DALLA CASSAZIONE…

DALLA CASSAZIONE UN LIEVE SOLLIEVO PER I BISTRATTATI DIRIGENTI SCOLASTICI!

Per “Dirigentiscuola-Di.S.Conf.” l’ordinanza della Corte di cassazione, n. 7320 del 14 marzo u.s., pronunciando su un ricorso di un (o una) docente in regime di “part-time” verticale, costituisce un salutare, pur se lieve, sollievo per i dirigenti scolastici; che, nonostante l’avvenuto smantellamento, o quasi, della legge sulla “Buona scuola”, particolarmente nei punti in cui avrebbe attribuito loro smisurati poteri, continuano ad essere tenuti sotto tiro da riviste “on line”, pure frequentate dalle loro vittime.

Ed in effetti, con un’ostinazione degna di miglior causa, queste non si risparmiano di certo ad enfatizzare i misfatti che sarebbero consumati da chi prova a far valere le esigenze di un servizio pubblico funzionale al diritto di istruzione-educazione formazione per gli alunni e per gli studenti, anziché – come nel caso di specie – subire le pretese di coloro che ritengono la professione docente poco più che una sinecura o un fastidio da sbrigare come una celere incombenza per poter poi accrescere “la libera disponibilità del proprio tempo di vita, compreso quello non impegnato dall’attività lavorativa, e ad assicurarsi la possibilità di ricercare altre occupazioni, con le quali integrare il reddito lavorativo ricavato dal rapporto a tempo parziale”.

Già soccombente in primo grado e appello, il (o la) docente si era rivolto alla Suprema corte per ottenere l’accertamento del diritto a prestare le attività funzionali all’insegnamento nelle sole giornate di attività lavorative previste dal contratto individuale di lavoro (su tre giorni, trattandosi di “part-time” c.d. verticale), con relativo divieto del dirigente scolastico di richiedere quelle prestazioni – funzionali all’insegnamento – in giorni esclusi dall’orario a tempo parziale. E ovviamente – è un classico! – l’inviperito (o l’inviperita) docente ha domandato anche l’accertamento della natura “vessatoria, ritorsiva e mobbizzante” della condotta del medesimo – che lo aveva sanzionato –, con susseguente ordine di cessare immediatamente le condotte censurate.

Nonostante le acrobazie dialettiche del nuovo difensore del ( o della) ricorrente nel denunciare le presunte violazioni e false applicazioni della regolazione contrattuale in materia “de qua”, i giudici di legittimità, confermando le due sentenze di merito, ne hanno statuito la piena chiarezza e la compiuta coerenza, ulteriormente rimarcando  che il CCNL e l’ordinanza ministeriale facente seguito correttamente prescrivono che per le attività funzionali all’insegnamento il docente a tempo parziale è equiparato a quello “full-time”. Sicché, come quest’ultimo, “non può rifiutarsi di partecipare alle attività collegiali nel giorno lasciato libero dall’attività didattica”, in quanto “gli obblighi di lavoro…non si esauriscono nell’attività d’insegnamento…bensì si estendono a tutte le attività funzionali rispetto alla prima, che impongono programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai competenti organi”. Diversamente, si avrebbe la “paralisi degli organi collegiali in caso di contestuale presenza nell’istituto di più docenti a tempo parziale, che abbiano optato per il part-time verticale, evenienza, questa, evidentemente apprezzata dalle organizzazioni sindacali e dal Ministero nel dettare la disciplina del rapporto”.

L’unica – misurata – eccezione attiene alla partecipazione ai consigli di classe, dove occorre tener conto dell’orario d’insegnamento ridotto, così come si tiene conto delle situazioni dei docenti ad orario intero distribuito su diverse istituzioni scolastiche, avendosi sempre cura di garantire la presenza di tutti i docenti che ne fanno parte allorquando necessariamente operano con il quorum integrale, come nel caso degli scrutini intermedi e finali. Anche nei giorni in cui i docenti “part-time” non hanno obblighi d’insegnamento!

Pertanto, le iniziative disciplinari adottate dal dirigente non sono indice di un atteggiamento vessatorio o ostile, al contrario le stesse costituendo un “doveroso esercizio dei suoi poteri organizzativi nel contemperare le esigenze dell’istituto e di servizio con quelle dei singoli docenti, attribuendo prevalenza, in caso di inconciliabilità, alle prime”.

Di qui il rigetto del ricorso, con afferente condanna alle spese, dopo che la Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui “il personale docente assunto con contratto a tempo parziale ha l’obbligo contrattuale di svolgere le attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale con le stesse modalità previste per i docenti a tempo pieno… e tenuto a partecipare all’attività collegiale anche se la convocazione è disposta in giorni della settimana non coincidenti con quelli stabiliti per l’insegnamento”

Prevalgono sempre “le esigenze dell’istituto e di servizio”. Anche quando si pretende di usufruire “ad horas”, e senza alcun vaglio del dirigente, di permessi e ferie. Sempre secondo il vangelo delle cennate riviste. Che – naturalmente e decorsi dieci giorni dal fatto in commento – si son ben guardate dal profferir parola.