Valorizzazione del personale, parere ARAN sull’individuazione dei criteri per la determinazione dei compensi

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da La Tecnica della Scuola

Di Lara La Gatta

Recentemente l’ARAN è intervenuta in merito alla individuazione dei criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzazi alla valorizzazione del personale, compreso il cd. bonus docenti.

Con Orientamento applicativo CIR16 del 4 aprile 2019, l’ARAN ha risposto al seguente quesito:

L’art. 22, comma 4, lett. c, punto c4, del CCNL del 19.04.2018 demanda alla contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica “i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015;”. Rientrano in tale ipotesi soltanto i criteri per determinare i compensi finalizzati alla valorizzazione del personale o anche il numero dei docenti da retribuire?

Di seguito la risposta fornita dall’ARAN:

Al riguardo occorre far presente che le risorse di cui al comma 126 della citata legge 107/2015 sono confluite nel Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di cui all’art. 40 del CCNL 19 aprile 2018, “ferma rimanendo la relativa finalizzazione a favore della valorizzazione del personale docente sulla base dei criteri indicati all’art. 22, comma 4, lett. c), punto c4)” del medesimo CCNL.

In merito la Corte dei Conti, nel rapporto di certificazione del CCNL in esame, ha precisato che “nell’ambito delle materie oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica ed educativa … si rinvengono, accanto ai criteri per la ripartizione del Fondo d’Istituto (FIS) e dei compensi accessori ai sensi dell’art. 45, comma 1 del d. lgs. n. 165 del 2001, anche i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, commi 126-128 della legge n. 107 del 2015 (art. 22, comma 4, lettera c4).

Anche in tal caso i criteri demandati alla contrattazione integrativa si contrappongono alla specifica disciplina dettata dalla legge n. 107 del 2015 che, all’art. 1, comma 127, demanda l’individuazione dei criteri di determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del merito del personale docente al Comitato per la valutazione dei docenti, istituito dall’art. 11 del d.lgs. n. 297 del 1994, come sostituito dall’art. 1, comma 129 della legge n. 107 del 2015; detti criteri devono tenere conto: a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo dei docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica; c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

Al riguardo la Corte prende atto che la possibilità di contrattualizzare la disciplina dettata dall’art. 1, comma 126 e seguenti della legge n. 107 del 2015, come precisato nel successivo paragrafo 7 del rapporto, conferma sia pure parzialmente gli ambiti della contrattazione integrativa definiti nella presente ipotesi contrattuale.

Se tuttavia i criteri di ripartizione del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa – demandati, in linea con i precedenti contratti di comparto, alla contrattazione integrativa a livello nazionale – assorbono quelli previsti per il Fondo per il merito di cui alla legge n. 107 del 2015, appare necessario precisare i confini della contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica. In tale ambito – come, peraltro, indicato nell’atto di indirizzo integrativo – il relativo spazio di competenza va limitato ai soli riflessi sulla distribuzione della retribuzione accessoria derivanti dall’attuazione dei sistemi di valutazione del personale docente, incluso quello di cui all’art. 1, commi 127-128 della legge n. 107 del 2015, con la possibilità, quindi, di dettare i criteri generali per la determinazione dei compensi (ad esempio il valore massimo del bonus, la differenziazione minima tra le somme distribuite, la percentuale dei beneficiari) confermando, tuttavia, le procedure e i criteri di assegnazione del bonus ai beneficiari previsti dalla legge (resta ferma, pertanto la competenza del dirigente scolastico in merito all’individuazione dei docenti meritevoli sulla base di criteri, non soggetti a contrattazione, formulati dallo specifico comitato per la valutazione).”