Afam, la riforma in parlamento

da ItaliaOggi

Le istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) aspettavano da quasi 20 anni l’emanazione di un regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto, regolamento che era stato previsto appunto dall’art. 2, comma 7, lett. e) della legge n. 509 del 1999.

Una disposizione di legge che nonostante il comma 01 dell’art. 19 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, nel testo convertito in legge 8 novembre 2013, n.128, avesse disposto che il regolamento previsto dall’art. 2, comma 7, lett. e) della legge 21 dicembre 1999, n. 508 andava emanato entro l’8 maggio 2014, è rimasta lettera morta fino all’annuncio, il 12 aprile 2019, dell’Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare, un dpr concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto Afam.

Sullo schema del decreto contenente il regolamento si è già pronunciata la sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di stato nell’adunanza di sezione del 21 marzo 2019. Un parere complessivamente positivo tenuto conto delle ampie e approfondite consultazioni svoltesi con le organizzazioni sindacali che hanno condotto alla elaborazione del testo in esame, mirante a conciliare molteplici e divergenti istanze, il tutto nel necessario rispetto degli equilibri di bilancio. Da alcuni giorni lo schema è all’esame delle Commissioni riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato) di Camera e Senato che dovrebbero fornire il richiesto parere indicativamente entro il prossimo 17 maggio a condizione, alquanto improbabile, che entro quella data saranno terminate le audizioni informali.

Nella seduta del 7 maggio è stata data comunicazione che erano pervenute ulteriori richieste di audizione da parte delle Conferenze dei direttori delle Accademie di belle arti e dei conservatori di musica, nonché da parte della Conferenza nazionale dei presidenti delle consulte degli studenti delle Accademie di belle arti e degli istituti superiori per le industrie artistiche e degli Istituti superiori di studi musicali

L’art. 1 reca le definizioni utilizzate nel testo. L’art. 2 disciplina la procedura che le istituzioni devono seguire per la programmazione del reclutamento del personale docente, amministrativo e tecnico, prevedendo che ciascuna istituzione predisponga un piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale a tempo indeterminato e determinato. L’art. 3 introduce una interessante novità quale la possibilità di collaborazioni tra istituzioni ai fini della programmazione di procedure di reclutamento comuni e di utilizzo congiunto del personale.

L’art. 5 disciplina invece il reclutamento del personale docente a tempo determinato disponendo che per sopperire temporaneamente ad esigenze didattiche cui non si possa fare fronte con il personale di ruolo si dovrà provvedere all’attribuzione di contratti di insegnamento di durata annuale, rinnovabili soltanto per altri due anni accademici. L’art. 6 disciplina invece il conferimento di incarichi di insegnamento volti a far fronte a peculiari e documentate esigenze didattiche cui non fosse possibile fare fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato previa proposta del consiglio accademico e delibera del consiglio di amministrazione e senza vincolo di subordinazione e comunque per un impegno annuale non superiore al 70% dell’impegno orario annuo previsto dal Contratto collettivo nazionale per il personale di ruolo.

Quanto al reclutamento del personale amministrativo e tecnico l’art. 7 dispone che deve essere informato a criteri di imparzialità, oggettività e trasparenza e si dovrà svolgere mediante procedure selettive volte a garantire l’efficacia, l’efficienza, l’economicità e la celerità di espletamento, anche avvalendosi delle più aggiornate tecniche di valutazione delle conoscenze, delle capacità e delle attitudini tecniche, professionali e gestionali e del più ampio impiego di strumenti di preselezione e di elaborazione dei dati.

L’allegata tabella 1 e reca i criteri di quantificazione degli indici di costo medio equivalente alle qualifiche del personale a tempo indeterminato e determinato, nonché le disposizioni da applicarsi agli Istituti superiori per le industrie artistiche, in ragione delle loro specificità organizzative e didattiche.

Se il nuovo decreto che dopo avere acquisito i pareri delle Commissioni VII e XI riunite sarà deliberato dal Consiglio dei ministri non subirà variazioni nella stesura definitiva, non troverà soluzione la principale criticità rilevata a suo tempo nella legge 508, ovvero la mancata collocazione del sistema Afam all’interno del sistema universitario piuttosto che di quello scolastico.