'   strategiche   della
valutazione del sistema educativo di istruzione, che costituiscono il
riferimento per le funzioni  di  coordinamento  svolte  dall'Invalsi,
nonche' i criteri generali per assicurare l'autonomia del contingente
ispettivo e per la valorizzazione del ruolo delle scuole nel processo
di    autovalutazione.     La     definizione     delle     modalita'
tecnico-scientifiche della valutazione rimane  in  capo  all'Invalsi,
sulla base degli standard vigenti in ambito europeo e internazionale. 
  4.  Con  riferimento  al  sistema  di   istruzione   e   formazione
professionale previsto  dal  Capo  III  del  decreto  legislativo  17
ottobre 2005, n. 226, e ferme restando le competenze dell'Invalsi  di
cui all'articolo  22  di  detto  decreto  legislativo,  le  priorita'
strategiche e le modalita' di valutazione ai  sensi  dell'articolo  6
sono  definite  secondo  i  principi  del  presente  regolamento  dal
Ministro  con  linee  guida  adottate  d'intesa  con  la   Conferenza
unificata di cui all'articolo 9 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, previo concerto con il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali. 
  5. E' istituita presso l'Invalsi, senza oneri aggiuntivi  a  carico
della finanza pubblica, la conferenza per il coordinamento funzionale
dell'S.N.V., composta dal presidente dell'Istituto, che la  presiede,
dal  presidente  dell'Indire  e  dal   dirigente   tecnico   di   cui
all'articolo 5, comma 3. Ai  componenti  della  conferenza  non  sono
corrisposti  compensi  o  gettoni  di  presenza;  ai  rimborsi  spese
l'Istituto provvede, a decorrere dall'anno  2013,  nell'ambito  delle
risorse allo stesso assegnate a valere sul Fondo di cui  all'articolo
7 del decreto legislativo  5  giugno  1998,  n.  204.  La  conferenza
adotta,  su  proposta  dell'Invalsi,  i  protocolli  di  valutazione,
nonche' il programma delle visite di cui  all'articolo  3,  comma  1,
lettera b), e formula proposte  al  Ministro  ai  fini  dell'adozione
degli atti di cui ai commi 3 e 4.
                               Art. 3 

                               Invalsi 

  1. Ferme restando le attribuzioni  previste  dall'articolo  17  del
decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dal decreto legislativo
19 novembre 2004, n. 286, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal
decreto-legge   7   settembre   2007,   n.   147,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  25  ottobre  2007,  n.  176,  nonche'  le
competenze gia' previste da altre disposizioni vigenti alla  data  di
entrata in vigore del presente  regolamento,  l'Invalsi,  nell'ambito
dell'S.N.V., in particolare: 
  a) assicura il coordinamento funzionale dell'S.N.V.; 
  b) propone i protocolli di valutazione e il programma delle  visite
alle istituzioni scolastiche  da  parte  dei  nuclei  di  valutazione
esterna, di cui all'articolo 6; 
  c) definisce gli indicatori di efficienza e di efficacia in base ai
quali l'S.N.V. individua le istituzioni scolastiche  che  necessitano
di supporto e da sottoporre prioritariamente a valutazione esterna; 
  d) mette  a  disposizione  delle  singole  istituzioni  scolastiche
strumenti relativi al procedimento di valutazione di cui all'articolo
6 per la realizzazione delle azioni di cui all'articolo 6, comma 1; 
  e) definisce  gli  indicatori  per  la  valutazione  dei  dirigenti
scolastici, in coerenza con le  disposizioni  contenute  nel  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
  f) cura la selezione, la formazione e l'inserimento in un  apposito
elenco degli esperti dei nuclei per la  valutazione  esterna  di  cui
all'articolo 6, comma 2, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente. A tale fine,  sulla
base dei  criteri  generali  definiti  con  direttiva  del  Ministro,
l'Invalsi con propria deliberazione stabilisce, entro sessanta giorni
dall'emanazione della direttiva stessa, le modalita' di  costituzione
e gestione di detto elenco; esso cura, altresi', la formazione  degli
ispettori che partecipano ai citati nuclei; 
  g) redige le  relazioni  al  Ministro  e  i  rapporti  sul  sistema
scolastico e formativo, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
19 novembre 2004, n. 286,  in  modo  tale  da  consentire  anche  una
comparazione su base internazionale; 
  h) partecipa alle indagini internazionali e alle  altre  iniziative
in materia di valutazione, in rappresentanza dell'Italia.
                               Art. 4 

                               Indire 

  1.  L'Indire  concorre  a  realizzare  gli  obiettivi   dell'S.N.V.
attraverso il supporto alle istituzioni scolastiche nella definizione
e attuazione dei piani di miglioramento della  qualita'  dell'offerta
formativa  e  dei  risultati  degli  apprendimenti  degli   studenti,
autonomamente adottati dalle stesse. A tale fine, cura il sostegno ai
processi di innovazione centrati  sulla  diffusione  e  sull'utilizzo
delle nuove tecnologie, attivando coerenti progetti di  ricerca  tesi
al miglioramento della didattica, nonche' interventi di consulenza  e
di formazione in  servizio  del  personale  docente,  amministrativo,
tecnico e ausiliario e dei dirigenti scolastici, anche sulla base  di
richieste specifiche delle istituzioni scolastiche.
                               Art. 5 

                        Contingente ispettivo 

  1. Il contingente ispettivo concorre  a  realizzare  gli  obiettivi
dell'S.N.V. partecipando ai nuclei di valutazione di cui all'articolo
6, comma 2. Il numero di dirigenti che ne fanno parte e' individuato,
tenuto conto delle  altre  funzioni  assolte  da  tale  categoria  di
personale, con  decreto  del  Ministro  nell'ambito  della  dotazione
organica   dei   dirigenti   di   seconda   fascia    con    funzione
tecnico-ispettiva ed e'  ripartito  tra  amministrazione  centrale  e
periferica.  I  relativi  incarichi  di  funzione  dirigenziale   non
generale sono conferiti dal direttore generale  per  gli  ordinamenti
scolastici e l'autonomia scolastica del  Ministero  e  dai  direttori
generali degli Uffici scolastici regionali, ai sensi dell'articolo 19
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  2. I direttori generali di cui  al  comma  1  rendono  conoscibili,
anche  mediante   pubblicazione   di   apposito   avviso   sul   sito
istituzionale del Ministero, il  numero  e  la  tipologia  dei  posti
disponibili, acquisiscono le candidature dei dirigenti interessati  e
le valutano  secondo  criteri  che  valorizzino  anche  la  pregressa
esperienza nelle attivita' oggetto degli incarichi. Per la durata dei
medesimi incarichi tali dirigenti sono utilizzati  in  via  esclusiva
nelle attivita' di valutazione. 
  3. Il dirigente che partecipa alla conferenza di  cui  all'articolo
2, comma 5, in rappresentanza del contingente ispettivo e'  designato
dal direttore generale per gli ordinamenti scolastici  e  l'autonomia
scolastica del Ministero. Il relativo  incarico  e'  rinnovabile  una
sola volta.
                               Art. 6 

                     Procedimento di valutazione 

  1. Ai fini dell'articolo 2 il  procedimento  di  valutazione  delle
istituzioni scolastiche si sviluppa, in modo da valorizzare il  ruolo
delle  scuole  nel  processo  di  autovalutazione,  sulla  base   dei
protocolli di valutazione e delle scadenze temporali stabilite  dalla
conferenza di cui all'articolo 2, comma 5, nelle seguenti fasi, ed e'
assicurato nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili in base al piano di riparto del Fondo di cui all'articolo
7 del  decreto  legislativo  5  giugno  1998,  n.  204,  a  decorrere
dall'anno 2013: 
    a) autovalutazione delle istituzioni scolastiche: 
  1) analisi e verifica del proprio servizio sulla base dei dati resi
disponibili dal sistema informativo del Ministero, delle  rilevazioni
sugli  apprendimenti  e  delle  elaborazioni  sul   valore   aggiunto
restituite dall'Invalsi, oltre  a  ulteriori  elementi  significativi
integrati dalla stessa scuola; 
  2) elaborazione  di  un  rapporto  di  autovalutazione  in  formato
elettronico,   secondo   un   quadro   di   riferimento   predisposto
dall'Invalsi, e formulazione di un piano di miglioramento; 
    b) valutazione esterna: 
  1)  individuazione  da  parte  dell'Invalsi  delle  situazioni   da
sottoporre a verifica, sulla base  di  indicatori  di  efficienza  ed
efficacia previamente definiti dall'Invalsi medesimo; 
  2) visite dei nuclei di cui al comma 2, secondo il  programma  e  i
protocolli  di  valutazione  adottati  dalla  conferenza   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 5; 
  3) ridefinizione da parte delle istituzioni scolastiche  dei  piani
di miglioramento in  base  agli  esiti  dell'analisi  effettuata  dai
nuclei; 
    c) azioni di miglioramento: 
      1)  definizione  e  attuazione  da  parte   delle   istituzioni
scolastiche degli  interventi  migliorativi  anche  con  il  supporto
dell'Indire o attraverso la collaborazione con universita',  enti  di
ricerca, associazioni professionali e culturali. Tale  collaborazione
avviene nei limiti delle risorse umane e  finanziarie  disponibili  e
senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 
    d) rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche: 
      1)   pubblicazione,   diffusione   dei   risultati   raggiunti,
attraverso indicatori e dati comparabili, sia in  una  dimensione  di
trasparenza sia in una dimensione di  condivisione  e  promozione  al
miglioramento del servizio con la comunita' di appartenenza. 
  2. I nuclei di valutazione esterna sono costituiti da un  dirigente
tecnico del contingente ispettivo e da due esperti scelti dall'elenco
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f). Al dirigente tecnico  non
spettano compensi, gettoni o indennita' comunque  denominate  per  lo
svolgimento  delle  attivita'  di  valutazione.  L'Invalsi  definisce
annualmente i compensi  per  gli  esperti  impiegati  nelle  medesime
attivita', a decorrere dall'anno 2013, entro il limite delle  risorse
annualmente  assegnate  in  sede  di  riparto  del   Fondo   di   cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. 
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51,  comma  2,  del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,  le  istituzioni  scolastiche  sono
soggette a periodiche rilevazioni  nazionali  sugli  apprendimenti  e
sulle  competenze   degli   studenti,   predisposte   e   organizzate
dall'Invalsi   anche   in   raccordo   alle    analoghe    iniziative
internazionali. Tali rilevazioni sono effettuate  su  base  censuaria
nelle classi seconda e quinta della scuola primaria,  prima  e  terza
della scuola secondaria di primo grado, seconda e ultima della scuola
secondaria di secondo grado e comunque entro il limite,  a  decorrere
dall'anno 2013, dell'assegnazione finanziaria disposta a  valere  sul
Fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204. 
  4. Le azioni di cui al comma 1 sono dirette anche a evidenziare  le
aree di miglioramento organizzativo e  gestionale  delle  istituzioni
scolastiche direttamente riconducibili al  dirigente  scolastico,  ai
fini della valutazione dei risultati della sua  azione  dirigenziale,
secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  e  dal  contratto
collettivo nazionale di lavoro. 
  5. I piani di  miglioramento,  con  i  risultati  conseguiti  dalle
singole  istituzioni  scolastiche,  sono  comunicati   al   direttore
generale del competente Ufficio scolastico regionale,  che  ne  tiene
conto ai fini della individuazione degli obiettivi  da  assegnare  al
dirigente scolastico in sede di conferimento del successivo  incarico
e della valutazione di cui al comma 4.
                               Art. 7 

Disposizioni particolari per la Regione autonoma Valle d'Aosta e  per
  le province autonome di Trento e di Bolzano. 

  1. La Regione autonoma Valle d'Aosta  e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano realizzano le finalita' del presente  regolamento
nell'ambito delle  competenze  riconosciute  dai  rispettivi  statuti
speciali e dalle relative norme di  attuazione,  fatto  salvo  quanto
disposto dall'articolo 6, comma 3. 
  2.  Le  periodiche  rilevazioni  nazionali  sugli  apprendimenti  e
competenze degli studenti si svolgono sulla base  di  protocolli  con
l'Invalsi.
                               Art. 8 

                     Norme finali e transitorie 

  1. Sono abrogati: 
  a) gli articoli 2, commi 2, 3, 4, 5, e 3 del decreto legislativo 20
luglio 1999, n. 258; 
  b) il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2000,  n.
415,  relativo  all'organizzazione  dell'Indire,  e  il  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  6  marzo  2001,   n.   190,   relativo
all'organizzazione degli  Istituti  regionali  di  ricerca  educativa
(Irre). 
  2. Il contingente  ispettivo  e'  determinato  nel  regolamento  di
organizzazione del Ministero adottato ai sensi  dell'articolo  2  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 

    Dato a Roma, addi' 28 marzo 2013 

                             NAPOLITANO 

                                  Monti, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 

                                  Profumo, Ministro  dell'istruzione,
                                  dell'universita' e della ricerca 

Visto, il Guardasigilli: Severino 

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min.  salute
e del Min. lavoro, registro n. 10, foglio n. 58

11 commenti su “Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80”

  1. Il Regolamento della valutazione del sistema contiene interessanti e innovativi cambiamenti per avviare un processo di valutazione e autovalutazione della scuola, ma è zoppo per la gamba indispensabile degli studenti e delle famiglie, i primi destinatari del servizio, le cui esigenze culturali ed educative stanno a fondamento della stessa esistenza della scuola.
    Mentre il Regolamento propone di “supportare le istituzioni scolastiche nell’analisi dell’efficienza dei propri assetti organizzativi e della qualità complessiva del servizio erogato per promuovere un ciclo di autovalutazione e verifica dei risultati conseguiti”, non si accenna agli utenti, che nella cultura della qualità vengono indicati come i primi interlocutori credibili per costruire qualità effettiva e non “auto – declamata” dagli operatori.
    Si prefigge di “favorire la trasparenza, la rendicontazione sociale”, ma non specifica i soggetti destinatari di tale rendicontazione sociale: si spera che non siano ancora i sindacati o i politici, primi responsabili del servizio, ma, anzitutto gli studenti e i genitori.
    C’è bisogno che la fase di attuazione del regolamento:
    – veda il coinvolgimento di tutta la scuola, attivando la partecipazione significativa di studenti e genitori;
    – valorizzi di più i risultati in apprendimento degli allievi, piuttosto che le formalità procedurali e burocratiche;
    – prenda in considerazione la qualità delle relazioni tra “scuola e famiglia” come primo motore efficace nel realizzare il compito educativo della scuola;
    – si dia ai genitori e agli studenti strumenti e informazioni atte a valutare il servizio ed essere in grado di cooperare in modo competente ed efficace;
    – l’autovalutazione di istituto non si svolga tra gli “addetti ai lavori” ma si realizzi con l’apporto determinante tra tutte le componenti scolastiche, tra cui gli studenti e i genitori.

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