Vanno sempre garantite le risorse per l’assistenza agli studenti disabili

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da Il Sole 24 Ore

di Andrea Alberto Moramarco

Il diritto all’istruzione dei minori disabili è un diritto fondamentale e la sua fruibilità deve essere effettiva. Pertanto, l’erogazione dei servizi destinati a tali studenti – in modo particolare il sostegno con impiego di docenti specializzati – deve essere sempre assicurata e finanziata e non può essere rimessa a scelte discrezionali del legislatore. Ad affermare tale principio è la Corte costituzionale con la sentenza 83/2019, depositata ieri. I giudici della Consulta, pur dichiarando infondata la questione di legittimità sollevata, hanno sottolineato come il finanziamento pluriennale del fondo regionale per l’assistenza agli alunni con disabilità deve essere sempre garantito dallo Stato, in quanto strumentale all’erogazione di servizi che attengono al nucleo essenziale dei loro diritti.

La questione
Oggetto della decisione è l’articolo 1 comma 70 della legge 205/2017 (Legge Bilancio 2018), il quale prevedeva lo stanziamento per un solo anno di un contributo pari a 75 milioni di euro da ripartirsi tra le Regioni per le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui alla legge 104/1992 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in particolare consistenti nell’attività di sostegno per mezzo di docenti specializzati. La previsione annuale del finanziamento era giustificata in considerazione della fase di passaggio dalle Province alle Regioni, a partire dal 2016, delle funzioni relative agli alunni con disabilità e, comunque, a fronte della garanzia di una copertura finanziaria certa.
La Regione Veneto impugnava però tale disposizione ritenendo che «il limitato orizzonte temporale del finanziamento» non consentirebbe «una programmazione stabile del servizio a favore degli alunni con disabilità» e che, in assenza della «certezza della proiezione pluriennale del finanziamento», la legislazione regionale non sarebbe in grado di disciplinare adeguatamente la materia.

L’effettività del diritto
La Corte costituzionale ritiene infondate le questioni sollevate ma offre un’interpretazione che fa venir meno i timori della Regione ricorrente. Ebbene, i Giudici delle leggi, ricollegandosi ai propri precedenti sul tema, affermano che «l’effettiva fruibilità del nucleo indefettibile dei diritti delle persone con disabilità non può dipendere da scelte finanziarie che il legislatore compie con previsioni che lasciano incerta nell’an e nel quantum la misura della contribuzione». Ciò significa che i servizi per l’assistenza ai disabili devono essere erogati «senza soluzioni di continuità», in modo che sia assicurata l’effettività del diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica.

Lo stanziamento delle risorse
Ciò posto, la Consulta evidenzia che, dopo il trasferimento delle funzioni relative agli alunni con disabilità alle Regioni, il legislatore ne ha sempre assicurato il finanziamento, stanziando 70 milioni di euro per il 2016, 75 milioni di euro per il 2017 e altrettanti per il 2018. D’altra parte, sostiene la Corte, «in una complessa fase di transizione, come è quella che si è innescata con il riordino delle Province, può ritenersi non irragionevole che il legislatore scelga di disporre il finanziamento di anno in anno, senza peraltro mai farlo mancare». In tal senso si muove poi l’articolo 1 comma 561 della legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), che incrementa le risorse già disponibili di ulteriori 25 milioni di euro per il triennio 2019-2021, assicurando così «allo stanziamento un orizzonte temporale più ampio, utile per un’adeguata programmazione triennale dell’esercizio delle funzioni di assistenza scolastica agli studenti con disabilità da parte delle Regioni».