Contratto, l’indennità è pronta

da ItaliaOggi

Marco Nobilio

Lo stipendio tabellare del mese di aprile dei docenti e del personale Ata aumenterà dai 5 ai 7 euro lordi a partire dalla busta paga di aprile. E’ l’effetto della corresponsione dell’applicazione dell’indennità di vacanza contrattuale per l’anno 2019, così come previsto dall’articolo 1, comma 440 della legge 145/2018 (legge di Bilancio 2019). Lo ha fatto sapere il ministero dell’economia con una nota emessa il 26 marzo scorso. Gli importi saliranno da un minimo di 9 fino a un massimo di 12 euro dal 1° luglio prossimo. I dirigenti scolastici percepiranno 14 euro in più da aprile e 23 euro a partire dalla busta paga di luglio. Gli importi sono al lordo delle ritenute fiscali.

L’indennità di vacanza contrattuale è un elemento provvisorio della retribuzione previsto dal protocollo del 23 luglio 1993, al fine di tutelare i lavoratori nel caso di ritardi nella stipula dei rinnovi contrattuali. Il protocollo prevede che, dopo 3 mesi di vacanza contrattuale, venga corrisposto il 30% del tasso di inflazione programmata applicato ai minimi retributivi. E che dopo 6 mesi di vacanza contrattuale venga corrisposto il 50% del tasso di inflazione programmata, sempre applicato ai minimi retributivi. Vale dire, all’importo dello stipendio tabellare.

L’indennità viene corrisposta dopo che siano trascorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria che disponga in materia di rinnovi dei contratti collettivi per il periodo di riferimento in assenza di alcun versamento di anticipazioni relative agli incrementi retributivi previsto dalla stessa legge. L’articolo 47-bis del decreto legislativo 165/2001, al comma 1, dispone infatti che il governo possa disporre il versamento degli incrementi previsti per il trattamento stipendiale in via provvisoria, previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, salvo conguaglio all’atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Questa condizione non si è verificata. E quindi il ministero dell’economia ha applicato il comma successivo della stessa norma. Comma al quale è stata data attuazione tramite l’articolo 2, comma 6, del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.

La clausola negoziale prevede infatti che, a decorrere dal mese di aprile dell’anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l’erogazione provvisoria degli incrementi stipendiali, l’indennità debba essere corrisposta. Il contratto, peraltro, non nomina direttamente l’indennità, limitandosi a prevedere, entro i limiti previsti dalla legge di Bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisca un’anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale.

L’importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell’inflazione misurata dall’indice dei prezzi al consumo armonizzato (Ipca) al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, l’importo previsto è pari al 50% di tale indice.

Dall’applicazione dei parametri previsti dal contratto deriva, quindi, che l’importo di tale assegno rispetto agli stipendi tabellari sia pari allo 0,42% per il periodo dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019 e allo 0,70% a decorrere dal 1° luglio 2019. Il diritto all’indennità di vacanza contrattuale è rimasto sospeso nel biennio 2013-2014 per effetto di una previsione contenuta nel decreto del presidente della repubblica 122/2013 (si veda l’articolo 1, comma 1, lettera d). La sospensione ha comportato la cessazione del diritto ai relativi emolumenti per tale biennio.

Il diritto all’indennità di vacanza contrattuale è stato poi ripristinato nel triennio 2015/2017. Ma poi, con la legge 147/2013, è stato nuovamente congelato. Perché l’articolo 1, comma 452, della legge 147/2013 ha stabilito che per gli anni 2015-2017, l’indennità di vacanza contrattuale dovesse essere quella in godimento al 31 dicembre 2013. La corresponsione per legge dell’indennità di vacanza contrattuale deriva da un’apposita previsione legislativa contenuta nell’articolo 47-bis del decreto legislativo 165/2001. Che ha bypassato le disposizioni dello stesso decreto legislativo 165/2001 che, invece, prevedevano l’avvio di una procedura negoziale con i sindacati anche ai fini dell’indennità.

Resta il fatto, però, che sebbene l’articolo 47-bis del decreto prevedeva il versamento per legge dell’indennità, esiste comunque un riferimento nel vigente contratto di lavoro che riporta in auge la contrattazione anche in materia di indennità di vacanza contrattuale (si veda l’ultimo periodo del sesto comma dell’articolo 2 del contratto). Ma il governo ha ritenuto di applicare direttamente le disposizioni di legge senza tenere conto delle deroghe pattuite in sede di contrattazione collettiva.