Mensa e gite scolastiche: ecco quali spese sono detraibili

da Tuttoscuola

Mense e gite scolastiche detraibili del 19%. La misura è stata introdotta nel 2017 dall’Agenzia delle Entrate con la diffusione di una circolare esplicativa (7/E del 4 aprile 2017) che spiegava nel dettaglio quali documenti produrre. Dall’asilo all’università, le spese per la scuola dei figli possono incidere molto sul bilancio familiare. Fortuna che è possibile quindi recuperare parte di queste spese grazie alle detrazioni. Tuttoscuola spiega come. Intanto dallo scorso 2 maggio è possibile inviare il modello del 730 precompilato.

Detrazione spese scolastiche per frequenza nido, scuola dell’Infanzia, primo ciclo di istruzione e scuola secondaria

In particolare si possono recuperare il 19% della spesa sostenuta fino a un massimo di 786 euro a studente per le spese d’istruzione per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale d’istruzione; la detrazione per la frequenza e il pagamento delle rette mensili dell’asilo nido (pubblico o privato) è del 19% su un importo massimo di 632 euro a figlio. Prevista anche la detrazione per le rette universitarie statali. In caso di istituti privati il limite massimo di spesa è stabilito annualmente con apposito decreto.

Quali spese si possono detrarre?

Tra le spese ammesse alla detrazione troviamo le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza) e i contributi obbligatori. Vi rientrano, inoltre, in quanto connesse alla frequenza scolastica, i contributi volontari e le erogazioni liberali. In particolare si tratta delle spese per:

– la mensa scolastica (Circolare 02.03.2016 n. 3/E risposta 1.15) e i servizi scolastici integrativi quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola;

– le gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (dunque corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza). Se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l’assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti. La delibera va richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola, ma sia pagata a soggetti terzi.

Non si possono detrarre

Confermata inoltre l’assenza di detrazione per l’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado; servizio di trasporto scolastico.

Detrazione spese scolastiche: i documenti da conservare

Facendo ancora riferimento alla Circolare 7/E del 4 aprile 2017, resta ovviamente l’obbligo di controllare e conservare la documentazione del caso. Il contribuente dovrà esibire e conservare le ricevute o quietanze di pagamento. Le spese sostenute per la mensa scolastica possono essere documentate mediante la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario e deve riportare nella causale l’indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno. Nello schema fornito dall’Agenzia, ecco la documentazione necessaria:

Per le spese sostenute per la mensa scolastica

– ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento con riportata nella causale l’indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno;

– qualora il pagamento sia stato effettuato in contanti, con altre modalità di pagamento o con l’acquisto di buoni in formato sia cartaceo sia elettronico, attestazione del soggetto che ha ricevuto il pagamento o della scuola che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno o studente.

Per le gite scolastiche, l’assicurazione della scuola e altri contributi scolastici finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa:

– ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2018 e i dati dell’alunno o studente;

– qualora il pagamento sia stato effettuato nei confronti di soggetti terzi attestazione dell’istituto scolastico dalla quale si rilevi la delibera di approvazione e i dati dell’alunno o studente.