Il Miur approva (dopo 6 anni) le corrispondenze tra i vecchi titoli Afam e diplomi di II livello

da Il Sole 24 Ore 

di Amedeo Di Filippo

Col Dm 331 del 10 aprile il Miur ha approvato le equipollenze tra i diplomi Afam del vecchio ordinamento e i diplomi accademici di secondo livello. Il provvedimento è stato previsto dal comma 107 della legge Finanziaria 228/2012, in base al quale i diplomi finali rilasciati dalle istituzioni al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Miur, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge (marzo 2013).

I precedenti
Col Dm 14 del 9 gennaio 2018 il Miur ha emanato le disposizioni per la messa in ordinamento dei diplomi accademici di II livello realizzati dalle istituzioni Afam. Col numero 18 del 16 gennaio ha ridefinito gli ordinamenti didattici nazionali dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di secondo livello in didattica della musica e didattica dello strumento musicale dei conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati. Con la nota 1391 del 19 gennaio ha fornito indicazioni transitorie per la richiesta di attivazione dei nuovi bienni.

Col decreto 389 del 5 marzo 2019 è stato pubblicato il nuovo modello di Supplemento al diploma rilasciato da tutte le istituzioni della formazione superiore, un certificato che riporta le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo di studio. Il Supplemento viene rilasciato automaticamente e gratuitamente a tutti i laureati e diplomati di tutte le istituzioni della formazione superiore italiana. Allegate al decreto vi sono le nuove linee guida per la compilazione del Supplemento e quelle per la digitalizzazione.

Le equipollenze
Il comma 102 della legge 228/2012 ha assunto la finalità di valorizzare il sistema dell’alta formazione artistica e musicale, disponendo che i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale «sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007».

Il Dm 331 del 10 aprile arriva ora a determinare la corrispondenza tra i diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell’entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, e i diplomi accademici di secondo livello. Il termine ultimo di validità ai fini dell’equipollenza è stato prorogato al 31 dicembre 2021 dal comma 107-bis.

Titoli sperimentali
Della legge 228/2012 resta ancora da applicare il comma 106, in base al quale i titoli sperimentali conseguiti al termine di percorsi validati dal Miur nelle istituzioni Afam sono equipollenti ai diplomi accademici di primo e di secondo livello, secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto che doveva essere anch’esso emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.